N. 312 ORDINANZA 9 - 22 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Esecuzione forzata - Possibilita' per l'erario di conseguire  sia  il
 sequestro  conservativo  sia  la  ipoteca  legale  su beni immobili -
 Mancata imposizione all'Amministrazione dell'obbligo di intraprendere
 il giudizio di merito dopo l'ottenimento  della  misura  cautelare  -
 Modalita' di applicazione del rito cautelare - Difetto di motivazione
 in  ordine  alla  rilevanza  della  questione - Esigenza di una nuova
 valutazione da parte del giudice rimettente circa la rilevanza  della
 questione  -  Ius  superveniens:  d.lgs.  18  dicembre 1997, n. 472 -
 Restituzione degli atti al giudice a quo.
 
 (Legge 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 26 e 27).
 
(GU n.35 del 2-9-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 26 e 27 della
 legge  7  gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle
 violazioni delle leggi finanziarie) e dell'art. 669-quaterdecies  del
 codice  di  procedura  civile,  promosso,  con ordinanza emessa il 31
 gennaio 1997, dal  tribunale  di  Venezia,  nel  procedimento  civile
 vertente tra Legnaro Giancarlo e il Ministero delle finanze, iscritta
 al  n.  407  del  registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 28,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1997.
   Visto l'atto di costituzione di Legnaro Giancarlo nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 2 giugno 1998 il giudice relatore
 Massimo Vari;
   Udito  l'avvocato  dello  Stato  Alessandro  De  Stefano   per   il
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Ritenuto  che  il  tribunale  di  Venezia, con ordinanza in data 31
 gennaio 1997 (r.o. n. 407 del 1997) - emessa nel corso  del  giudizio
 civile  instaurato  da  Legnaro Giancarlo nei confronti del Ministero
 delle finanze per sentir annullare o revocare il provvedimento con il
 quale, sugli immobili di sua proprieta', era  stata  autorizzata  dal
 presidente  del  tribunale  di Treviso (in base a processo verbale di
 constatazione  di  infrazioni  in  materia  di  IVA  e di imposte sui
 redditi) l'iscrizione di ipoteca legale ai sensi dell'art.  26  della
 legge  7 gennaio 1929, n. 4 - ha sollevato, in riferimento agli artt.
 3 e 24 della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt. 26 e 27 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali
 per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie),  "nella
 parte  in  cui  consentono  all'erario di conseguire sia il sequestro
 conservativo sia la ipoteca legale sui beni immobili", nonche' "nella
 parte in cui essi non consentono all'interessato di esperire i rimedi
 di cui agli artt. 669-decies e 669-terdecies c.p.c. e  non  impongono
 alla  amministrazione  di  intraprendere  il  giudizio di merito dopo
 l'ottenimento della misura cautelare";
     che, in alternativa al profilo  da  ultimo  indicato,  lo  stesso
 rimettente ha, infine, sollevato, sempre in riferimento agli artt.  3
 e  24  della  Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 669-quaterdecies del codice  di  procedura  civile,  "nella
 parte  in  cui  esso  inibisce  la  applicazione  del  rito cautelare
 uniforme all'istituto disciplinato dagli  articoli  26  e  27"  della
 legge n.  4 del 1929;
     che  si  e'  costituito  Legnaro Giancarlo, attore nel giudizio a
 quo,  sollecitando  l'accoglimento  delle  sollevate   questioni   di
 costituzionalita';
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il
 quale,  nell'atto  di  intervento,  ha  chiesto  che la questione sia
 dichiarata  inammissibile  ovvero  rigettata   per   infondatezza   o
 manifesta infondatezza;
     che  la  stessa Avvocatura, con memoria depositata nell'imminenza
 dell'udienza,  ha  osservato  che  l'ordinanza   risulta   priva   di
 motivazione  in  punto  di rilevanza della questione, concernente una
 misura cautelare ormai priva  di  efficacia,  essendo  intervenuta  -
 secondo  quanto  si  apprende  dallo  stesso atto di rimessione - una
 decisione della commmissione tributaria di primo grado di Treviso (n.
 61/4/1996)  che  ha  "annullato  gli  avvisi  di   rettifica   emessi
 dall'ufficio  IVA  per  le  violazioni  cui  si riferiscono le misure
 cautelari contestate";
     che,  nella  medesima  memoria,  viene,   altresi',   prospettata
 l'esigenza di una nuova valutazione da parte del rimettente in ordine
 alla   rilevanza   delle  sollevate  questioni,  essendo  stata,  nel
 frattempo, "interamente  ridisciplinata"  la  materia  sottoposta  al
 vaglio di costituzionalita'.
   Considerato  che,  in  effetti,  successivamente  all'ordinanza  di
 rimessione, e' stato pubblicato il decreto  legislativo  18  dicembre
 1997,   n.   472   (Disposizioni  generali  in  materia  di  sanzioni
 amministrative  per  le  violazioni  di  norme  tributarie,  a  norma
 dell'articolo  3,  comma  133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662),
 con il quale e' stata introdotta una nuova disciplina degli  istituti
 dell'ipoteca  e  del  sequestro  conservativo  a garanzia del credito
 dell'amministrazione finanziaria (art. 22);
     che, al tempo stesso, sono stati abrogati gli artt. 26 e 27 della
 legge n. 4  del  1929  (art.  29)  e  prevista  una  regolamentazione
 transitoria in ordine alle violazioni accertate ed ai procedimenti in
 corso (art.  25);
     che,  stante  la sopravvenienza di detta disciplina, gia' entrata
 in vigore dal 1 aprile 1998 (art. 30), e comportando la  medesima  un
 mutamento  del  complessivo quadro normativo di riferimento, gli atti
 vanno restituiti al giudice a quo,  affinche'  riesamini,  alla  luce
 dello  jus  superveniens,  se  persista  tuttora  la  rilevanza delle
 proposte questioni di costituzionalita'.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0914