N. 274 SENTENZA 7 - 17 luglio 1998

 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
 
 Costituzione della Repubblica italiana - Tribunale di Pesaro e Camera
 dei deputati - Onorevole Gaspare Nuccio - Diffusione degli iscritti a
 logge  massoniche  attive  nella  provincia  di Pesaro - Deposito del
 ricorso dopo la scadenza del termine  prescritto  -  Improcedibilita'
 del conflitto.
 
(GU n.34 del 26-8-1998 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Guido  NEPPI  MODONA,    prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio promosso con ricorso del tribunale di Pesaro, notificato
 il  5  novembre  1997 e depositato in cancelleria il 9 dicembre 1997,
 sul conflitto di attribuzione sorto  a  seguito  della  deliberazione
 della  Camera  dei  deputati    del  5 marzo 1997, con la quale si e'
 stabilito che le  opinioni  espresse  dall'onorevole  Gaspare  Nuccio
 devono    considerarsi  insindacabili  ai  sensi  dell'art. 68, primo
 comma,  della  Costituzione,  ed  iscritto  al  n.  58  del  registro
 conflitti 1997;
   Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  aprile 1998 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Con ordinanza del 4 aprile 1997, pervenuta  nella  cancelleria
 della  Corte  costituzionale il 3 giugno 1997, il tribunale di Pesaro
 ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei
 deputati avverso la deliberazione con cui  quest'ultima,  in  data  5
 marzo  1997,  aveva  dichiarato che i fatti - per i quali e' in corso
 avanti il predetto tribunale il procedimento penale n. 291/1995  r.g.
 a  carico  dell'ex deputato Gaspare Nuccio, imputato del reato di cui
 all'art. 326 del  codice  penale  (rivelazione  ed  utilizzazione  di
 segreti  d'ufficio)  -  concernono  opinioni  espresse nell'esercizio
 delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68,  primo  comma,
 della Costituzione.
   L'on.  Nuccio  era  stato  rinviato  a  giudizio,  per avere egli -
 pubblico ufficiale -, in concorso  con  ignoto,  reso  pubblici  atti
 ancora   coperti  dal  segreto  istruttorio,  ai  sensi  della  legge
 istitutiva della "Commissione antimafia" (artt. 25-octies, comma 3, e
 25-novies della legge 7 agosto 1992, n. 356), e precisamente per aver
 divulgato, nel corso di un pubblico dibattito, i nomi degli  iscritti
 a  logge  massoniche  attive  nella  provincia  di Pesaro, ricavati -
 secondo l'accusa - dagli atti in possesso della predetta  Commissione
 parlamentare.
    All'udienza   dibattimentale   dell'8   novembre  1995  la  difesa
 dell'imputato aveva ribadito la richiesta, gia' formulata al  giudice
 per  le indagini preliminari e da questi respinta, di trasmettere gli
 atti del procedimento alla Camera dei deputati per le valutazioni  di
 sua  competenza  in  ordine  all'applicabilita'  dell'art.  68, primo
 comma, della Costituzione.    Il  tribunale,  invece,  con  ordinanza
 dell'8  novembre  1995,  aveva dichiarato manifestamente infondata la
 questione sollevata dalla difesa  ed  aveva  ordinato  di  procedersi
 oltre   nel   giudizio,  disponendo  la  trasmissione  di  copia  del
 provvedimento alla Camera, ai sensi degli artt. 3 e  5  del  d.-l.  7
 settembre 1995, n. 374, allora vigente.
   In  seguito a cio' la Camera, su conforme proposta della giunta per
 le autorizzazioni a procedere, aveva dichiarato il 5 marzo 1997 che i
 fatti per i quali l'on. Nuccio e' sottoposto  a  procedimento  penale
 concernono   opinioni   espresse  nell'esercizio  delle  funzioni  di
 parlamentare.
   2.- In seguito alla deliberazione  della  Camera  dei  deputati  il
 tribunale  di  Pesaro,  su  richiesta  del pubblico ministero e delle
 parti civili, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello
 Stato,  ritenendo  che  l'organo  parlamentare  sia  pervenuto   alla
 decisione  alla  stregua  di  valutazioni prettamente di merito della
 vicenda  processuale,  ritenendo,   nella   sostanza,   non   provato
 l'elemento  materiale  del  reato,  in quanto gli elenchi diffusi dal
 Nuccio  non  sarebbero  coincisi  con  quelli   in   possesso   della
 Commissione  antimafia  e,  conseguentemente,  ritenendo  l'attivita'
 contestata  al  predetto   come   rientrante   nell'esercizio   delle
 attribuzioni  parlamentari  previste  dall'art. 68 della Costituzione
 ...  Cosi'  facendo  la   Camera   si   e'   attribuita   un   potere
 sostanzialmente   giurisdizionale,   riservato   esclusivamente  alla
 autorita' giudiziaria.
