MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 6 maggio 1998, n. 7 

  Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre
1996,  n.  607, concernente  la  produzione  di carni  di  selvaggina
abbattuta a caccia e procedura di riconoscimento per gli stabilimenti
(centri di lavorazione, macelli e laboratori di sezionamento).
(GU n.201 del 29-8-1998)
 
 Vigente al: 29-8-1998  
 

                                  Agli assessorati alla sanita' delle
                                     regioni e province autonome
                                  Ai   commissari   di Governo  nelle
                                     regioni  a statuto  ordinario  e
                                     speciale
                                  Al  Comando  carabinieri   per   la
                                     sanita'
                                  Agli    uffici    veterinari    del
                                     Ministero  della   sanita'   per
                                     gli adempimenti comunitari
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                     sperimentali
                                  All'Universita'     degli     studi
                                     facolta'       di       medicina
                                     veterinaria     istituti      di
                                     ispezione   degli   alimenti  di
                                     origine animale
                                  Al   Ministero   delle    politiche
                                     agricole
                                  All'Istituto commercio estero
                                  All'U.N.I.C.E.B.
                                  All'Ass.I.Ca.
                                  All'Assocarni
                                  All'Unione nazionale avicoltura
                                  Alla  FIESA  - Federazione italiana
                                     esercenti
                                  Alla Confagricoltura
  Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 1996, n.
607  (Gazzetta Ufficiale  n.  280  del 29  novembre  1996), e'  stato
emanato il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
92/45/CEE relativa  ai problemi  sanitari e  di polizia  sanitaria in
materia  di uccisione  di selvaggina  e di  commercializzazione delle
relative carni.
  Il decreto del Presidente della  Repubblica numero 607/1996 oltre a
disciplinare  gli aspetti  sanitari e  di polizia  sanitaria relativi
alla produzione e commercializzazione di carni di selvaggina uccisa a
caccia, prevede  l'attribuzione del riconoscimento di  idoneita' agli
impianti che intendono produrre carni di selvaggina cacciata.
  A tal fine  si ritiene opportuno fornire i  seguenti chiarimenti in
merito alla applicazione del sopracitato decreto ed in particolare le
modalita' da  seguire per  l'ottenimento del riconoscimento  ai sensi
dell'art. 7.
Riconoscimento di idoneita'.
  Possono  ottenere il  riconoscimento di  idoneita' gli  impianti in
grado di ricevere i capi interi di selvaggina abbattuta a caccia e di
procedere, a seconda dei casi,  alla scuoiatura o alla spennatura, al
sezionamento   e  al   confezionamento,  inoltre   gli  impianti   di
macellazione  ed i  laboratori  di sezionamento  gia' autorizzati  ai
sensi del decreto  legislativo 18 aprile 1994, n. 286,  o del decreto
del  Presidente della  Repubblica 10  dicembre  1997, n.  495, o  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, che
rispondono  alle  prescrizioni  dell'allegato   I,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica   n.  607/1996,  purche'  adeguatamente
attrezzati.
  I  centri di  lavorazione riconosciuti  saranno identificati  dalla
lettera  "C", mentre  gli impianti  che effettuano  esclusivamente le
operazioni  di  disosso  e  sezionamento, e  che  non  sono  pertanto
attrezzati  per la  ricezione dei  capi  interi e  per la  successiva
operazione di scuoiamento o  spennatura, verranno invece identificati
con la lettera "S".
  Le lettere  "C" o "S"  saranno precedute dal numero  progressivo di
cui  all'elenco degli  stabilimenti  che producono  le carni  fresche
qualora trattasi  di carni di selvaggina  di grossa taglia, o  di cui
all'elenco  degli stabilimenti  che  producono carni  di volatili  da
cortile se trattasi di selvaggina di piccola taglia.
  I  laboratori  di  sezionamento  sono tenuti,  in  particolare,  ad
ottemperare alla prescrizione dell'allegato  I, capitolo IV, punto 1,
concernente l'obbligo del possesso del locale di scuoiamento soltanto
nel caso in cui ricevono capi  non scuoiati e non spennati. Tali capi
devono ovviamente provenire da centri di lavorazione riconosciuti.
  Appare  opportuno   in  proposito  richiamare   l'attenzione  sulla
necessita'  del rispetto  scrupoloso  delle norme  di  igiene per  il
personale, i locali e le attrezzature, e dell'obbligo di sezionare la
selvaggina da  pelo e la selvaggina  da penna in tempi  diversi dalle
altre carni. Il  locale di sezionamento deve inoltre  essere pulito e
disinfettato  prima di  essere nuovamente  adibito a  sezionamento di
carni di un'altra categoria.
