PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

COMUNICATO

  Accordo collettivo quadro per  la costituzione delle rappresentanze
sindacali  unitarie per  il  personale dei  comparti delle  pubbliche
amministrazioni  e  per  la   definizione  del  relativo  regolamento
elettorale.
(GU n.207 del 5-9-1998 - Suppl. Ordinario n. 150)

               AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
                   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
  A  seguito  del  parere favorevole espresso in data 29 luglio 1998,
dall'Organismo di coordinamento dei  comitati  di  settore  ai  sensi
dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, modificato
ed  integrato  dal  decreto  legislativo  n.  396/1997  e dal decreto
legislativo n. 80/1998,  sul  testo  dell'Accordo  collettivo  quadro
relativo  alla  costituzione  delle rappresentanze sindacali unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni  e  per
la  definizione  del  relativo  regolamento  elettorale nonche' della
certificazione della Corte dei conti  sull'attendibilita'  dei  costi
quantificati   per  il  medesimo  C.C.N.L.  -  Quadro  e  sulla  loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio,  il
giorno  7  agosto  1998,  alle  ore  9  ha avuto luogo l'incontro tra
l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni   (ARAN),   ed   i   rappresentanti   delle  seguenti
confederazioni sindacali: CISL, CGIL, UIL, CONFSAL,  CISAL,  RDB-CUB,
UGL.
  Al  termine  le  parti  sottoscrivono l'allegato accordo collettivo
quadro.
ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA  COSTITUZIONE  DELLE  RAPPRESENTANZE
SINDACALI  UNITARIE  PER  IL  PERSONALE  DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI  E  PER  LA  DEFINIZIONE  DEL  RELATIVO   REGOLAMENTO
ELETTORALE
                               ART. 1
                        OBIETTIVI E FINALITA'
1.  Le  parti  con  il  presente  accordo  intendono  dare attuazione
all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29  -  recante
norme   sulla   elezione  ed  il  funzionamento  degli  organismi  di
rappresentanza sindacale unitaria del personale.
2. A tal fine il presente accordo e' strutturato  in  due  parti:  la
prima diretta a regolare le modalita' di costituzione e funzionamento
dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti" usata per indicare i
luoghi  di  lavoro  ove  possono  essere costituite le rappresentanze
sindacali unitarie,  dopo  l'art.  1  sara'  sostituita  dal  termine
"amministrazioni".  Le  "sedi o strutture periferiche" delle medesime
individuate  dai  contratti   collettivi   nazionali   come   livelli
decentrati  di  contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art. 1
con   la   dizione   "strutture   amministrative   interessate".   Le
"associazioni  sindacali  ammesse  alle trattative nazionali ai sensi
dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993" sono indicate come "associazioni
sindacali rappresentative".
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli  del
decreto  legislativo  del  3  febbraio  1993  n. 29, essi sono quelli
modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396
e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs.  29/1993
e' stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Pertanto
la dizione "d.lgs. 29/1993" e' riferita al nuovo testo.
5.  Le  rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate
come RSU.
6. Il regolamento di cui alla seconda parte  ha  propria  numerazione
degli articoli.
7.  Il  CCNL  quadro  sulle  modalita'  di  utilizzo  dei  distacchi,
aspettative e permessi, nonche'  delle  altre  prerogative  sindacali
stipulato  contestualmente il ....., nel testo e' indicato come "CCNL
quadro del ......
                             PARTE PRIMA
  MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE
                         SINDACALI UNITARIE
                               ART. 2
              AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto
o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono  promuovere
la   costituzione   di   rappresentanze   sindacali   unitarie  nelle
Amministrazioni che occupino piu'  di  15  dipendenti.  Nel  caso  di
amministrazioni  con  pluralita'  di  sedi o strutture periferiche, i
predetti organismi possono, altresi', essere  promossi  dalle  stesse
associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi
collettivi   nazionali  come  livelli  di  contrattazione  collettiva
integrativa.
2. Oltre alle associazioni sindacali  di  cui  al  comma  1,  possono
presentare  liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni
sindacali, purche' costituite in associazione con proprio  statuto  e
aderenti al presente accordo.
