COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998 

  Delibera quadro  su criteri  e modalita'  di intervento  della RIBS
S.p.a. -  Legge 7  agosto 1997,  n. 266,  art. 23.  (Deliberazione n.
43/98).
(GU n.216 del 16-9-1998)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge   19  dicembre  1983,  n.  700,   che  prevede  la
costituzione   della  societa'   finanziaria  pubblica   "Risanamento
agroindustriale  zuccheri   -  RIBS   S.p.a.",  avente   per  oggetto
l'intervento nel settore bieticolosaccarifero esplicabile mediante la
promozione  di  nuove   societa',  l'acquisizione  di  partecipazioni
azionarie  in societa'  esistenti e  la concessione  di finanziamento
agevolati a societa' a partecipazione RIBS;
  Visto,  in   particolare,  l'art.  2  della   predetta  legge,  che
attribuisce  al  CIPE   il  compito  di  emanare   le  direttive  per
l'attuazione degli interventi della RIBS;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 430, art. 1, comma 2, che modifica
la legge 19 dicembre 1983, n. 700, art. 3, comma 2;
  Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, modificata dal decreto-legge
21  dicembre  1990, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge  18
febbraio 1991, n. 48, avente per oggetto l'aggiornamento del piano di
ristrutturazione  del   settore  bieticolosaccarifero,   che  prevede
l'intervento della RIBS,  ai sensi dell'art. 1 della  citata legge 19
dicembre  1983,  n. 700,  anche  per  la realizzazione  di  attivita'
alternative o integrative di quella saccarifera;
  Vista  la  legge  18  febbraio  1991, n.  48,  di  conversione  del
decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, che modifica, tra l'altro, le
norme per la ristrutturazione del settore bieticolosaccarifero;
  Visto  il decreto-legge  20 maggio  1993, n.  148, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 19  luglio  1993,  n. 236,  che  prevede
l'estensione dell'intervento  della RIBS  S.p.a. in base  alla citata
legge 19  dicembre 1983,  n. 700, ad  altri settori  della produzione
agricola;
  Vista la  legge 23 dicembre  1996, n. 662,  art. 2, comma  132, che
autorizza la RIBS  S.p.a. ad acquisire e poi  cedere partecipazioni a
condizioni compatibili con  i principi di economia  di mercato, oltre
che con le modalita' previste dalla citata legge 19 dicembre 1983, n.
700, art. 3;
  Vista  la  legge 7  agosto  1997,  n.  266,  che all'art.  23  reca
integrazioni e modificazioni della legge 19 dicembre 1983, n. 700;
  Vista la  propria delibera 12 giugno  1984, con la quale,  ai sensi
dell'art. 2 della  citata legge 19 dicembre 1983, n.  700, sono state
emanate le direttive concernenti gli interventi della RIBS S.p.a.;
  Vista la propria  delibera 20 dicembre 1990, con la  quale e' stato
approvato l'aggiornamento del piano bieticolosaccarifero nazionale;
  Vista la  propria delibera 21 marzo  1997, che prevede che  la RIBS
S.p.a. possa  partecipare ad  operazioni di  aumento di  capitale, ai
sensi della legge n. 662/1996, art. 2, comma 132;
  Visto il  regolamento (CE)  n. 951/97 del  Consiglio del  20 maggio
1997, relativo al miglioramento  delle condizioni di trasformazione e
di commercializzazione dei prodotti agricoli;
  Vista la decisione della Commissione europea del 22 marzo 1994, che
fissa i criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a
migliorare le  condizioni di trasformazione e  di commercializzazione
dei  prodotti  agricoli  e  silvicoli   e  che  abroga  la  decisione
90/342/CEE;
  Visti  gli  "Orientamenti per  gli  aiuti  di Stato  relativi  agli
investimenti    nel   settore    della    trasformazione   e    della
commercializzazione dei prodotti agricoli", pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. C/29/4 del 2 febbraio 1996;
  Visto  il   regolamento  CEE   n.  1785/81,  come   modificato  dal
regolamento CE n. 1101/95;
  Visto il Bollettino CE 9-1984  "Applicazione degli articoli 92 e 93
del trattato  CEE alla  partecipazione delle autorita'  pubbliche nel
capitale delle imprese";
  Vista la nota del Ministro per le politiche agricole (n. 142/AG del
23 febbraio 1998) con la  quale viene proposta al CIPE l'approvazione
di  una deliberaquadro  per  la determinazione  dei  criteri e  delle
modalita' d'intervento  della RIBS,  ai sensi  della citata  legge n.
