Delibera quadro su criteri e modalita' di intervento della RIBS S.p.a. - Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 23. (Deliberazione n. 43/98).(GU n.216 del 16-9-1998)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, che prevede la costituzione della societa' finanziaria pubblica "Risanamento agroindustriale zuccheri - RIBS S.p.a.", avente per oggetto l'intervento nel settore bieticolosaccarifero esplicabile mediante la promozione di nuove societa', l'acquisizione di partecipazioni azionarie in societa' esistenti e la concessione di finanziamento agevolati a societa' a partecipazione RIBS; Visto, in particolare, l'art. 2 della predetta legge, che attribuisce al CIPE il compito di emanare le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 430, art. 1, comma 2, che modifica la legge 19 dicembre 1983, n. 700, art. 3, comma 2; Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, modificata dal decreto-legge 21 dicembre 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, avente per oggetto l'aggiornamento del piano di ristrutturazione del settore bieticolosaccarifero, che prevede l'intervento della RIBS, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 19 dicembre 1983, n. 700, anche per la realizzazione di attivita' alternative o integrative di quella saccarifera; Vista la legge 18 febbraio 1991, n. 48, di conversione del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, che modifica, tra l'altro, le norme per la ristrutturazione del settore bieticolosaccarifero; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che prevede l'estensione dell'intervento della RIBS S.p.a. in base alla citata legge 19 dicembre 1983, n. 700, ad altri settori della produzione agricola; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 132, che autorizza la RIBS S.p.a. ad acquisire e poi cedere partecipazioni a condizioni compatibili con i principi di economia di mercato, oltre che con le modalita' previste dalla citata legge 19 dicembre 1983, n. 700, art. 3; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, che all'art. 23 reca integrazioni e modificazioni della legge 19 dicembre 1983, n. 700; Vista la propria delibera 12 giugno 1984, con la quale, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 19 dicembre 1983, n. 700, sono state emanate le direttive concernenti gli interventi della RIBS S.p.a.; Vista la propria delibera 20 dicembre 1990, con la quale e' stato approvato l'aggiornamento del piano bieticolosaccarifero nazionale; Vista la propria delibera 21 marzo 1997, che prevede che la RIBS S.p.a. possa partecipare ad operazioni di aumento di capitale, ai sensi della legge n. 662/1996, art. 2, comma 132; Visto il regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli; Vista la decisione della Commissione europea del 22 marzo 1994, che fissa i criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli e che abroga la decisione 90/342/CEE; Visti gli "Orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/29/4 del 2 febbraio 1996; Visto il regolamento CEE n. 1785/81, come modificato dal regolamento CE n. 1101/95; Visto il Bollettino CE 9-1984 "Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE alla partecipazione delle autorita' pubbliche nel capitale delle imprese"; Vista la nota del Ministro per le politiche agricole (n. 142/AG del 23 febbraio 1998) con la quale viene proposta al CIPE l'approvazione di una deliberaquadro per la determinazione dei criteri e delle modalita' d'intervento della RIBS, ai sensi della citata legge n. 266/1997; Ritenuta la necessita' di adeguare le proprie direttive al nuovo ruolo della RIBS S.p.a., con particolare riguardo alla possibilita' di operare a condizioni di mercato e di intervenire nell'intero settore dell'agroindustria, predisponendo ed approvando i programmi ed i progetti d'intervento, nel rispetto delle direttive del Ministro per le politiche agricole; Ritenuto, altresi', che le leggi sopra citate, nel fissare gli obiettivi della finanziaria, implichino il conseguimento di effetti duraturi per lo sviluppo dei settori interessati e dell'occupazione; Considerato che la citata legge n. 266/1997 prevede che la presente delibera venga comunicata alla Commissione europea ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunita' europea; Tenuto conto della necessita' di assicurare un contenimento dei tempi di attuazione degli interventi RIBS; Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al tesoro, bilancio e programmazione economica; Delibera: A. Criteri generali. 