Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, concernente la produzione di carni di selvaggina abbattuta a caccia e procedura di riconoscimento per gli stabilimenti (centri di lavorazione, macelli e laboratori di sezionamento).(GU n.201 del 29-8-1998)
Vigente al: 29-8-1998
Agli assessorati alla sanita' delle regioni e province autonome Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario e speciale Al Comando carabinieri per la sanita' Agli uffici veterinari del Ministero della sanita' per gli adempimenti comunitari Agli istituti zooprofilattici sperimentali All'Universita' degli studi facolta' di medicina veterinaria istituti di ispezione degli alimenti di origine animale Al Ministero delle politiche agricole All'Istituto commercio estero All'U.N.I.C.E.B. All'Ass.I.Ca. All'Assocarni All'Unione nazionale avicoltura Alla FIESA - Federazione italiana esercenti Alla Confagricoltura Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 1996, n. 607 (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 1996), e' stato emanato il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni. Il decreto del Presidente della Repubblica numero 607/1996 oltre a disciplinare gli aspetti sanitari e di polizia sanitaria relativi alla produzione e commercializzazione di carni di selvaggina uccisa a caccia, prevede l'attribuzione del riconoscimento di idoneita' agli impianti che intendono produrre carni di selvaggina cacciata. A tal fine si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in merito alla applicazione del sopracitato decreto ed in particolare le modalita' da seguire per l'ottenimento del riconoscimento ai sensi dell'art. 7. Riconoscimento di idoneita'. Possono ottenere il riconoscimento di idoneita' gli impianti in grado di ricevere i capi interi di selvaggina abbattuta a caccia e di procedere, a seconda dei casi, alla scuoiatura o alla spennatura, al sezionamento e al confezionamento, inoltre gli impianti di macellazione ed i laboratori di sezionamento gia' autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, o del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, o del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, che rispondono alle prescrizioni dell'allegato I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 607/1996, purche' adeguatamente attrezzati. I centri di lavorazione riconosciuti saranno identificati dalla lettera "C", mentre gli impianti che effettuano esclusivamente le operazioni di disosso e sezionamento, e che non sono pertanto attrezzati per la ricezione dei capi interi e per la successiva operazione di scuoiamento o spennatura, verranno invece identificati con la lettera "S". Le lettere "C" o "S" saranno precedute dal numero progressivo di cui all'elenco degli stabilimenti che producono le carni fresche qualora trattasi di carni di selvaggina di grossa taglia, o di cui all'elenco degli stabilimenti che producono carni di volatili da cortile se trattasi di selvaggina di piccola taglia. I laboratori di sezionamento sono tenuti, in particolare, ad ottemperare alla prescrizione dell'allegato I, capitolo IV, punto 1, concernente l'obbligo del possesso del locale di scuoiamento soltanto nel caso in cui ricevono capi non scuoiati e non spennati. Tali capi devono ovviamente provenire da centri di lavorazione riconosciuti. Appare opportuno in proposito richiamare l'attenzione sulla necessita' del rispetto scrupoloso delle norme di igiene per il personale, i locali e le attrezzature, e dell'obbligo di sezionare la selvaggina da pelo e la selvaggina da penna in tempi diversi dalle altre carni. Il locale di sezionamento deve inoltre essere pulito e disinfettato prima di essere nuovamente adibito a sezionamento di carni di un'altra categoria. Igiene in materia di preparazione della selvaggina, sezionamento e manipolazione delle carni di selvaggina. La selvaggina abbattuta deve essere immediatamente eviscerata, e le viscere toraciche, se staccate dalla carcassa, nonche' il fegato e la milza devono accompagnare il capo intero fino al centro di lavorazione. Per la selvaggina di piccola taglia sono previste, all'allegato I, cap. III, punto 3, deroghe all'obbligo dell'eviscerazione. I capi cosi' ottenuti devono essere trasportati entro 12 ore ad un centro di lavorazione riconosciuto per essere portati alle temperature previste dall'allegato I, cap. III, punto 2. Ove il centro di lavorazione non sia raggiungibile i capi possono essere trasportati entro 12 ore in un centro di raccolta per il successivo abbattimento della temperatura per essere comunque successivamente condotti verso un centro di lavorazione riconosciuto entro un termine di 12 ore. L'ispezione postmortem