UNIVERSITA' DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita', concernente la scuola di
specializzazione in Neurologia.
(GU n.196 del 24-8-1998 - Suppl. Ordinario n. 142)

                             IL RETTORE
 Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto   il   testo  unico  delle  Leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente  l'istituzione del
Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
 Visto  il  Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si da'
attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio  del  26/1/1982  in
tema di formazione dei medici specialisti;
 Visto  il  decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in G.U. n. 167, del
19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle  lauree  e  dei
diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n.
1652,  e  successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di
specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione  in
Neurologia  attivato  presso  questa  Universita'  ed  e' aggiunta la
tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;
 Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995  sopracitato  ed  in
particolare  il  Capo  I  relativo  alle  norme comuni alle scuole di
specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;
 Viste le  proposte  formulate  dagli  Organi  Accademici  di  questa
Universita',   rispettivamente  in  data  10/7/96  dal  Consiglio  di
Facolta', 24/7/96 dal Consiglio  di  Amministrazione  e  25/7/96  dal
Senato  Accademico  volte ad ottenere la modifica di statuto all'art.
3.4.21 con  l'inserimento  dell'articolato  relativo  all'ordinamento
della  scuola  di  specializzazione in Neurologia di cui alla tabella
XLV/2,  Capo  II,  allegata  al  D.M.    11/5/95  e  con  conseguente
soppressione dell'articolato precedente;
 Vista  la  propria  nota  n.  35032 del 25/10/1996 con la quale sono
state  trasmesse  al  Ministero  dell'Universita'  e  della   Ricerca
Scientifica   e  Tecnologica  le  delibere  degli  Organi  Accademici
succitate;
 Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con  la  quale
si  comunicava  che  il  CUN,  nella  riunione  del 12/12/1996, aveva
espresso il parere di rinviare  a questa Universita' le modifiche  di
statuto  relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in
Neurologia perche' attraverso  la  compilazione  della  scheda  delle
risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;
 Viste  le  delibere  degli  Organi  Accademici di questa Universita'
rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio  di  Facolta',  11/6/97
del  Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con
le quali si e' espresso parere favorevole alla scheda di  rilevamento
delle    risorse    approvata   dal   Consiglio   della   scuola   di
specializzazione in Neurologia;
 Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le   nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
 Vista la propria nota n. 25782, del 16/6/97, con la quale sono state
trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica  le  delibere degli Organi Accademici succitate in merito
alla scheda di rilevamento delle risorse;
 Vista la nota ministeriale n. 2172, del 17/9/1997, con la  quale  si
trasmette,  in  allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella
seduta del 17/7/1997 in  merito  al  riordinamento  della  scuola  di
specializzazione in Neurologia al fine di predisporre, ai sensi e per
gli  effetti  dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo
decreto rettorale di modifica statutaria;
                              Decreta:
 Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ancona  approvato  e
modificato  con  decreti  di  cui  nelle  premesse  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
 All'art.  3.4.21  viene  inserito,   con   conseguente   abrogazione
dell'articolato  precedente,  l'articolato  relativo  all'ordinamento
della scuola di specializzazione in  Neurologia di cui  alla  tabella
XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.
 Art. 3.4.21 - Scuola di specializzazione in Neurologia.
 3.4.21.1 - La Scuola di Specializzazione in Neurologia risponde alle
norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.
 3.4.21.2  -  La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore  professionale  della  prevenzione,   diagnosi,   terapia   e
riabilitazione delle malattie neurologiche.
 3.4.21.3   -   La  scuola  rilascia  il  titolo  di  Specialista  in
Neurologia.
 3.4.21.4 - Il Corso ha la durata di 5 anni.
 3.4.21.5 - Concorrono al funzionamento  della  Scuola  le  strutture
della   Facolta'   di  Medicina  e  Chirurgia  e  quelle  del  S.S.N.
individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma  2,  del
d.lvo   n.      502/1992,  ed  il  relativo  personale  universitario
appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla  tabella
A  e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali
e discipline.
 Sede amministrativa della scuola e' l'Istituto Malattie del  Sistema
Nervoso
 3.4.21.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere
ammessi  e'  di 5 (cinque) per ciascun anno di corso per un totale di
n. 25 (venticinque) tenuto  conto  delle  capacita'  formative  delle
strutture di cui all'art. 3.4.21.5.