1. La RIBS S.p.a. (di seguito RIBS) e' una finanziaria, che opera in attuazione degli indirizzi approvati dal CIPE e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e puo' associarsi con operatori interessati ad avviare o sviluppare l'attivita' in imprese agroindustriali, come indicato dalla legge 19 dicembre 1983, n. 700 e seguenti. La RIBS interviene nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli, perseguendo il miglioramento strutturale del reddito dei produttori agricoli e privilegiando le iniziative che: a) contribuiscano al miglioramento economico e ad un nuovo equilibrio nelle filiere agroindustriali, anche promuovendo processi di aggregazione e di integrazione, che coinvolgano i diversi livelli delle suddette filiere; b) abbiano come obiettivi lo sviluppo, o il mantenimento, dei livelli occupazionali diretti ed indotti; c) prevedano il rafforzamento e lo sviluppo di piccole e medie imprese; d) siano localizzate nelle aree degli obiettivi 1, 2 e 5b; e) prevedano significative innovazioni di processo o di prodotto; f) presentino una significativa partecipazione di operatori agricoli al capitale; g) richiedano una minore intensita' di agevolazione; h) comportino un minore impatto ambientale e la produzione o l'utilizzo di energie rinnovabili. i) presentino la possibilita' di promuovere la quotazione in borsa dell'impresa partecipata. 2. La RIBS opera in base a specifici progetti d'investimento, nelle due forme, fra loro non cumulabili, degli interventi agevolati e degli interventi a condizioni di mercato. Per agevolare investimenti la RIBS, nel consociarsi con i soggetti proponenti l'intervento o nel partecipare al capitale delle imprese, opera con le modalita' previste dalla legge 19 dicembre 1983, n. 700, art. 3, comma 2, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 430, art. 1, comma 2 e dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 23. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, la RIBS opera in base alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 132. La RIBS partecipa al capitale delle imprese, di norma, come socio di minoranza. A seconda di quanto previsto nello specifico progetto, la RIBS puo' costituire con gli altri operatori nuove societa' o assumere partecipazioni in imprese gia' operanti, intervenendo in operazioni di aumento del capitale sociale delle imprese suddette. In ogni societa' partecipata, i rapporti tra la RIBS e gli altri soci devono essere definiti in appositi patti parasociali, coerenti con le disposizioni contenute nella presente delibera e con i progetti di cui sopra. La sottoscrizione di tali patti da parte degli altri soci e' condizione necessaria perche' la RIBS possa procedere agli interventi finanziari previsti dai singoli progetti. In nessun caso i patti parasociali possono contenere clausole che comportino un maggior vantaggio economico o finanziario per i beneficiari rispetto a quanto stabilito dalla presente delibera. La RIBS adotta iniziative per diffondere fra i potenziali interessati l'informazione sui servizi da essa erogati e sulle agevolazioni concesse. 3. I progetti sono definiti dalla RIBS e approvati dal consiglio di amministrazione della societa'. Tali progetti possono avere origine da proposte degli operatori, e/o da studi, anche settoriali, predisposti o commissionati dalla RIBS e approvati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Nella fase istruttoria dei progetti, la RIBS deve verificare la compatibilita' degli interventi con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di concorrenza. La RIBS trasmette i progetti approvati dal proprio consiglio di amministrazione al Ministero per le politiche agricole che provvede a verificarne la rispondenza agli indirizzi del CIPE e alle direttive del Ministro. La RIBS puo' partecipare al capitale di societa' cooperative e di loro consorzi, anche in qualita' di socio sovventore ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59; puo' proporsi, con le modalita' previste dalle vigenti normative, come soggetto intermediario di sovvenzione globale; puo' partecipare a programmi di sviluppo che prevedano la partecipazione di piu' soggetti pubblici e privati, quali patti territoriali, intese ed accordi di programma e contratti d'area; puo' fungere da soggetto attuatore di programmi nazionali e comunitari. 