N. 279 ORDINANZA 7 - 17 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Regione  -  Regione  Sicilia - Corte dei conti, sezione di controllo
 per la regione Sicilia - Intervento dell'organo legislativo regionale
 nei procedimenti amministrativi - Genericita' della censura - Difetto
 di motivazione e intrinseca  contraddittorieta'  delle  ordinanze  di
 rimessione - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge  regione  Sicilia  20  aprile  1976, n. 35, artt. 1, 2, 3 e 4;
 legge regione Sicilia 7 marzo 1997, n. 6, art. 23, comma 1).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
 
(GU n.34 del 26-8-1998 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  avv. Massimo VARI,   dott. Cesare  RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof. Gustavo ZAGREBELSKY,   prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI,  prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4
 della legge della regione siciliana 20 aprile 1976, n. 35 (Norme  per
 la  nomina  di  amministratori  e  rappresentanti della regione negli
 organi di amministrazione attiva e di controllo di  enti  di  diritto
 pubblico,  in  organi di controllo o giurisdizionali) e dell'art. 23,
 comma 1, della legge della Regione  siciliana  7  marzo  1997,  n.  6
 (Programmazione  delle  risorse  e  degli  impieghi.  Contenimento  e
 razionalizzazione della spesa e altre  disposizioni  aventi  riflessi
 finanziari  sul  bilancio  della regione), promossi con tre ordinanze
 emesse il 5-6 marzo, l' 8 maggio e il 18 settembre 1997  dalla  Corte
 dei   conti,   sezione   di   controllo  per  la  Regione  siciliana,
 rispettivamente iscritte ai nn.   349 e 593  del  registro  ordinanze
 1997  e  al  n.  2  del  registro  ordinanze  1998 e pubblicate nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn.  25  e  39,  prima  serie
 speciale,  dell'anno  1997  e  n.  4, prima serie speciale, dell'anno
 1998;
   Visti gli atti di intervento della regione siciliana;
   Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1998 il  giudice  relatore
 Francesco Guizzi;
   Uditi  gli  avvocati  Giovanni  Lo  Bue  e  Laura Ingargiola per la
 regione siciliana;
   Ritenuto che la Corte  dei  conti,  sezione  di  controllo  per  la
 regione  siciliana,  ha  sollevato,  nell'adunanza delÊ 5 marzo 1997,
 questione di legittimita' costituzionale degli artt.  1,  2,  3  e  4
 della  legge della regione siciliana 20 aprile 1976, n. 35 (Norme per
 la nomina di amministratori  e  rappresentanti  della  regione  negli
 organi  di  amministrazione  attiva e di controllo di enti di diritto
 pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali);
     che l'art. 1 di detta legge richiede  l'acquisizione  del  parere
 della  commissione  per  le  questioni  istituzionali  dell'assemblea
 regionale  siciliana  per  le  nomine,  designazioni  o  proposte  di
 competenza  degli organi dell'esecutivo, secondo quanto ulteriormente
 precisato dalla giunta regionale  con  la  delibera  n.  140  del  19
 ottobre  1976, che pone "direttive per la rigorosa applicazione della
 legge";
     che  l'intervento  dell'organo   legislativo   nei   procedimenti
 amministrativi  violerebbe,  ad avviso della sezione di controllo, il
 principio costituzionale di separazione dei poteri, e quello di  buon
 andamento della pubblica amministrazione;
     che  in  ogni caso si dovrebbe eliminare il parere dell'assemblea
 per tutte le ipotesi di amministrazione straordinaria, e non soltanto
 per le nomine adottate nell'esercizio di un potere sostitutivo,  come
 individuate  dalla  giunta  regionale  nella citata deliberazione del
 1976;
     che la sezione di controllo, con due successive ordinanze, emesse
 l'8 maggio e il 18 settembre 1997, ha sollevato questione dei  citati
 articoli  1,  2,  3 e 4 della legge regionale n. 35 del 1976, nonche'
 dell'art. 23, comma 1, della legge  regionale  7  marzo  1997,  n.  6
 (Programmazione  delle  risorse  e  degli  impieghi.  Contenimento  e
 razionalizzazione della spesa e altre  disposizioni  aventi  riflessi
 finanziari sul bilancio della regione);
     che  i rilievi svolti nella prima ordinanza troverebbero parziale
 riscontro nella legge n.  6  del  1997,  la  quale  abroga  tutte  le
 disposizioni  riguardanti  il parere delle commissioni dell'assemblea
 regionale siciliana  nell'iter  dei  procedimenti  amministrativi  di
 spesa,  fatta  eccezione  per i criteri generali della programmazione
 della spesa e per le nomine: limitazione,  questa,  che  non  sarebbe
 suffragata  dai  criteri  di  ragionevolezza  e  logica  che  debbono
 ispirare la legislazione;
     che e'  intervenuto  nel  giudizio  innanzi  a  questa  Corte  il
 presidente  della  regione  siciliana,  eccependo  l'inammissibilita'
 della questione relativa agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale
 n. 35 del 1976, e l'infondatezza delle altre censure.
