N. 541 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 maggio 1998

                                N. 541
  Ordinanza  emessa  il  19  maggio  1998  dal  tribunale di Udine nel
 procedimento penale a carico di Pozzetto Giorgio ed altro
 Elezioni comunali - Reati elettorali - Prescrizione - Termine di  due
    anni  dalla  data  del  verbale  ultimo delle elezioni - Lamentata
    brevita' di tale termine a fronte di  quello  ordinario  decennale
    previsto per delitti di pari gravita' - Violazione dei principi di
    obbligatorieta'  dell'azione  penale  e  di  buon  andamento della
    pubblica amministrazione.
 (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 100, comma secondo).
 (Cost., artt. 3, 97 e 112).
(GU n.34 del 26-8-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunziato la  seguente  ordinanza  ritenuto  che  la  condotta
 concorsuale  addebitata  ad  entrambi  gli  imputati Covazzi Danilo e
 Pozzetto  Giorgio  appare  riconducibile  alla  fattispecie  prevista
 dall'art.  90,  secondo  comma,  del  d.P.R.  16 maggio 1960, n. 570,
 applicabile  anche  a  consimili  condotte connesse nell'ambito delle
 elezioni provinciali per il disposto dell'art. 8, della legge 8 marzo
 1951, n. 122, il quale stabilisce che "per  quanto  non  e'  previsto
 dalla presente legge si applicano, in quanto con essa compatibili, le
 norme  stabilite per le elezioni dei consigli comunali", in quanto il
 tribunale non ravvisa sussistere motivo di incompatibilita';
   Che tale riconducibilita' discende dalla norma di cui all'art.  15,
 del c.p. poiche' "il falso materiale o ideologico in questo genere di
 autentiche ha rilevanza  come  falsificazione  dell'atto  elettorale,
 incidendo  sull'essenza  e sulla funzione dell'atto stesso e violando
 lo specifico  interesse  al  regolare  svolgimento  delle  operazioni
 elettorali",  integrando  quindi  il  reato di cui al citato art. 90,
 d.P.R. 570/1960 e non quello di falso ideologico in atto pubblico  di
 fede  privilegiata previsto dall'art. 479 c.p. (Cass. pen. 6 novembre
 1972, De Marco);
   Rilevato che per il reato previsto  dall'art.  90,  secondo  comma,
 d.P.R. citato e' prevista dal successivo art. 100, secondo comma, una
 prescrizione  di  anni  due, decorrente dalla data del verbale ultimo
 delle elezioni che nella fattispecie e' quello del 12 maggio 1995 con
 il quale sono stati proclamati gli eletti al Consiglio provinciale di
 Udine, come  risulta  da  comunicazione  di  pari  data  diretta  dal
 presidente  dell'Ufficio  elettorale centrale al prefetto di Udine ed
 alla segreteria della relativa amministrazione provinciale;
     che  pertanto,  poiche'  alla  data  odierna  il  reato   sarebbe
 prescritto per essere ormai decorso il termine massimo prescrizionale
 di  anni  tre,  previsto  dal  citato art. 100, secondo comma, d.P.R.
 570/1960; e dovendo quindi pronunciarsene l'estinzione, la  questione
 appare rilevante:  Osserva
     che  l'estrema  brevita'  di  tale  termine,  ove si consideri il
 diverso e molto  piu'  lungo  termine  ordinario  decennale  previsto
 dall'art.    157,  n.  3,  c.p.,  con  riferimento a reati puniti con
 identica  pena  edittale  massima  appare  del  tutto  irragionevole,
 vieppiu'  rilevando  che identico termine prescrizionale sia previsto
 dall'art. 157, n.  6, c.p. per fatti di ben minore gravita', quali le
 contravvenzioni previste con la sola pena pecuniaria;
     che per il reato di cui all'art. 479 c.p.  che  punisce  condotte
 analoghe,  e'  previsto  il  termine  prescrizionale di anni dieci ai
 sensi dell'art. 157, n. 3, c.p.;
     che la pena edittale prevista per il reato di cui al citato  art.
 90,  secondo comma, d.P.R. 570/1960 - doppia rispetto a quella minima
 stabilita per il reato di falsita' ideologica in atti pubblici  -  e'
 indice  del  marcato  disvalore  sociale che il legislatore ha voluto
 attribuire a tale condotta, trattandosi di norme poste a  tutela  del
 corretto  e  regolare  svolgimento  del  procedimento  elettorale  e,
 conseguentemente, del funzionamento delle istituzioni democratiche  e
 che   cio',  rende  tanto  piu'  incomprensibile  che,  per  siffatte
 violazioni, sia previsto lo stesso termine  prescrizionale  stabilito
 per  le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda e dunque
 per fatti di minima rilevanza sociale;
     che tale previsione si palesa in contrasto sia con l'art. 3 della
 Costituzionale, in quanto fattispecie analoghe sono irragionevolmente
 sottoposte ad un diverso trattamento normativo, sia con  l'art.  112,
 Cost.  perche',  poiche'  in astratto per la possibile complessita' e
 durata  degli  accertamenti da compiere sulla eventuale irregolarita'
 di sottoscrizioni delle liste elettorali,  l'assoluta  esiguita'  del
 termine  prescrizionale  vanificherebbe  in  concreto  l'effettivita'
 dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale nonche',  infine,  con
 l'art.  97, Cost. in quanto si determinerebbe un inutile dispendio di
 attivita' processuali destinate ad essere  frustrate  per  il  rapido
 maturare del termine prescrizionale;
     che  il  giudizio  non  puo'  essere definito, tenuto conto della
 maturata  prescrizione,  indipendentemente  dalla  risoluzione  della
 questione di legittimita' costituzionale;
                                P.Q.M.
   Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 100 secondo  comma, del  d.P.R.
 16  maggio  1960,  n. 570, nella parte in cui stabilisce che l'azione
 penale per i reati di cui all'art. 90, secondo comma, d.P.R.   citato
 si  prescrive  in  due  anni  dalla  data  del  verbale  ultimo delle
 elezioni, per violazione degli artt. 3, 97 e 112 Cost.;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina che a cura della cancelleria sia  notificata  al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  ed  ai Presidenti delle due Camere del
 Parlamento  l'ordinanza  di  trasmissione  degli  atti   alla   Corte
 costituzionale.
     Udine, addi' 19 maggio 1998
                         Il presidente: Formaio
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