Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.203 del 1-9-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1995, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore ingegneria civile ed architettura; Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 30 giugno 1998 e del 15 giugno 1998; Vista la deliberazione assunta dal comitato di coordinamento regionale delle universita' abruzzesi nella seduta del 10 luglio 1998; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e seguenti; Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti prot. n. 1/98 del 16 luglio 1998; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici; Considerato che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, emanato con decreto rettorale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 19 marzo 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato altresi', che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso indicato. Subito dopo il titolo XII e' inserito il seguente titolo XIII recante le norme generali delle scuole di specializzazione di area non medica e l'ordinamento della scuola di specializzazione in restauro dei monumenti. Titolo XIII SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA NON MEDICA Capo I Norme comuni alle scuole di specializzazione Art. 459. Nell'Universita' degli studi di Chieti sono istituite le seguenti scuole di specializzazione di area non sanitaria: Facolta' di architettura: restauro dei monumenti. Art. 460. I concorsi di ammissione relativi alle scuole di specializzazione, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico. Limitazioni e condizioni di ammissione per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso. Art. 461. Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, e' per titoli ed esami. L'esame consiste: a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione; b) in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica. Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indichera' eventuali modalita' diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame. Il candidato dovra' dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando. La valutazione dei titoli integrera' il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al 30% dello stesso. Costituiscono titolo: a) la tesi di laurea nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei C.d.l. che danno accesso alla scuola; d) le pubblicazioni scientifiche. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982. Art. 462. La commissione per l'esame di ammissione e' costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione puo' essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori. Art. 463. La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialita' e' composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola. Eventuali allargamenti, che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalita' relative sono definiti dalle norme specifiche di ciascuna scuola. Art. 464. L'importo delle tasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita'. Art. 465. Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Art. 466. Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione e' affidata a professori di seconda fascia ovvero in caso di impedimento dei professori di seconda fascia anche a professori supplenti. Il direttore e' eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea. Il direttore promuove per la stipula, attraverso il consiglio di amministrazione e il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilita' generale dell'Universita'. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 467. Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti della scuola, compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Art. 468. Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attivita' con i consigli dei dipartimenti e delle facolta' interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facolta' interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti. Art. 469. Lo specializzando e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezione ed a partecipare a tutte le attivita' pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme piu' sotto indicate. Art. 470. La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti. Modalita' di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme. Art. 471. Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teoricopratico sulle attivita' di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati. Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno. E' ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta. Art. 472. Il calendario dei corsi di studio e delle attivita' pratiche e' stabilito anno per anno dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola. I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti. Art. 473. Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacita' operative collegate alla specifica professionalita'. Art. 474. Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Universita', per i docenti che debbano esplicare le previste attivita' didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio e che abbiano incluso tali attivita' nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facolta' di appartenenza e' prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento. Capo II Norme relative alle singole scuole di specializzazione 1 - Restauro dei monumenti. Art. 1. E' istituita la scuola di specializzazione in restauro dei monumenti presso l'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale dello studio e del restauro dei beni architettonici. La scuola rilascia il titolo di specialista in restauro dei monumenti. Art. 2. Il corso di studi ha la durata di due anni e prevede almeno 800 ore di insegnamento. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di architettura e il dipartimento di scienze, storia dell'architettura e restauro. Art. 3. Tenendo presente criteri generali per la regolamentazione dell'accesso di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990, ed in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi. Art. 4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea delle facolta' di architettura, ingegneria edile, civile e lettere. Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Nel caso in cui il titolo straniero sia ritenuto equiparabile dal consiglio della scuola limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola stessa, l'indicazione viene riferita nella specifica tabella. Art. 5. Il consiglio della scuola determina con apposito manifesto degli studi, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione della scuola di specializzazione ed il relativo piano di studi. Determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attivita' didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti; le modalita' di accertamento dell'attivita' svolta. Art. 6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate 500 ore delle 800 ore complessive di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area: Area 1 - Restauro. Settore: H13X - Restauro ore 240; di cui 100 ore di laboratorio. Area 2 - Storia. Settori: H12X - Storia dell'architettura ore 90; di cui 10 ore di laboratorio; L25A - Storia dell'arte medievale; L25B - Storia dell'arte moderna; M12A - Archivistica; M12B - Paleografia. Area 3 - Disegno e rilievo. Settore: H11X - Disegno ore 80; di cui 50 ore di laboratorio. Area 4 - Materiali. Settori: C03X - Chimica dei materiali; C11X - Chimica per i beni culturali; H09B - Tecnologie della produzione; I14A - Scienza e tecnologia dei materiali ore 80; di cui 30 ore di laboratorio. Area 5 - Strutture. Settori: H07A - Scienza delle costruzioni; H07B - Tecnica delle costruzioni ore 120; di cui 50 ore di laboratorio. Area 6 - Economia e diritto. Settori: H15X - Estimo ore 30; N10X - Diritto amministrativo ore 30; P01J - Economia regionale. Area 7 - Impianti, ambiente, allestimento. Settori: H01B - Costruzioni idrauliche; H09A - Tecnologia dell'architettura; H10C - Architettura degli interni e allestimento; H14B - Urbanistica; I05B - Fisica tecnica ambientale ore 50; di cui 10 ore di laboratorio. Area 8 - Metodologie archeologiche. Settori: B01B - Fisica; L03B - Archeologia classica ore 80; di cui 50 ore di laboratorio; L03D - Archeologia medievale; L04X - Topografia antica. Art. 7. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari. Art. 8. L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Chieti, 25 luglio 1998 Il prorettore: Paolone