MINISTERO DELL' AMBIENTE E MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL' ARTIGIANATO

CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. 812 

  Circolare  esplicativa sulla  compilazione dei  registri di  carico
scarico dei  rifiuti e dei  formulari di accompagnamento  dei rifiuti
trasportati individuati, rispettivamente,  dal decreto ministeriale 1
aprile 1998,  n. 145, e  dal decreto  ministeriale 1 aprile  1998, n.
148.
(GU n.212 del 11-9-1998)
 
 Vigente al: 11-9-1998  
 

  L'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche
e integrazioni impone a numerose  categorie di operatori l'obbligo di
tenere  un registro  di  carico  e scarico  sul  quale devono  essere
annotate la tipologia, le caratteristiche  e le quantita' dei rifiuti
oggetto delle  attivita' di  produzione e/o  di gestione  dei rifiuti
stessi. I suddetti dati devono essere utilizzati per la comunicazione
annuale al catasto.
  L'art. 15 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche
e  integrazioni  stabilisce,  inoltre,   che  "durante  il  trasporto
effettuato  da enti  o  imprese  i rifiuti  sono  accompagnati da  un
formulario di identificazione".
  Il  modello  uniforme  di  formulario ed  il  modello  uniforme  di
registro di carico e  scarico sono stati, rispettivamente individuati
dal  decreto  ministeriale  1  aprile  1998, n.  145  e  dal  decreto
ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.
  In  relazione alle  numerose richieste  di chiarimento  pervenute a
seguito dell'entrata in vigore dei  predetti decreti si forniscono le
seguenti precisazioni e chiarimenti operativi.
  1) Modalita' di tenuta e di compilazione del formulario:
  a) ai sensi  dell'art. 15 del decreto legislativo  5 febbraio 1997,
n.  22,  il formulario  di  identificazione  deve essere  numerato  e
vidimato  da  parte  dell'ufficio  del registro  o  delle  camere  di
commercio;
  b)  la  fattura  di  acquisto dei  formulari,  dalla  quale  devono
risultare gli  estremi identificativi della tipografia  autorizzata e
gli  estremi seriali  e numerici  dei formulari  stessi, deve  essere
annotata sul registro IVA-acquisti  prima dell'utilizzo dei formulari
medesimi.   I  soggetti   che  per   esigenze  operative   utilizzano
contestualmente   piu'  bollettari   dovranno  prestare   particolare
attenzione al rispetto di tale disposizione, curando, inoltre, che la
registrazione delle operazioni di trasporto  sul registro di carico e
scarico rispetti l'ordine cronologico di emissione dei formulari;
  c) la  stampa dei formulari  da parte delle  tipografie autorizzate
deve   avvenire  nel   rispetto  di   quanto  previsto   dal  decreto
ministeriale Finanze 29 novembre 1978;
  d) la  vendita dei formulari  da parte del rivenditore  deve essere
condotta  nel  rispetto  di   quanto  previsto  all'art.  10  decreto
ministeriale Finanze 29 novembre 1978;
  e)  nel caso  in cui  i formulari  siano tenuti  mediante strumenti
informatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere predisposto
dalle tipografie autorizzate di cui  all'art. 4, comma 1, del decreto
ministeriale n.  145/1998, e deve essere  sostanzialmente conforme al
modello riportato negli allegati A e B al citato decreto ministeriale
n. 145/1998;
  f) la  numerazione e  la vidimazione dei  formulari da  parte della
camera di  commercio puo'  essere effettuata  solo se  risultano gia'
compilate le voci "Ditta ..................... residenza ............
codice   fiscale ............... formulario dal    n.  ......  al  n.
