N. 331 SENTENZA 14 - 24 luglio 1998

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Regione  -  Regione Puglia - Missione all'estero - Sottoscrizione di
 "Agende e protocolli" da parte del presidente del consiglio regionale
 senza il preventivo assenso del Governo - Tardivita'  del  ricorso  -
 Inammissibilita'.
 
(GU n.35 del 2-9-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 Ministri, notificato il 17 luglio 1997 e depositato in cancelleria il
 24 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito  di  due
 atti, denominati agende o protocolli, sottoscritti dal Presidente del
 Consiglio   regionale  della  Puglia  con  i  Voivodati  polacchi  di
 Walbrzych e Jelenia Go'ra il 9-12 dicembre 1996; ricorso iscritto  al
 n. 42 del registro conflitti 1997.
   Visto l'atto di costituzione della regione Puglia;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 2 giugno 1998 il giudice relatore
 Cesare Mirabelli;
   Uditi l'avvocato dello Stato Oscar  Fiumara  per  il  ricorrente  e
 l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la regione Puglia.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso  notificato il 17 luglio 1997 il Presidente del
 Consiglio dei Ministri ha  proposto  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti  della  regione Puglia, in relazione a due atti, denominati
 agende  o  protocolli,  sottoscritti  dal  Presidente  del  Consiglio
 regionale,  senza  il preventivo assenso del Governo, in occasione di
 una missione in Polonia, presso i Voivodati di  Walbrzych  e  Jelenia
 Go'ra.
   Il  ricorrente  premette che la regione aveva chiesto, con nota del
 28 novembre  1996,  l'assenso  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri  ad  effettuare, nel dicembre 1996, una missione finalizzata
 alla integrazione dei protocolli  d'intesa  gia'  raggiunti  con  gli
 stessi  Voivodati,  rispettivamente  il  23  febbraio ed il 20 maggio
 1996. L'assenso governativo era stato concesso il  6  dicembre  1996,
 tuttavia  con la preclusione a sottoscrivere dichiarazioni di intenti
 o atti  similari,  il  cui  testo  non  fosse  stato  preventivamente
 assentito.
   Il  presidente  della  regione aveva successivamente informato, con
 nota del 23 gennaio 1997, che nel corso della  missione  erano  state
 redatte  agende di lavoro nelle quali erano state "individuate azioni
 specifiche, in stretta attuazione di quanto stabilito  negli  accordi
 di  collaborazione  in  precedenza  sottoscritti", trasmettendo i due
 atti, redatti nelle lingue italiana e polacca.
   La Presidenza del Consiglio precisa di avere chiesto  al  Ministero
 degli  affari  esteri  la  traduzione  del  testo  polacco per meglio
 individuare la natura dei documenti e  ritiene  che  il  termine  per
 proporre  ricorso,  previsto dall'art. 39, secondo comma, della legge
 11 marzo 1953, n. 87,  decorra  soltanto  dall'acquisizione  di  tale
 traduzione (29 maggio 1997).
   Nel  merito  gli  atti impugnati violerebbero competenze attribuite
 allo Stato dagli artt. 5 e 118  della  Costituzione  e  dall'art.  2,
 comma 1, lettera b) del d.P.R. 31 marzo 1994, toccando anche materie,
 quale  il  gemellaggio di studenti, di competenza del Ministero della
 pubblica istruzione.
   2. - Con atto depositato il 2 gennaio 1998 la regione Puglia si  e'
 costituita  in  giudizio  eccependo  l'inammissibilita'  del ricorso,
 perche' proposto dopo la scadenza  del  termine  di  sessanta  giorni
 dalla  conoscenza degli atti impugnati (art. 39, secondo comma, della
 legge n. 87 del 1953). Ad avviso della regione,  il  termine  decorre
 dal  giorno  in  cui  e'  pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei
 Ministri la nota del  presidente  della  regione  Puglia  (datata  23
 gennaio 1997), con la quale sono stati trasmessi i testi delle agende
 di  lavoro sottoscritte con i Voivodati di Walbrzych e Jelenia Go'ra,
 redatti nelle lingue italiana e polacca, che  fanno  egualmente  fede
 del contenuto dei documenti.
   Nel  merito  la  regione  sostiene  che  le  agende di lavoro erano
 destinate ad attuare i due protocolli gia'  stipulati  dalla  regione
 Puglia con gli omologhi enti polacchi, rispettivamente il 23 febbraio
 ed il 20 maggio 1996.
   In  prossimita'  dell'udienza  la regione ha depositato una memoria
 per ribadire  e  precisare  che  le  attivita'  previste  dagli  atti
 impugnati rientrerebbero nelle materie di competenza regionale.
                        Considerato in diritto
   1.  -  Il  conflitto  di  attribuzione  proposto dal Presidente del
 Consiglio dei Ministri nei confronti della regione Puglia investe due
 atti sottoscritti dalla regione,  senza  il  preventivo  assenso  del
 Governo,  con  i Voivodati polacchi di Walbrzych e Jelenia Go'ra, nel
 quadro di protocolli d'intesa in precedenza stipulati con gli  stessi
 enti.
   2.  -  Preliminarmente  deve  essere  dichiarata  inammissibile  la
 costituzione in giudizio della regione Puglia, perche' avvenuta,  con
 atto  depositato  il  2  gennaio 1998, dopo la scadenza del termine -
 previsto dall'art.  27, terzo comma, delle norme  integrative  per  i
 giudizi  davanti alla Corte costituzionale (16 marzo 1956) - di venti
 giorni dalla notificazione del ricorso, effettuata il 17 luglio  1997
 (cfr.  sentenze  n.  428  del  1997  e  n. 179 del 1987; ordinanza 14
 novembre 1956).
   3. - Il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei  Ministri
 e'  inammissibile perche' tardivo. Esso, difatti, e' stato notificato
 alla regione il 17 luglio 1997,  dopo  la  scadenza  del  termine  di
 sessanta  giorni  dalla  conoscenza  degli  atti  impugnati (art. 39,
 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87),  che  si  e'  avuta
 attraverso  l'invio  da  parte della regione, il 23 gennaio 1997, dei
 documenti sottoscritti, come gli stessi precisano, "in due  esemplari
 identici,  in  lingua  polacca  ed italiana, che possiedono la stessa
 validita'". Si tratta di testi redatti nelle due lingue ed egualmente
 ufficiali, sicche' la ricezione del testo italiano, indipendentemente
 dalla traduzione del testo polacco effettuata a  cura  del  Ministero
 degli  affari  esteri, ha determinato la conoscenza dell'atto ai fini
 della decorrenza del termine per proporre ricorso. D'altra parte  non
 e' stata denunciata una diversita' di contenuto tra il testo italiano
 e quello polacco; ne' le censure proposte dal ricorrente sono rivolte
 a quest'ultimo.  La intestazione dei documenti - in italiano "agenda"
 ed  in  polacco  "protoko'l",  vale  a  dire verbale - non e' tale da
 connotare una diversita' sostanziale dell'oggetto degli  atti  o  del
 loro   contenuto;   diversita'  che,  del  resto,  non  emerge  dalla
 effettuata traduzione del testo polacco.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile il conflitto di  attribuzione  proposto  dal
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri nei confronti della regione
 Puglia con il ricorso indicato in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
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