4. La RIBS deve controllare l'esecuzione del programma di investimenti e la gestione delle proprie partecipate, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nei progetti. In particolare la RIBS e' tenuta: a) a designare persone di propria fiducia nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle partecipate; b) ad acquisire i budget annuali e i resoconti semestrali sulla gestione delle partecipate; c) ad ottenere la certificazione del bilancio delle partecipate; d) a monitorare il perseguimento degli obiettivi piu' significativi previsti nei progetti di intervento e, in particolare, di quelli relativi ai tempi ed ai costi degli investimenti, di quelli occupazionali e di miglioramento del reddito dei produttori agricoli. La RIBS presenta annualmente, entro il mese di giugno, al Ministro per le politiche agricole per il successivo inoltro al CIPE, insieme al proprio bilancio, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti approvati dal proprio consiglio di amministrazione. Tale relazione evidenziera' inoltre: le notizie piu' significative sull'andamento economico finanziario ed in genere sull'evoluzione delle societa' partecipate; il confronto dei risultati con le previsioni di progetto; le eventuali problematiche di attuazione; l'entita' e le modalita' di utilizzo o d'impegno delle risorse della RIBS nel corso dell'anno precedente; le risorse disponibili per interventi nell'anno in corso. In occasione della presentazione al CIPE della relazione annuale sull'attivita' della RIBS, il Ministro per le politiche agricole proporra' al CIPE eventuali modifiche alla presente delibera che dovessero rendersi necessarie per accrescere l'efficacia operativa della finanziaria o adeguarne gli obiettivi alle esigenze di crescita del sistema produttivo, nonche' eventuali indicazioni, anche di natura finanziaria, di cui tenere conto nella impostazione del programma di attivita' RIBS per l'esercizio successivo. 5. E' abrogata la delibera CIPE del 12 giugno 1984. B. Aiuti di Stato. 6. La RIBS puo' agevolare progetti d'investimento nel settore agroindustriale ai sensi delle leggi 700/1983, 430/1985, 209/1990, 48/1991, 236/1993 e 266/1997. I progetti prevedono la partecipazione, di norma di minoranza, al capitale sociale dell'impresa e l'erogazione di mutui di durata massima di 15 anni a tasso agevolato: la dimensione dell'aiuto, ai fini del calcolo dell'Equivalente sovvenzione lorda (E.S.L.), si determina tenendo conto sia della partecipazione al capitale che del mutuo agevolato. Il calcolo dell'E.S.L. considera anche eventuali altre agevolazioni previste nel progetto, o comunque ottenute o richieste dalla impresa partecipata per la realizzazione degli investimenti indicati nel progetto stesso. In ogni caso l'intervento della RIBS - anche se relativo, per la stessa impresa, a piu' fasi successive - non deve superare complessivamente il 75% di E.S.L. nelle aree obiettivo 1 ed il 55% nelle altre aree, ne' comunque i limiti di intensita' di aiuto definiti dalla normativa comunitaria. La partecipazione della RIBS al capitale e' temporanea (con un massimo di 5 anni, elevabile a 15 anni se produttori agricoli, singoli o associati, acquisiscono, entro la fine del primo anno, detenendolo poi per l'intero periodo, almeno il 10% del capitale sociale). Il periodo di partecipazione della RIBS decorre dal momento in cui il capitale versato dalla finanziaria abbia raggiunto il 25% della quota di spettanza della stessa. Al termine del periodo d'intervento, la RIBS cede agli altri soci le proprie quote di partecipazione, ad un prezzo pari al valore nominale delle azioni o quote cedute. Al momento della sottoscrizione dei patti parasociali la RIBS ottiene dagli altri soci l'impegno ad adeguare, anteriormente all'uscita della RIBS dalla societa', il capitale nominale al valore del patrimonio netto. Sono ammissibili all'intervento RIBS, secondo le regole ordinarie, anche progetti di nuovi investimenti di imprese nelle quali la RIBS sia gia' intervenuta o nelle quali sia ancora presente. I mutui sono agevolati nelle condizioni di rientro (5 anni di preammortamento e 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate) e nel tasso (15% nei primi 5 anni e 60% nei successivi 10 anni del tasso di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902). Per i nuovi progetti i tassi di interesse sono ricalcolati, a partire dalla terza rata semestrale, in base alla media dei tassi di riferimento in vigore nei dodici mesi precedenti ad ogni scadenza. Per i mutui gia' stipulati al momento della pubblicazione della presente delibera, eventuali decisioni di modifica delle condizioni terranno conto degli orientamenti che il Governo dovesse adottare con riferimento all'insieme degli strumenti del credito agevolato. 