N. 541 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 maggio 1998
N. 541 Ordinanza emessa il 19 maggio 1998 dal tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Pozzetto Giorgio ed altro Elezioni comunali - Reati elettorali - Prescrizione - Termine di due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni - Lamentata brevita' di tale termine a fronte di quello ordinario decennale previsto per delitti di pari gravita' - Violazione dei principi di obbligatorieta' dell'azione penale e di buon andamento della pubblica amministrazione. (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 100, comma secondo). (Cost., artt. 3, 97 e 112).(GU n.34 del 26-8-1998 )
IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza ritenuto che la condotta concorsuale addebitata ad entrambi gli imputati Covazzi Danilo e Pozzetto Giorgio appare riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 90, secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, applicabile anche a consimili condotte connesse nell'ambito delle elezioni provinciali per il disposto dell'art. 8, della legge 8 marzo 1951, n. 122, il quale stabilisce che "per quanto non e' previsto dalla presente legge si applicano, in quanto con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei consigli comunali", in quanto il tribunale non ravvisa sussistere motivo di incompatibilita'; Che tale riconducibilita' discende dalla norma di cui all'art. 15, del c.p. poiche' "il falso materiale o ideologico in questo genere di autentiche ha rilevanza come falsificazione dell'atto elettorale, incidendo sull'essenza e sulla funzione dell'atto stesso e violando lo specifico interesse al regolare svolgimento delle operazioni elettorali", integrando quindi il reato di cui al citato art. 90, d.P.R. 570/1960 e non quello di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata previsto dall'art. 479 c.p. (Cass. pen. 6 novembre 1972, De Marco); Rilevato che per il reato previsto dall'art. 90, secondo comma, d.P.R. citato e' prevista dal successivo art. 100, secondo comma, una prescrizione di anni due, decorrente dalla data del verbale ultimo delle elezioni che nella fattispecie e' quello del 12 maggio 1995 con il quale sono stati proclamati gli eletti al Consiglio provinciale di Udine, come risulta da comunicazione di pari data diretta dal presidente dell'Ufficio elettorale centrale al prefetto di Udine ed alla segreteria della relativa amministrazione provinciale; che pertanto, poiche' alla data odierna il reato sarebbe prescritto per essere ormai decorso il termine massimo prescrizionale di anni tre, previsto dal citato art. 100, secondo comma, d.P.R. 570/1960; e dovendo quindi pronunciarsene l'estinzione, la questione appare rilevante: Osserva che l'estrema brevita' di tale termine, ove si consideri il diverso e molto piu' lungo termine ordinario decennale previsto dall'art. 157, n. 3, c.p., con riferimento a reati puniti con identica pena edittale massima appare del tutto irragionevole, vieppiu' rilevando che identico termine prescrizionale sia previsto dall'art. 157, n. 6, c.p. per fatti di ben minore gravita', quali le contravvenzioni previste con la sola pena pecuniaria; che per il reato di cui all'art. 479 c.p. che punisce condotte analoghe, e' previsto il termine prescrizionale di anni dieci ai sensi dell'art. 157, n. 3, c.p.; che la pena edittale prevista per il reato di cui al citato art. 90, secondo comma, d.P.R. 570/1960 - doppia rispetto a quella minima stabilita per il reato di falsita' ideologica in atti pubblici - e' indice del marcato disvalore sociale che il legislatore ha voluto attribuire a tale condotta, trattandosi di norme poste a tutela del corretto e regolare svolgimento del procedimento elettorale e, conseguentemente, del funzionamento delle istituzioni democratiche e che cio', rende tanto piu' incomprensibile che, per siffatte violazioni, sia previsto lo stesso termine prescrizionale stabilito per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda e dunque per fatti di minima rilevanza sociale; che tale previsione si palesa in contrasto sia con l'art. 3 della Costituzionale, in quanto fattispecie analoghe sono irragionevolmente sottoposte ad un diverso trattamento normativo, sia con l'art. 112, Cost. perche', poiche' in astratto per la possibile complessita' e durata degli accertamenti da compiere sulla eventuale irregolarita' di sottoscrizioni delle liste elettorali, l'assoluta esiguita' del termine prescrizionale vanificherebbe in concreto l'effettivita' dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale nonche', infine, con l'art. 97, Cost. in quanto si determinerebbe un inutile dispendio di attivita' processuali destinate ad essere frustrate per il rapido maturare del termine prescrizionale; che il giudizio non puo' essere definito, tenuto conto della maturata prescrizione, indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale;
P.Q.M. Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100 secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui stabilisce che l'azione penale per i reati di cui all'art. 90, secondo comma, d.P.R. citato si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni, per violazione degli artt. 3, 97 e 112 Cost.; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Udine, addi' 19 maggio 1998 Il presidente: Formaio 98C0834