N. 286 ORDINANZA 7 - 17 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o
 dell'agente  di  polizia  giudiziaria  procedente   -   Dichiarazioni
 dell'imputato  -  Assunzione  nel rispetto delle forme dettate per la
 testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento  -  Omessa
 previsione   -   Inserimento  di  tali  atti  nel  fascicolo  per  il
 dibattimento - Omessa previsione - Identica questione gia' dichiarata
 manifestamente inammissibile dalla Corte con ordinanze nn. 302 e  401
 del  1997;  59  e  171  del  1998  - Difetto di rilevanza - Manifesta
 inammissibilita' - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio  1989,  n.  271,  art.
 138).
 
 (Cost.,  artt.  3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e
 27, secondo comma).
 
(GU n.34 del 26-8-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.
 Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
 Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,
 avv.  Fernanda  CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431 e  566
 del   codice   di  procedura  penale  e  dell'art.  138  del  decreto
 legislativo  28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,   di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi
 con  n. 4 ordinanze emesse il 10 novembre, il 23 aprile, il 5 ed il 6
 novembre 1997 dal pretore di  Roma,  sezione  distaccata  di  Tivoli,
 rispettivamente  iscritte al n. 879 del registro ordinanze 1997 ed ai
 nn. 85, 89 e 125 del  registro  ordinanze  1998  e  pubblicate  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  53, prima serie speciale,
 dell'anno 1997 e nn. 8, 9 e 10, prima serie speciale, dell'anno 1998;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  1  luglio  1998  il  giudice
 relatore Guido Neppi Modona;
   Ritenuto  che  con  quattro  ordinanze  il pretore di Roma, sezione
 distaccata di Tivoli, ha sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3,
 primo  comma,  24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma,
 della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  34,  431, 566 del codice di procedura penale e 138 del decreto
 legislativo  28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,   di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale);
     che  con  la  ordinanza  del  23 aprile 1997 (r.o. n. 85/1998) il
 giudice  rimettente  ha  sollevato  la  questione  nel  corso  di  un
 dibattimento  instaurato  con  giudizio  direttissimo dopo che, nello
 stesso giudizio, aveva provveduto alla convalida dell'arresto;
     che con le ordinanze in data 10 novembre 1997, 5 novembre 1997, 6
 novembre 1997 (r.o.  nn.  879/1997;  89/1998;  125/1998)  il  giudice
 rimettente  ha  sollevato  la  questione  nella  fase della convalida
 dell'arresto preliminare al giudizio direttissimo;
     che, a prescindere dalla fase processuale -  dibattimento  ovvero
 convalida dell'arresto - in cui le questioni sono state sollevate, il
 contenuto delle ordinanze di rimessione e' identico;
     che,  ad avviso del rimettente, le norme censurate violerebbero i
 principi costituzionali sopra richiamati,  nella  parte  in  cui  non
 prescrivono  che la relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia
 giudiziaria  procedente  e  le  dichiarazioni  dell'imputato  vengano
 assunte,  in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme
 dettate  per  la  testimonianza  e  per  l'esame  dell'imputato   nel
 dibattimento,  nonche' nella parte in cui non prevedono l'inserimento
 di tali atti, acquisiti nelle forme indicate, nel  fascicolo  per  il
 dibattimento;
     che, ad avviso del rimettente, il principio affermato dalla Corte
 costituzionale  nelle  numerose decisioni in tema di incompatibilita'
 ex art. 34  cod.  proc.  pen.  -  secondo  cui  "una  valutazione  di
 contenuto   sulla   probabile  fondatezza  dell'accusa"  anticipa  il
 giudizio  -,  combinato  con  quanto  affermato  dalla  stessa  Corte
 (sentenza  n.  177  del 1996) in riferimento al giudizio direttissimo
 avanti al pretore,  allorche'  ha  escluso  che  la  decisione  sulla
 convalida   dell'arresto   e   sulla   misura   cautelare   determini
 l'incompatibilita' del giudice chiamato a celebrare  il  dibattimento
 con  il  rito  direttissimo,  dovrebbe  comportare che l'acquisizione
 degli elementi di valutazione nella fase della convalida avvenga  nel
 rispetto  delle  forme  e  con  le  garanzie  proprie  della fase del
 giudizio: in particolare per quanto "concerne i qualificanti  momenti
 della  cosiddetta  relazione orale dell'ufficiale o agente di polizia
 giudiziaria procedente e della dichiarazione  dell'arrestato  che,  a
 norma  dell'articolo 566 cod. proc. pen., viene sentito ai fini della
 convalida";
     che infatti, secondo il giudice a quo, solamente  rispettando  le
 forme  previste  per  il  dibattimento  potrebbe  essere garantita la
 compatibilita'  di  tali  momenti  con  i  parametri   costituzionali
 rappresentati  dagli  articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, 25,
 primo  comma,  e  27,  secondo  comma,  della   Costituzione,   cosi'
 salvaguardandosi  anche "l'aspetto della loro diretta utilizzabilita'
 ai fini di giudizio";
     che  nell'ordinanza  r.o.  n.  85/1997 il rimettente, premesso di
 avere gia' provveduto al giudizio  di  convalida  e  all'applicazione
 delle  misure  cautelari,  motiva  sulla  rilevanza osservando che il
 giudizio "si trova proprio nella fase dibattimentale conseguente alla
 convalida (...), dove trovano applicazione le norme censurate";
     che, nelle successive tre ordinanze, il rimettente  motiva  sulla
 rilevanza  osservando  che,  tenendo  conto  di quanto rilevato dalla
 Corte  nella  ordinanza  n.  301  del  1997,  che  aveva   dichiarato
 inammissibili per difetto di rilevanza precedenti questioni analoghe,
 sollevate   nel  corso  del  dibattimento,  la  questione  viene  ora
 sollevata  nella  fase  della   convalida,   dove   trovano   diretta
 applicazione le norme censurate;
     che  nei  vari giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo  che le questioni vengano dichiarate manifestamente
 inammissibili per difetto di rilevanza.