deve essere effettuata entro le 18 ore successive all'ammissione nel centro di lavorazione. Nel caso in cui presso il centro di raccolta sia stata effettuata l'ispezione dei visceri i capi devono essere accompagnati al centro di lavorazione da un attestato veterinario che indichi il risultato favorevole dell'ispezione e l'ora presunta dell'abbattimento. I depositi frigoriferi situati presso i centri di raccolta devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi della legge 30 aprile 19 62, n. 283, dall'autorita' competente quale definita dagli articoli 16 e 32 della legge n. 833/1978. Bollatura sanitaria. La bollatura sanitaria delle carni e delle frattaglie, compresi i visceri, prodotte negli impianti riconosciuti idonei deve essere conforme a quanto previsto dall'allegato I, capitolo VII, del decreto. Il bollo puo' essere apposto a inchiostro o a fuoco a mezzo di un timbro sulle carcasse di selvaggina di grossa taglia. Per la selvaggina di piccola taglia e' consentita la utilizzazione di un sigillo costituito da una placca in materiale plastico o metallico riportante le indicazioni di cui alla lettera a) del punto 2 del capitolo VII dell'allegato I del decreto. E' opportuna la bollatura a fuoco dei fegati della selvaggina di grossa taglia in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo n. 286/1994 per il fegato di bovino, equino e suino. Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 607/1996, le frattaglie fresche di selvaggina sono destinate esclusivamente all'ambito nazionale, non potendo essere oggetto di scambi se non dopo aver subito una lavorazione appropriata in un impianto che opera ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche. Si richiama inoltre l'attenzione sulla necessita' che negli esercizi di vendita venga indicata, con idoneo cartello, la specie animale di appartenenza. La denominazione della specie animale dovra' essere indicata anche nel caso in cui le carni vengano etichettate, fermo restando quanto gia' previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. Documento di accompagnamento commerciale. Il documento di accompagnamento commerciale deve essere conforme a quanto previsto per le carni disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286. Pertanto la vistatura, ai sensi di tale decreto, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 23 novembre 1995, non e' piu' obbligatoria. Produzione per l'ambito nazionale. Il comma 5 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 607/1996, consente la produzione delle carni di selvaggina di grossa taglia cacciata anche nei macelli e nei laboratori di sezionamento a capacita' limitata di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286. In questo caso si applicano le disposizioni previste per le carni ottenute in tali impianti. La macellazione ed il sezionamento deve avvenire di norma in giorni diversi da quelli in cui si lavorano le specie di cui al decreto legislativo n. 286/1994. In caso contrario la lavorazione di tali capi deve avvenire al termine delle normali operazioni di lavorazione delle altre specie e in ogni caso negli impianti di macellazione deve essere fatto salvo il rispetto del limite di capacita' oraria di lavorazione. Le carni non possono essere destinate agli scambi e non rientrano nei limiti settimanali previsti per le altre specie. Questi impianti dovranno essere autorizzati alla lavorazione di tali specie rispettivamente con la procedura di cui al comma 12 dell'art. 5 e comma 8 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1994. La bollatura sanitaria di tali carni e dei visceri avverra' secondo le disposizioni previste dal decreto ministeriale del 13 giugno 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1994 serie generale n. 143). In ogni caso si ricorda che la produzione di tali carni dovra' avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 607/1996. Casi di esclusione dall'ambito di applicazione. Il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, contempla alcuni casi di esclusione dall'ambito della sua applicazione. In particolare la lettera a) del comma 2 dell'art. 1, esclude la "... cessione al consumatore o al dettagliante, da parte del cacciatore, di pochi capi interi di selvaggina non scuoiata o non spennata e, nel caso di selvaggina di piccola taglia, non eviscerata". A tal proposito si ricorda che all'art. 1, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, viene definito consumatore "... il consumatore finale nonche' i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettivita' analoghe ...". Queste ultime possono pertanto rifornirsi di selvaggina di grossa taglia non scuoiata a condizione che