  Igiene in materia di  preparazione della selvaggina, sezionamento e
manipolazione delle carni di selvaggina.
  La selvaggina abbattuta deve essere immediatamente eviscerata, e le
viscere toraciche, se staccate dalla carcassa, nonche' il fegato e la
milza  devono  accompagnare   il  capo  intero  fino   al  centro  di
lavorazione.  Per  la selvaggina  di  piccola  taglia sono  previste,
all'allegato   I,   cap.   III,    punto   3,   deroghe   all'obbligo
dell'eviscerazione.
  I capi cosi' ottenuti devono essere  trasportati entro 12 ore ad un
centro   di  lavorazione   riconosciuto  per   essere  portati   alle
temperature previste dall'allegato I, cap. III, punto 2.
  Ove il centro  di lavorazione non sia raggiungibile  i capi possono
essere  trasportati entro  12 ore  in un  centro di  raccolta per  il
successivo  abbattimento   della  temperatura  per   essere  comunque
successivamente condotti verso un  centro di lavorazione riconosciuto
entro un termine di 12 ore.
  L'ispezione  postmortem  deve essere  effettuata  entro  le 18  ore
successive all'ammissione nel centro di lavorazione.
  Nel caso in  cui presso il centro di raccolta  sia stata effettuata
l'ispezione dei visceri  i capi devono essere  accompagnati al centro
di lavorazione da  un attestato veterinario che  indichi il risultato
favorevole dell'ispezione e l'ora presunta dell'abbattimento.
  I depositi frigoriferi  situati presso i centri  di raccolta devono
essere in  possesso di  autorizzazione sanitaria rilasciata  ai sensi
della legge 30 aprile 19  62, n. 283, dall'autorita' competente quale
definita dagli articoli 16 e 32 della legge n. 833/1978.
Bollatura sanitaria.
  La bollatura sanitaria  delle carni e delle  frattaglie, compresi i
visceri,  prodotte negli  impianti  riconosciuti  idonei deve  essere
conforme  a  quanto  previsto  dall'allegato  I,  capitolo  VII,  del
decreto.
  Il bollo puo' essere  apposto a inchiostro o a fuoco  a mezzo di un
timbro sulle carcasse di selvaggina di grossa taglia.
  Per la selvaggina di piccola  taglia e' consentita la utilizzazione
di  un sigillo  costituito  da  una placca  in  materiale plastico  o
metallico riportante le indicazioni di  cui alla lettera a) del punto
2  del capitolo  VII dell'allegato  I  del decreto.  E' opportuna  la
bollatura a  fuoco dei  fegati della selvaggina  di grossa  taglia in
analogia a quanto previsto dal decreto legislativo n. 286/1994 per il
fegato di bovino, equino e suino.
  Si ricorda inoltre  che ai sensi dell'art. 6, comma  3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 607/1996, le frattaglie fresche di
selvaggina  sono destinate  esclusivamente all'ambito  nazionale, non
potendo  essere  oggetto  di  scambi  se non  dopo  aver  subito  una
lavorazione appropriata in un impianto che opera ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche.
  Si  richiama  inoltre  l'attenzione   sulla  necessita'  che  negli
esercizi di  vendita venga indicata,  con idoneo cartello,  la specie
animale di appartenenza.
  La denominazione della specie  animale dovra' essere indicata anche
nel caso in  cui le carni vengano etichettate,  fermo restando quanto
gia' previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
Documento di accompagnamento commerciale.
  Il documento di accompagnamento  commerciale deve essere conforme a
quanto previsto per le carni  disciplinate dal decreto legislativo 18
aprile 1994, n. 286. Pertanto la vistatura, ai sensi di tale decreto,
cosi' come modificato dal decreto  ministeriale 23 novembre 1995, non
e' piu' obbligatoria.
Produzione per l'ambito nazionale.
  Il comma 5 dell'art. 3  del decreto del Presidente della Repubblica
n.  607/1996, consente  la produzione  delle carni  di selvaggina  di
grossa  taglia  cacciata  anche  nei  macelli  e  nei  laboratori  di
sezionamento a  capacita' limitata  di cui  agli articoli  5 e  6 del
decreto  legislativo  18 aprile  1994,  n.  286.  In questo  caso  si
applicano  le disposizioni  previste per  le carni  ottenute in  tali
impianti.
