N. 332 SENTENZA 14 - 24 luglio 1998

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.
 
 Regione   -  Regione  Sicilia  -  Turismo  -  Sottoscrizione  di  un
 protocollo  da  parte  dell'Assessorato  per   il   Turismo,   sport,
 spettacolo,  comunicazioni  e  trasporti  - Mancanza della preventiva
 comunicazione al  Governo  -  Lesione  della  sfera  di  attribuzioni
 statali  (vedi  sentenze  nn.  204  e 293 del 1993, e 212 del 1994) -
 Violazione del principio di leale cooperazione - Non  spettanza  alla
 regione siciliana - Annullamento degli atti oggetto di denuncia.
 
(GU n.35 del 2-9-1998 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 Ministri, notificato il 17 luglio 1997 e depositato in cancelleria il
 24  successivo,  per  conflitto  di  attribuzione  sorto  a   seguito
 dell'Accordo  di  cooperazione  e  primo  protocollo stipulati fra la
 Regione Siciliana ed il Ministero del  turismo  della  Repubblica  di
 Malta; ricorso iscritto al n. 43 del registro conflitti 1997.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 2 giugno 1998 il giudice relatore
 Cesare Mirabelli;
   Uditi l'avvocato dello stato Ignazio F. Caramazza per il ricorrente
 e gli avvocati Francesco Castaldi e Laura Ingargiola per  la  Regione
 Siciliana.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso  notificato il 17 luglio 1997 il Presidente del
 Consiglio dei Ministri ha  proposto  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti  della  Regione  Siciliana,  in  relazione  all'accordo  di
 cooperazione nel campo del turismo ed al primo protocollo riguardante
 tale accordo, sottoscritti dall'Assessorato per  il  turismo,  sport,
 spettacolo,  comunicazioni  e  trasporti della Regione e dal Ministro
 del turismo della Repubblica di Malta il 17 marzo 1997 e pervenuti al
 Dipartimento affari regionali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri  il  19  maggio  1997  con  nota  trasmessa in pari data dal
 Dipartimento del turismo.
   Il ricorrente  denuncia  la  lesione  di  attribuzione  statali  in
 materia  di  politica  estera  e  chiede  l'annullamento  degli atti,
 sottoscritti senza la preventiva comunicazione, necessaria,  in  base
 al  principio  di  leale  cooperazione,  per consentire al Governo la
 tempestiva verifica di conformita' con gli indirizzi  della  politica
 estera.
   Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ritiene che gli atti
 denunciati siano viziati, perche' stipulati dalla  Regione  non  gia'
 con  un  ente  omologo,  bensi' con uno Stato estero. Inoltre il loro
 contenuto riguarderebbe  materie  di  competenza  statale,  quali  la
 costituzione  di  societa'  miste,  la disciplina delle formalita' di
 frontiera  e  della  navigazione  marittima  ed  aerea.  L'accordo di
 cooperazione prevederebbe addirittura, all'art. 6, una collaborazione
 a livello internazionale che tocca la politica  estera,  mediante  un
 protocollo  di  alleanza  per  la  penetrazione congiunta sui mercati
 esteri nel settore del turismo.
   2. - Si e' costituito  in  giudizio  il  Presidente  della  Regione
 Siciliana,  chiedendo  che il ricorso sia dichiarato inammissibile e,
 nel merito, infondato.
   Il ricorso sarebbe inammissibile anzitutto perche' notificato  alla
 Regione  dopo  la  scadenza  del  termine  di  sessanta  giorni dalla
 conoscenza da parte del Governo degli atti impugnati (art.  39  della
 legge  11  marzo  1953,  n.  87). Ad avviso della Regione si dovrebbe
 presumere che tale conoscenza sia  anteriore  alla  data  (19  maggio
 1997)  in  cui  il  Dipartimento  del  turismo,  che  fa  parte della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1 del d.P.C.M.  12  marzo
 1994, a seguito del d.-l.  2 febbraio 1994, n. 80; v. poi il d.-l. 29
 marzo 1995, n. 97, convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 203), ha
 trasmesso  al  Dipartimento  affari regionali della stessa Presidenza
 copia degli atti poi impugnati.
