UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

DECRETO RETTORALE 25 luglio 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.203 del 1-9-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi "G.  D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273
del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto 20  giugno 1935, n. 1071,  convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e  tecnologica in  data 10  giugno 1995  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 260 del  7 novembre 1995, recante modificazioni
all'ordinamento didattico universitario  relativamente alle scuole di
specializzazione del settore ingegneria civile ed architettura;
  Viste le  deliberazioni assunte dal consiglio  di amministrazione e
dal senato  accademico nelle rispettive  sedute del 30 giugno  1998 e
del 15 giugno 1998;
  Vista  la  deliberazione  assunta  dal  comitato  di  coordinamento
regionale  delle universita'  abruzzesi  nella seduta  del 10  luglio
1998;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
commi 95 e seguenti;
  Vista la nota  di indirizzo del Ministero  dell'universita' e della
ricerca  scientifica e  tecnologica  -  Dipartimento per  l'autonomia
universitaria e gli studenti prot. n. 1/98 del 16 luglio 1998;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1933, n. 1592,  per i
motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici;
  Considerato  che lo  statuto  di  autonomia dell'Universita'  degli
studi "G.  D'Annunzio" di  Chieti, emanato  con decreto  rettorale in
data 21  febbraio 1996, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  - serie
generale -  n. 66  del 19  marzo 1996,  non contiene  gli ordinamenti
didattici  e che  il  loro inserimento  e'  previsto nel  regolamento
didattico di Ateneo;
  Considerato   altresi',   che   nelle  more   dell'approvazione   e
dell'emanazione  del regolamento  didattico  di  Ateneo le  modifiche
relative all'ordinamento degli  studi dei corsi di  laurea, dei corsi
di diploma  e delle  scuole di  specializzazione vengono  operate sul
vecchio  statuto, approvato  e modificato  con le  disposizioni sopra
citate;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi "G. D'Annunzio" di Chieti,
approvato e modificato con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso indicato.
  Subito  dopo il  titolo XII  e'  inserito il  seguente titolo  XIII
recante le  norme generali delle  scuole di specializzazione  di area
non  medica  e  l'ordinamento  della scuola  di  specializzazione  in
restauro dei monumenti.
                             Titolo XIII
                     SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
                         DI AREA NON MEDICA
                                Capo I
            Norme comuni alle scuole di specializzazione
                              Art. 459.
  Nell'Universita' degli  studi di Chieti sono  istituite le seguenti
scuole di specializzazione di area non sanitaria:
   Facolta' di architettura:
    restauro dei monumenti.
                              Art. 460.
  I concorsi di ammissione  relativi alle scuole di specializzazione,
con  specificazione del  numero degli  iscrivibili, sono  banditi con
decreto rettorale in  tempo utile per il  successivo anno accademico.
Limitazioni e  condizioni di ammissione per  specializzandi stranieri
sono  incluse  negli  statuti  specifici e  riportati  nel  bando  di
concorso.
                              Art. 461.
  Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, e' per titoli ed
esami.
  L'esame consiste:
  a) in  una prova  scritta intesa ad  accertare la  cultura generale
dell'area di specializzazione;
  b) in  una eventuale prova  orale sempre sulle  medesime tematiche,
integrate, se del caso, da una prova pratica.
  Il bando  di concorso  di ammissione  a ciascuna  scuola indichera'
eventuali  modalita' diverse,  come  le prove  attraverso risposta  a
quesiti multipli, ed i programmi di esame.
  Il  candidato dovra'  dare  prova di  buona conoscenza  strumentale
della lingua  o delle  lingue straniere  secondo quanto  indicato nel
bando.
  La  valutazione  dei  titoli integrera'  il  punteggio,  conseguito
nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al
30% dello stesso.
  Costituiscono titolo:
  a)   la   tesi   di   laurea  nella   disciplina   attinente   alla
specializzazione;
    b) il voto di laurea;
  c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in
discipline  attinenti la  specializzazione ed  indicate nel  bando di
concorso per ciascuno dei C.d.l. che danno accesso alla scuola;
    d) le pubblicazioni scientifiche.
  Il punteggio  dei predetti titoli  e' quello stabilito  dal decreto
ministeriale del  16 settembre 1982,  emanato ai sensi  dell'art. 13,
quinto  comma,  del  decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.
162/1982, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 275 del  6 ottobre
1982.
                              Art. 462.
  La commissione  per l'esame di  ammissione e' costituita  da cinque
professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.
  Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a
carico di questi  ultimi, la concessione di borse  per frequentare la
scuola, la commissione puo' essere  integrata da un docente o cultore
di materie attinenti  alla scuola, scelto dal  consiglio della scuola
entro una terna designata dagli enti erogatori.
                              Art. 463.