   3. - Nella prima sommaria delibazione in camera  di  consiglio,  il
 conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 325 del 16
 ottobre  1997, depositata in cancelleria il 30 ottobre successivo, la
 quale ha disposto che il ricorso e l'ordinanza  venissero  notificati
 alla Camera dei deputati entro quindici giorni dalla comunicazione al
 ricorrente, effettuata dalla cancelleria lo stesso 30 ottobre.
   Il  tribunale di Pesaro ha notificato il 5 novembre 1997 il proprio
 ricorso e la predetta ordinanza alla Camera dei deputati, la quale si
 e' ritualmente costituita  in  giudizio  con  atto  depositato  nella
 cancelleria della Corte costituzionale il 22 novembre 1997.
   Il  ricorso  e  l'ordinanza, con la prova delle avvenute notifiche,
 sono stati, invece, depositati in cancelleria il 9 dicembre 1997.
   Nell'atto di costituzione la  Camera,  richiamando  le  motivazioni
 della  proposta  formulata  dalla  giunta  per  le  autorizzazioni  a
 procedere ed  approvata  dall'assemblea,  sostiene  che,  "una  volta
 ammessa   che   quella  specifica  attivita',  rivolta  ad  acclarare
 l'esperienza  e la funzione della massoneria, possa essere ricompresa
 nell'ambito della funzione parlamentare"  -  come  ammette  anche  il
 tribunale   di  Pesaro  -,  "appare  difficile  pensare  che  sarebbe
 possibile raggiungere lo scopo, ossia  rendere  l'idea  dei  rapporti
 correnti  tra  la  massoneria  ed  il  tessuto  economico  e politico
 circostante, senza indicare  a  quali  persone  tali  rapporti  siano
 affidati,  nonche'  quale  peso  e  quale  ruolo  esse  abbiano nella
 societa'".
   Inoltre,  la  giunta  e  l'assemblea  non  avrebbero  inciso  sulla
 fattispecie  del  reato  contestato,  ma  soltanto  rilevato elementi
 decisivi per l'applicazione dell'art. 68 della  Costituzione.  L'aver
 acquisito  tali  elementi  e  proceduto,  alla  luce  di  essi,  alle
 valutazioni che l'art. 68 comporta "non puo' costituire in alcun modo
 invasione della potesta' dell'autorita' giudiziaria, perche'  ...  la
 naturale  elasticita'  delle  norme  costituzionali  esige  una piena
 conoscenza   dei   fatti,   indispensabile   per   poter    pervenire
 all'applicazione di esse".
   In  prossimita'  dell'udienza, la difesa della Camera ha depositato
 una  memoria,  nella  quale,  ribadite  le  argomentazioni  contenute
 nell'atto   di   costituzione,  ha  eccepito  l'improcedibilita'  del
 conflitto per non avere la  parte  avversa  depositato,  nel  termine
 perentorio di venti giorni dalla notificazione, il ricorso stesso con
 la prova delle notificazioni eseguite.
                         Considerato in diritto
   1.-  Il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, sollevato
 dal tribunale di Pesaro, trae  origine  dal  procedimento  penale  in
 corso  avanti  tale organo giudiziario nei confronti dell'on. Gaspare
 Nuccio, deputato nell'XI legislatura, per il reato  di  cui  all'art.
 326  del  codice  penale  (rivelazione  ed  utilizzazione  di segreti
 d'ufficio).
  Il  reato  sarebbe  stato  consumato  divulgando,  in  una  pubblica
 conferenza  tenuta a Pesaro l'11 febbraio 1994, un elenco di iscritti
 a logge massoniche locali che - secondo l'accusa  -  proveniva  dagli
 atti  in  possesso della "Commissione antimafia", i quali erano stati
 acquisiti  dalla  procura  di  Palmi  ed  erano  coperti  da  segreto
 istruttorio  ai  sensi  degli  artt.  25-octies, comma 3, e 25-novies
 della legge n.  356 del 1992, istitutiva della Commissione.
   La contestazione che il tribunale di Pesaro muove alla  Camera  dei
 deputati   e'  di  aver  esorbitato  dalle  sue  attribuzioni  avendo
 deliberato il 5 marzo 1997 che i fatti, per i quali l'on.  Nuccio  e'
 sottoposto  a  procedimento  penale  avanti  il  predetto  tribunale,
 concernono  opinioni  espresse  nell'esercizio  delle   funzioni   di
 parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
   Il  tribunale  sostiene che l'assemblea parlamentare e' pervenuta a
 tale decisione "alla stregua di  valutazioni  prettamente  di  merito
 della  vicenda  processuale,  ritenendo,  nella sostanza, non provato
 l'elemento materiale del reato, in quanto  gli  elenchi  diffusi  dal
 Nuccio   non   sarebbero   coincisi  con  quelli  in  possesso  della
 Commissione  antimafia  e,  conseguentemente,  ritenendo  l'attivita'
 contestata   al   predetto   come   rientrante  nell'esercizio  delle
 attribuzioni parlamentari previste dall'art.  68  della  Costituzione
 ...   Cosi'   facendo   la   Camera   si   e'  attribuita  un  potere
 sostanzialmente  giurisdizionale,   riservato   esclusivamente   alla
 autorita' giudiziaria".