  La macellazione ed il sezionamento deve avvenire di norma in giorni
diversi da  quelli in  cui si  lavorano le specie  di cui  al decreto
legislativo n.  286/1994. In  caso contrario  la lavorazione  di tali
capi deve avvenire al termine delle normali operazioni di lavorazione
delle altre specie e in ogni caso negli impianti di macellazione deve
essere  fatto salvo  il rispetto  del limite  di capacita'  oraria di
lavorazione.
  Le carni non  possono essere destinate agli scambi  e non rientrano
nei limiti settimanali previsti per le altre specie.
  Questi  impianti dovranno  essere autorizzati  alla lavorazione  di
tali  specie rispettivamente  con la  procedura  di cui  al comma  12
dell'art.  5  e  comma  8  dell'art. 6  del  decreto  legislativo  n.
286/1994.
  La bollatura sanitaria di tali carni e dei visceri avverra' secondo
le disposizioni previste dal decreto  ministeriale del 13 giugno 1994
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  21  giugno  1994  serie
generale n. 143).
  In ogni  caso si  ricorda che  la produzione  di tali  carni dovra'
avvenire  nel  rispetto delle  norme  igienico  sanitarie di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 607/1996.
Casi di esclusione dall'ambito di applicazione.
  Il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607,
contempla   alcuni  casi   di   esclusione   dall'ambito  della   sua
applicazione.
  In particolare  la lettera a) del  comma 2 dell'art. 1,  esclude la
"...  cessione  al  consumatore  o  al  dettagliante,  da  parte  del
cacciatore, di  pochi capi  interi di selvaggina  non scuoiata  o non
spennata  e,   nel  caso  di   selvaggina  di  piccola   taglia,  non
eviscerata".
  A tal proposito si ricorda che  all'art. 1, lettera e), del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n.  109, viene definito consumatore "...
il consumatore finale nonche' i ristoranti, gli ospedali, le mense ed
altre collettivita' analoghe ...".
  Queste ultime  possono pertanto rifornirsi di  selvaggina di grossa
taglia non scuoiata a condizione che sia eviscerata.
  E' pero'  necessario precisare che  qualora "... i  ristoranti, gli
ospedali,  le mense  ed altre  collettivita' analoghe...",  nonche' i
dettaglianti, intendano  rifornirsi di capi  di grossa taglia  con le
modalita'  teste'  descritte,  le operazioni  di  scuoiamento  devono
avvenire  in un  idoneo  locale specificamente  autorizzato ai  sensi
della legge 30 aprile 1962, n. 283, dotato di impianto frigorifero.
  Dall'ambito  di  applicazione  del  citato  decreto  viene  inoltre
esclusa, alla lettera  b), del comma 2 dell'art. 1,  la "... cessione
di piccole quantita' di carni di selvaggina al consumatore finale".
  Va  da  se'  che  le  carni  in  argomento  siano  da  considerarsi
esclusivamente quelle cedute dal cacciatore al consumatore finale.
  La  determinazione del  numero  di  capi e  di  quantita' di  carni
descritte in  precedenza verra' stabilita, come  previsto dal decreto
presidenziale in oggetto, dalle autorita' regionali.
  Viene  inoltre   escluso  dall'ambito   di  applicazione   il  "...
sezionamento e magazzinaggio di carni  di selvaggina in spacci per la
vendita al minuto o nei locali connessi  a punti di vendita in cui le
carni sono immagazzinate unicamente  per esservi direttamente vendute
al consumatore".
  A tale proposito  si ritiene opportuno menzionare  l'obbligo per le
macellerie  della  vendita  delle   carni  di  selvaggina  su  banchi
separati,  ai sensi  dell'art. 12  del decreto  del Presidente  della
Repubblica  10 agosto  1972, n.  967, (Si  ricorda che  l'art. 12  di
questo decreto del  Presidente della Repubblica e'  l'unico ancora in
vigore, essendo stati tutti gli altri articoli abrogati da successivi
regolamenti).
Ulteriori disposizioni sanitarie.
  Circa lo  stoccaggio delle carni  in argomento si ricorda  che sono
stati  forniti  chiarimenti  con  la circolare  del  Ministero  della
sanita'  n.  31 del  9  agosto  1993, concernente  il  riconoscimento
comunitario dei depositi frigoriferi di  carni fresche, ed alla quale
si  fa  rimando.  Qui  si  ribadisce  che  le  norme  concernenti  la
selvaggina  allevata  (decreto  del Presidente  della  Repubblica  n.
