N. 285 ORDINANZA 7 - 17 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente  (Tutela  dell')  -   Rifiuti   pericolosi   -   Trattamento
 sanzionatorio   amministrativo   per   l'omessa   comunicazione  alle
 autorita' competenti della qualita' e quantita' dei rifiuti  prodotti
 -  Depenalizzazione  in  contrasto con i criteri e i principi dettati
 per l'esercizio della delega dall'art. 2, lett. d),  della  legge  22
 febbraio  1994,  n.  146  -  Ius  superveniens decreto legislativo n.
 22/1997 e  decreto  legislativo  n.  389/1997  -  Esigenza  di  nuova
 valutazione  da  parte  dei  giudici rimettenti della rilevanza delle
 questioni ai fini dei rispettivi giudizi - Restituzione degli atti ai
 giudici a quibus.
 
 (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52).
(GU n.34 del 26-8-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof. Cesare MIRABELLI,   prof.
 Fernando SANTOSUOSSO,   avv. Massimo VARI,    dott.  Cesare  RUPERTO,
 dott.  Riccardo  CHIEPPA,   prof. Gustavo ZAGREBELSKY,  prof. Valerio
 ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv. Fernanda CONTRI,   prof.  Guido
 NEPPI  MODONA,      prof.  Piero  Alberto CAPOTOSTI,   prof. Annibale
 MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 52 del decreto
 legislativo 5  febbraio  1997,  n.  22  (Attuazione  delle  direttive
 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE
 sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti  di imballaggio), promossi con due
 ordinanze emesse il 9 aprile ed il  19  marzo  1997  dal  pretore  di
 Pescara,  sezione distaccata di San Valentino in A.C. e con ordinanza
 emessa il 9 ottobre 1997  dal  pretore  di  Pescara,  rispettivamente
 iscritte ai nn. 37, 38 e 157 del registro ordinanze 1998 e pubblicate
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica nn. 6 e 12, prima serie
 speciale, dell'anno 1998;
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  17 giugno 1998 il giudice
 relatore Valerio Onida;
   Ritenuto che il  pretore  di  Pescara,  sezione  distaccata  di  S.
 Valentino  in  A.C., con due ordinanze identicamente motivate, emesse
 il 9 aprile e il 19 marzo 1997, pervenute a questa Corte entrambe  il
 15  gennaio  1998, e iscritte rispettivamente al n. 37 e al n. 38 del
 r.o. del 1998, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale,
 in riferimento agli artt.  76,  3,  9,  secondo  comma,  e  32  della
 Costituzione,  dell'art.  52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
 n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,  91/689/CEE
 sui  rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di
 imballaggio), che punisce con sanzioni amministrative le condotte  di
 omessa  comunicazione  alle  autorita'  competenti  della  qualita' e
 quantita' di rifiuti prodotti, nonche' di omessa o incompleta  tenuta
 dei   registri   di   carico   e   scarico   dei   rifiuti,  condotte
 precedentemente  configurate  come  reati   contravvenzionali   dagli
 articoli  3,  commi  3  e 5, e 9-octies del decreto legge 9 settembre
 1988, n. 397, come  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
 novembre 1988, n. 475;
     che  tale  sopravvenuta  depenalizzazione appare al remittente in
 contrasto  con  i  principi  e  i  criteri  direttivi   dettati   per
 l'esercizio  della  delega  dall'art.  2,  lettera d), della legge 22
 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
 derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  comunita'  europee -
 legge comunitaria 1993), sulla cui base e' stato emanato  il  decreto
 legislativo n. 22 del 1997, e dunque in contrasto con l'art. 76 della
 Costituzione;
     che  infatti,  in primo luogo, secondo il giudice a quo, la legge
 di delega, prevedendo che fosse  fatta  "salva  l'applicazione  delle
 norme  penali  vigenti",  avrebbe  imposto  al  Governo  di mantenere
 integralmente le fattispecie penali gia'  previste  come  tali  nelle
 materie oggetto della delega;
     che  comunque, sempre secondo il remittente, la previsione, nella
 legge di delega, di sanzioni  penali  o  amministrative  identiche  a
 quelle   eventualmente   gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti  "per