......"    indicate nel frontespizio   del bollettario o  nella prima
pagina  del modulo  continuo. La  parte del  frontespizio relativa  a
"Ubicazione  dell'esercizio  ..............."  puo',  invece,  essere
compilata anche dopo  la numerazione e vidimazione,  ma deve comunque
precedere sempre l'emissione del primo formulario;
  g)  tenuto  conto che  ciascun  formulario  si compone  di  quattro
esemplari di  cui tre a  ricalco, la vidimazione puo'  essere apposta
sul primo di essi purche' risulti visibile anche sugli altri tre;
  h) la dizione  "serie e numero ..." riportata in  alto a destra del
modello uniforme  di formulario individuato dal  decreto ministeriale
n. 145/1998 e' riferita solo ed esclusivamente ai prefissi alfabetici
di  serie  e  al   numero  progressivo  attribuito  dalla  tipografia
autorizzata.  La data  da riportare  a fianco  dei suddetti  "serie e
numero"  e'  la  data  di   emissione,  cioe'  di  compilazione,  del
formulario, e dovra',  ovviamente, essere uguale per  tutte e quattro
le  copie.  La  data  di emissione  puo'  noncorrispondere  a  quella
riportata alla voce "data/...... inizio trasporto" di cui al punto 10
del formulario. Quest'ultima  infatti, si riferisce alla  data ed ora
di partenza del trasporto;
  i)  al fine  di garantire  un efficace  controllo sulla  gestione e
movimentazione dei rifiuti il legislatore ha stabilito un rapporto di
reciproca  integrazione dei  dati riportati  sul registro  con quelli
riportati sul formulario. Tale rapporto  e' previsto in modo espresso
dall'art.  12,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  22/1997,  e
dall'art.  4,  comma  3,  del decreto  ministeriale  n.  145/1998,  e
presuppone che il  formulario sia conservato nel  medesimo luogo dove
deve  essere  conservato   il  registro  di  carico   e  scarico.  Di
conseguenza, per "Ubicazione  dell'esercizio ..............." si deve
intendere:
  la sede dell'impianto  di produzione, di stoccaggio,  di recupero e
di  smaltimento di  rifiuti o  la  sede operativa  delle imprese  che
effettuano  attivita'  di  raccolta e  trasporto,  intermediazione  e
commercio di rifiuti;
  la sede di coordinamento organizzativo  o centro equivalente di cui
all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  j)  per  attuare  la   necessaria  integrazione  tra  formulario  e
registro, il  decreto ministeriale n. 145/1998  prevede, inoltre, che
in  alto  a  destra  del  formulario  sia  riportato  il  "numero  di
registro". Tale voce si deve intendere riferita al numero progressivo
che individua l'annotazione sul  registro dell'operazione di carico o
di scarico relativa ai rifiuti oggetto  del trasporto. A tali fini le
singole annotazioni sul registro delle operazioni di carico e scarico
dovranno essere contraddistinte con un numero progressivo;
  k) per analoghe esigenze di  integrazione tra formulari e registri,
il  produttore/detentore, il  trasportatore  ed  il destinatario  dei
rifiuti dovranno apporre il proprio  "numero di registro" sulla copia
del formulario  che deve restare  in loro possesso.  Tale conclusione
poggia su un preciso dato normativo. Infatti, l'art. 15, comma 3, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n. 22, prevede in modo espresso
che i registri  devono essere "integrati con i  formulari relativi al
trasporto dei rifiuti" e l'art.  4, comma 3, del decreto ministeriale
n. 145/1998 ribadisce a tali fini che "gli estremi identificativi del
formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico
in corrispondenza  dell'annotazione relativa  ai rifiuti  oggetto del
trasporto, ed il numero progressivo  del registro di carico e scarico
relativo  alla   predetta  annotazione  deve  essere   riportato  sul
formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.". Occorre,
inoltre, considerare  che solo  grazie alla predetta  integrazione il
contenuto del registro puo' rispettare quanto stabilito dall'art. 12,
commi 1  e 2,  del decreto  legislativo 5 febbraio  1997, n.  22. Per
quanto poi riguarda le modalita' da seguire per garantire l'effettiva
attuazione dell'integrazione tra registri  e formulari, e' importante
sottolineare che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere da a) a d),
del decreto  legislativo 5  febbraio 1997,  n. 22,  l'annotazione sul
registro delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti deve essere
effettuata  secondo  precise  cadenze  temporali. E  poiche'  solo  a
seguito  della predetta  annotazione sara'  possibile individuare  il