                                                            Tabella A
              Aree di addestramento professionalizzante
             e relativi settori scientifico-disciplinari
 A. Area propedeutica.
 Obiettivo:  lo  Specializzando  deve  essere  in  grado di conoscere
l'ontogenesi e l'organizzazione strutturale del sistema  nervoso;  il
funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico in condizioni
normali e di stimolazione; i fondamenti dell'analisi statistica e del
metodo epidemiologico.
 Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia, E09B
Istologia,   F01X  Statistica  medica,  F03X  Genetica  medica,  F04B
Patologia clinica.
 B. Area farmacologia e medicina legale.
 Obiettivo:  lo  Specializzando  deve  apprendere  le basi biologiche
dell'azione dei farmaci sul sistema nervoso, nonche' le  implicazioni
medico legali dell'utilizzazione dei farmaci e piu' in generale delle
problematiche legate alle malattie del sistema nervoso.
 Settori: E07X Farmacologia, F22B Medicina legale
 C. Area fisiopatologia generale.
 Obiettivo:   lo  Specializzando  deve  apprendere  i    fondamentali
meccanismi eziopatogenetici, compresi quelli di  medicina  molecolare
applicati alla neuropatologia.
 Settori: F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia.
 D. Area semeiotica e diagnostica neurologica.
 Obiettivo:  lo  Specializzando  deve essere in grado di conoscere le
cause determinanti e i meccanismi  patogenetici  delle  malattie  del
sistema  nervoso;  le  alterazioni  strutturali  e/o  funzionali  del
sistema nervoso e le lesioni ad esse corrispondenti da  un  punto  di
vista     morfologico;    i    quadri    clinici    neurofisiologici,
neuroradiologici e neuropsicologici che  caratterizzano  le  malattie
del sistema nervoso, anche nell'eta' infantile e geriatrica.
 Settori:  F04B Patologia clinica, F06B Neuropatologia, F07A Medicina
interna, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia
 E. Area neurologia clinica.
 Obiettivo: al termine del processo formativo lo Specializzando  deve
essere  in  grado  di  riconoscere  i  sintomi  ed  i  segni clinico-
strumentali  con  cui  si  manifestano  le   malattie   neurologiche,
neurochirurgiche  e  psichiatriche,  anche dall'eta' geriatrica; deve
inoltre  acquisire  un   orientamento   clinico   nell'ambito   della
neurologia pediatrica e della psichiatria, deve saper curare i malati
neurologici o con complicanze neurologiche.
 Settori:  F07A  Medicina interna, F11A Psichiatria, F11B Neurologia,
F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia, F15A Otorinolaringoiatria,
F19B Neuropsichiatria infantile.
                                                            Tabella B
                        Standard complessivo
                di addestramento professionalizzante
 Per essere ammesso all'esame finale di  diploma,  lo  specializzando
deve   dimostrare   d'aver   raggiunto   una   adeguata  preparazione
professionale   specifica,   basata   sulla   dimostrazione    d'aver
personalmente  eseguito  atti medici ed i procedimenti specialistici,
come di seguito specificato:
  -  protocolli  diagnostici  clinici:  almeno   100   casi   seguiti
personalmente;
  -  esami neuropatologici: almeno 50 casi, discussi direttamente con
un Neuropatologo;
  - prelievo di liquor e relativo esame: almeno 50 casi, dei quali 20
refertati personalmente;
  - discussione esami neuroradiologici  delle  principali  patologie:
almeno 100 casi, discussi direttamente con un Neuroradiologo;
  -  discussione  esami  neurofisiologici delle principali patologie:
almeno 100 casi, discussi direttamente con un Neurofisiopatologo;
  - casi clinici: almeno 250 casi seguiti, dei quali  80  seguiti  in
prima   persona,   discutendone  impostazione  e  conduzione  con  il
responsabile del reparto clinico.
 Infine,  lo  specializzando  deve  aver partecipato alla conduzione,
secondo  le  norme  di   buona   pratica   clinica,   di   almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
 Nel    Regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie dei diversi interventi ed il  relativo  peso
specifico.
  Ancona, 7 ottobre 1997 Il pro-rettore: Pacetti