 violazioni  che  siano  omogenee  e   di   pari   offensivita'",   la
 prescrizione  del  "mantenimento dei livelli di protezione ambientale
 previsti dalla  normativa  nazionale  ove  piu'  rigorosi  di  quelli
 derivanti  dalla  normativa  comunitaria"  (art. 36, lettere b) e c),
 della legge n. 146 del 1994), e l'indicazione  secondo  cui  andavano
 previste  sanzioni  penali  nei  casi  in  cui le infrazioni ledano o
 espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno  del
 tipo  di  quelli  tutelati  dagli  articoli  34  e  35 della legge 24
 novembre 1981,  n.  689,  fra  i  quali  dovrebbero  annoverarsi  gli
 interessi di tutela ambientale protetti dalla disciplina dei rifiuti,
 avrebbero precluso la depenalizzazione delle fattispecie considerate;
     che, ad avviso del giudice a quo, non si potrebbe giustificare la
 scelta  del  legislatore  delegato in base al carattere formale degli
 inadempimenti sanzionati, poiche' la tutela  dell'interesse  protetto
 si  baserebbe sulle verifiche e sui controlli preventivi e successivi
 circa le modalita' di gestione dei rifiuti; e  del  resto  lo  stesso
 legislatore  delegato  avrebbe  mostrato  di  non  attribuire  in via
 generale una rilevanza solo formale alle violazioni in questione, sia
 prevedendo   sanzioni   amministrative   attenuate   per   casi    di
 incompletezza  o inesattezze meramente formali dei registri di carico
 e scarico, sia tenendo conto,  nella  disciplina  degli  obblighi  di
 comunicazione   e   di   tenuta   dei   registri,   delle  dimensioni
 dell'attivita', con esoneri e semplificazioni per i  casi  di  minore
 rilevanza;
     che  inoltre,  secondo  il remittente, l'obbligo di comunicazione
 costituirebbe  la  necessaria  premessa  per   l'accertamento   delle
 fattispecie  tuttora penalmente sanzionate, anche tenendo conto della
 finalita' fondamentale dello stesso decreto legislativo di assicurare
 un'elevata  protezione  dell'ambiente  e  controlli   efficaci;   che
 pertanto  la  depenalizzazione  delle  violazioni in esame sarebbe in
 contrasto  con  il  principio  di  ragionevolezza;  darebbe  luogo  a
 disparita'   di   trattamento   sanzionatorio  rispetto  al  caso  di
 violazione, penalmente sanzionata, degli obblighi di iscrizione e  di
 comunicazione  previsti, per talune attivita', dagli articoli 30, 31,
 32 e 33 dello stesso d.lgs. n. 22 del  1997;  e  contrasterebbe,  nei
 suoi   riflessi   concreti,   con   l'effettiva  tutela  dei  diritti
 fondamentali alla salute e all'ambiente;
     che il pretore di Pescara, con  ordinanza  del  9  ottobre  1997,
 pervenuta a questa Corte il 4 marzo 1998, iscritta al n. 157 del r.o.
 del  1997,  ha  sollevato  a  sua  volta  questione  di  legittimita'
 costituzionale del medesimo art. 52 del d.lgs. n.  22  del  1997,  in
 riferimento  agli  stessi parametri e con argomentazioni dello stesso
 tenore di quelle svolte nelle ordinanze di cui sopra si e' riferito.
   Considerato che i giudizi,  aventi  il  medesimo  oggetto,  possono
 essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
     che, successivamente all'emissione delle ordinanze di rimessione,
 le  disposizioni  impugnate, contenute nell'art. 52, commi 1 e 2, del
 decreto legislativo n. 22 del 1997, sono  state  novellate  dall'art.
 7,  commi  12  e 13, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389,
 che ne ha modificato il contenuto, in particolare prevedendo sanzioni
 amministrative attenuate per determinate ipotesi;
     che spetta ai giudici remittenti valutare la rilevanza,  ai  fini
 dei  rispettivi  giudizi,  dello jus superveniens rappresentato dalle
 citate disposizioni del d.lgs. n. 389 del 1997;
     che deve quindi provvedersi alla  restituzione  degli  atti  alle
 autorita'  remittenti  per  una  nuova  valutazione  delle  questioni
 sollevate.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore  di
 Pescara,  sezione distaccata di S. Valentino in A.C., e al pretore di
 Pescara.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                          Il redattore: Onida
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
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