   Le altre eccezioni di inammissibilita'  sono  basate  sull'asserita
 mancanza della deliberazione del Consiglio dei Ministri, prevista per
 le  proposte di sollevare conflitti di attribuzione (art. 2, comma 3,
 lettera g)  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400),  e  sulla  non
 attualita'  della  lesione  di competenze statali, giacche' lo stesso
 accordo  condizionerebbe  espressamente  la  propria  efficacia  alla
 successiva  approvazione  in  base  alla  legislazione  nazionale e/o
 regionale (art. 9).
   Nel merito la Regione ritiene che le attivita' previste dagli  atti
 sottoscritti  con  la  Repubblica  di  Malta  siano  solo  di rilievo
 internazionale:  per esse, ristrette al settore del turismo,  che  e'
 di  competenza  regionale  esclusiva,  non  sarebbe necessaria alcuna
 formalita'. In ogni caso la  Regione  non  avrebbe  inteso  sottrarsi
 all'assenso  governativo,  se ritenuto necessario, avendo subordinato
 l'esecuzione dell'accordo alla sua approvazione ed  allo  scambio  di
 note   con  l'altra  parte  contraente,  che  confermasse  l'avvenuta
 approvazione.
   3.  -  Successivamente  l'Avvocatura  dello  Stato  ha   di   nuovo
 depositato  sia  l'estratto  del verbale della riunione del Consiglio
 dei Ministri - che ha  deliberato,  l'11  luglio  1997,  prima  della
 notificazione  del ricorso, di sollevare il conflitto di attribuzione
 - sia l'accordo di cooperazione turistica fra la Repubblica di  Malta
 e  la Regione ed il primo protocollo riguardante il medesimo accordo.
 Documenti, tutti, che erano gia' stati depositati assieme al ricorso.
                        Considerato in diritto
   1. - Il conflitto  di  attribuzione  proposto  dal  Presidente  del
 Consiglio  dei Ministri nei confronti della Regione Siciliana investe
 l'accordo  di  cooperazione  nel  campo  del  turismo  ed  il   primo
 protocollo riguardante tale accordo, sottoscritti a Malta il 17 marzo
 1997    dall'Assessorato   per   il   turismo,   sport,   spettacolo,
 comunicazioni e trasporti della Regione e dal Ministero  del  turismo
 della Repubblica di Malta.
   Il  ricorrente  ritiene che questi atti, sottoscritti dalla Regione
 senza averne dato preventiva comunicazione al Governo -  come  invece
 richiederebbe  il  principio di leale cooperazione, per consentire di
 verificarne la conformita' degli stessi con gli indirizzi di politica
 internazionale - siano lesivi di attribuzioni statali. Essi sarebbero
 stati  stipulati  non  con  un  ente omologo alla Regione, ma con uno
 Stato, determinando l'appropriazione da parte  della  Regione  di  un
 ruolo  che non le spetta. Il contenuto degli atti toccherebbe materie
 di competenza statale, quali la costituzione di  societa'  miste,  la
 disciplina   delle   formalita'  di  frontiera  e  della  navigazione
 marittima ed aerea, sino a prefigurare una collaborazione di politica
 internazionale mediante un protocollo di alleanza per la penetrazione
 congiunta sui mercati esteri nel settore del turismo.
   2. - Le eccezioni di inammissibilita' del ricorso,  proposte  dalla
 Regione Siciliana, non sono fondate.
   Anzitutto  non  puo' essere accolta l'eccezione di inammissibilita'
 per tardivita' del ricorso, non avendo la Regione  provato  che  esso
 sia  stato  proposto  dopo la scadenza del termine di sessanta giorni
 dalla conoscenza degli atti impugnati (art. 39, secondo comma,  della
 legge 11 marzo 1953, n. 87). Difatti non risulta che la Regione abbia
 trasmesso al Governo l'accordo ed il protocollo ad esso relativo, ne'
 che  abbia  altrimenti  informato della sottoscrizione di tali atti e
 del loro contenuto, in modo da far decorrere dalla conoscenza di essi
 il termine per proporre ricorso. Il primo  documento  che  denota  la
 conoscenza  degli  atti  impugnati,  depositato  dal  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, e'  costituito  dalla  comunicazione  con  la
 quale il Dipartimento del turismo ha trasmesso al Dipartimento affari
 regionali  copia di tali atti (19 maggio 1997): non e', dunque, certo
 che il ricorrente ne avesse piena e completa conoscenza in  una  data
 diversa   da  quest'ultima,  dalla  quale  decorrono  i  termini  per
 ricorrere previsti dall'art. 39  della  legge  n.  87  del  1953.  Il
 ricorso,  notificato  il  17  luglio  1997,  e' dunque da considerare
 tempestivo.