"numero di  registro" (cioe'  il numero  progressivo dell'annotazione
dell'operazione di carico o scarico  sul registro) e' evidente che il
"numero di registro" potra' e  dovra' essere riportato sul formulario
da   parte  del   produttore/detentore,  del   trasportatore  e   del
destinatario  (smaltitore o  recuperatore) nel  rispetto dei  termini
entro i quali i citati soggetti devono effettuare l'annotazione delle
operazioni di  carico/scarico ai sensi  del citato art. 12,  comma 1,
lettere  da  a)  a  d).  Ovviamente, cio'  comporta  che  durante  il
trasporto  il  formulario potra'  essere  sprovvisto  del "numero  di
registro".  A parte  tale  eccezione, che  discende  dal sistema,  il
formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti
dovra' essere compilato in ogni sua parte;
  l) il  "numero di registro"  deve essere apposto sul  formulario da
parte dei  soggetti obbligati  alla tenuta dei  registri di  carico e
scarico.  E' ovvio,  infatti, che  il "numero  di registro"  non puo'
essere  apposto sul  formulario da  parte dei  soggetti che  non sono
obbligati a tenere i suddetti  registri. In tale evenienza, tuttavia,
l'esonero  dall'obbligo del  registro dovra'  risultare da  specifica
indicazione riportata  nell'apposito spazio del  formulario riservato
alle  "annotazioni". Il  formulario  stesso,  inoltre, dovra'  essere
conservato presso i  suddetti soggetti non obbligati  alla tenuta dei
registri di carico e scarico;
  m)  nel caso  in  cui  il trasportatore  sia  costretto a  cambiare
destinatario, ad esempio perche' quello previsto e' impossibilitato a
ricevere  il rifiuto,  il  nuovo percorso  e  il nuovo  destinatario,
nonche'   i  motivi   della  variazione,   devono  essere   riportati
nell'apposito spazio del formulario riservato alle "annotazioni";
  n) in via di principio il  trasporto di rifiuti urbani che non deve
essere  accompagnato  dal  formulario  di  identificazione  ai  sensi
dell'art. 15, comma 4, del  decreto legislativo n. 22/1997, e' quello
effettuato  dal  gestore del  servizio  pubblico  nel territorio  del
comune o  dei comuni  per i  quali il  servizio medesimo  e' gestito.
L'esonero dall'obbligo del formulario  di identificazione si ritiene,
tuttavia, applicabile anche nel caso  in cui il trasporto dei rifiuti
urbani venga effettuato  al di fuori del territorio del  comune o dei
comuni  per  i  quali  e' effettuato  il  predetto  servizio  qualora
ricorrano  entrambe  le  seguenti  condizioni:  1)  i  rifiuti  siano
conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto
di  affidamento del  servizio  di raccolta  e  trasporto dei  rifiuti
urbani (ed a  tal fine si ritiene che il  concessionario del servizio
di  raccolta  di rifiuti  urbani  e/o  di frazioni  differenziate  di
rifiuti urbani debba dotare ogni  veicolo adibito al trasporto di una
copia  dell'atto di  affidamento  della gestione  dal quale  risulti,
appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti); 2) il conferimento
di  tali rifiuti  ai  predetti impianti  sia effettuato  direttamente
dallo stesso mezzo che ha effettuato  la raccolta. Resta fermo che il
trasporto di rifiuti  urbani effettuato da un centro  di stoccaggio a
un centro di  smaltimento o recupero deve  sempre essere accompagnato
dal formulario di identificazione;
  o)  deve essere  emesso  un formulario  per  ciascun rifiuto  quale
risulta  individuato dal  codice (CER)  e dalla  descrizione. A  tale
ultimo fine,  al punto  4 del  formulario, voce  "Descrizione" dovra'
riportarsi   l'aspetto  esteriore   dei  rifiuti   che  consente   di
identificare il rifiuto  con il massimo grado  di accuratezza, tenuto
conto che la descrizione del CER non e' sempre esaustiva, soprattutto
in riferimento ai  codici che recano negli ultimi  due campi numerici
le cifre "99";
  p) le quantita'  vanno indicate in kg oppure in  litri. Nel caso in
cui i  rifiuti siano  individuabili in  termini di  unita' numeriche,
l'indicazione delle "Quantita'" puo'  essere espressa indicando anche
il numero delle unita' trasportate;
  q) per  "firma del trasportatore"  si intende la  sottoscrizione da
parte della persona  fisica che effettua il trasporto e  ne assume la
relativa responsabilita';
  r) quando il trasportatore dei rifiuti e' lo stesso soggetto che li
ha  prodotti, e  si  tratta  di rifiuti  non  pericolosi, il  decreto
legislativo  n.  22/1997,  prevede   che  il  trasporto  puo'  essere
effettuato  senza  iscrizione  all'Albo   dei  gestori  dei  rifiuti.
