MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 agosto 1998 

  Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione
ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne.
(GU n.209 del 8-9-1998)

                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                           di concerto con
  i  Ministri  dei  trasporti  e della  navigazione,  dell'interno  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
  Visto l'art. 2, secondo comma, della legge 28 giugno 1986, n. 339;
  Visto il  decreto interministeriale 21  marzo 1988, n. 449,  con il
quale e'  stato approvato  il regolamento  di esecuzione  della legge
anzidetta, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione
e dell'esercizio di linee elettriche aree esterne;
  Visto il decreto interministeriale 16 gennaio 1991, n. 1260, con il
quale  si e'  provveduto  ad un  aggiornamento  delle suddette  norme
tecniche,  per  tenere  conto   di  possibili  effetti  sulla  salute
derivanti  dai campi  elettromagnetici  prodotti  dalle stesse  linee
elettriche;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  23
aprile 1992,  che ha  fissato i limiti  massimi di  esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici generati dalle linee elettriche
in narrativa;
  Riconosciuta   la  necessita'   di   procedere   ad  un   ulteriore
aggiornamento   del  citato   regolamento   per   tenere  conto   dei
miglioramenti dovuti allo sviluppo tecnologico in materia di elementi
isolanti,  di  materiali  da  costruzione e  di  nuove  tipologie  di
sostegni,   per   regolamentare   l'utilizzazione  di   impianti   di
irrigazione a  pioggia in prossimita' degli  elettrodotti ed, infine,
per introdurre una diversificazione, per cio' che attiene le distanze
di rispetto, tra cavi aerei e conduttori nudi;
  Sentito  il parere  del Consiglio  nazionale delle  ricerche e  del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
  Sulla proposta del Comitato elettrotecnico italiano;
                              Decreta:
  Le  norme tecniche  di  cui al  regolamento  citato nelle  premesse
(Norma CEI 11 - 4),  approvato con decreto interministeriale 21 marzo
1988,  n.  449,   sono  aggiornate  con  le   seguenti  modifiche  ed
integrazioni (Variante V0 4 ):
  All'art. 1.2.12. - Sostegni - aggiungere il seguente comma:
  Le suddette strutture possono essere:
  autoportanti   quando  la   loro  stabilita'   (1.2.12-bis),  sotto
l'effetto di  carichi agenti sulla  linea, e' assicurata  senza tener
conto dell'effetto  stabilizzante esercitato  dai conduttori  e dalle
eventuali corde di guardia;
  nonautoportanti  quando  la  loro stabilita',  sotto  l'effetto  di
carichi agenti sulla linea,  e' assicurata tenendo conto dell'effetto
stabilizzante esercitato  dai conduttori  e dalle eventuali  corde di
guardia.
  Dopo l'art. 1.2.12 - Sostegni - aggiungere il seguente articolo:
  Art.  1.2.12-bis -  Stabilita'  dei sostegni.  E'  la capacita'  di
resistere  ai   carichi  prescritti  in  2.4.06   con  sollecitazioni
contenute entro i limiti stabiliti in 2.4.09 della presente norma.
  Al  termine dei  punti  g) ed  h) dell'art.  2.1.06  - Distanze  di
rispetto per i conduttori - aggiungere il seguente comma:
  Nessuna distanza e' richiesta per i cavi aerei.
  Dopo l'art. 2.1.12. - Coesistenza di elettrodotti con opere diverse
- aggiungere il seguente articolo:
  Art. 2.1.12-bis - Linee elettriche aeree ed impianti di irrigazione
a  pioggia.  In ogni  condizione  di  funzionamento dell'impianto  di
irrigazione la  vena continua  del getto  liquido non  deve penetrare
nella zona di guardia assegnata  nell'intorno di ciascun conduttore o
subconduttore del fascio.
  Tale zona presenta nel piano  perpendicolare al conduttore, in ogni
suo punto,  una sezione circolare  con centro coincidente  con quello
del conduttore e raggio pari ad  una distanza di guardia, espressa in
metri, che non deve essere minore di:
   d   = 0,013 U con un minimo di 1 m.
    g
  Le prescrizioni  di cui sopra non  si applicano alle linee  in cavo
aereo.
  L'art. 2.3.06  - Impiego  dell'attacco rinforzato  per le  linee di
classe di seconda e terza - aggiungere in fine il seguente comma:
  Inoltre non e' richiesto l'impiego dell'attacco rinforzato, sia nei
casi previsti al primo comma che in quelli previsti al secondo comma,
per fissare ai sostegni i conduttori  delle linee di classe seconda e
terza mediante isolatori del tipo a  cappa e perno di vetro temperato
o   di   materiale   ceramico  conformi   alle   prescrizioni   della
pubblicazione CEI 1349 P.
  Dopo l'art. 2.4.02 - Limitazione  all'impiego dei sostegni di legno
- aggiungere il seguente articolo:
  Art.   2.4.02-bis   -    Limitazione   all'impiego   dei   sostegni
nonautoportanti. Non e' ammesso l'impiego di sostegni nonautoportanti
consecutivi su tratti di linea  di lunghezza mediamente superiore a 2
km; il singolo tratto di linea non deve avere lunghezza superiore a 3
km.
