L'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche
e integrazioni impone a numerose categorie di operatori l'obbligo di
tenere un registro di carico e scarico sul quale devono essere
annotate la tipologia, le caratteristiche e le quantita' dei rifiuti
oggetto delle attivita' di produzione e/o di gestione dei rifiuti
stessi. I suddetti dati devono essere utilizzati per la comunicazione
annuale al catasto.
L'art. 15 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche
e integrazioni stabilisce, inoltre, che "durante il trasporto
effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un
formulario di identificazione".
Il modello uniforme di formulario ed il modello uniforme di
registro di carico e scarico sono stati, rispettivamente individuati
dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 e dal decreto
ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.
In relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute a
seguito dell'entrata in vigore dei predetti decreti si forniscono le
seguenti precisazioni e chiarimenti operativi.
1) Modalita' di tenuta e di compilazione del formulario:
a) ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, il formulario di identificazione deve essere numerato e
vidimato da parte dell'ufficio del registro o delle camere di
commercio;
b) la fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono
risultare gli estremi identificativi della tipografia autorizzata e
gli estremi seriali e numerici dei formulari stessi, deve essere
annotata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo dei formulari
medesimi. I soggetti che per esigenze operative utilizzano
contestualmente piu' bollettari dovranno prestare particolare
attenzione al rispetto di tale disposizione, curando, inoltre, che la
registrazione delle operazioni di trasporto sul registro di carico e
scarico rispetti l'ordine cronologico di emissione dei formulari;
c) la stampa dei formulari da parte delle tipografie autorizzate
deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto
ministeriale Finanze 29 novembre 1978;
d) la vendita dei formulari da parte del rivenditore deve essere
condotta nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 decreto
ministeriale Finanze 29 novembre 1978;
e) nel caso in cui i formulari siano tenuti mediante strumenti
informatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere predisposto
dalle tipografie autorizzate di cui all'art. 4, comma 1, del decreto
ministeriale n. 145/1998, e deve essere sostanzialmente conforme al
modello riportato negli allegati A e B al citato decreto ministeriale
n. 145/1998;
f) la numerazione e la vidimazione dei formulari da parte della
camera di commercio puo' essere effettuata solo se risultano gia'
compilate le voci "Ditta ..................... residenza ............
codice fiscale ............... formulario dal n. ...... al n.
......" indicate nel frontespizio del bollettario o nella prima
pagina del modulo continuo. La parte del frontespizio relativa a
"Ubicazione dell'esercizio ..............." puo', invece, essere
compilata anche dopo la numerazione e vidimazione, ma deve comunque
precedere sempre l'emissione del primo formulario;
g) tenuto conto che ciascun formulario si compone di quattro
esemplari di cui tre a ricalco, la vidimazione puo' essere apposta
sul primo di essi purche' risulti visibile anche sugli altri tre;
h) la dizione "serie e numero ..." riportata in alto a destra del
modello uniforme di formulario individuato dal decreto ministeriale
n. 145/1998 e' riferita solo ed esclusivamente ai prefissi alfabetici
di serie e al numero progressivo attribuito dalla tipografia
autorizzata. La data da riportare a fianco dei suddetti "serie e
numero" e' la data di emissione, cioe' di compilazione, del
formulario, e dovra', ovviamente, essere uguale per tutte e quattro
le copie. La data di emissione puo' noncorrispondere a quella
riportata alla voce "data/...... inizio trasporto" di cui al punto 10
del formulario. Quest'ultima infatti, si riferisce alla data ed ora
di partenza del trasporto;
i) al fine di garantire un efficace controllo sulla gestione e
movimentazione dei rifiuti il legislatore ha stabilito un rapporto di
reciproca integrazione dei dati riportati sul registro con quelli
riportati sul formulario. Tale rapporto e' previsto in modo espresso
dall'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997, e
dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 145/1998, e
presuppone che il formulario sia conservato nel medesimo luogo dove
deve essere conservato il registro di carico e scarico. Di
conseguenza, per "Ubicazione dell'esercizio ..............." si deve
intendere:
la sede dell'impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e
di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che
effettuano attivita' di raccolta e trasporto, intermediazione e
commercio di rifiuti;
la sede di coordinamento organizzativo o centro equivalente di cui
all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
j) per attuare la necessaria integrazione tra formulario e
registro, il decreto ministeriale n. 145/1998 prevede, inoltre, che
in alto a destra del formulario sia riportato il "numero di
registro". Tale voce si deve intendere riferita al numero progressivo
che individua l'annotazione sul registro dell'operazione di carico o
di scarico relativa ai rifiuti oggetto del trasporto. A tali fini le
singole annotazioni sul registro delle operazioni di carico e scarico
dovranno essere contraddistinte con un numero progressivo;
k) per analoghe esigenze di integrazione tra formulari e registri,
il produttore/detentore, il trasportatore ed il destinatario dei
