Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.205 del 3-9-1998)
Con decreto ministeriale n. 24799 del 9 luglio 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 1998 al 31 marzo 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Cooperativa Portabagagli e manovalanza, con sede in Catania e unita' di Catania per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 129 unita', su un organico complessivo di 129 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Cooperativa Portabagagli e manovalanza, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24800 del 9 luglio 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 14 aprile 1998 al 13 aprile 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Avagolf, con sede in San Colombano al Lambro (Milano) e unita' di San Colombano al Lambro (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unita', su un organico complessivo di 41 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Avagolf, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.