Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1998 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.(GU n.200 del 28-8-1998)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434; Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; Visto l'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375; Visto il decreto ministeriale in data 1 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 18 luglio 1998 che fissa per l'anno 1998 i salari medi provinciali da valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi; Ritenuta la necessita' di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura; Decreta: Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1998 e' parificato al salario relativo all'anno 1998 determinato, per la categoria dei salariati fissi, per ogni provincia, con il decreto ministeriale 1 luglio 1998 indicato nel preambolo. Nel caso in cui in tale decreto siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto e' quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 1998 Il Ministro: Treu