3.  Nella  prima  applicazione del presente accordo l'iniziativa deve
essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente,  da  parte  delle
Associazioni  sindacali dei comuni precedenti, entro il 30/9/1998, la
presentazione delle liste deve avvenire  entro  il  20/10/1998  e  la
commissione   elettorale   costituita  entro  il  15/10/1998.  Per  i
successivi adempimenti si seguono le  normali  cadenze  previste  nel
regolamento  di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire
contestualmente  nell'intero  comparto  nelle   date   indicate   nel
calendario  allegato,  di  norma  in  una  sola  giornata,  salvo che
particolari situazioni organizzative non richiedano il  prolungamento
delle  operazioni  di  voto anche nella giornata successiva. In prima
applicazione  del  presente  accordo,  l'adesione  da   parte   delle
associazioni    sindacali    rappresentative   non   affiliate   alle
confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il  30/9/1998  ed
e'   comunicata   all'Aran   che   ne   rilascia  certificazione.  Le
associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il
presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di  cui  al
comma  4 con le medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni
sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna  delle  precedenti
fattispecie  allegheranno  la  formale  adesione  al presente accordo
all'atto della presentazione della lista, dandone mera  comunicazione
per conoscenza all'ARAN
4.  Entro  cinque  giorni dalla stipulazione del presente accordo, le
organizzazioni  sindacali  di  categoria  rappresentative   ad   esso
aderenti  in  quanto  affiliate  alle  confederazioni firmatarie e le
altre organizzazioni sindacali di categoria  rappresentative  possono
chiedere   per   iscritto   all'ARAN   di   avviare   trattative  per
regolamentare mediante  appositi  accordi  eventuali  integrazioni  e
modifiche sugli aspetti indicati nel comma 5 al fine di facilitare la
costituzione   del  RSU  nei  rispettivi  comparti.  Nella  provincia
autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta  e  Friuli  Venezia
Giulia,  il  presente  accordo  puo'  essere integrato con un accordo
stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali  ai
sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.
5.  Gli  aspetti  eventualmente  da  integrare  o  modificare con gli
accordi di comparto riguardano i seguenti punti:
a) la costituzione o particolari forme organizzative  delle  RSU  che
assicurino  a  tutti  i  dipendenti  il  diritto  alla rappresentanza
sindacale,   anche   prevedendo   la   costituzione    di    un'unica
rappresentanza  per  i  dipendenti  di  diverse  unita',  nel caso di
amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
b) la eventuale costituzione di organismi  di  coordinamento  tra  le
RSU;
c) le modalita' applicative per garantire una adeguata presenza negli
organismi  alle  figure  professionali  per  le  quali  nel contratto
collettivo di comparto sia prevista una  distinta  disciplina,  anche
mediante   l'istituzione,   tenuto   conto   della   loro   incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici
collegi elettorali;
d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative  del  comparto
della quantita' dei rappresentanti nonche' delle sedi ove eleggere le
RSU,  tenuto  conto  anche  delle  problematiche  connesse  al d.lgs.
626/1994, in misura comunque compatibile con quanto  stabilito  dalla
legge 300/1970.
                               ART. 3
                       COSTITUZIONE DELLE RSU
1.  Alla  costituzione  delle  RSU  si  procede  mediante  elezione a
suffragio universale ed a voto segreto con  il  metodo  proporzionale
tra liste concorrenti.
2.  Nella  composizione  delle  liste  si  perseguira'  una  adeguata
rappresentanza di genere  nonche'  una  puntuale  applicazione  delle
norme antidiscriminatorie.
                               ART. 4
                        NUMERO DEI COMPONENTI
1. Il numero dei componenti le RSU non potra' essere inferiore a:
a)  tre  componenti  nelle  amministrazioni  che  occupano fino a 200
dipendenti;
b) tre componenti ogni  300  o  frazione  di  300  dipendenti,  nelle
amministrazioni  che occupano un numero di dipendenti superiore a 200
e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui al  precedente  lett.  a),
calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
c)  tre  componenti  ogni  500  o  frazione  di  500 dipendenti nelle
amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di  cui
alla  precedente  lettera  b),  calcolati  sul  numero  di dipendenti
eccedente i 3000.
                               ART. 5
                         COMPITI E FUNZIONI
1. Le RSU subentrano alle RSA o  alle  analoghe  strutture  sindacali
esistenti  comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarita'
dei diritti sindacali e  dei  poteri  riguardanti  l'esercizio  delle
competenze contrattuali ad esse spettanti.
2.  Fermo  rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs.
29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalita' con  le
quali   la  RSU  puo'  esercitare  in  via  esclusiva  i  diritti  di
informazione e partecipazione alle rappresentanze sindacali dall'art.
10 del d.lgs. 29/1993 o da altre disposizioni di  legge  o  contratto
collettivo.
3.  Nella  contrattazione  collettiva  integrativa,  i  poteri  e  le
competenze  contrattuali  vengono  esercitati   dalle   RSU   e   dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del relativo CCNL di comparto.
4.  In  favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i
seguenti diritti:
a) diritto ai permessi retribuiti;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui  all'art.  12  del  CCNL
quadro del ......;
c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori;
d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
                               ART. 6
           DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE
1.   Le  associazioni  sindacali  rappresentative  restano  esclusive
intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il
contingente dei permessi retribuiti di  cui  all'art.  44,  comma  1,
lett.  f)  del  d.lgs  80/1998,  spetta  alle  medesime  associazioni
sindacali ed alle RSU ed e' tra di loro ripartito, a decorrere dal  1
gennaio  1999,  ai  sensi dell'art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e
permessi stipulato il ......
2. In  favore  delle  associazioni  sindacali  rappresentative  sono,
pertanto, fatti salvi, complessivamente i seguenti diritti:
a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
b) diritto ai permessi retribuiti;
c)  diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro
del ......;
d) diritto ai permessi non retribuiti;
e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei
lavoratori durante l'orario di lavoro;
f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
                               ART. 7
                 DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO
1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al  termine
dei    quali    decadono   automaticamente   con   esclusione   della
prorogabilita'.
2. In caso di dimissioni di  uno  dei  componenti,  lo  stesso  sara'
sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non
possono  concernere  un numero superiore al 50% degli stessi, pena la
decadenza della RSU con  conseguente  obbligo  di  procedere  al  suo
rinnovo, secondo le modalita' previste dal presente Regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU
e  di  esse  va  data  comunicazione  al  servizio  di  gestione  del
personale,  contestualmente  al  nominativo  del  subentrante,  e  ai
lavoratori,   mediante   affissione   all'albo   delle  comunicazioni
intercorse con le medesime.
                               ART. 8
                              DECISIONI
1.  Le  decisioni  relative  all'attivita'  della  RSU sono assunte a
maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni relative all'attivita' negoziale sono  assunte  dalla
RSU  e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del
relativo CCNL in  base  a  criteri  previsti  in  sede  di  contratti
collettivi nazionali di comparto.
                               ART. 9
                          INCOMPATIBILITA'
1.  La  carica di componente della RSU e' incompatibile con qualsiasi
altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti
e/o movimenti politici. Per  altre  incompatibilita'  valgono  quelle
previste  dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il
verificarsi in qualsiasi momento di  situazioni  di  incompatibilita'
determina la decadenza della carica di componente della RSU.
                               ART. 10
                      CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1.  Le  associazioni  sindacali  di  cui  all'art.  2 commi 1 e 2, si
impegnano  a  partecipare  alla  elezione  della   RSU,   rinunciando
formalmente  ed  espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19
della legge 300/1970.
2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare
o costituire terminali di tipo associativo nelle  amministrazioni  di
cui  all'art.  2,  comma  1,  dandone  comunicazione  alle  stesse. I
componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di  competenza  delle
associazioni  e  conservano  le  tutele  e  prerogative  proprie  dei
dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano  aderito
al  presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali
ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le  loro
prerogative.
                               ART. 11
                          NORMA TRANSITORIA
1.  In  via  transitoria,  le RSU, anche se scadute nel 1998, restano
comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi.
                               ART. 12
                        ADEMPIMENTI DELL'ARAN
1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN
fornira' alle pubbliche  amministrazioni  dei  vari  comparti  idonee
istruzioni  sugli  aspetti  organizzativi  di  competenza  di  queste
(locali, materiale, sicurezza dei  locali  dove  si  sono  svolte  le
elezioni  etc.)  al fine di rendere possibile il regolare svolgimento
delle elezioni.
2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali
necessari all'ARAN  per  l'accertamento  della  rappresentativita'  a
livello  nazionale delle associazioni sindacali, nonche' per ottenere
una omogenea documentazione e' allegato al presente  accordo  il  fac
simile  del  verbale  riassuntivo  delle  votazioni che dovra' essere
compilato in  modo  da  soddisfare  le  esigenze  informatiche  della
rilevazione di competenza dell'ARAN.
3.  Le  amministrazioni  pubbliche  dovranno  trasmettere all'ARAN il
verbale riassuntivo di  cui  al  comma  2  entro  cinque  giorni  dal
ricevimento  via  fax  o altro mezzo telematico e successivamente con
nota scritta.
                               ART. 13
                            NORMA FINALE
1.  In  caso  di  sopravvenienza  di una disciplina legislativa sulla
materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo
alle nuove disposizioni.
                            PARTE SECONDA
                         REGOLAMENTO PER LA
                 DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU
                               ART. 1
                  MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI
1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima  della  scadenza  del
mandato  delle  RSU  di  cui  al  presente  accordo,  le associazioni
sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente,  assumono
l'iniziativa  per  indire le elezioni per il loro rinnovo concordando
con l'Aran le date per lo svolgimento  delle  elezioni  con  apposito
calendario.  Le  associazioni sindacali citate ne danno comunicazione
al  personale  interessato  mediante  affissione  nell'apposito  albo
dell'Amministrazione,  cui  viene  parimenti  inviata  comunicazione.
Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
2. I termini per la presentazione delle liste e  per  la  istituzione
della  Commissione  elettorale  sono  fissati con l'accordo di cui al
comma 1. L'orario di scadenza per la  presentazione  delle  liste  e'
coincidente  con  l'orario  di  chiusura  degli uffici abilitati alla
ricezione delle liste.
3. Le RSU che decadono  nel  corso  del  triennio  sono  rielette  su
iniziative  delle  associazioni sindacali rappresentative nei termini
concordati con l'amministrazione a livello locale.  Esse  restano  in
carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.
                               ART. 2
        QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI
1.  Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente
regolamento nonche' le pubbliche amministrazioni favoriranno la  piu'
ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2.  Le  elezioni  sono  valide ove alle stesse abbia preso parte piu'
della meta' dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato
raggiungimento del quorum richiesto,  le  elezioni  vengono  ripetute
entro  30  giorni.  Qualora  non  si  raggiunga il quorum anche nelle
seconde elezioni, l'intera procedura sara' attivabile nei  successivi
90 giorni.
                               ART. 3
                     ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
1.  Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato in forza  nell'amministrazione,  alla
data   delle  elezioni  ivi  compresi  quelli  provenienti  da  altre
amministrazioni che vi prestano servizio in posizione  di  comando  e
fuori  ruolo. Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare
i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.
2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati  nelle  liste  di  cui
all'art.  4,  siano  dipendenti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato sia tempo pieno che parziale.
                               ART. 4
                      PRESENTAZIONE DELLE LISTE
1.  All'elezione  della  RSU  possono  concorrere  liste   elettorali
presentate dalle:
a)  associazioni  sindacali  rappresentative  indicate  nelle tabelle
allegate dal n. 2 al n. 9 al CCNL quadro di cui all'art. 1,  comma  7
che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;
b)  altre  associazioni  sindacali formalmente costituite con proprio
statuto ed atto costitutivo,  purche'  abbiano  aderito  al  presente
accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui
alle legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma
1   e'   richiesto  un  numero  di  firme  di  lavoratori  dipendenti
nell'amministrazione non inferiore al 2% del  totale  dei  dipendenti
nelle  amministrazioni  fino  a 2.000 dipendenti e dell'1% o comunque
non  superiore  a  200  in  quelle  di  maggiore   dimensione.   Ogni
lavoratore,  puo'  firmare  una  sola  lista a pena di nullita' della
firma apposta.
3. Non possono presentare proprie liste le  organizzazioni  sindacali
affiliate  a  quelle  rappresentative  del  comma  1, lettera a). Non
possono essere, altresi', presentate liste congiunte da parte di piu'
organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative  salvo
il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo
costituito un nuovo soggetto sindacale.
4.  Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista
ne' i membri della commissione elettorale.
5. Ciascun  candidato  puo'  presentarsi  in  una  sola  lista.  Ove,
nonostante  questo  divieto  un candidato risulti compreso in piu' di
una lista, la commissione elettorale  di  cui  all'art.  5,  dopo  la
scadenza  del  termine  per  la  presentazione delle liste e prima di
procedere  all'affissione  delle  stesse,  invitera'  il   lavoratore
interessato  ad  optare  per una delle liste, pena l'esclusione della
competizione elettorale.
6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non  puo'  superare  di
oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
7.  Le  firme  dei presentatori delle liste devono essere autenticate
dal  responsabile  della  gestione  del  personale  della   struttura
amministrativa  interessata.  I presentatori delle liste garantiscono
sull'autenticita' delle firme ivi apposte dai lavoratori.
                               ART. 5
                       COMMISSIONE ELETTORALE
1. Al fine di assicurare un ordinato  e  corretto  svolgimento  della
consultazione,  nelle singole amministrazioni sede di votazione viene
costituita   una   commissione   elettorale   entro   dieci    giorni
dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui
all'art.  4,  comma  1  presentatrici  di lista potranno designare un
lavoratore    dipendente    dell'amministrazione     che     all'atto
dell'accettazione  dichiarera' di non volersi candidare. I componenti
sono incrementati con quelli delle liste  presentate  successivamente
tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
3.  Nel  caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un
numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al  comma  2
designano un componente aggiuntivo.
                               ART. 6
                COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
1.  La  commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti
adempimenti indicati in ordine cronologico:
- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco
generale degli elettori;
- ricevimento delle liste elettorali;
-  verifica  delle  liste  e delle candidature presentate e decisione
circa l'ammissibilita' delle stesse;
-  esame  dei  ricorsi  in  materia  di  ammissibilita'  di  liste  e
candidature;
- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
-  distribuzione  del  materiale  necessario  allo  svolgimento delle
elezioni;
- predisposizione degli elenchi degli  aventi  diritto  al  voto  per
ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo
dei risultati;
- compilazione dei verbali;
-  comunicazione  dei  risultati ai lavoratori, all'amministrazione e
alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti  all'amministrazione  per  la
debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.
