MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 luglio 1998 

  Riconoscimento di  titoli di studio esteri  quali titoli abilitanti
per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.
(GU n.209 del 8-9-1998)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva  n. 89/48/CEE  del 21 dicembre  1988, relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza della  sig.ra  Perez  Revilla Carolina,  cittadina
spagnola, nata  a Madrid il 23  luglio 1970, diretta ad  ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento del  titolo professionale  di "Abogado"  di cui  e' in
possesso, come  attestato dal Colegio  de Abogados de Madrid  (E) dal
marzo  1998,  ai  fini  dell'accesso ed  esercizio  in  Italia  della
professione di "avvocato";
  Considerato che ha conseguito il  titolo di "licenciado en Derecho"
nel 1993  presso l'Universita' Complutense di  Madrid, come attestato
dal certificato rilasciato dal Re di Spagna nel giugno 1994;
  Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra Perez  Revilla  Carolina, cittadina  spagnola, nata  a
Madrid il 23 luglio 1970, sono riconosciuti i titoli professionali di
cui in premessa  quali titoli validi per  l'iscrizione all'albo degli
"avvocati".
  Detto  riconoscimento e'  subordinato al  superamento di  una prova
attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale; 2)  diritto civile; 3) diritto processuale
civile; 4)  diritto commerciale;  5) diritto  del lavoro;  6) diritto
penale; 7) diritto processuale  penale; 8) diritto amministrativo; 9)
diritto   tributario;  10)   diritto   internazionale  privato;   11)
ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
  La prova di che trattasi si compone  di un esame scritto e un esame
orale da svolgersi in lingua italiana.
  L'esame scritto consiste  nella redazione di un  atto giudiziario o
di un  parere in materia stragiudiziale  vertente su non piu'  di tre
materie  tra  quelle sopra  indicate  e  a scelta  della  commissione
d'esame di cui al P.D.G. 1  dicembre 1993, come modificato dal P.D.G.
25 marzo 1994.
  L'esame  orale  consiste  nella   discussione  di  brevi  questioni
pratiche  vertenti su  tutte  le materie,  sopra  indicate. A  questo
secondo esame potra'  accedere solo se abbia  superato, con successo,
quello scritto.
   Roma, 30 luglio 1998
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi