N. 305 ORDINANZA 7 - 18 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Esecuzione  forzata - Pensioni INPS - Pensioni integrate al minimo -
 Principio  dell'assoluta   impignorabilita'   -   Impossibilita'   di
 rilevarla  d'ufficio  -  Riferimento  all'orientamento della Corte di
 cassazione in materia - Mancata considerazione  della  giurisprudenza
 costituzionale  (v.  sentenze  nn. 231/1989 e 55/1991) - Richiesta di
 sentenza  di  contenuto  additivo  in  una  materia  riservata   alla
 discrezionalita' del legislatore - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.C., artt. 545 e 615, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 2, 3, secondo comma, e 24).
 
(GU n.35 del 2-9-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.
 Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
 Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,
 avv.  Fernanda  CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 545 e 615,
 secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
 emessa il 13 novembre 1997 dal pretore di  Salerno  nel  procedimento
 civile  Manzo  Alfonso contro Criscuolo Carlo ed altro iscritta al n.
 83 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  1  luglio 1998 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
   Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione  presso
 terzi  il pretore di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione,
 ha sollevato questione di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.
 545  e  615,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura  civile, in
 riferimento agli artt. 2, 3,  secondo  comma,  e  24  (parametro  non
 indicato in dispositivo) della Costituzione;
     che il giudice a quo ha osservato che nel procedimento sottoposto
 al  suo  giudizio  il  creditore  ha  proceduto al pignoramento della
 pensione erogata al debitore da parte dell'INPS e che, all'udienza di
 cui all'art. 547 cod. proc.  civ.,  mentre  il  debitore  e'  rimasto
 assente,   il   terzo   ha  compiuto  una  dichiarazione  favorevole,
 specificando che il trattamento goduto dal pensionato  e'  costituito
 da una pensione integrata al minimo;
     che  secondo  il  rimettente  la  natura  di questo credito verso
 l'INPS, retributivo e solidaristico insieme, dovrebbe  escluderne  la
 pignorabilita',    ma   tale   impignorabilita',   secondo   costante
 orientamento giurisprudenziale,  non  potrebbe  essere  fatta  valere
 d'ufficio,   essendo  subordinata  all'iniziativa  del  debitore,  da
 svolgere con lo  strumento  dell'opposizione  all'esecuzione  di  cui
 all'art. 615 del codice di rito civile;
     che  in  casi  come  quello  in  esame,  nei quali il debitore e'
 titolare di  un  credito  finalizzato  al  soddisfacimento  dei  piu'
 elementari  bisogni  della vita, negare al giudice la possibilita' di
 rilevare d'ufficio il vincolo di impignorabilita' si  tradurrebbe  in
 una lesione dei parametri costituzionali sopra richiamati, perche' il
 mancato   ricorso   allo   strumento   processuale   dell'opposizione
 all'esecuzione puo' dipendere da una serie di ragioni,  ivi  comprese
 l'ignoranza  incolpevole della legge e l'impossibilita' di munirsi di
 un difensore, conseguenti alla particolare situazione  personale  dei
 pensionati che godono di un trattamento integrato al minimo;
     che l'ordinamento, del resto, conosce altri casi di rilevabilita'
 d'ufficio  dell'impignorabilita', come quello di cui all'art. 113 del
 decreto legislativo 25 febbraio 1995,  n.  77,  relativo  alle  somme
 destinate  agli enti pubblici territoriali per il soddisfacimento dei
 bisogni relativi a servizi locali indipensabili;
     che le norme impugnate, pertanto, violerebbero  il  principio  di
 uguaglianza ed il diritto di difesa del cittadino;
     che nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le
 parti private, ne' ha prestato intervento il Presidente del Consiglio
 dei Ministri.
   Considerato  che  il  giudice  a  quo  ritiene  che per le pensioni
 integrate al  minimo  debba  sussistere  il  principio  dell'assoluta
 impignorabilita',  ma  lamenta  che  quest'ultima  non  possa  essere
 rilevata d'ufficio, in modo da evitare di attendere l'iniziativa  del
 debitore, che in concreto potrebbe anche mancare;
     che il pretore di Salerno si limita a fondare la suddetta censura
 su quello che - a suo dire - e' il "costante orientamento della Corte
 di cassazione", senza soffermarsi sul punto e senza esplorare diverse
 possibili  opzioni interpretative, tali da rendere le norme impugnate
 esenti dai lamentati vizi di incostituzionalita';
     che, in realta', non si riscontra un consolidato diritto  vivente
 nel  senso  indicato  dal  rimettente, ne' vi sono sentenze di questa
 Corte sullo specifico argomento;
     che, inoltre, non viene  tenuta  in  adeguata  considerazione  la
 giurisprudenza  costituzionale  in  tema  di  regime  valevole per la
 pignorabilita' delle pensioni (specialmente la sentenza  n.  231  del
 1989),  regime  che  e'  da  ritenersi espressione della facolta' del
 legislatore - non preclusa  dall'art.  24  della  Costituzione  -  di
 subordinare,  in  alcuni casi, l'esercizio del diritto di credito del
 privato alla tutela di interessi generali (cfr. la sentenza n. 55 del
 1991);
     che, in ogni caso, il pretore di Salerno sollecita  questa  Corte
 ad  emettere  una  sentenza  di  contenuto  additivo  in  una materia
 riservata  alla  discrezionalita'  del  legislatore,  il  quale  puo'
 modellare  liberamente  gli  istituti  processuali  col  solo  limite
 costituito dal principio di ragionevolezza (cfr. le  sentenze  n.  31
 del 1998, n. 451 del 1997, n. 295 del 1995);
     che    la   prospettata   questione,   quindi,   deve   ritenersi
 manifestamente inammissibile, non  solo  in  quanto  l'ordinanza  non
 appare  sorretta da adeguata motivazione e presenta decisive carenze,
 ma per la prevalente ragione che la pronuncia  richiesta  andrebbe  a
 valicare  i  limiti  dei poteri attribuiti a questa Corte, venendo ad
 interferire nell'ambito delle scelte riservate al legislatore.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli articoli 545 e 615, secondo  comma,
 del  codice  di  procedura  civile  sollevata,  in  riferimento  agli
 articoli 2, 3, secondo comma e 24 della Costituzione, dal pretore  di
 Salerno con l'ordinanza di cui in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                       Il redattore: Santosuosso
                        Il cancelliere: Malvica
   Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
                        Il cancelliere: Malvica
 98C0907