2.  Le  liste  dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei
lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante  affissione
nell'albo  di  cui  all'art.  1,  almeno otto giorni prima della data
fissata per le elezioni.
                               ART. 7
                             SCRUTATORI
1. E' in facolta' dei presentatori di ciascuna lista di designare uno
scrutatore per  ogni  seggio  elettorale,  scelto  fra  i  lavoratori
elettori non candidati.
2.  La designazione degli scrutatoti deve essere effettuata non oltre
le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.
3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la  durata  delle
operazioni   elettorali,  comprendente  il  giorno  antecedente  alla
votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, e'  equiparata
a tutti gli effetti al servizio prestato.
                               ART. 8
                         SEGRETEZZA DEL VOTO
1.  Nelle  elezioni  il  voto  e' segreto e diretto e non puo' essere
espresso per lettera ne' per interposta persona.
                               ART. 9
                          SCHEDE ELETTORALI
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente  tutte
le  liste  disposte  in  ordine  di  presentazione  e  con  la stessa
evidenza.
2. In caso  di  contemporaneita'  della  presentazione,  l'ordine  di
precedenza sara' estratto a sorte.
3.  Le  schede  devono  essere  firmate  da almeno tre componenti del
seggio.  La  loro  preparazione  e  la  successiva  votazione  devono
avvenire  in  modo  da  garantire  la segretezza e la regolarita' del
voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della
votazione   dal  Presidente  o  da  un  altro  componente  il  seggio
elettorale.
5. Il voto di lista sara' espresso mediante crocetta tracciata  sulla
intestazione della lista.
6.  Il  voto  e'  nullo  se  la scheda non e' quella predisposta o se
presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
                               ART. 10
                             PREFERENZE
1. L'elettore puo' manifestare la preferenza solo  per  un  candidato
della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con piu' di 200
dipendenti,  e'  consentito  esprimere  preferenza  a  favore  di due
candidati della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sara' espresso  dall'elettore  scrivendo  il
nome  del  candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per
le amministrazioni  fino  a  200  dipendenti,  la  scheda  elettorale
riporta  anche  i  nomi  dei candidati. Per le amministrazioni con un
numero di dipendenti  superiore  le  liste  dovranno  essere  affisse
all'entrata  del  seggio.  L'indicazione  di  piu'  preferenze date a
candidati della stessa lista vale  unicamente  come  votazione  della
lista,  anche  se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto
apposto a piu' di una lista, o l'indicazione di  piu'  preferenze  di
candidati appartenenti a liste differenti, rende nella la scheda.
3.  Nel  caso  di  voto  apposto  ad una lista e di preferenze date a
candidati di altre liste, si considera valido solamente  il  voto  di
lista e nulli i voti di preferenza.
                               ART. 11
                      MODALITA' DELLA VOTAZIONE
1.  Il  luogo  della  votazione  sara'  stabilito  dalla  Commissione
elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo
tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei  votanti
lo  dovessero  richiedere,  potranno  essere stabiliti piu' luoghi di
votazione,  evitando  peraltro  eccessivi  frazionamenti  anche   per
conservare,  sotto  ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo,
di norma la contestualita' delle operazioni di voto.
3.  Luogo  e  calendario  di  votazione  dovranno  essere  portati  a
conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di
cui  all'art.  1,  comma  1 del presente regolamento, almeno 8 giorni
prima del giorno fissato per le votazioni.
                               ART. 12
                 COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
1. Il seggio e' composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e  da  un
presidente,  nominato  dalla  Commissione elettorale. Nel caso in cui
sia presentata una sola  lista  la  commissione  elettorale  provvede
d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.
                               ART. 13
                 ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
1.  A  cura  della Commissione elettorale ogni seggio sara' munito di
una urna elettorale,  idonea  ad  una  regolare  votazione  chiusa  e
sigillata  sino  alla  apertura  ufficiale  della stessa per l'inizio
dello scrutinio.
2. IL seggio deve, inoltre, poter predisporre di un  elenco  completo
degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
                               ART. 14
                    RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
1.  Gli  elettori,  per  essere  ammessi al voto, dovranno esibire un
documento di  riconoscimento  personale.  In  mancanza  di  documento
personale  essi  dovranno  essere  riconosciuti  da  almeno  2  degli
scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto  nel
verbale concernente le operazioni elettorali.
                               ART. 15
                   CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE
1.  Nell'elenco  di  cui  all'art.  13,  comma  2,  a fianco del nome
dell'elettore, sara' apposta la firma dell'elettore stesso a conferma
della partecipazione al voto.
