UNIVERSITA' DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 1 settembre 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.215 del 15-9-1998)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto di  autonomia  dell'Universita'  degli studi  di
Reggio  Calabria  approvato con  decreto  rettorale  29 giugno  1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana del 21
luglio 1995, n. 169;
  Visto in particolare,  l'art. 73 dello statuto  di autonomia teste'
citato che dispone circa le modalita' di revisione dello stesso;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art 6 che
disciplina  il controllo  di legittimita'  e di  merito da  parte del
Ministro  competente   sugli  statuti  di  autonomia   delle  singole
universita';
  Vista la  deliberazione assunta in  data 11 maggio 1998  dal senato
accademico integrato recante modifiche  allo statuto di autonomia per
revisione dello stesso;
  Constatato  che, ai  sensi dell'art.  6, comma  nono, della  citata
legge n.  168/1989, il Ministero  competente, con nota del  27 luglio
1998,  prot.  993, ha  precisato  che  non  vi sono  osservazioni  da
formulare;
  Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto
per le modifiche da apportare allo statuto di autonomia;
                               Decreta
  i  seguenti articoli  dello statuto  di autonomia  dell'Universita'
degli studi di Reggio Calabria,  di cui al decreto rettorale indicato
in premessa, sono cosi' modificati:
 Art. 8 (Attivita' medicoassistenziali), e' soppresso.
 Art. 14 (Piano pluriennale di sviluppo), punto 2:
  "Il  piano e'  predisposto in  coerenza con  quanto disposto  dalla
normativa  vigente ed  e' aggiornato  di  norma ogni  quattro anni  e
comunque ogni qualvolta il Senato accademico lo ritenga opportuno".
 Art. 21 (Organi centrali ):
   "Sono organi centrali di governo dell'Universita':
    il rettore;
    il senato accademico;
    il consiglio di amministrazione.
   Sono organi centrali dell'Universita':
    il collegio dei revisori dei conti;
    il nucleo di valutazione interna;
    il consiglio degli studenti".
  Art. 22  (Rettore), punto  5, gli ultimi  tre righi  sono soppressi
limitatamente al seguente testo:
  "...; delega altresi' a un professore  di prima fascia di una delle
facolta' che hanno  sede in Catanzaro le  funzioni vicarie necessarie
alla speditezza  delle attivita'  delle strutture ivi  decentrate. Le
due deleghe possono anche coincidere".
  Art. 24 (Consiglio di amministrazione), punto 3, lettera p):
  "deliberare  sulle indennita'  di carica  spettanti al  rettore, ai
presidi ed ai direttori di dipartimento,".
  Art. 24 (Consiglio di amministrazione), punto 6, lettera b):
  "  b)  il  presidente dell'amministrazione  provinciale  di  Reggio
Calabria  o   suo  delegato   scelto  tra   i  membri   della  giunta
provinciale,".
  Art. 25 (Consiglio degli studenti), punto  5, dopo la lettera e) e'
inserito:
  " f) i rappresentanti degli studenti eletti in seno al comitato per
lo sport universitario istituito presso questa Universita'".
  Art. 26  (Strutture dell'Universita'),  punto 1,  il sesto  rigo e'
soppresso limitatamente al seguente testo:
   "Azienda ospedaliera,".
  Art.  27 (Amministrazione  centrale),  punto 5,  l'ultimo comma  e'
soppresso limitatamente al seguente testo:
  "Apposite   sezioni    in   Catanzaro   provvedono    agli   affari
amministrativi necessari a garantire l'efficienza e l'efficacia delle
strutture didattiche e di ricerca ivi dislocate".
 Art. 32 (Comitato di presidenza), punti 3 e 4:
  "3)  Il comitato  e'  presieduto  dal preside  ed  e' composto  dai
presidenti  dei consigli  dei corsi  di studio  e dai  rappresentanti
delle diverse componenti in seno al consiglio di facolta';
  4) La composizione, le procedure  per l'elezione, le attribuzioni e
le  modalita'  di  funzionamento   del  comitato  sono  definite  nel
regolamento  di  facolta'.  Le  nomine elettive  sono  decretate  dal
preside  e durano  in  carica  per l'intera  durata  del mandato  del
preside".
 Art. 44 (Azienda Policlinico) e' soppresso;
  Art.  52 (Contratti  e convenzioni  con enti  pubblici e  privati),
punto 2, alla fine del periodo e' inserito:
   "e/o successive modificazioni e integrazioni".
  Art. 58 (Collegio dei revisori dei conti), punto 3, lettere b), c),
d):
  b)  un funzionario  effettivo designato  dal Ministero  del tesoro,
ragioneria generale dello Stato;
  c)    un   funzionario    effettivo    designato   dal    Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  d) due  membri effettivi scelti  tra gli iscritti nel  registro dei
revisori contabili".
 Art. 61 (Regolamento didattico di ateneo), punto 2:
  "Il  regolamento e'  deliberato dal  senato accademico  su proposta
delle strutture didattiche.
   Il regolamento e' emanato con decreto del rettore".
  Art. 73 (Modifiche di statuto), punto 1, lettere a) , b) , c):
   "...
  a) 2 rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;
    b) 1 rappresentante dei ricercatori;
  c) 1 rappresentante del personale tecnicoamministrativo;
   ...".
 Art. 76 (Azienda ospedaliera) e' soppresso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Reggio Calabria, 1 settembre 1998
                                              Il rettore: Pietropaolo