559/1992)  e cacciata  (decreto  del Presidente  della Repubblica  n.
607/1996)  non  prevedono  disposizioni   specifiche  in  materia  di
deposito frigorifero ma fanno riferimento alle norme che disciplinano
il  settore carni  rosse e  il  settore carni  bianche stabilendo  in
particolare,  che nei  depositi  frigoriferi di  carni rosse  possono
afferire le carni  di animali da macello e  di selvaggina biungulata,
cosi' come nei depositi frigoriferi di carni bianche possono afferire
le carni di pollame, coniglio e di selvaggina da penna.
  E' appena il caso di precisare  che lo stoccaggio di carcasse sotto
pelo  o  sotto  penna  dovra' essere  effettuato  in  celle  all'uopo
destinate.
  Resta inteso  inoltre che,  ai sensi dell'art.  14 del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 607/1996, tali carni sono utilizzabili
per la  preparazione dei prodotti a  base di carne di  cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  537, e successive modifiche, mentre
la produzione di preparazioni di carne a base di selvaggina abbattuta
a caccia sara' regolamentata dall'atto di recepimento della direttiva
94/65/CEE di prossima emanazione.
  Si  richiama   inoltre  l'attenzione  degli  organi   di  vigilanza
affinche'  anche  presso  le  celle  frigorifere  degli  spacci,  dei
ristoranti,  delle  mense  e   di  altre  collettivita'  analoghe  lo
stoccaggio di carcasse  sotto pelo o sotto penna  venga effettuato in
celle all'uopo destinate.
  Si  ritiene  opportuno  inoltre  ricordare  che  le  carni  fresche
refrigerate di selvaggina  cacciata non sono ricomprese  fra le carni
che ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 1988, n. 49, possono
essere confezionate in atmosfera modificata.
  Si  coglie   infine  l'occasione   per  chiarire  che   il  decreto
ministeriale  2  ottobre  1989,  n.  450  (Gazzetta  Ufficiale  serie
generale n. 25  del 31 gennaio 1990), concernente i  requisiti per il
trasporto delle carni  fresche di volatili, di conigli  allevati e di
selvaggina risulta non piu'  vigente in conseguenza della abrogazione
dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 967/1972,
che ne costituiva la base  giuridica, e della emanazione di normativa
successiva.
Procedure per il riconoscimento di idoneita'.
 A - Procedura per il riconoscimento comunitario.
  Ai  fini  del  riconoscimento   dei  centri  di  lavorazione  della
selvaggina e dei laboratori di sezionamento della selvaggina cacciata
si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8,  9, e  11 del  decreto legislativo  18 aprile  1994, n.  286, e
successive modifiche.
  Tale procedura si applica sia  agli impianti che intendono produrre
carni di selvaggina  di grossa taglia, sia  agli impianti finalizzati
alla produzione di carni di selvaggina di piccola taglia.
Documentazione da produrre.