                               ART. 16
                       OPERAZIONI DI SCRUTINIO
1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno  inizio
dopo  la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un
giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'art.
1, comma 1, del presente regolamento.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio
consegnera' il verbale dello scrutinio  stesso  -  nel  quale  dovra'
essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al
residuo  materiale  della votazione) alla Commissione elettorale che,
in caso di piu' seggi, procedera' alle  operazioni  riepilogative  di
calcolo  dandone  atto  in  apposito  verbale  da  lui sottoscritto e
controfirmato da due scrutatori.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di  cui  al
comma 2, provvedera' a sigillare in un unico plico tutto il materiale
(esclusi  i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la
definitiva convalida della RSU sara' conservato secondo  accordi  tra
la  Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne
la integrita' per almeno tre mesi. Il verbale  finale  dovra'  essere
redatto  in  conformita'  del fac-simile di cui all'art. 12 - parte I
del presente accordo.
4. Successivamente sara' distrutto alla presenza di un delegato della
Commissione elettorale e di  un  delegato  della  amministrazione.  I
verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.
                               ART. 17
                       ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
1.   Il   numero  dei  seggi  sara'  ripartito  secondo  il  criterio
proporzionale in relazione ai voti  conseguiti  dalle  singole  liste
concorrenti.
2.  Nell'ambito  delle  liste  che avranno conseguito i voti, i seggi
saranno attribuiti in relazione ai voti di  preferenza  ottenuti  dai
singoli  candidati.  In  caso  di  parita' di voti di preferenza vale
l'ordine all'interno della lista.
3. I seggi saranno attribuiti,  secondo  il  criterio  proporzionale,
prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il
numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente
fra  tutte  le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla
concorrenza dei seggi previsti.
                               ART. 18
                 RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di  scrutinio,
procede  alla  assegnazione  dei seggi e alla redazione di un verbale
sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti  i
componenti della Commissione stessa.
2.  Trascorsi  cinque  giorni  dalla  affissione  dei risultati degli
scrutini senza che  siano  stati  presentati  ricorsi  da  parte  dei
soggetti  interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi
e la Commissione ne da atto nel verbale.
3.  Ove  invece  siano  stati  presentati  reclami  nei  termini,  la
Commissione  provvede  al  loro  esame  entro  48  ore, inserendo nel
verbale la conclusione alla quale e' pervenuta.
4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovra'
essere  notificata  a  ciascun  rappresentante   delle   Associazioni
sindacali  che  abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal
compimento delle  operazioni  di  cui  al  comma  precedente  nonche'
all'amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, ultimo punto.
                               ART. 19
                        COMITATO DEI GARANTI
1.  Contro  le  decisioni  della  Commissione  elettorale  e' ammesso
ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
2. Tale Comitato e' composto, a livello provinciale, da un componente
designato da  ciascuna  della  associazioni  presentatrici  di  liste
interessate  al  ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove
si e' svolta la votazione ed e' presieduto dal Direttore dell'ULPMO o
da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncera'  entro  il  termine  perentorio  di  10
giorni.
                               ART. 20
         COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU
1.  Copia  del  verbale  della  Commissione  elettorale,  debitamente
sottoscritto  dal  Presidente  del  seggio  e  controfirmato  da  due
scrutatori,  sara' trasmesso all'ARAN a cura della Amministrazione ai
fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento
della rappresentativita'  delle  organizzazioni  sindacali  ai  sensi
dell'art. 47 bis del d.lgs 29/1993.
2.  Le  parti  concordano che al fine di una corretta rilevazione dei
voti per l'accertamento della rappresentativita' nel caso in  cui  le
associazioni    sindacali   rappresentative   siano   costituite   da
federazioni di piu' sigle, la lista deve essere intestata  unicamente
alla  federazione  rappresentativa  e  non  alle singole sigle che la
compongono.
TABELLA N. 1 (art. 2 comma 3)
           CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER LA COSTITUZIONE
             DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE
Dal 18 al 20 novembre 1998 nei comparti:
          * Ministeri
          * Enti Pubblici non economici
          * Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione
          * Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento
            autonomo.
Dal 23 al 25 novembre 1998 nei comparti:
          * Regioni ed Autonomie Locali
          * Scuola
          * Universita'
          * Servizio Sanitario Nazionale
*  Le operazioni di scrutinio avverranno contestualmente il giorno 26
  novembre 1998.
* Le amministrazioni avranno cura di assicurare la  integrita'  delle
  urne sigillate sino all'inizio delle operazioni di scrutinio.
