Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.(GU n.209 del 8-9-1998)
IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Perez Revilla Carolina, cittadina spagnola, nata a Madrid il 23 luglio 1970, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" di cui e' in possesso, come attestato dal Colegio de Abogados de Madrid (E) dal marzo 1998, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato"; Considerato che ha conseguito il titolo di "licenciado en Derecho" nel 1993 presso l'Universita' Complutense di Madrid, come attestato dal certificato rilasciato dal Re di Spagna nel giugno 1994; Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992 Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Alla sig.ra Perez Revilla Carolina, cittadina spagnola, nata a Madrid il 23 luglio 1970, sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli "avvocati". Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1 dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Roma, 30 luglio 1998 Il direttore generale: Hinna Danesi