   2.-  Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 325 del 1997 che lo ha
 dichiarato ammissibile, e' stato ritualmente notificato, a  cura  del
 tribunale  di  Pesaro,  alla  Camera  dei deputati in data 5 novembre
 1997.
   Il ricorrente ha, quindi,  provveduto  ad  inviare  per  mezzo  del
 servizio  postale  il  ricorso,  con  la  prova  della  notificazione
 eseguita, per il deposito nella cancelleria della Corte,  alla  quale
 e' pervenuto il 9 dicembre successivo.
   3.-   La  Camera  dei  deputati,  costituitasi  tempestivamente  in
 giudizio, ha eccepito l'improcedibilita' del conflitto, in quanto  il
 ricorso  sarebbe  stato  depositato  dopo  la  scadenza  del  termine
 prescritto.  L'eccezione si fonda sugli artt. 37 della legge 11 marzo
 1953, n.  87 e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte  costituzionale,  da  cui si evince che il deposito del ricorso
 per conflitto di attribuzione, nella  sua  seconda  fase,  dev'essere
 effettuato,  con  la  prova delle notificazioni eseguite, entro venti
 giorni dall'ultima di queste.
   A sostegno di tale conclusione la difesa della Camera  richiama  le
 sentenze  di  questa  Corte n. 87 del 1977 e n. 449 del 1997 e chiede
 che  sia  dichiarata  l'improcedibilita'  del  conflitto,   data   la
 perentorieta' del termine sopra indicato.
   4.- L'eccezione preliminare, proposta dalla Camera dei deputati, e'
 fondata.
   Il  conflitto  sollevato non e' stato ritualmente proseguito con il
 deposito presso la cancelleria della Corte, nei termini previsti, del
 ricorso e  dell'ordinanza  che  ne  ha  dichiarato  l'ammissibilita',
 tempestivamente notificati.
   Come  ha  rilevato la difesa della Camera, la particolare procedura
 che regola i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato prevede
 due  distinte  fasi,  rimesse  entrambe  all'iniziativa  della  parte
 interessata.    La  prima  e'  diretta alla delibazione preliminare e
 sommaria dell'ammissibilita' del ricorso, che dev'essere destinato  a
 sollevare   un   conflitto   tra   organi   competenti  a  dichiarare
 definitivamente la volonta'  del  potere  cui  appartengono,  per  la
 definizione  delle  rispettive  sfere  di attribuzioni determinate da
 norme costituzionali. La seconda fase, destinata alla  decisione  nel
 merito,  oltre  che  al  definitivo giudizio sulla ammissibilita' del
 conflitto, e' egualmente rimessa all'iniziativa della parte,  che  ha
 l'onere  di  provvedere, nei termini previsti, alla notificazione del
 ricorso  e  dell'ordinanza  che  lo  dichiara  ammissibile,   ed   al
 tempestivo  deposito  per  il  giudizio  (cfr. la sentenza n. 449 del
 1997).
   La giurisprudenza costituzionale ha gia' avuto  modo  di  affermare
 che,  data  l'autonomia delle due fasi, affinche' si apra ritualmente
 la seconda di esse e' necessario  -  ai  sensi  dell'art.  26,  terzo
 comma,  delle  norme  integrative  per  i  giudizi davanti alla Corte
 costituzionale - che il ricorrente notifichi il ricorso e l'ordinanza
 di ammissibilita' agli organi  interessati,  ed  entro  venti  giorni
 dall'ultima  notificazione depositi presso la cancelleria della Corte
 il ricorso stesso con la prova delle notificazioni  eseguite  (v.  le
 sentenze   n.   449   del  1997  e  n.  87  del  1977).  Nell'attuale
 regolamentazione si tratta di un  adempimento  necessario,  che  deve
 essere  compiuto  tempestivamente, giacche' nel termine previsto deve
 aver luogo la costituzione delle parti e dallo stesso termine decorre
 l'intera catena di ulteriori termini per la prosecuzione del giudizio
 (art. 26, quarto comma, delle norme integrative).
   Poiche'   il   tribunale   di  Pesaro  non  ha  provveduto  a  tale
 adempimento, non puo' procedersi all'ulteriore fase del giudizio.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara improcedibile il  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri
 dello Stato proposto dal tribunale di Pesaro nei
    confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in
                               epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
               Il direttore della cancelleria: Fruscella
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