TABELLA N. 2 (art. 17 del Regolamento)
ESEMPIO DI ELEZIONI IN AMMINISTRAZIONE CON 1250 DIPENDENTI
*  Numero  di firme necessarie per la presentazione di liste ai sensi
  dell'art. 4 Regolamento
        2 % di 1250 => 25
* Validita' delle elezioni ai sensi dell'art. 2 del Regolamento
        meta' piu' uno degli aventi diritto (1250 / 2 + 1) => 626
* Calcolo dei seggi da assegnare ai sensi dell'art. 4 del
        Dipendenti da    0 a  200 => 3
                   da  201 a  500 => 3
                   da  501 a  800 => 3
                   da  801 a 1100 => 3
                   da 1100 a 1250 => 3
                           TOTALE   15
* Calcolo del quorum richiesto per l'assegnazione del seggio
        Numero votanti / seggi da assegnare
             1250      /       15            => QUORUM 83
* Ipotesi di risultati  elettorali  e  conseguente  ripartizione  dei
  seggi
____________________________________________________________________
    LISTA    |    VOTI    |    QUORUM    |    SEGGI    |    RESTI
_____________|____________|______________|_____________|____________
             |            |              |             |
_____________|____________|______________|_____________|____________
      A      |     450    |      83      |      5      |     35
_____________|____________|______________|_____________|____________
      B      |     290    |      83      |      3      |     41
_____________|____________|______________|_____________|____________
      C      |     380    |      83      |      4      |     48
_____________|____________|______________|_____________|____________
      D      |     130    |      83      |      1      |     47
_____________|____________|______________|_____________|____________
Essendo  stati  assegnati  13  seggi su un totale di 15, i restanti 2
seggi vengono assegnati alle liste che  hanno  riportato  i  maggiori
resti.
La definitiva ripartizione dei seggi e' la seguente:
             ___________________________________________
                LISTA   |     SEGGI     |    TOTALE
                        |               |
             ___________|_______________|_______________
                  A     |       5       |      5
             ___________|_______________|_______________
                  B     |       3       |      3
             ___________|_______________|_______________
                  C     |     4 + 1     |      5
             ___________|_______________|_______________
                  D     |     1 + 1     |      2
             ___________|_______________|_______________
                       FAC-SIMILE di cui all'art. 12, comma 2 Parte I
                  VERBALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU
Amministrazione .......... Comparto ......... Data elezioni .........
Indirizzo ......... Cap..... Comune ....... Provincia .. Regione ....
Tel ../...... Fax ../...... E-mail ..............
_____________________________________________________________________
 Collegio| 1) ......... | 2) ......... | 3) ......... | 4) .........
   (*)   |              |              |              |
_________|______________|______________|______________|______________
         |Maschi|Femmine|Maschi|Femmine|Maschi|Femmine|Maschi|Femmine
_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______
 Aventi  |      |       |      |       |      |       |      |
 Diritto |      |       |      |       |      |       |      |
_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______
 Votanti |      |       |      |       |      |       |      |
         |      |       |      |       |      |       |      |
_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______
(segue tabella)
_____________________________________________________________________
 5) ......... |     Totale     |     Totale     |    % Validita'
              |                |    Generale    |      elezioni
______________|________________|________________|____________________
Maschi|Femmine|   M   |   F    |                |
______|_______|_______|________|________________|____________________
      |       |       |        |                |
      |       |       |        |                |
______|_______|_______|________|________________|____________________
      |       |       |        |                |
______|_______|_______|________|________________|____________________
                              RISULTATI
Schede valide ......... Schede bianche ....... Schede nulle .......
Totale schede scrutinate ............
_____________________________________________________________________
          | Lista 1 | Lista 2 | Lista 3 | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6
 Nome O.S.|         |         |         |         |         |
proponente|         |         |         |         |         |
__________|_________|_________|_________|_________|_________|________
   Voti   |         |         |         |         |         |
          |         |         |         |         |         |
__________|_________|_________|_________|_________|_________|________
                         RIPARTIZIONE SEGGI
Aventi diritto ......   Votanti ......   Seggi da ripartire .........
_____________________________________________________________________
          | Lista 1 | Lista 2 | Lista 3 | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6
__________|_________|_________|_________|_________|_________|________
   Voti   |         |         |         |         |         |
 ottenuti |         |         |         |         |         |
__________|_________|_________|_________|_________|_________|________
   Seggi  |         |         |         |         |         |
 assegnati|         |         |         |         |         |
__________|_________|_________|_________|_________|_________|________
   Seggi  |         |         |         |         |         |
attribuiti|         |         |         |         |         |
__________|_________|_________|_________|_________|_________|________
  Totale  |         |         |         |         |         |
  seggi   |         |         |         |         |         |
__________|_________|_________|_________|_________|_________|________
La Commissione Elettorale
 ..............     ............   ............   ............