sia eviscerata. E' pero' necessario precisare che qualora "... i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettivita' analoghe...", nonche' i dettaglianti, intendano rifornirsi di capi di grossa taglia con le modalita' teste' descritte, le operazioni di scuoiamento devono avvenire in un idoneo locale specificamente autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, dotato di impianto frigorifero. Dall'ambito di applicazione del citato decreto viene inoltre esclusa, alla lettera b), del comma 2 dell'art. 1, la "... cessione di piccole quantita' di carni di selvaggina al consumatore finale". Va da se' che le carni in argomento siano da considerarsi esclusivamente quelle cedute dal cacciatore al consumatore finale. La determinazione del numero di capi e di quantita' di carni descritte in precedenza verra' stabilita, come previsto dal decreto presidenziale in oggetto, dalle autorita' regionali. Viene inoltre escluso dall'ambito di applicazione il "... sezionamento e magazzinaggio di carni di selvaggina in spacci per la vendita al minuto o nei locali connessi a punti di vendita in cui le carni sono immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore". A tale proposito si ritiene opportuno menzionare l'obbligo per le macellerie della vendita delle carni di selvaggina su banchi separati, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, (Si ricorda che l'art. 12 di questo decreto del Presidente della Repubblica e' l'unico ancora in vigore, essendo stati tutti gli altri articoli abrogati da successivi regolamenti). Ulteriori disposizioni sanitarie. Circa lo stoccaggio delle carni in argomento si ricorda che sono stati forniti chiarimenti con la circolare del Ministero della sanita' n. 31 del 9 agosto 1993, concernente il riconoscimento comunitario dei depositi frigoriferi di carni fresche, ed alla quale si fa rimando. Qui si ribadisce che le norme concernenti la selvaggina allevata (decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992) e cacciata (decreto del Presidente della Repubblica n. 607/1996) non prevedono disposizioni specifiche in materia di deposito frigorifero ma fanno riferimento alle norme che disciplinano il settore carni rosse e il settore carni bianche stabilendo in particolare, che nei depositi frigoriferi di carni rosse possono afferire le carni di animali da macello e di selvaggina biungulata, cosi' come nei depositi frigoriferi di carni bianche possono afferire le carni di pollame, coniglio e di selvaggina da penna. E' appena il caso di precisare che lo stoccaggio di carcasse sotto pelo o sotto penna dovra' essere effettuato in celle all'uopo destinate. Resta inteso inoltre che, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 607/1996, tali carni sono utilizzabili per la preparazione dei prodotti a base di carne di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche, mentre la produzione di preparazioni di carne a base di selvaggina abbattuta a caccia sara' regolamentata dall'atto di recepimento della direttiva 94/65/CEE di prossima emanazione. Si richiama inoltre l'attenzione degli organi di vigilanza affinche' anche presso le celle frigorifere degli spacci, dei ristoranti, delle mense e di altre collettivita' analoghe lo stoccaggio di carcasse sotto pelo o sotto penna venga effettuato in celle all'uopo destinate. Si ritiene opportuno inoltre ricordare che le carni fresche refrigerate di selvaggina cacciata non sono ricomprese fra le carni che ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 1988, n. 49, possono essere confezionate in atmosfera modificata. Si coglie infine l'occasione per chiarire che il decreto ministeriale 2 ottobre 1989, n. 450 (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 25 del 31 gennaio 1990), concernente i requisiti per il trasporto delle carni fresche di volatili, di conigli allevati e di selvaggina risulta non piu' vigente in conseguenza della abrogazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 967/1972, che ne costituiva la base giuridica, e della emanazione di normativa successiva. Procedure per il riconoscimento di idoneita'. A - Procedura per il riconoscimento comunitario. Ai fini del riconoscimento dei centri di lavorazione della selvaggina e dei laboratori di sezionamento della selvaggina cacciata si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 11 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche. Tale procedura si applica sia agli impianti che intendono produrre carni di selvaggina di grossa taglia, sia agli impianti finalizzati alla produzione di carni di selvaggina di piccola taglia. Documentazione da produrre. La documentazione da produrre per conseguire il