rifiuti dovranno apporre il proprio "numero di registro" sulla copia
del formulario che deve restare in loro possesso. Tale conclusione
poggia su un preciso dato normativo. Infatti, l'art. 15, comma 3, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede in modo espresso
che i registri devono essere "integrati con i formulari relativi al
trasporto dei rifiuti" e l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale
n. 145/1998 ribadisce a tali fini che "gli estremi identificativi del
formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico
in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del
trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico
relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul
formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.". Occorre,
inoltre, considerare che solo grazie alla predetta integrazione il
contenuto del registro puo' rispettare quanto stabilito dall'art. 12,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Per
quanto poi riguarda le modalita' da seguire per garantire l'effettiva
attuazione dell'integrazione tra registri e formulari, e' importante
sottolineare che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere da a) a d),
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, l'annotazione sul
registro delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti deve essere
effettuata secondo precise cadenze temporali. E poiche' solo a
seguito della predetta annotazione sara' possibile individuare il
"numero di registro" (cioe' il numero progressivo dell'annotazione
dell'operazione di carico o scarico sul registro) e' evidente che il
"numero di registro" potra' e dovra' essere riportato sul formulario
da parte del produttore/detentore, del trasportatore e del
destinatario (smaltitore o recuperatore) nel rispetto dei termini
entro i quali i citati soggetti devono effettuare l'annotazione delle
operazioni di carico/scarico ai sensi del citato art. 12, comma 1,
lettere da a) a d). Ovviamente, cio' comporta che durante il
trasporto il formulario potra' essere sprovvisto del "numero di
registro". A parte tale eccezione, che discende dal sistema, il
formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti
dovra' essere compilato in ogni sua parte;
l) il "numero di registro" deve essere apposto sul formulario da
parte dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e
scarico. E' ovvio, infatti, che il "numero di registro" non puo'
essere apposto sul formulario da parte dei soggetti che non sono
obbligati a tenere i suddetti registri. In tale evenienza, tuttavia,
l'esonero dall'obbligo del registro dovra' risultare da specifica
indicazione riportata nell'apposito spazio del formulario riservato
alle "annotazioni". Il formulario stesso, inoltre, dovra' essere
conservato presso i suddetti soggetti non obbligati alla tenuta dei
registri di carico e scarico;
m) nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare
destinatario, ad esempio perche' quello previsto e' impossibilitato a
ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario,
nonche' i motivi della variazione, devono essere riportati
nell'apposito spazio del formulario riservato alle "annotazioni";
n) in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve
essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi
dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, e' quello
effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del
comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo e' gestito.
L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione si ritiene,
tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti
urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei
comuni per i quali e' effettuato il predetto servizio qualora
ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) i rifiuti siano
conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto
di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani (ed a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio
di raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di
rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una
copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti,
appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti); 2) il conferimento
di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente
dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta. Resta fermo che il
trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a
un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato
dal formulario di identificazione;
o) deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale
risulta individuato dal codice (CER) e dalla descrizione. A tale
ultimo fine, al punto 4 del formulario, voce "Descrizione" dovra'
riportarsi l'aspetto esteriore dei rifiuti che consente di
identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, tenuto
conto che la descrizione del CER non e' sempre esaustiva, soprattutto
in riferimento ai codici che recano negli ultimi due campi numerici
le cifre "99";
p) le quantita' vanno indicate in kg oppure in litri. Nel caso in
cui i rifiuti siano individuabili in termini di unita' numeriche,
l'indicazione delle "Quantita'" puo' essere espressa indicando anche
il numero delle unita' trasportate;
q) per "firma del trasportatore" si intende la sottoscrizione da
parte della persona fisica che effettua il trasporto e ne assume la
relativa responsabilita';
r) quando il trasportatore dei rifiuti e' lo stesso soggetto che li
ha prodotti, e si tratta di rifiuti non pericolosi, il decreto
legislativo n. 22/1997, prevede che il trasporto puo' essere
effettuato senza iscrizione all'Albo dei gestori dei rifiuti.