  La documentazione  da produrre per conseguire  il riconoscimento di
idoneita' e' quella gia' indicata nella circolare n. 19 dell'8 agosto
1994  del  Ministero  della   sanita'  per  il  riconoscimento  degli
stabilimenti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286,
che ad ogni buon conto si riporta qui di seguito:
  1)  domanda,  in  carta  legale, del  titolare  dello  stabilimento
rivolta al Ministero della  sanita' e presentata all'Assessorato alla
sanita'   della  regione   o  provincia   autonoma  per   il  tramite
dell'Azienda  unita' sanitaria  locale competente  per territorio,  e
corredata della seguente documentazione:
  a) per  gli stabilimenti in attivita'  anteriormente all'entrata in
vigore del decreto in  oggetto, copia autenticata dell'autorizzazione
sanitaria all'esercizio dell'attivita';
  b)  verbale di  sopralluogo del  servizio veterinario  della unita'
sanitaria  locale  competente  per  territorio  con  espresso  parere
favorevole  sulla  rispondenza  dell'impianto ai  requisiti  igienico
sanitari e strutturali  previsti dal decreto legislativo  e nel quale
siano espressamente indicate o chiaramente evincibili le tipologie di
attivita' ("C"  o "S"  ed indicazione delle  specie trattate)  per il
quale lo stabilimento verra' utilizzato;
  c)  certificato integrale  della  camera  di commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura territorialmente competente;
  d)  planimetria dell'impianto  in scala  1:100 dalla  quale risulti
evidente  la  disposizione  delle  linee di  produzione  dei  servizi
igienici, della rete idrica, degli scarichi;
  e)  relazione tecnico  descrittiva degli  impianti e  del ciclo  di
lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico,
allo smaltimento  dei rifiuti  solidi e  liquidi, alle  immissioni in
atmosfera;
  f) attestato dell'unita' sanitaria locale sull'idoneita' al consumo
umano delle acque  utilizzate nell'impianto ai sensi  del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
  g) copia  autenticata dell'autorizzazione del sindaco  allo scarico
delle acque reflue di lavorazione;
  h) una  marca da bollo  da lire  20.000 (ventimila) o  altro valore
aggiornato prescritto  dalle disposizioni in vigore  sulle imposte di
bollo, per ogni attivita' di cui si richiede il riconoscimento;
  i) originale della ricevuta del bollettino di versamento relativo a
ciascuna richiesta  di riconoscimento (solo per  gli stabilimenti non
pubblici). La somma da versare e le modalita' del versamento verranno
stabilite  dal  previsto  decreto  che  il  Ministero  della  sanita'
emanera' entro breve di concerto con  il Ministero del tesoro. In via
transitoria tale  somma dovra'  essere versata entro  sessanta giorni
dalla emanazione del suddetto decreto.
  Copia  dell'istanza  deve  essere   inviata  a  cura  del  titolare
responsabile  dello  stabilimento,  al  Ministero  della  sanita',  -
Dipartimento  degli alimenti  e nutrizione  e della  sanita' pubblica
veterinaria - Piazzale Marconi 25 00144 Roma (Eur).
  Entro  novanta  giorni  dalla  data di  ricezione  dell'istanza  la
regione  o  provincia  autonoma,  dopo aver  eseguito  gli  eventuali
accertamenti per la verifica dell'esistenza dei requisiti strutturali
e  funzionali  previsti  dal  decreto  presidenziale,  provvede  alla
trasmissione al Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti
e nutrizione  e della  sanita' pubblica  veterinaria -  della istanza
completa di tutta la documentazione ed integrata del proprio parere.
  Per la procedura da seguire in caso di cambio di ragione sociale si
rimanda a quanto  gia' indicato con la citata circolare  n. 19 dell'8
agosto 1994.
  In  relazione al  cambio della  ragione sociale  dello stabilimento
appare  opportuno  chiarire  che   tale  procedura  non  comporta  la
sospensione dell'attivita' dell'impianto  in attesa della definizione
dell'iter di  registrazione della nuova ragione  sociale a condizione
che sia  gia' avvenuto  l'inoltro dell'istanza  per il  tramite della
Azienda U.S.L.
Riconoscimento provvisorio.
  Ai sensi  dell'art. 7,  comma 2, del  decreto del  Presidente della
Repubblica n. 607/1996, il Ministero  della sanita' puo' concedere un
riconoscimento  provvisorio  di   idoneita'  con  l'assegnazione  del
relativo numero  di riconoscimento veterinario agli  stabilimenti che
soddisfino tutte le  condizioni previste. In tal caso,  in analogia a
quanto indicato nella  citata circolare n. 19 dell'8  agosto 1994, il
titolare responsabile dello stabilimento  dovra' inviare al Ministero
della sanita' la seguente documentazione:
   domanda di riconoscimento provvisorio in carta legale;
  copia  dell'istanza di  riconoscimento  definitivo presentata  alla
regione o provincia autonoma;
  verbale di sopralluogo del servizio veterinario dell'Azienda U.S.L.
con esito favorevole.
  B - Autorizzazione degli  impianti che producono esclusivamente per
l'ambito nazionale.
  La  procedura di  autorizzazione  degli impianti  che  non hanno  i
requisiti per  accedere al riconoscimento comunitario  e' quella gia'
stabilita per gli impianti che operano a capacita' limitata.
  In  sede di  autorizzazione degli  impianti di  macellazione e  dei
laboratori di  sezionamento viene  indicata la  potenzialita' oraria,
definita in rapporto  ai requisiti igienici e  funzionali presenti, e
viene  assegnato  il  relativo   numero  di  identificazione  qualora
l'impianto ne sia sprovvisto.
                                                   Il Ministro: Bindi