  La commissione giudicatrice dell'esame  finale per il conseguimento
del diploma di specialita' e'  composta da cinque professori di ruolo
della  scuola   designati  dal  consiglio  della   scuola.  Eventuali
allargamenti, che comportino integrazioni non superiori a due membri,
e  le modalita'  relative  sono definiti  dalle  norme specifiche  di
ciascuna scuola.
                              Art. 464.
  L'importo delle tasse  dovute dagli iscritti alla  scuola e' quello
previsto  dalle  vigenti disposizioni  di  legge;  i contributi  sono
stabiliti   anno   per   anno  dal   consiglio   di   amministrazione
dell'Universita'.
                              Art. 465.
  Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.
                              Art. 466.
  Il direttore ha  la responsabilita' della scuola.  E' un professore
di ruolo che insegni nella scuola,  di norma di prima fascia. In caso
di motivato impedimento  dei professori di prima  fascia la direzione
e'  affidata  a  professori  di  seconda fascia  ovvero  in  caso  di
impedimento  dei  professori di  seconda  fascia  anche a  professori
supplenti.
  Il  direttore e'  eletto,  con voto  segreto,  dal consiglio  della
scuola, di  cui al  successivo articolo;  convoca il  consiglio della
scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le
funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.
  Il direttore  promuove per la  stipula, attraverso il  consiglio di
amministrazione e il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle
attivita' di formazione.
  Per la gestione dei fondi  a disposizione della scuola si applicano
le   norme   dettate   per   gli   istituti   dal   regolamento   per
l'amministrazione e contabilita' generale dell'Universita'.
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  Nel  manifesto annuale  degli studi  viene indicata  la sede  della
direzione della scuola.
                              Art. 467.
  Il  consiglio della  scuola e'  composto da  tutti i  docenti della
scuola,  compresi  gli  eventuali  docenti  a  contratto,  e  da  una
rappresentanza di tre specializzandi,  eletti secondo quanto previsto
dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
                              Art. 468.
  Il consiglio della scuola ne conduce  e coordina le attivita' con i
consigli  dei dipartimenti  e delle  facolta' interessati  inclusi la
designazione  dei  docenti,  l'affidamento degli  insegnamenti  e  le
eventuali proposte di contratti.
  In  prima istituzione,  i  docenti che  costituiscono il  consiglio
della  scuola  vengono designati  in  rapporto  agli insegnamenti  da
attivare   con  apposita   delibera  dei   consigli  delle   facolta'
interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.
                              Art. 469.
  Lo specializzando e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezione ed a
partecipare  a  tutte le  attivita'  pratiche  ed alle  esercitazioni
previste, per  ciascun anno di  corso, dal manifesto degli  studi nel
quadro delle norme piu' sotto indicate.
                              Art. 470.
  La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti.
  Modalita'  di accertamento  della  frequenza  sono determinate  dal
consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi,
ovvero attraverso altre idonee forme.
                              Art. 471.
  Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame
teoricopratico  sulle  attivita'   di  formazione  svolte  nell'anno,
valutato da una commissione,  appositamente nominata e presieduta dal
direttore della scuola,  e costituita dai docenti  della scuola delle
discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.
  Coloro  che non  superano  l'esame non  possono  essere ammessi  al
successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.
  E' ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.
                              Art. 472.
  Il calendario  dei corsi  di studio e  delle attivita'  pratiche e'
stabilito anno  per anno  dal consiglio della  scuola, nel  monte ore
previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.
  I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli
di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.
                              Art. 473.
  Il corso  si conclude con un  esame di diploma, che  consiste nella
discussione   di  una   dissertazione   scritta,   che  dimostri   la
preparazione  scientifica e  le  capacita'  operative collegate  alla
specifica professionalita'.
                              Art. 474.
  Nel  caso  di  scuole  di  specializzazione  istituite  in  base  a
convenzioni  con  altre  Universita',   per  i  docenti  che  debbano
esplicare le previste attivita' didattiche  in sede diversa da quella
ordinaria  di  servizio e  che  abbiano  incluso tali  attivita'  nel
proprio  piano   didattico  annuale   approvato  dalla   facolta'  di
appartenenza  e'  prevista la  corresponsione  di  un rimborso  spese
relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.
                               Capo II
                           Norme relative
               alle singole scuole di specializzazione
 1 - Restauro dei monumenti.
                               Art. 1.
  E'  istituita  la  scuola   di  specializzazione  in  restauro  dei
monumenti presso l'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti.
  La  scuola  ha   lo  scopo  di  formare   specialisti  nel  settore
professionale dello studio e del restauro dei beni architettonici.
  La  scuola  rilascia  il  titolo di  specialista  in  restauro  dei
monumenti.
                               Art. 2.
  Il corso di studi ha la durata di due anni e prevede almeno 800 ore
di insegnamento.
  Ai  sensi della  normativa  generale,  concorrono al  funzionamento
della  scuola  la  facolta'  di architettura  e  il  dipartimento  di
scienze, storia dell'architettura e restauro.
                               Art. 3.
  Tenendo   presente  criteri   generali   per  la   regolamentazione
dell'accesso di cui  al comma 4 dell'art. 9 della  legge n. 341/1990,
ed in base  alle risorse umane e finanziarie, alle  strutture ed alle
attrezzature  disponibili, la  scuola  e' in  grado  di accettare  un
numero massimo di iscritti determinato  in trenta per ciascun anno di
corso, per un totale di sessanta specializzandi.
                               Art. 4.
  Sono ammessi  al concorso per  ottenere l'iscrizione alla  scuola i
laureati  dei  corsi  di   laurea  delle  facolta'  di  architettura,
ingegneria edile, civile e lettere.
  Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola coloro che siano
in  possesso  del titolo  di  studio,  conseguito presso  universita'
straniere e  che sia  equipollente ai sensi  dell'art. 332  del testo
unico  31  agosto  1933,  n.  1592,  a  quelli  richiesti  nel  comma
precedente.
  Nel caso in  cui il titolo straniero sia  ritenuto equiparabile dal
consiglio  della scuola  limitatamente ai  fini dell'iscrizione  alla
scuola stessa, l'indicazione viene riferita nella specifica tabella.
                               Art. 5.
  Il consiglio  della scuola  determina con apposito  manifesto degli
studi,  in  conformita' al  regolamento  didattico  di Ateneo  e  nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione della scuola
di specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Determina, pertanto:
  gli  insegnamenti  fondamentali   obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli
didattici;
  la tipologia delle  forme didattiche, ivi comprese  le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  la  suddivisione nei  successivi  periodi temporali  dell'attivita'
didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti;
   le modalita' di accertamento dell'attivita' svolta.
                               Art. 6.
  Nel  determinare il  piano  di studi  secondo  quanto previsto  dal
precedente  art.  5, il  consiglio  della  scuola dovra'  comprendere
nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate
500 ore delle  800 ore complessive di didattica, per  un minimo di 50
ore per ciascuna area:
 Area 1 - Restauro.
  Settore: H13X - Restauro ore 240; di cui 100 ore di laboratorio.
 Area 2 - Storia.
  Settori:
  H12X  -  Storia  dell'architettura  ore   90;  di  cui  10  ore  di
laboratorio;
   L25A - Storia dell'arte medievale;
   L25B - Storia dell'arte moderna;
   M12A - Archivistica;
   M12B - Paleografia.
 Area 3 - Disegno e rilievo.
  Settore: H11X - Disegno ore 80; di cui 50 ore di laboratorio.
 Area 4 - Materiali.
  Settori:
   C03X - Chimica dei materiali;
   C11X - Chimica per i beni culturali;
   H09B - Tecnologie della produzione;
   I14A - Scienza e tecnologia dei materiali ore 80;
di cui 30 ore di laboratorio.
 Area 5 - Strutture.
  Settori:
   H07A - Scienza delle costruzioni;
  H07B  -  Tecnica delle  costruzioni  ore  120;  di  cui 50  ore  di
laboratorio.
 Area 6 - Economia e diritto.
  Settori:
   H15X - Estimo ore 30;
   N10X - Diritto amministrativo ore 30;
   P01J - Economia regionale.
 Area 7 - Impianti, ambiente, allestimento.
  Settori:
   H01B - Costruzioni idrauliche;
   H09A - Tecnologia dell'architettura;
   H10C - Architettura degli interni e allestimento;
   H14B - Urbanistica;
  I05B  -  Fisica  tecnica  ambientale  ore 50;  di  cui  10  ore  di
laboratorio.
 Area 8 - Metodologie archeologiche.
  Settori:
   B01B - Fisica;
  L03B - Archeologia classica ore 80; di cui 50 ore di laboratorio;
   L03D - Archeologia medievale;
   L04X - Topografia antica.
                               Art. 7.
  All'inizio di ciascun corso  gli specializzandi dovranno concordare
con  il  consiglio  della  scuola la  scelta  degli  eventuali  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire orientamento  all'interno  della
specializzazione,  l'attivita'  sperimentale   di  laboratorio  e  di
tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal
consiglio della scuola.
  Ai fini  della frequenza  alle lezioni  teoriche ed  alle attivita'
pratiche il  consiglio della  scuola potra' riconoscere  utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione,  svolta  in  Italia   e  all'estero  in  laboratori
universitari o extrauniversitari.
                               Art. 8.
  L'Universita'  su proposta  del consiglio  della scuola  stabilisce
convenzioni   con  enti   pubblici   o  privati   con  finalita'   di
sovvenzionamento o  di utilizzazione di  strutture extrauniversitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi del decreto del Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e del decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162.
   Chieti, 25 luglio 1998
                                               Il prorettore: Paolone