L'esclusione dall'obbligo della predetta iscrizione deve risultare
dall'apposita dichiarazione riportata in fine del punto 3 della prima
sezione del formulario. A tal fine il produttore che effettua il
trasporto deve barrare l'apposita parentesi inserita dopo le parole
"trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio
stabilimento" e dopo la preposizione "di" indicare il luogo e lo
stabilimento di produzione dei rifiuti trasportati. Ovviamente quando
i rifiuti non pericolosi sono trasportati dallo stesso soggetto che
li ha prodotti, il punto 3 del formulario, non deve essere compilato,
limitatamente ai seguenti dati identificativi: "Trasportatore del
rifiuto ............... CF............... N. ...... AUT/ALBO ........
del ......". La medesima procedura si applica agli
imprenditori agricoli nei casi previsti dall'art. 3 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
s) le caratteristiche chimicofisiche, di cui alla casella 5, terza
sezione, dell'allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, che
devono essere specificate nel caso in cui i rifiuti siano avviati
allo smaltimento in discarica, sono quelle necessarie per accertare
la compatibilita' del rifiuto con le prescrizioni dell'autorizzazione
ai sensi dell'art. 1, del decreto ministeriale n. 141/1998;
t) alla voce "quantita'", casella 6, terza sezione, dell'allegato
B, al decreto ministeriale n. 145/1998, deve sempre essere indicata
la quantita' di rifiuti trasportati. Inoltre, dovra' essere
contrassegnata la casella "(.)" relativa alla voce "Peso da
verificarsi a destino." nel caso in cui per la natura del rifiuto o
per l'indisponibilita' di un sistema di pesatura si possano,
rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o
una non precisa corrispondenza tra la quantita' di rifiuti in
partenza e quella a destinazione;
u) il trasporto di olio minerale usato deve essere accompagnato
anche dall'allegato F al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392;
v) nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti
tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso
tasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli
estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, c.
fiscale, n. aut. albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa
automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di
responsabilita' potranno essere riportati sulle tre copie che
accompagnano il trasporto medesimo nell'apposito spazio riservato
alle "annotazioni".
In caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia, gomma/nave),
occorre specificare nello spazio per le annotazioni, la tratta
ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario stesso i
documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto
ferroviario o marittimo.
Poiche' in tali evenienze le quattro copie del formulario risultano
insufficenti in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione
sono piu' di tre (il produttore/detentore, il trasportatore e il
destinatario) sara' possibile conservare delle fotocopie dei
formulari, fermo che il trasporto dovra' sempre essere accompagnato
dagli originali del formulario. Pertanto, a conclusione del trasporto
gli originali dei formulari dovranno restare: due originali al
produttore/detentore; un originale al trasportatore che consegna i
rifiuti al destinatario finale; e un originale al destinatario finale
che effettua le operazioni di recupero o di smaltimento.
In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso
effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovra' emettere
un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al
secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario, il trasportatore
dovra' indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la
propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo
del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e il
nominativo del produttore di origine. Sul primo formulario di
identificazione, nello spazio per le annotazioni, dovra' essere
apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli
estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i
rifiuti.
Al produttore dovra' comunque essere restituita la quarta copia del
primo e del secondo formulario emesso;
z) nel caso in cui il trasporto riguardi fanghi di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante "attuazione della
direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in
particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione
in agricoltura", al formulario di identificazione dovra' essere
allegata la "scheda di accompagnamento" prevista dall'art. 13, del
citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.
2) Modalita' di tenuta e di compilazione del registro di carico e
scarico:
a) il registro di carico e scarico, deve essere completato con i
dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale prima
della vidimazione. L'ubicazione dell'esercizio, invece, puo' essere
indicata anche dopo la vidimazione, ma deve, comunque, precedere
l'annotazione della prima operazione.
Per ubicazione dell'esercizio, si intende:
la sede dell'impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e
di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che
effettuano attivita' di raccolta e trasporto, intermediazione e
commercio di rifiuti;
la sede di coordinamento organizzativo o centro equivalente di cui
all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) la semplificazione prevista dall'art. 1, comma 4, del decreto
ministeriale n. 148/1998, non riguarda i rifiuti prodotti dalle
attivita' di smaltimento o di recupero;
c) nella prima colonna del registro (prima colonna degli allegati
A-2 e B-2 al decreto ministeriale n. 148/1998) alla voce
"Formulario n. ...... del .........." devono essere riportate
le seguenti informazioni:
numero del formulario dei rifiuti trasportati che sono oggetto
dell'operazione di carico o scarico annotata sul registro;
data di emissione del formulario quale risulta indicata
nell'allegato C, punto II, del decreto ministeriale n. 145/1998;
d) nel caso in cui il trasporto non sia accompagnato da stoccaggio
intermedio (cioe' quando il trasportatore prende in carico i rifiuti
e li consegna direttamente ad uno smaltitore/recuperatore terzo) e'
possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e
scarico dei rifiuti trasportati. In questo caso, nel registro
dovranno essere indicate le date di inizio e di fine trasporto;
e) nel caso in cui i registri siano tenuti mediante strumenti
formatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere conforme al
modello riportato negli allegati A o B al decreto ministeriale n.