(Il Presidente)     (Componente)   (Componente)   (Componente)
                    ............   ............
                    (Componente)   (Componente)
 _____
|R    | RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE
|  d  | FEDERAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO, SERVIZI INDUSTRIA E SETTORE
|    B| PRIVATO ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE
|_____| (C.U.B.)
                       DICHIARAZIONE A VERBALE
                   ACCORDO QUADRO COSTITUZIONE RSU
  La   Confederazione   RdB/CUB   sottoscrive   il  presente  Accordo
collettivo  quadro  al  fine  di  assicurare  a  tutte   le   proprie
organizzazioni  di  categoria  la partecipazione alle elezioni per le
Rappresentanze Sindacali Unitarie nonche' per consentire alle  stesse
l'esercizio   dell'iniziativa,   prevista   dal  punto  2.1,  per  la
promozione delle RSU.
  La sottoscrizione da parte dell'RdB non e' pertanto  da  intendersi
come  condivisione delle modalita' elettorali contenute nell'accordo,
su cui  la  RdB  ha  gia'  espresso  notevoli  riserve  in  corso  di
trattativa.
  La  RdB  si  riserva  comunque  ogni  azione  legale sui punti piu'
controversi gia' ripetutamente segnalati in corso di trattativa.
Roma, 07/08/1998                        p/Direzione nazionale
                                        RdB pubblico impiego
                                            Pio GREGGI
                                                    _______
                                                   |       |
                                                   | CISAL |
                                                   |_______|
  Segreteria Generale
ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA  COSTITUZIONE  DELLE  RAPPRESENTANZE
SINDACALI  UNITARIE  PER  IL  PERSONALE  DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI  E  PER  LA  DEFINIZIONE  DEL  RELATIVO   REGOLAMENTO
ELETTORALE.
                                            CISAL
                                            00192 Roma
                                            Viale Giulio Cesare, 21
                                            Tel. 06/3207941
                                            3207858 - 3207768
                                            Fax 3212521
                           NOTA A VERBALE
La  CISAL,  pur sottoscrivendo l'accordo in esame, ritiene necessario
esplicitare le proprie riserve su alcuni temi non condivisibili:
a) La norma sulle incompatibilita' che avremmo voluto cassare  e  non
   sostituire.
b)  La  mancata  previsione  di  un  sistema  democratico che potesse
   deleggittimare le R.S.U. che  non  dovessero  piu'  riscuotere  la
   fiducia del corpo elettorale.
c)  La  mancata  previsione,  analogamente  a  quanto  avviene per le
   elezioni politiche,  della  possibilita'  di  costituire  cartelli
   elettorali territoriali.
Da  ultimo,  e  non  perche'  abbia  minore importanza, censuriamo il
comportamento dell'ARAN che pur avendo  assicurato  in  apertura  dei
negoziati  di  essere  disponibile, una volta definiti gli accordi su
distacchi e R.S.U., ad annullare le note da essa  emanate  nel  marzo
scorso  in materia di O.S. abilitate alla contrattazione decentrata e
integrativa di cui all'art. 7 del d.lgs.  396/97,  al  termine  degli
stessi ha dichiarato di non poter piu' adempiere agli impegni presi.
Roma, 6 luglio 1998
UGL - UNIONE GENERALE DEL LAVORO
         FUNZIONE PUBBLICA
All'ARAN
OGGETTO:  Dichiarazione  a  verbale  sull'accordo collettivo - Quadro
         costituzione delle R.S.U.
  Questa O.S. dopo la firma  dell'"Accordo  collettivo  quadro  delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche   amministrazioni   e   per  la  definizione  del  relativo
regolamento elettorale" rileva la sua contrarieta' su tre punti:
    All'art. 4, comma 2 - Presentazione delle liste - Parte seconda.
  Si  ritiene  antidemocratica  la   raccolta   di   firme   per   la
presentazione  delle  liste,  poiche'  le  amministrazioni hanno gia'
operato con  controllo  diretto  il  computo  delle  deleghe  per  il
raggiungimento  del  4%  minimo  ed  e'  gia'  stata apposta la firma
sull'accordo in oggetto indicato.
    All'art. 4, comma 3 - Presentazione delle liste - Parte seconda.
  Si ritiene non conforme ai criteri democratici che la negazione  di
presentazione  di  liste  congiunte  e  di  apparantamenti tra OO.SS.
costituisca    impedimento    per    le    associazioni     sindacali
rappresentative.
    All'art. 9 - Incompatibilita' - Parte Prima.
  E'  contraria  all'incompatibilita' della carica elettiva di R.S.U.
con le cariche elettive pubbliche o in movimenti politici.
  Roma, 16 luglio 1998
                      Il responsabile UGL-Funzione pubblica: MICCHELI