Modificazioni allo statuto dell'Universita', concernente la scuola di specializzazione in Oncologia.(GU n.196 del 24-8-1998 - Suppl. Ordinario n. 142)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si da' attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti; Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in G.U. n. 167 del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Oncologia attivato presso questa Universita' ed e' aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico; Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti; Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Universita', rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facolta', 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.24 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Oncologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente; Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate; Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997, con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Universita' le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Oncologia perche' attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti; Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Universita' rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facolta', 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si e' espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Oncologia ed alla modifica del numero degli specializzandi iscrivibili alla scuola medesima da 5 a 3 per ciascun anno di corso per un totale di 12 specializzandi per l'intero corso di studi; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse ed alla proposta di modifica del numero degli specializzandi iscrivibili alla scuola piu' volte citata; Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997, con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Oncologia al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. All'art. 3.4.24 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Oncologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995. Art. 3.4.24 - Scuola di specializzazione in Oncologia. 3.4.24.1 - Istituzione, Finalita', titolo conseguito: 1. Nella Facolta' di Medicina e Chirurgia della Universita' di Ancona e' istituita la Scuola di Specializzazione in Oncologia. Essa risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica. 2. La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale dell'Oncologia Medica. 3. La Scuola e' articolata nel solo indirizzo di oncologia medica. 4. La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Oncologia. 5. L'Universita' degli Studi di Ancona puo' istituire altresi' Corsi di Aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/28, recepite con il D.L.vo n. 541/1992. 3.4.24.2 - Organizzazione della Scuola: 1. Il Corso ha la durata di 4 anni. La sede amministrativa della Scuola e' situata presso l'Istituto di medicina Clinica della Universita' degli Studi di Ancona. 2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie della Scuola sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale. 3. Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e disci- pline. 4. Le strutture ospedaliere convenzionate debbono rispondere, nel loro insieme, a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 257/1991. 5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della Scuola di Specializzazione. 6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e D.L.vo n. 257/1991). 7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 3 (tre) per ciascun anno di corso, per un totale di 12 (dodici) specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della Sanita' e il Ministero della Universita' Ricerca Scientifica e Tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti fra singole Scuole. Il numero degli iscritti alla Scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto. 8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla Scuola i Laureati del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti Autorita' accademiche italiane. 3.4.24.3 - Piano di studi di addestramento professionale: 1. Il Consiglio della Scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del Corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al 3 comma del precedente articolo 3.4.24.2. Il Consiglio della Scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al 2 comma del precedente articolo 3.4.24.1 e gli obiettivi previsti nel successivo comma 2 e specificati nelle tabelle A e B relative agli standard formativi specifici per la Specializzazione in Oncologia determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. 2. Il piano di studi e' determinato dal Consiglio della Scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto nella tabella B. 3. Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti commi 1 e 2 e' deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale degli studi. 3.4.24.4 - Programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio: 1. All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. 2. Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola. 3. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento della attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali e' stata affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio e' stato svolto. 4. Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture Universitarie ed Extrauniversitarie coerenti con le finalita' della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. 3.4.24.5 - Esame di diploma: 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola. 2. La Commissione d'esame per il conseguimento del diploma di Specializzazione e' nominata dal Rettore della Universita' di Ancona, secondo la vigente normativa. 3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve avere frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale riportato nella tabella B. 3.4.24.6 - Protocolli di intesa e convenzioni: 1. L'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Oncologia, e del Consiglio di Facolta' di Medicina e Chirurgia quando trattasi di piu' Scuole per la stessa Convenzione, puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi del comma 2, dell'art. 6, del D.L.vo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo. 2. L'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, puo' altresi' stabilire Convenzioni con Enti Pubblici o Privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della Scuola. 3.4.24.7 - Norme finali: 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per le Scuole di Specializzazione in Oncologia (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sulla attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame fi- nale), sono decretate ed aggiornate dal Ministero della Universita' e Ricerca Scientifica e Tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Tabella A Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari A. Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare. Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11B Biologia applicata, F03X Genetica medica. B. Area di Oncologia molecolare. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica. Settore: F04A Patologia generale. C. Area di Laboratorio e diagnostica oncologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati all'oncologia, comprese citomorfologia ed istopatologia, e diagnostica per immagini. Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini, E10X Biofisica medica. D. Area di oncologia medica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi. Settori: F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica. E. Area di epidemiologia e prevenzione. Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia. Settori: F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica, F22A Igiene generale ed applicata. Indirizzo di oncologia medica F. Area di Oncologia Medica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica. Settori: E07X Farmacologia, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04C Oncologia medica, F07G Malattie del sangue; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F21X Anestesiologia. G. Area di Oncologia clinica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche correlate con la malattia neoplastica e con gli aspetti terapeutici non medici. Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F08D Chirurgia toracica, F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F15A Otorinolaringoiatria, F16A Malattie apparato locomotore, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F20X Ginecologia ed ostetricia. Tabella B Standard complessivo di addestramento professionalizzante Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve: 1. aver eseguito personalmente almeno 50 prelievi di materiale organico mediante citoaspirazione; 2. aver eseguito personalmente le determinazioni di laboratorio relative ad almeno 150 pazienti affetti da neoplasie, partecipando alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti; 3. aver compartecipato direttamente all'itinerario diagnostico, anche mediante tecniche di diagnostica per immagini, di almeno 150 casi di pazienti affetti da neoplasie; 4. aver eseguito personalmente l'itinerario diagnostico e terapeutico di almeno 200 pazienti affetti da neoplasie; Indirizzo di oncologia medica: 5. aver eseguito personalmente l'itinerario diagnostico-terapeutico di almeno 250 pazienti neoplastici, dei quali almeno il 10% ciascuno nei seguenti settori: - emolinfopatie; - apparato gastroenterico; - mammella; - apparato genitale femminile; - polmone. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Ancona, 7 ottobre 1997 Il pro-rettore: Pacetti