riconoscimento di idoneita' e' quella gia' indicata nella circolare n. 19 dell'8 agosto 1994 del Ministero della sanita' per il riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, che ad ogni buon conto si riporta qui di seguito: 1) domanda, in carta legale, del titolare dello stabilimento rivolta al Ministero della sanita' e presentata all'Assessorato alla sanita' della regione o provincia autonoma per il tramite dell'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, e corredata della seguente documentazione: a) per gli stabilimenti in attivita' anteriormente all'entrata in vigore del decreto in oggetto, copia autenticata dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attivita'; b) verbale di sopralluogo del servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal decreto legislativo e nel quale siano espressamente indicate o chiaramente evincibili le tipologie di attivita' ("C" o "S" ed indicazione delle specie trattate) per il quale lo stabilimento verra' utilizzato; c) certificato integrale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente; d) planimetria dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione dei servizi igienici, della rete idrica, degli scarichi; e) relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, alle immissioni in atmosfera; f) attestato dell'unita' sanitaria locale sull'idoneita' al consumo umano delle acque utilizzate nell'impianto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; g) copia autenticata dell'autorizzazione del sindaco allo scarico delle acque reflue di lavorazione; h) una marca da bollo da lire 20.000 (ventimila) o altro valore aggiornato prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo, per ogni attivita' di cui si richiede il riconoscimento; i) originale della ricevuta del bollettino di versamento relativo a ciascuna richiesta di riconoscimento (solo per gli stabilimenti non pubblici). La somma da versare e le modalita' del versamento verranno stabilite dal previsto decreto che il Ministero della sanita' emanera' entro breve di concerto con il Ministero del tesoro. In via transitoria tale somma dovra' essere versata entro sessanta giorni dalla emanazione del suddetto decreto. Copia dell'istanza deve essere inviata a cura del titolare responsabile dello stabilimento, al Ministero della sanita', - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria - Piazzale Marconi 25 00144 Roma (Eur). Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza la regione o provincia autonoma, dopo aver eseguito gli eventuali accertamenti per la verifica dell'esistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal decreto presidenziale, provvede alla trasmissione al Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria - della istanza completa di tutta la documentazione ed integrata del proprio parere. Per la procedura da seguire in caso di cambio di ragione sociale si rimanda a quanto gia' indicato con la citata circolare n. 19 dell'8 agosto 1994. In relazione al cambio della ragione sociale dello stabilimento appare opportuno chiarire che tale procedura non comporta la sospensione dell'attivita' dell'impianto in attesa della definizione dell'iter di registrazione della nuova ragione sociale a condizione che sia gia' avvenuto l'inoltro dell'istanza per il tramite della Azienda U.S.L. Riconoscimento provvisorio. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 607/1996, il Ministero della sanita' puo' concedere un riconoscimento provvisorio di idoneita' con l'assegnazione del relativo numero di riconoscimento veterinario agli stabilimenti che soddisfino tutte le condizioni previste. In tal caso, in analogia a quanto indicato nella citata circolare n. 19 dell'8 agosto 1994, il titolare responsabile dello stabilimento dovra' inviare al Ministero della sanita' la seguente documentazione: domanda di riconoscimento provvisorio in carta legale; copia dell'istanza di riconoscimento definitivo presentata alla regione o provincia autonoma; verbale di sopralluogo del servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. con esito favorevole. B - Autorizzazione degli impianti che producono esclusivamente per l'ambito nazionale. La procedura di autorizzazione degli impianti che non hanno i requisiti per accedere al riconoscimento comunitario e' quella gia' stabilita per gli impianti che operano a capacita' limitata. In sede di autorizzazione degli impianti di macellazione e dei laboratori di sezionamento viene indicata la potenzialita' oraria, definita in rapporto ai requisiti igienici e funzionali presenti, e viene assegnato il relativo numero di identificazione qualora l'impianto ne sia sprovvisto. Il Ministro: Bindi