  Fra due  tratti consecutivi  di linea con  sostegni nonautoportanti
deve pertanto essere posto un sostegno autoportante.
  Dopo l'art. 2.4.05-bis - Caso particolare delle linee in cavo aereo
- aggiungere il seguente articolo:
  Art.  2.4.05-ter  -  Prescrizioni  particolari  per  le  linee  con
sostegni nonautoportanti. Con riferimento alle ipotesi di calcolo 1 e
3 di cui  in 2.4.04 e considerato un  vento spirante alternativamente
in  direzione  longitudinale  ed in  direzione  trasversale  rispetto
all'asse della linea, si deve verificare che:
  le sollecitazioni in ogni parte  dei sostegni siano non superiori a
quelle massime ammissibili previste in 2.4.09 per tali ipotesi;
  le sollecitazioni nei conduttori e nelle corde di guardia siano non
superiori a quelle massime ammesse nell'ipotesi 2 di cui in 2.2.05;
  le distanze  di rispetto dei  conduttori e delle corde  di guardia,
sia con catenaria  verticale sia con catenaria  supposta inclinata di
30 sulla  verticale, dal terreno,  dalle acque non  navigabili, dalle
opere  attraversate e  dai fabbricati  non siano  inferiori a  quelle
minime  previste  in  2.1.05,  2.1.06  e  2.1.08,  ovvero,  ove  piu'
restrittive,  a  quelle previste  dal  Presidente  del Consiglio  dei
Ministri 23 aprile 1992 citato nelle premesse;
  tale verifica non esclude quella prevista nell'ipotesi 3) di 2.2.04
di cui allo stesso punto 2.1.06.
  Con riferimento alle ipotesi  di calcolo 2 e 4 di  cui in 2.4.04 si
devono considerare mancanti in tutto  il tratto di linea con sostegni
nonautoportanti i conduttori  o i fasci di conduttori  e le eventuali
corde  di guardia  in cui  si ipotizzano  rotture, secondo  i criteri
indicati in 2.4.05. In tale tratto  di linea si devono considerare di
volta in volta i due sostegni nonautoportanti, adiacenti alla campata
nel quale si ipotizza la rottura, sottoposti a:
  a)  carichi  longitudinali  contrapposti  pari  al  tiro  cui  sono
soggetti i  conduttori e  le eventuali corde  di guardia  prima della
rottura e diretti esternamente alla campata stessa;
  b) carichi  trasversali e  verticali pari  a quelli  esercitati dai
conduttori o fasci  di conduttori e dalle eventuali  corde di guardia
considerati mancanti, diminuiti della meta' dei carichi trasversali e
verticali  esercitati  dai  conduttori  e dalle  eventuali  corde  di
guardia in cui si ipotizzano rotture;
  c) carichi esercitati dai conduttori  o fasci di conduttori e dalle
eventuali corde di guardia rimasti integri.
  Il punto di applicazione dei carichi di  cui in a) e b) deve essere
posto in corrispondenza ai punti di attacco dei conduttori o fasci di
conduttori in cui si ipotizzano rotture.
  In   tali    condizioni   e   considerando   un    vento   spirante
alternativamente in  direzione normale ed in  direzione longitudinale
rispetto all'asse linea, si deve verificare che:
  le sollecitazioni in ogni parte  dei sostegni siano non superiori a
quelle massime ammissibili di cui 2.4.09,  nelle ipotesi 2 e 4 di cui
in 2.4.04;
  le sollecitazioni nei conduttori e nelle corde di guardia siano non
superiori a  quelle massime ammesse  nell'ipotesi 2 di cui  in 2.2.05
maggiorate del 40%.
  Il calcolo nelle condizioni anzidette  implica di tener conto delle
reazioni stabilizzanti  esercitate dai  conduttori e  dalle eventuali
corde di guardia considerati integri sui sostegni nonautoportanti, in
conformita' con la definizione data per questi in 1.2.12.
  Il sostegno autoportante posto tra due tratti di linea con sostegni
nonautoportanti deve  essere verificato secondo quanto  prescritto in
2.4.04 e 2.4.05 considerando rotti un numero di conduttori e di corde
di guardia pari  al doppio di quello ivi previsto,  con un massimo di
tre.
  Il  titolo   della  prima  tabella  relativa   alle  sollecitazioni
ammissibili per i sostegni di acciaio e' cosi' sostituito:
  Il  titolo  della  seconda  tabella  relativa  alle  sollecitazioni
ammissibili per sostegni in acciaio e' cosi' sostituito:
  sollecitazioni ammissibili  per sostegni realizzati con  i seguenti
tipi di acciaio:
  Fe 360  UNI EN  10025; Fe 430  UNI EN 10025;  Fe E  275-TM EURONORM
149-80;
  sollecitazioni ammissibili  per sostegni realizzati con  i seguenti
tipi di acciaio:
  Fe  510 UNI  EN 10025;  Fe E  420-TM EURONORM  149-80; Fe  E 490-TM
EURONORM 149-80.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 5 agosto 1998
                   Il Ministro dei lavori pubblici
                                Costa
            Il Ministro dei trasporti e della navigazione
                              Burlando
                      Il Ministro dell'interno
                             Napolitano
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               Bersani