7. I versamenti della RIBS in conto capitale e l'erogazione di mutui agevolati devono avvenire in coerenza con quanto previsto nel progetto e in aderenza con le effettive esigenze di realizzazione degli investimenti. La partecipazione della RIBS al capitale sociale di nuove societa' e la sottoscrizione di quote di aumento di capitale in imprese gia' operanti avviene mediante versamento in contanti da parte della RIBS. Gli altri soci partecipano mediante versamento in contanti e conferimento di beni. I versamenti della RIBS in conto capitale devono essere concomitanti o successivi a quelli degli altri soci. Il conferimento di beni da parte degli altri soci e' ammesso purche' si tratti di beni essenziali al raggiungimento degli obiettivi del progetto. Beni di proprieta' di societa' sottoposte a procedure concorsuali, ivi comprese quelle in amministrazione straordinaria, possono essere oggetto di vendita, non di conferimento, anche nella forma di cessione di aziende, di complessi aziendali o di rami di azienda. La valutazione dei beni conferiti o venduti alle nuove societa' avviene sulla base del valore di mercato dei beni stessi, delle prospettive di reddito conseguibili e degli investimenti necessari per ottenere reddito, tenendo presente, in particolare, per le imprese in amministrazione straordinaria, le disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, nella legge 8 giugno 1984, n. 212. Gli altri soci delle imprese partecipate dalla RIBS devono impegnarsi all'acquisto delle azioni o delle quote di quest'ultima, al termine del periodo di intervento, come previsto al punto 6, garantendo detto impegno almeno con un mandato irrevocabile alla RIBS di vendita di tante loro azioni o quote che, sommate a quelle di proprieta' della finanziaria, siano pari almeno al 51% dell'intero capitale sociale: tale mandato deve essere assistito da pegno a favore della RIBS sulle azioni o quote suddette. Nel caso la RIBS partecipi a societa' cooperative, idonea garanzia puo' essere rappresentata almeno dalla costituzione di un apposito fondo, alimentato dagli utili di gestione e finalizzato al rimborso delle quote della RIBS al termine del periodo previsto nel piano. 8. La RIBS puo' stipulare con le proprie partecipate contratti di finanziamento alle condizioni di cui al punto 6. Per le iniziative che possono usufruire anche di altre misure di aiuto pubblico, regionale, nazionale o comunitario, la RIBS e' autorizzata, nell'ambito dei propri interventi, ad anticipare alle partecipate, sotto forma di finanziamento agevolato con le modalita' previste al punto 6, i contributi dalle stesse richiesti a tale titolo, a condizione che anche l'agevolazione determinata da tale anticipazione rientri nei limiti di E.S.L. I finanziamenti concessi dalla RIBS devono essere assistiti da idonee garanzie reali e personali, ivi comprese le ipoteche di primo grado sui cespiti realizzati dalle imprese partecipate dalla RIBS stessa: per interventi da realizzare in societa' ove la maggioranza del capitale sociale sia di proprieta' di produttori agricoli e che operino nelle aree dell'obiettivo 1, 2 e 5 b, le garanzie possono essere limitate alle sole ipoteche di primo grado su cespiti delle partecipate. 9. Per i fini indicati all'art. 23, comma 3, della citata legge n. 266 del 1997, la RIBS predisporra' e trasmettera' al Ministero per le politiche agricole apposita scheda di valutazione. La scheda conterra' almeno gli elementi d'informazione di seguito indicati: a) descrizione sintetica e motivazione dell'intervento; b) indicazione dettagliata degli investimenti e loro articolazione temporale; c) copertura finanziaria degli investimenti; d) rispondenza dell'intervento ai criteri di investimento produttivo; e) analisi del mercato di riferimento e sbocchi commerciali per ciascun prodotto; f) capacita' di trasformazione e di commercializzazione nella situazione prima e dopo la realizzazione dell'intervento; g) capacita' dell'azienda di competere sul mercato ed espandersi a seguito dell'intervento della RIBS; h) indicatori economici e finanziari diretti