   Considerato che la Corte dei conti, sezione  di  controllo  per  la
 regione   siciliana,   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e  4  della  legge  della  regione
 siciliana 20 aprile 1976, n. 35, e dell'art. 23, comma 1, della legge
 della regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6;
     che  le  tre  ordinanze  di  rimessione,  stante  la  sostanziale
 identita' della materia, vanno riunite e decise con unica pronuncia;
     che le  questioni  prospettate  presentano  profili  evidenti  di
 inammissibilita' da valutarsi preliminarmente;
     che il dubbio di legittimita' costituzionale che ha ad oggetto la
 legge  n.  35  del  1976  muove  da  un'interpretazione  delle  norme
 denunciate che il collegio rimettente sembra non condividere,  e  che
 tuttavia  viene ripresa perche' aderente ai criteri applicativi posti
 dalla giunta regionale nella delibera n. 140 del  1976  (ove  si  da'
 lettura  restrittiva delle deroghe contemplate dall'art. 1 per quanto
 attiene  all'acquisizione  del  parere,  e  cio'  alla   luce   delle
 "conclusioni  del  dibattito parlamentare in sede di formazione della
 legge n. 35");
     che tale delibera e', invero, una direttiva  amministrativa,  non
 vincolante per la Corte dei conti;
     che  per  lo  stesso collegio rimettente si dovrebbe escludere il
 parere della commissione parlamentare  non  soltanto  per  le  nomine
 disposte  nell'esercizio  di  un  potere  sostitutivo, ma in tutte le
 ipotesi di amministrazione straordinaria, e cio' per salvaguardare  i
 principi costituzionali in gioco;
     che  la sezione solleva quindi, "in linea subordinata", questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1   nell'interpretazione
 restrittiva teste' richiamata;
     che le ordinanze, gia' su tale profilo, si rivelano perplesse;
     che  non vi e', inoltre, alcuna motivazione a sostegno del dubbio
 di legittimita' costituzionale avente ad oggetto gli articoli 2, 3  e
 4 della legge regionale n. 35 del 1976;
     che  la sezione di controllo denuncia, altresi', l'art. 23, comma
 1, della legge della regione  siciliana  7  marzo  1997,  n.  6,  pur
 riconoscendo  che  tale  normativa contiene l'abrogazione di tutte le
 disposizioni  di  legge  relative   al   parere   delle   commissioni
 parlamentari  nell'iter  dei procedimenti amministrativi, fatte salve
 le nomine;
     che la citata legge del 1997 ha modificato il quadro normativo di
 riferimento, tanto da indurre la sezione a esprimere un apprezzamento
 per tale innovazione normativa,  nella  quale  trovano  significativo
 riscontro  -  seppur  non  integrale - i rilievi da essa svolti nella
 prima ordinanza di rimessione;
     che tuttavia non vi e' nelle ordinanze alcuna ricognizione  degli
 effetti che conseguono all'adozione della legge regionale del 1997;
     che  appare  comunque  generica la censura riguardante detto art.
 23 della legge n. 6 del 1997, per presunta violazione dei "criteri di
 ragionevolezza e logica che debbono ispirare la legislazione";
     che va dunque  dichiarata  la  manifesta  inammissibilita'  delle
 questioni  sollevate,  per  insufficiente  motivazione  e  intrinseca
 contraddittorieta' delle ordinanze di rimessione.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' delle
 questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3  e  4
 della  legge della regione siciliana 20 aprile 1976, n. 35 (Norme per
 la nomina di amministratori  e  rappresentanti  della  regione  negli
 organi  di  amministrazione  attiva e di controllo di enti di diritto
 pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali), e dell'art.  23,
 comma 1, della legge della regione siciliana 7  marzo  1997,  n.    6
 (Programmazione  delle  risorse  e  degli  impieghi.  Contenimento  e
 razionalizzazione della spesa e altre  disposizioni  aventi  riflessi
 finanziari  sul  bilancio  della  regione), sollevate, in riferimento
 agli artt. 3 e 97 della Costituzione e al principio  della  divisione
 dei  poteri,  dalla  Corte  dei  conti,  sezione  di controllo per la
 regione siciliana, con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
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