L'esclusione  dall'obbligo della  predetta iscrizione  deve risultare
dall'apposita dichiarazione riportata in fine del punto 3 della prima
sezione  del formulario.  A tal  fine il  produttore che  effettua il
trasporto deve  barrare l'apposita parentesi inserita  dopo le parole
"trasporto   di  rifiuti   non   pericolosi   prodotti  nel   proprio
stabilimento"  e dopo  la preposizione  "di" indicare  il luogo  e lo
stabilimento di produzione dei rifiuti trasportati. Ovviamente quando
i rifiuti non  pericolosi sono trasportati dallo  stesso soggetto che
li ha prodotti, il punto 3 del formulario, non deve essere compilato,
limitatamente  ai seguenti  dati  identificativi: "Trasportatore  del
rifiuto ............... CF............... N. ...... AUT/ALBO ........
del    ......".     La   medesima    procedura   si    applica   agli
imprenditori  agricoli  nei casi  previsti  dall'art.  3 del  decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
  s) le caratteristiche chimicofisiche, di  cui alla casella 5, terza
sezione, dell'allegato  B, al  decreto ministeriale n.  145/1998, che
devono essere  specificate nel  caso in cui  i rifiuti  siano avviati
allo smaltimento  in discarica, sono quelle  necessarie per accertare
la compatibilita' del rifiuto con le prescrizioni dell'autorizzazione
ai sensi dell'art. 1, del decreto ministeriale n. 141/1998;
  t) alla  voce "quantita'", casella 6,  terza sezione, dell'allegato
B, al decreto  ministeriale n. 145/1998, deve  sempre essere indicata
la  quantita'   di  rifiuti   trasportati.  Inoltre,   dovra'  essere
contrassegnata  la   casella  "(.)"  relativa  alla   voce  "Peso  da
verificarsi a destino."  nel caso in cui per la  natura del rifiuto o
per  l'indisponibilita'  di  un   sistema  di  pesatura  si  possano,
rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o
una  non  precisa  corrispondenza  tra la  quantita'  di  rifiuti  in
partenza e quella a destinazione;
  u) il  trasporto di  olio minerale  usato deve  essere accompagnato
anche dall'allegato F al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392;
  v) nel  caso in cui,  per concrete esigenze operative  o imprevisti
tecnici,  un  trasporto  di  rifiuti venga  effettuato  dallo  stesso
tasportatore  con veicoli  diversi  o da  trasportatori diversi,  gli
estremi  identificativi  dei  diversi trasportatori  (nominativo,  c.
fiscale,  n. aut.  albo),  dei diversi  mezzi  utilizzati (es.  targa
automezzo), il nominativo del conducente  e la firma di assunzione di
responsabilita'  potranno  essere  riportati   sulle  tre  copie  che
accompagnano  il trasporto  medesimo  nell'apposito spazio  riservato
alle "annotazioni".
  In  caso  di  trasporto  misto  (es.  gomma/ferrovia,  gomma/nave),
occorre  specificare  nello  spazio  per le  annotazioni,  la  tratta
ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario stesso i
documenti  previsti   dalle  norme  che  disciplinano   il  trasporto
ferroviario o marittimo.
  Poiche' in tali evenienze le quattro copie del formulario risultano
insufficenti in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione
sono  piu' di  tre (il  produttore/detentore, il  trasportatore e  il
destinatario)   sara'  possibile   conservare  delle   fotocopie  dei
formulari, fermo  che il trasporto dovra'  sempre essere accompagnato
dagli originali del formulario. Pertanto, a conclusione del trasporto
gli  originali  dei  formulari  dovranno restare:  due  originali  al
produttore/detentore; un  originale al  trasportatore che  consegna i
rifiuti al destinatario finale; e un originale al destinatario finale
che effettua le operazioni di recupero o di smaltimento.
  In  caso  di  trasbordo  parziale   del  carico  su  mezzo  diverso
effettuato per  motivi eccezionali, il trasportatore  dovra' emettere
un nuovo formulario relativo al  quantitativo di rifiuti conferito al
secondo mezzo  di trasporto.  Nel nuovo formulario,  il trasportatore
dovra' indicare,  nello spazio riservato al  produttore/detentore, la
propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo
del  trasbordo, il  codice  alfanumerico del  primo  formulario e  il
nominativo  del  produttore  di  origine.  Sul  primo  formulario  di
identificazione,  nello  spazio  per le  annotazioni,  dovra'  essere
apposto  il codice  alfanumerico del  nuovo formulario  emesso e  gli
estremi  identificativi  del trasportatore  che  prende  in carico  i
rifiuti.
  Al produttore dovra' comunque essere restituita la quarta copia del
primo e del secondo formulario emesso;
  z) nel caso  in cui il trasporto riguardi fanghi  di cui al decreto
legislativo  27  gennaio  1992,  n.  99,  recante  "attuazione  della
direttiva  86/278/CEE  concernente  la protezione  dell'ambiente,  in
particolare del  suolo, nell'utilizzazione dei fanghi  di depurazione
in  agricoltura",  al  formulario di  identificazione  dovra'  essere
allegata la  "scheda di  accompagnamento" prevista dall'art.  13, del
citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.
  2) Modalita' di  tenuta e di compilazione del registro  di carico e
scarico:
  a) il  registro di carico e  scarico, deve essere completato  con i
dati relativi  alla ditta, alla  residenza e al codice  fiscale prima
della vidimazione.  L'ubicazione dell'esercizio, invece,  puo' essere
indicata  anche dopo  la  vidimazione, ma  deve, comunque,  precedere
l'annotazione della prima operazione.
  Per ubicazione dell'esercizio, si intende:
  la sede dell'impianto  di produzione, di stoccaggio,  di recupero e
di  smaltimento di  rifiuti o  la  sede operativa  delle imprese  che
effettuano  attivita'  di  raccolta e  trasporto,  intermediazione  e
commercio di rifiuti;
  la sede di coordinamento organizzativo  o centro equivalente di cui
all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  b) la  semplificazione prevista dall'art.  1, comma 4,  del decreto
ministeriale  n.  148/1998, non  riguarda  i  rifiuti prodotti  dalle
attivita' di smaltimento o di recupero;
  c)  nella  prima colonna del registro (prima colonna degli allegati
A-2  e  B-2    al  decreto  ministeriale  n.  148/1998)    alla  voce
"Formulario  n.   ......  del  .........."  devono  essere  riportate
le  seguenti informazioni:
  numero  del formulario  dei  rifiuti trasportati  che sono  oggetto
dell'operazione di carico o scarico annotata sul registro;
  data   di  emissione   del   formulario   quale  risulta   indicata
nell'allegato C, punto II, del decreto ministeriale n. 145/1998;
  d) nel caso in cui il  trasporto non sia accompagnato da stoccaggio
intermedio (cioe' quando il trasportatore  prende in carico i rifiuti
e li  consegna direttamente ad uno  smaltitore/recuperatore terzo) e'
possibile effettuare  una sola registrazione contestuale  di carico e
scarico  dei  rifiuti  trasportati.  In  questo  caso,  nel  registro
dovranno essere indicate le date di inizio e di fine trasporto;
  e)  nel caso  in cui  i  registri siano  tenuti mediante  strumenti
formatici, il modulo  continuo da utilizzare deve  essere conforme al
modello riportato  negli allegati  A o B  al decreto  ministeriale n.
145/l998;
  f) nei casi previsti dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo
n.  22/1997,  e successive  modifiche  e  integrazioni, i  produttori
(esclusi, quindi, i soggetti che  effettuano attivita' di gestione di
rifiuti)  possono adempiere  all'obbligo  della  tenuta dei  registri
tramite le  loro associazioni di  categoria o le societa'  di servizi
delle  associazioni   di  categoria  medesime.  Si   ritiene  che  in
quest'ultimo  caso   i  registri  possono  essere   tenuti  in  forma
"multiaziendale",  cioe' utilizzando  lo stesso  modulo continuo  per
piu' soggetti,  previa opportuna vidimazione effettuata  nel rispetto
della  procedura prevista  dalla normativa  vigente per  le scritture
contabili,  come prevista  e  consentita dall'art.  1,  comma 6,  del
decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148;
  g) i soggetti autorizzati che svolgono attivita' di autodemolizione
ai  sensi dell'art.  46,  del decreto  legislativo  n. 22/1997,  sono
obbligati a tenere il registro di  carico e scarico di cui al decreto
ministeriale  n. 148/1998  per i  rifiuti gestiti  e derivanti  dalla
medesima attivita' ai  sensi dell'art. 12 del  decreto legislativo n.
22/1997.  I medesimi  soggetti  devono tenere,  inoltre, il  registro
previsto  dal regolamento  di cui  al decreto  legislativo 30  aprile
1992, n. 285, che deve essere vidimato dalla questura competente.
  Tra i due registri esiste un evidente rapporto di integrazione.
  Pertanto,  al fine  di evitare  inutili appesantimenti  burocratici
connessi all'annotazione in entrambe i registri della presa in carico
e dello scarico  dei veicoli avviati a demolizione, si  ritiene che i
soggetti che svolgono attivita' di autodemolizione ai sensi dell'art.
46  del  decreto  legislativo  n.  22/1997,  possono  adempiere  agli
obblighi di tenuta dei registri con le seguenti modalita':
  la presa  in carico  dei veicoli da  demolire puo'  essere annotata
solo  sull'apposito  registro  di   entrata  e  uscita  previsto  dal
regolamento di  cui al decreto legislativo  30 aprile 1992, n.  285 e
successive  modifiche ed  integrazioni. In  tali casi  il "numero  di
registro" da apporre sul formulario  di trasporto dei veicoli avviati
a demolizione, sara' quello  relativo all'annotazione sul registro di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  sul registro di carico e  scarico previsto dal decreto ministeriale
n.  148/1998,  di  conseguenza,  potranno  essere  annotate  solo  le
operazioni di carico e scarico di rifiuti derivanti dall'attivita' di
demolizione.  In tali  casi  il  numero di  registro  da apporre  sul
formulario di trasporto dei  rifiuti prodotti dalla demolizione sara'
quello  relativo  all'annotazione  sul  registro di  cui  al  decreto
ministeriale n. 148/1998.
  Analogamente, i concessionari di veicoli potranno annotare la presa
in carico e  lo scarico dei veicoli da avviare  alla rottamazione nel
predetto registro  di cui al  decreto legislativo 30 aprile  1992, n.
285;
  h) l'annotazione in  carico e scarico effettuata  sul registro deve
essere riferita ad ogni singolo formulario;
  i)  i  soggetti  che  effettuano  attivita'  di  intermediazione  e
commercio con detenzione  dei rifiuti sono equiparati,  ai fini della
tenuta dei registri, ai soggetti che effettuano attivita' di recupero
e smaltimento; quindi, l'obbligo di annotazione va adempiuto entro le
24 ore dalla presa in carico;
  j) il modello B va compilato solo per i rifiuti che sono oggetto di
intermediazione o di commercializzazione  senza che l'intermediario o
il commerciante ne abbia la detenzione.
  In tal caso l'annotazione sul registro e' da riferire al formulario
emesso dal produttore  ed ai fini dell'integrazione  con il registro,
l'intermediario dovra' allegare una copia fotostatica del formulario;
  k)  i soggetti  sottoposti  all'obbligo dei  registri  di carico  e
scarico  possono tenere  un solo  registro per  le diverse  attivita'
indicate al  punto 2, dell'allegato  A-1, al decreto  ministeriale n.
148/1998.   In  tal   caso   dovranno  essere   barrate  le   caselle
corrispondenti alle attivita' svolte.
  Tuttavia,  nel caso  di piu'  impianti distinti  all'interno di  un
medesimo stabilimento ogni impianto dovra' disporre di un registro di
carico e scarico;
  l) il  registro di carico  e scarico  di cui al  precedente decreto
ministeriale n. 148/1998 deve essere tenuto ed annotato anche per gli
oli minerali usati;
  m) in caso  di raccolta di rifiuti speciali  della stessa tipologia
ed  individuati con  lo  stesso codice  (CER) da  parte  di un  unico
raccoglitore/trasportatore   presso  piu'   produttori/detentori,  il
raccoglitore/trasportatore    provvede    ad   effettuare    un'unica
annotazione   sul  proprio   registro   di  carico   e  scarico.   La
registrazione  unica,  pero',  dovra' riguardare  le  utenze  servite
nell'arco della  stessa giornata e  dovra' contenere gli  estremi dei
formulari emessi nell'arco della medesima giornata;
  n)  si  puo'  verificare  l'evenienza che  all'interno  di  un'area
privata delimitata siano localizzati piu' impianti produttivi gestiti
da  distinti soggetti  giuridici,  e tali  singole unita'  produttive
provvedano alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo
dotato  di  centro  di  stoccaggio  autorizzato  che  e'  localizzato
all'interno dell'area medesima.
  In tal caso la movimentazione dei rifiuti effettuata all'interno di
tale area privata  delimitata, dai singoli impianti  di produzione al
centro di stoccaggio, non  dovra' essere accompagnata dal formulario.
Dai  registri  di  carico  e scarico  dovra'  tuttavia  risultare  il
conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di
stoccaggio gestito  da un  soggetto terzo all'interno  della medesima
area  privata  delimitata.  A   tal  fine  dovra'  essere  utilizzato
l'apposito spazio del registro riservato alle "annotazioni".
                                        Il Ministro dell'ambiente
                                                   Ronchi
     Il Ministro dell'industria
  del commercio e dell'artigianato
              Bersani