a dimostrare la solidita' dell'impresa; i) redditivita' dell'impresa e sua capacita', attraverso l'autofinanziamento, di far fronte agli impegni finanziari assunti verso la RIBS; j) ricadute occupazionali dirette sull'impresa ed indotte nei settori agricolo e dei servizi; k) caratteristiche del progetto sotto il profilo ambientale, energetico e tecnologico; l) vantaggi per i produttori agricoli; m) in caso di conferimento di beni da parte degli altri soci, relazione che dimostri la natura essenziale degli stessi ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano e la metodologia utilizzata per stimare il valore dei beni conferiti; n) coerenza del progetto con la normativa nazionale e comunitaria nonche' con i programmi regionali ed in particolare rispondenza dell'investimento alle disposizioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato e di concorrenza, ai massimali di E.S.L. ed alle direttive impartite dal Ministro per le politiche agricole; o) ricognizione dei precedenti aiuti di Stato ricevuti dal beneficiario a qualsiasi titolo in relazione al progetto in esame; p) impegno da parte del beneficiario a rispettare i contenuti dei relativi accordi interprofessionali. 10. La base dell'insieme di spese ammissibili, su cui e' calcolata la percentuale di aiuto in termini di E.S.L., e' formata da fabbricati e loro pertinenze, macchinari ed attrezzature e, qualora valutati indispensabili per il successo dell'impresa, beni immateriali, quali knowhow, software, reti commerciali e di distribuzione e spese per la propaganda. Sono escluse le spese di pubblicita' diretta sui marchi detenuti dall'impresa che presenta il progetto. I progetti devono rispondere ai requisiti gia' descritti in materia di tipologia di investimenti finanziabili, rispetto dei limiti di E.S.L. e modalita' finanziarie dell'intervento. I progetti possono prevedere il ricorso ad altre fonti di finanziamento pubblico, regionali, nazionali o comunitarie, nel rispetto dei limiti di E.S.L. sopra citati: a tal fine, la RIBS puo' coordinare il suo intervento con i soggetti preposti alla gestione ed al coordinamento delle suddette altre fonti, allo scopo di contribuire all'accelerazione di spesa dei fondi comunitari. C. Interventi non configurabili quali aiuti di Stato. 11. La RIBS puo' programmare e realizzare interventi a condizioni di mercato, ai sensi dell'art. 2, comma 132, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, nel rispetto delle norme vigenti nell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e di concorrenza. Questa tipologia di intervento, che prevede l'ingresso della RIBS nel capitale sociale di imprese agroindustriali esistenti o la costituzione di nuove societa', e' destinata ad imprese di cui sia possibile prevedere, in base ai dati forniti dai soggetti interessati ed alle valutazioni effettuate dalla RIBS per la predisposizione dei progetti, il consolidamento ed il miglioramento della posizione competitiva sul mercato e l'incremento delle capacita' di sviluppo, in un quadro di redditivita' presente e futura. Agli interventi non configurabili quali aiuti di Stato la RIBS non potra' destinare di norma oltre il 30% degli impieghi annui ne' comunque piu' del 20% degli impieghi totali. 12. Per i fini indicati all'art. 23, comma 3, della citata legge n. 266 del 1997, la RIBS predisporra' e trasmettera' al Ministero per le politiche agricole apposita scheda di valutazione. La scheda conterra' almeno gli elementi d'informazione di seguito indicati: a) descrizione sintetica dell'intervento; b) motivazioni della richiesta di intervento ed obiettivi aziendali; c) indicazione dettagliata degli investimenti e loro articolazione temporale, se previsti; d) copertura finanziaria degli investimenti, se previsti; e) durata della presenza della RIBS nel capitale ed evoluzione della situazione patrimoniale e del risultato economico della societa' in conseguenza dell'intervento della RIBS; f) indicatori economici e finanziari diretti a dimostrare la solidita' dell'impresa; g) valutazione del rendimento atteso per il capitale investito dalla RIBS e confronto con le condizioni e le prospettive del mercato, con riferimento al mercato dei capitali; h) condizioni di vendita delle azioni della RIBS e relativi impegni dei soci; i) situazione del mercato di riferimento per la societa' proponente e sua possibile evoluzione; j) capacita' dell'azienda di competere sul mercato ed espandersi a seguito dell'intervento della RIBS; k) capacita' di trasformazione e di commercializzazione nella situazione prima e dopo la realizzazione dell'intervento; l) ricadute occupazionali dirette sull'impresa ed indotte nei settori agricolo e dei servizi; m) caratteristiche del progetto sotto il profilo ambientale, energetico e tecnologico; n) vantaggi per i produttori agricoli; o) coerenza del progetto con le direttive impartite dal Ministro per le politiche agricole; p) impegno da parte del beneficiario a rispettare i contenuti dei relativi accordi interprofessionali, se esistenti. I progetti devono prevedere che la RIBS assuma partecipazioni di minoranza in imprese agroindustriali a condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipuli appositi accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnino a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal progetto, e comunque non oltre i cinque anni dall'acquisto della partecipazione, le azioni o quote sociali di proprieta' della RIBS. L'intervento della RIBS avviene attraverso versamento di aumenti di capitale sociale nelle imprese, concomitanti e non con quelli degli altri azionisti; il prezzo della quota azionaria acquisita dalla RIBS e, quindi, il relativo versamento di capitale non puo' essere superiore alla corrispondente quota del patrimonio netto dell'impresa acquisita al momento dell'aumento di capitale. Il prezzo del riscatto delle azioni della RIBS e' pari almeno alla quota di patrimonio netto di pertinenza della RIBS stessa al momento della vendita della partecipazione e, quindi, comprende l'incremento di valore dell'impresa (o l'eventuale decremento) verificatosi durante il periodo di partecipazione della RIBS. In caso di intervento congiunto con altre istituzioni finanziarie, le condizioni di uscita potranno essere analoghe a quelle di queste istituzioni, purche' non siano penalizzanti nei confronti della RIBS rispetto a quelle sopra descritte. Gli altri soci delle imprese partecipate dalla RIBS devono impegnarsi all'acquisto delle azioni o delle quote di proprieta' di quest'ultima, al termine del periodo di intervento, garantendo detto impegno almeno con un mandato irrevocabile alla RIBS di vendita di tante loro azioni o quote che, sommate a quelle di proprieta' della finanziaria, siano pari almeno al 51% dell'intero capitale sociale: tale mandato deve essere assistito da pegno a favore della RIBS sulle azioni o quote suddette. Nel caso la RIBS partecipi a societa' cooperative, idonea garanzia puo' essere rappresentata almeno dalla costituzione di un apposito fondo, alimentato dagli utili di gestione e finalizzato al rimborso delle quote della RIBS al termine del periodo previsto nel piano. 13. Per gli interventi non configurabili come aiuti di Stato l'intervento della RIBS e' subordinato ad una valutazione di redditivita' attesa del capitale investito non inferiore a quella ottenibile sul mercato dei capitali attraverso impieghi equivalenti. Nella scelta fra iniziative rispondenti a detto requisito, la RIBS terra' conto dei criteri generali d'intervento indicati al punto 1. Per i progetti d'investimento in grandi imprese l'intervento della RIBS dovra' essere contemporaneo ad un significativo apporto di capitali da parte di azionisti privati. Raccomanda Al Ministro per le politiche agricole - di istituire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, un gruppo di lavoro incaricato di trattare con i competenti uffici della Commissione europea, un progetto di regime quadro relativo alla concessione delle agevolazioni e alle modalita' dell'intervento a condizioni di mercato, al fine di assicurare, nel rispetto delle normative comunitarie, la necessaria rapidita' di avvio degli interventi della RIBS. Del gruppo di lavoro faranno parte componenti designati dal Ministero per le politiche agricole, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalla RIBS. Sui risultati dell'attivita' del gruppo di lavoro il Ministro per le politiche agricole informera' il CIPE entro centoventi giorni dall'istituzione dello stesso. - di adottare le misure sia organizzative che normative necessarie ad assicurare che la RIBS possa svolgere la propria azione in modo efficace e conforme agli indirizzi recati dalla presente delibera. Roma, 6 maggio 1998 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 3 settembre 1998 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 277