   Considerato che, in relazione  all'identico  contenuto  del  merito
 delle ordinanze, deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;
     che,  con  riferimento  all'ordinanza  r.o.  n. 85/1998, identica
 questione e' stata gia' dichiarata  manifestamente  inammissibile  da
 questa  Corte con ordinanza n. 301 del 1997 (e successivamente con le
 ordinanze n. 401 del 1997 e nn. 59 e 171 del 1998), con la  quale  si
 e'  rilevato  che  la  questione  era  stata  sollevata nel corso del
 dibattimento, quando il rimettente aveva oramai gia' provveduto sulla
 convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare,  e  che
 di  conseguenza la questione, essendo volta a modificare le modalita'
 di assunzione degli atti raccolti durante  la  fase  della  convalida
 dell'arresto,  rispetto alla quale il giudice a quo aveva esaurito la
 sua cognizione, difettava di rilevanza in relazione  al  giudizio  di
 merito   nell'ambito  del  quale,  ancorche'  in  limine,  era  stata
 sollevata;
     che anche la questione oggetto del  presente  giudizio  e'  stata
 sollevata  dopo  che  il  giudice  a  quo aveva gia' provveduto sulla
 convalida dell'arresto e sulla  richiesta  di  misura  cautelare,  ed
 aveva  gia'  avuto  inizio  il  dibattimento,  sicche'  essa,  per le
 considerazioni sopra richiamate, difetta di rilevanza;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 inammissibile;
     che, con riferimento alla questione  dedotta  con  le  successive
 ordinanze  r.o.  nn.  879/1997,  89/1998,  125/1998,  questa Corte ha
 affermato con giurisprudenza costante che la funzione giudicante deve
 ritenersi pregiudicata solo se la precedente valutazione di merito e'
 stata espressa in una diversa fase del procedimento (v.  sentenze  n.
 155 del 1996 e n. 131 del 1996);
     che   con   riguardo   allo   specifico   profilo  dell'eventuale
 incompatibilita' del pretore del  dibattimento  che  abbia  proceduto
 alla   convalida   dell'arresto,   prima   del  contestuale  giudizio
 direttissimo,  questa  Corte  ha   escluso   qualsiasi   profilo   di
 incompatibilita'  (sentenza n. 177 del 1996; ordinanze nn. 433, 316 e
 267 del 1996), rilevando - con argomentazioni da cui non vi e' motivo
 di discostarsi -  da  un  lato  che  la  convalida  dell'arresto  non
 comporta la formulazione di un giudizio di merito sulla colpevolezza,
 essendo  volta  a  verificare  la  legittimita'  o meno dell'arresto,
 dall'altro    che    non    e'    configurabile    una    menomazione
 dell'imparzialita'  del  giudice  che adotta decisioni preordinate al
 proprio giudizio o  rispetto  ad  esso  incidentali,  attratte  nella
 competenza per la cognizione del merito;
     che  il  pretore rimettente, pur mostrando di prendere atto della
 ricordata giurisprudenza costituzionale, in realta'  se  ne  discosta
 apertamente  quando  rileva  che  l'imparzialita' del giudice sarebbe
 rispettata  solo  se  nella  fase  della   convalida   la   relazione
 dell'ufficiale    di   polizia   giudiziaria   e   le   dichiarazioni
 dell'arrestato  venissero  assunte   con   le   forme   proprie   del
 dibattimento;
     che,  inoltre,  tali  argomentazioni  si basano su di un evidente
 salto logico, in quanto da un lato viene nella sostanza supposta  una
 incompatibilita'  tra  la  funzione  di  giudizio  e  la  fase  della
 convalida, dall'altro si sostiene che il pregiudizio per la  funzione
 giudicante verrebbe meno ove il pretore della convalida assumesse gli
 atti  di  cui all'art. 566, comma 3, cod. proc. pen. con le modalita'
 previste per l'assunzione della prova in dibattimento, dandosi  cosi'
 incomprensibilmente  rilievo  a  un  dato  meramente formale, che non
 incide sulla natura della funzione esercitata;
     che,  pertanto,  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
 sollevata con le ordinanze r.o. nn. 879/1997, 89/1998 e 125/1998 deve
 essere dichiarata manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del
 codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28
 luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
 transitorie del codice di procedura penale), sollevata in riferimento
 agli artt.  3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27,
 secondo comma, della  Costituzione,  dal  pretore  di  Roma,  sezione
 distaccata  di Tivoli, con l'ordinanza del 23 aprile 1997 (r.o. n. 85
 del 1998);
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  34,  431,  566  del codice di procedura
 penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
 procedura  penale),  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3, primo
 comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della
 Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli,  con
 le  ordinanze  del 10 novembre 1997, 5 novembre 1997, 6 novembre 1997
 (r.o. nn.  879 del 1997, 89 del 1998, 125 del 1998).
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                      Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0888