145/l998;
f) nei casi previsti dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo
n. 22/1997, e successive modifiche e integrazioni, i produttori
(esclusi, quindi, i soggetti che effettuano attivita' di gestione di
rifiuti) possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri
tramite le loro associazioni di categoria o le societa' di servizi
delle associazioni di categoria medesime. Si ritiene che in
quest'ultimo caso i registri possono essere tenuti in forma
"multiaziendale", cioe' utilizzando lo stesso modulo continuo per
piu' soggetti, previa opportuna vidimazione effettuata nel rispetto
della procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture
contabili, come prevista e consentita dall'art. 1, comma 6, del
decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148;
g) i soggetti autorizzati che svolgono attivita' di autodemolizione
ai sensi dell'art. 46, del decreto legislativo n. 22/1997, sono
obbligati a tenere il registro di carico e scarico di cui al decreto
ministeriale n. 148/1998 per i rifiuti gestiti e derivanti dalla
medesima attivita' ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n.
22/1997. I medesimi soggetti devono tenere, inoltre, il registro
previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, che deve essere vidimato dalla questura competente.
Tra i due registri esiste un evidente rapporto di integrazione.
Pertanto, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici
connessi all'annotazione in entrambe i registri della presa in carico
e dello scarico dei veicoli avviati a demolizione, si ritiene che i
soggetti che svolgono attivita' di autodemolizione ai sensi dell'art.
46 del decreto legislativo n. 22/1997, possono adempiere agli
obblighi di tenuta dei registri con le seguenti modalita':
la presa in carico dei veicoli da demolire puo' essere annotata
solo sull'apposito registro di entrata e uscita previsto dal
regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni. In tali casi il "numero di
registro" da apporre sul formulario di trasporto dei veicoli avviati
a demolizione, sara' quello relativo all'annotazione sul registro di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
sul registro di carico e scarico previsto dal decreto ministeriale
n. 148/1998, di conseguenza, potranno essere annotate solo le
operazioni di carico e scarico di rifiuti derivanti dall'attivita' di
demolizione. In tali casi il numero di registro da apporre sul
formulario di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sara'
quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto
ministeriale n. 148/1998.
Analogamente, i concessionari di veicoli potranno annotare la presa
in carico e lo scarico dei veicoli da avviare alla rottamazione nel
predetto registro di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285;
h) l'annotazione in carico e scarico effettuata sul registro deve
essere riferita ad ogni singolo formulario;
i) i soggetti che effettuano attivita' di intermediazione e
commercio con detenzione dei rifiuti sono equiparati, ai fini della
tenuta dei registri, ai soggetti che effettuano attivita' di recupero
e smaltimento; quindi, l'obbligo di annotazione va adempiuto entro le
24 ore dalla presa in carico;
j) il modello B va compilato solo per i rifiuti che sono oggetto di
intermediazione o di commercializzazione senza che l'intermediario o
il commerciante ne abbia la detenzione.
In tal caso l'annotazione sul registro e' da riferire al formulario
emesso dal produttore ed ai fini dell'integrazione con il registro,
l'intermediario dovra' allegare una copia fotostatica del formulario;
k) i soggetti sottoposti all'obbligo dei registri di carico e
scarico possono tenere un solo registro per le diverse attivita'
indicate al punto 2, dell'allegato A-1, al decreto ministeriale n.
148/1998. In tal caso dovranno essere barrate le caselle
corrispondenti alle attivita' svolte.
Tuttavia, nel caso di piu' impianti distinti all'interno di un
medesimo stabilimento ogni impianto dovra' disporre di un registro di
carico e scarico;
l) il registro di carico e scarico di cui al precedente decreto
ministeriale n. 148/1998 deve essere tenuto ed annotato anche per gli
oli minerali usati;
m) in caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia
ed individuati con lo stesso codice (CER) da parte di un unico
raccoglitore/trasportatore presso piu' produttori/detentori, il
raccoglitore/trasportatore provvede ad effettuare un'unica
annotazione sul proprio registro di carico e scarico. La
registrazione unica, pero', dovra' riguardare le utenze servite
nell'arco della stessa giornata e dovra' contenere gli estremi dei
formulari emessi nell'arco della medesima giornata;
n) si puo' verificare l'evenienza che all'interno di un'area
privata delimitata siano localizzati piu' impianti produttivi gestiti
da distinti soggetti giuridici, e tali singole unita' produttive
provvedano alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo
dotato di centro di stoccaggio autorizzato che e' localizzato
all'interno dell'area medesima.
In tal caso la movimentazione dei rifiuti effettuata all'interno di
tale area privata delimitata, dai singoli impianti di produzione al
centro di stoccaggio, non dovra' essere accompagnata dal formulario.
Dai registri di carico e scarico dovra' tuttavia risultare il
conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di
stoccaggio gestito da un soggetto terzo all'interno della medesima
area privata delimitata. A tal fine dovra' essere utilizzato
l'apposito spazio del registro riservato alle "annotazioni".
Il Ministro dell'ambiente
Ronchi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani