N. 295 ORDINANZA 7 - 18 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione   -   Canoni  degli  alloggi  concessi  in  uso  da  parte
 dell'amministrazione  statale  in  favore  dei  propri  dipendenti  -
 Estensione  degli aumenti anche ai contratti decorrenti dal 1 gennaio
 1994 - Inesistenza dei decreti che rendono operativa la  disposizione
 impugnata - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 9, terzo comma).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.35 del 2-9-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando   SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 9, comma 2,
 della legge 24  dicembre  1993,  n.  537  (Interventi  correttivi  di
 finanza  pubblica),  promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1996
 dalla Sezione di controllo della  Corte  dei  conti  per  la  Regione
 Siciliana, nel procedimento relativo al decreto n. 3105 del 22 giugno
 1994  della Direzione compartimentale del territorio per la Sicilia -
 sezione distaccata di Catania -  iscritta  al  n.  730  del  registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  6  maggio  1998  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
   Ritenuto  che  nel  corso  di  un giudizio di controllo la relativa
 sezione della Corte dei conti per la regione Siciliana ha  sollevato,
 in   riferimento   all'art.   3   Cost.,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.
 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);
     che a parere del  giudice  rimettente  la  norma  impugnata,  nel
 disporre, a decorrere dal 1 gennaio 1994, un aumento dei canoni degli
 alloggi  concessi  in  uso  da  parte dell'Amministrazione statale in
 favore dei propri  dipendenti,  senza  nulla  dire  in  relazione  ai
 contratti  in  corso,  impone  di  estendere  l'aumento  anche a tali
 contratti;
     che siffatta interpretazione, da ritenersi obbligata, implica una
 lesione  del  principio  costituzionale  di  eguaglianza,  poiche' la
 situazione dei conduttori di alloggi di proprieta' statale  viene  ad
 essere  discriminata  rispetto  a quella dei conduttori di alloggi di
 proprieta' privata; mentre per questi ultimi, infatti,  ogni  aumento
 del  canone  decorre  dopo un anno dalla conclusione del contratto, i
 primi si vedono imposto unilateralmente siffatto aumento, prima della
 scadenza annuale di cui all'art. 24 della legge n. 392 del 1978 ed in
 maniera incompatibile con  le  regole  contrattuali  sottoscritte  da
 entrambe le parti;
     che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto
 il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, rappresentato e difeso
 dall'Avvocatura generale dello  Stato,  chiedendo  che  la  questione
 venga  dichiarata  non  fondata,  perche' la norma impugnata non crea
 alcuna disparita' di trattamento ed assimila il canone  di  locazione
 dei   beni   pubblici   alle   regole   fissate  per  le  concessioni
 amministrative.
   Considerato, preliminarmente ad ogni altro rilievo,  che  la  norma
 impugnata dispone che i criteri per la rideterminazione dei canoni in
 oggetto  siano fissati, entro novanta giorni dalla data di entrata in
 vigore della disposizione,  con  decreti  dei  Ministri  interessati,
 emanati  di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze  e dei lavori
 pubblici;
     che tali decreti a tutt'oggi non risultano  essere  stati  ancora
 emanati;
     che  pertanto,  mancando  in  concreto  il  riferimento esatto ai
 criteri in base ai quali commisurare l'aumento dei canoni oggetto  di
 causa,  la  questione  di  legittimita' costituzionale deve ritenersi
 manifestamente inammissibile, dal momento che l'assenza dei  predetti
 decreti rende sostanzialmente inoperante la disposizione impugnata ed
 inattuale la lamentata lesione (v. ordinanza n. 57 del 1998).
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,  comma  3, della legge 24
 dicembre 1993, n. 537 (Interventi  correttivi  di  finanza  pubblica)
 sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  dalla
 Sezione di controllo della Corte dei conti per la  Regione  Siciliana
 con l'ordinanza di cui in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                        Il cancelliere: Malvica
   Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
                        Il cancelliere: Malvica
 98C0897