   Parimenti infondata e' la seconda  eccezione  di  inammissibilita',
 formulata  supponendo  che  manchi la deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, al quale e' riservata  la  competenza  a  deliberare  sulle
 proposte  di  sollevare  conflitti  di attribuzione (art. 2, comma 3,
 lettera g) della legge 23 agosto 1988, n. 400).  Difatti  dagli  atti
 depositati  dal  ricorrente risulta che, su proposta del Ministro per
 la funzione  pubblica  e  gli  affari  regionali,  il  Consiglio  dei
 Ministri,   nella  riunione  dell'11  luglio  1997,  ha  adottato  la
 determinazione di sollevare conflitto di attribuzione  nei  confronti
 della  Regione  Siciliana  avverso  l'accordo  di  cooperazione ed il
 relativo protocollo.
   Egualmente infondata e' l'eccezione  di  inammissibilita'  proposta
 dalla  Regione  Siciliana  sull'asserito presupposto che la eventuale
 lesione  delle  competenze  statali  non  sarebbe  attuale,  giacche'
 l'accordo  impugnato  stabilisce  (art.  9)  che esso "e' soggetto ad
 approvazione in base alla legislazione  nazionale  e/o  regionale  di
 ogni  Parte e sara' esecutivo nel giorno in cui lo scambio delle note
 confermera' la predetta approvazione". Questa clausola risponde  alla
 procedura   di   stipulazione   degli  accordi  sottoscritti  da  chi
 rappresenta le  parti,  alle  quali  e'  successivamente  rimessa  la
 deliberazione diretta a formare la volonta', che viene comunicata poi
 all'altra parte contraente con lo scambio degli atti di approvazione,
 determinando  in tal modo il perfezionamento del vincolo. La clausola
 considerata non fa alcun riferimento all'autorizzazione  governativa,
 la  quale,  si  assume  dalla  difesa  della  Regione,  avrebbe avuto
 efficacia  condizionante  l'accordo.     In  ogni  caso   la   stessa
 sottoscrizione  da  parte  della  Regione di un accordo con uno Stato
 estero e' tale  da  interferire  con  attualita'  nelle  attribuzioni
 statali,  essendo  suscettibile  di essere valutata in relazione agli
 indirizzi della politica internazionale.
   3. - Nel merito il ricorso e' fondato.
   La giurisprudenza costituzionale ha piu'  volte  affermato  che  la
 sottoscrizione  di  accordi  con  organi  o  enti esteri senza che la
 Regione abbia preventivamente informato il Governo, quindi  senza  la
 necessaria  intesa  o  assenso,  e'  di per se' lesiva della sfera di
 attribuzioni statali (sentenze nn. 204 e 290 del  1993;  n.  212  del
 1994).
   Ancor  prima,  quindi,  di  valutare  in modo puntuale il contenuto
 degli atti denunciati come lesivi e di analizzare le materie che essi
 trattano,  gli  stessi  risultano  illegittimi   per   essere   stati
 sottoscritti  dal  rappresentante  della  Regione senza che sia stato
 preventivamente informato il Governo, il quale deve essere  messo  in
 grado,   in  osservanza  del  principio  di  leale  cooperazione,  di
 verificare la compatibilita'  di  tali  atti  con  gli  indirizzi  di
 politica estera, riservati alla competenza dello Stato.
   Gli atti denunciati devono essere, pertanto, annullati.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  non  spetta  alla  Regione  Siciliana  il  potere di
 sottoscrivere l'accordo di cooperazione nel campo del  turismo  e  il
 primo protocollo riguardante tale accordo, sottoscritti a Malta il 17
 marzo  1997  dall'Assessore per il turismo della Regione Siciliana e,
 di conseguenza, annulla tali atti.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
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