266/1997;
  Ritenuta la  necessita' di adeguare  le proprie direttive  al nuovo
ruolo della  RIBS S.p.a., con particolare  riguardo alla possibilita'
di  operare a  condizioni  di mercato  e  di intervenire  nell'intero
settore dell'agroindustria,  predisponendo ed approvando  i programmi
ed i progetti d'intervento, nel rispetto delle direttive del Ministro
per le politiche agricole;
  Ritenuto,  altresi', che  le leggi  sopra citate,  nel fissare  gli
obiettivi della  finanziaria, implichino il conseguimento  di effetti
duraturi per lo sviluppo dei settori interessati e dell'occupazione;
  Considerato che la citata legge n. 266/1997 prevede che la presente
delibera venga comunicata alla Commissione europea ai sensi dell'art.
93, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunita' europea;
  Tenuto  conto della  necessita' di  assicurare un  contenimento dei
tempi di attuazione degli interventi RIBS;
  Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al tesoro, bilancio
e programmazione economica;
                              Delibera:
 A. Criteri generali.
  1. La RIBS  S.p.a. (di seguito RIBS) e' una  finanziaria, che opera
in attuazione degli indirizzi approvati dal CIPE e nel rispetto delle
direttive impartite dal Ministro  per le politiche agricole, d'intesa
con la Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province  autonome di Trento e di Bolzano  e puo' associarsi con
operatori interessati ad avviare  o sviluppare l'attivita' in imprese
agroindustriali, come indicato dalla legge 19 dicembre 1983, n. 700 e
seguenti.
  La  RIBS   interviene  nei  settori  della   commercializzazione  e
trasformazione  dei   prodotti  agricoli,  zootecnici   e  silvicoli,
perseguendo il  miglioramento strutturale del reddito  dei produttori
agricoli e privilegiando le iniziative che:
  a)  contribuiscano  al  miglioramento   economico  e  ad  un  nuovo
equilibrio nelle filiere  agroindustriali, anche promuovendo processi
di aggregazione e di integrazione,  che coinvolgano i diversi livelli
delle suddette filiere;
  b)  abbiano come  obiettivi  lo sviluppo,  o  il mantenimento,  dei
livelli occupazionali diretti ed indotti;
  c)  prevedano il  rafforzamento e  lo sviluppo  di piccole  e medie
imprese;
  d) siano localizzate nelle aree degli obiettivi 1, 2 e 5b;
  e) prevedano significative innovazioni di processo o di prodotto;
  f)  presentino   una  significativa  partecipazione   di  operatori
agricoli al capitale;
    g) richiedano una minore intensita' di agevolazione;
  h)  comportino  un minore  impatto  ambientale  e la  produzione  o
l'utilizzo di energie rinnovabili.
  i) presentino la possibilita' di  promuovere la quotazione in borsa
dell'impresa partecipata.
  2. La RIBS opera in base a specifici progetti d'investimento, nelle
due  forme, fra  loro non  cumulabili, degli  interventi agevolati  e
degli interventi a condizioni di mercato.
  Per agevolare investimenti la RIBS,  nel consociarsi con i soggetti
proponenti l'intervento o nel  partecipare al capitale delle imprese,
opera con le modalita' previste dalla legge 19 dicembre 1983, n. 700,
art. 3, comma  2, come modificato dalla legge 8  agosto 1985, n. 430,
art. 1, comma 2 e dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 23.
  Nel caso  di interventi a condizioni  di mercato, la RIBS  opera in
base alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 132.
  La RIBS partecipa  al capitale delle imprese, di  norma, come socio
di minoranza. A seconda di  quanto previsto nello specifico progetto,
la  RIBS puo'  costituire con  gli altri  operatori nuove  societa' o
assumere  partecipazioni in  imprese gia'  operanti, intervenendo  in
operazioni di aumento del capitale sociale delle imprese suddette.
  In ogni  societa' partecipata, i rapporti  tra la RIBS e  gli altri
soci devono  essere definiti in appositi  patti parasociali, coerenti
con  le  disposizioni  contenute  nella presente  delibera  e  con  i
progetti di cui sopra. La sottoscrizione di tali patti da parte degli
altri soci e'  condizione necessaria perche' la  RIBS possa procedere
agli interventi  finanziari previsti dai singoli  progetti. In nessun
caso i patti parasociali possono contenere clausole che comportino un
maggior vantaggio economico o  finanziario per i beneficiari rispetto
a quanto stabilito dalla presente delibera.
  La  RIBS   adotta  iniziative  per  diffondere   fra  i  potenziali
interessati  l'informazione  sui  servizi  da essa  erogati  e  sulle
agevolazioni concesse.
  3. I progetti sono definiti dalla RIBS e approvati dal consiglio di
amministrazione della  societa'. Tali progetti possono  avere origine
da  proposte  degli  operatori,   e/o  da  studi,  anche  settoriali,
predisposti o  commissionati dalla  RIBS e  approvati preventivamente
dal consiglio di amministrazione.
  Nella fase  istruttoria dei  progetti, la  RIBS deve  verificare la
compatibilita'  degli  interventi  con la  normativa  comunitaria  in
materia  di aiuti  di Stato  e di  concorrenza. La  RIBS trasmette  i
progetti  approvati  dal  proprio  consiglio  di  amministrazione  al
Ministero per  le politiche  agricole che  provvede a  verificarne la
rispondenza agli indirizzi del CIPE e alle direttive del Ministro.
  La RIBS puo'  partecipare al capitale di societa'  cooperative e di
loro consorzi, anche  in qualita' di socio sovventore  ai sensi della
legge  31  gennaio 1992,  n.  59;  puo'  proporsi, con  le  modalita'
previste  dalle vigenti  normative,  come  soggetto intermediario  di
sovvenzione  globale; puo'  partecipare a  programmi di  sviluppo che
prevedano  la partecipazione  di  piu' soggetti  pubblici e  privati,
quali patti territoriali, intese ed  accordi di programma e contratti
d'area; puo' fungere  da soggetto attuatore di  programmi nazionali e
comunitari.
  4.  La   RIBS  deve  controllare  l'esecuzione   del  programma  di
investimenti e la gestione  delle proprie partecipate, per verificare
il rispetto degli  obiettivi fissati nei progetti.  In particolare la
RIBS e' tenuta:
  a)  a  designare  persone  di   propria  fiducia  nei  consigli  di
amministrazione e nei collegi sindacali delle partecipate;
  b) ad  acquisire i  budget annuali e  i resoconti  semestrali sulla
gestione delle partecipate;
  c) ad ottenere la certificazione del bilancio delle partecipate;
  d) a monitorare il perseguimento degli obiettivi piu' significativi
previsti  nei progetti  di intervento  e, in  particolare, di  quelli
relativi  ai  tempi  ed  ai   costi  degli  investimenti,  di  quelli
occupazionali e di miglioramento del reddito dei produttori agricoli.
  La RIBS presenta annualmente, entro  il mese di giugno, al Ministro
per le politiche agricole per  il successivo inoltro al CIPE, insieme
al  proprio bilancio,  una relazione  sullo stato  di attuazione  dei
progetti approvati dal proprio consiglio di amministrazione.
  Tale relazione evidenziera' inoltre:
  le notizie piu'  significative sull'andamento economico finanziario
ed in genere sull'evoluzione delle societa' partecipate;
  il confronto dei risultati con le previsioni di progetto;
   le eventuali problematiche di attuazione;
  l'entita'  e le  modalita' di  utilizzo o  d'impegno delle  risorse
della RIBS nel corso dell'anno precedente;
  le risorse disponibili per interventi nell'anno in corso.
  In occasione  della presentazione  al CIPE della  relazione annuale
sull'attivita'  della RIBS,  il  Ministro per  le politiche  agricole
proporra'  al CIPE  eventuali  modifiche alla  presente delibera  che
dovessero  rendersi necessarie  per accrescere  l'efficacia operativa
della finanziaria o adeguarne gli obiettivi alle esigenze di crescita
del  sistema  produttivo,  nonche' eventuali  indicazioni,  anche  di
natura  finanziaria,  di  cui  tenere conto  nella  impostazione  del
programma di attivita' RIBS per l'esercizio successivo.
  5. E' abrogata la delibera CIPE del 12 giugno 1984.
 B. Aiuti di Stato.
  6.  La  RIBS puo'  agevolare  progetti  d'investimento nel  settore
agroindustriale ai  sensi delle  leggi 700/1983,  430/1985, 209/1990,
48/1991, 236/1993 e 266/1997.
  I progetti prevedono  la partecipazione, di norma  di minoranza, al
capitale  sociale  dell'impresa e  l'erogazione  di  mutui di  durata
massima di  15 anni a  tasso agevolato: la dimensione  dell'aiuto, ai
fini  del calcolo  dell'Equivalente  sovvenzione  lorda (E.S.L.),  si
determina tenendo conto sia della  partecipazione al capitale che del
mutuo agevolato.
  Il calcolo dell'E.S.L. considera anche eventuali altre agevolazioni
previste nel progetto, o comunque  ottenute o richieste dalla impresa
partecipata  per la  realizzazione  degli  investimenti indicati  nel
progetto  stesso. In  ogni caso  l'intervento della  RIBS -  anche se
relativo, per  la stessa impresa, a  piu' fasi successive -  non deve
superare complessivamente il 75% di  E.S.L. nelle aree obiettivo 1 ed
il 55% nelle altre aree, ne' comunque i limiti di intensita' di aiuto
definiti dalla normativa comunitaria.
  La  partecipazione della  RIBS al  capitale e'  temporanea (con  un
massimo  di 5  anni,  elevabile  a 15  anni  se produttori  agricoli,
singoli  o associati,  acquisiscono, entro  la fine  del primo  anno,
detenendolo  poi per  l'intero periodo,  almeno il  10% del  capitale
sociale).
  Il periodo di partecipazione della  RIBS decorre dal momento in cui
il capitale  versato dalla finanziaria  abbia raggiunto il  25% della
quota di spettanza della stessa.
  Al termine del  periodo d'intervento, la RIBS cede  agli altri soci
le  proprie quote  di partecipazione,  ad  un prezzo  pari al  valore
nominale delle azioni o quote cedute. Al momento della sottoscrizione
dei patti parasociali  la RIBS ottiene dagli altri  soci l'impegno ad
adeguare,  anteriormente all'uscita  della  RIBS  dalla societa',  il
capitale nominale al valore del patrimonio netto.
  Sono ammissibili all'intervento RIBS,  secondo le regole ordinarie,
anche progetti di  nuovi investimenti di imprese nelle  quali la RIBS
sia gia' intervenuta o nelle quali sia ancora presente.
  I  mutui sono  agevolati nelle  condizioni  di rientro  (5 anni  di
preammortamento  e  10  anni  di ammortamento,  con  rate  semestrali
posticipate) e nel  tasso (15% nei primi 5 anni  e 60% nei successivi
10 anni  del tasso di  riferimento di  cui al decreto  del Presidente
della Repubblica  9 novembre 1976,  n. 902).  Per i nuovi  progetti i
tassi  di interesse  sono  ricalcolati, a  partire  dalla terza  rata
semestrale, in base alla media dei tassi di riferimento in vigore nei
dodici mesi precedenti ad ogni scadenza.
  Per i  mutui gia'  stipulati al  momento della  pubblicazione della
presente delibera,  eventuali decisioni di modifica  delle condizioni
terranno conto degli orientamenti che il Governo dovesse adottare con
riferimento all'insieme degli strumenti del credito agevolato.
  7.  I versamenti  della RIBS  in conto  capitale e  l'erogazione di
mutui agevolati devono  avvenire in coerenza con  quanto previsto nel
progetto e  in aderenza  con le  effettive esigenze  di realizzazione
degli investimenti.
  La partecipazione della RIBS al  capitale sociale di nuove societa'
e la sottoscrizione  di quote di aumento di capitale  in imprese gia'
operanti avviene mediante versamento in contanti da parte della RIBS.
Gli  altri  soci  partecipano   mediante  versamento  in  contanti  e
conferimento di beni.
  I   versamenti  della   RIBS  in   conto  capitale   devono  essere
concomitanti o successivi a quelli degli altri soci.
  Il  conferimento di  beni  da  parte degli  altri  soci e'  ammesso
purche'  si  tratti  di   beni  essenziali  al  raggiungimento  degli
obiettivi del progetto.
  Beni di proprieta' di  societa' sottoposte a procedure concorsuali,
ivi comprese quelle in  amministrazione straordinaria, possono essere
oggetto  di  vendita,  non  di conferimento,  anche  nella  forma  di
cessione di aziende, di complessi aziendali  o di rami di azienda. La
valutazione dei beni conferiti o  venduti alle nuove societa' avviene
sulla base del  valore di mercato dei beni  stessi, delle prospettive
di reddito  conseguibili e degli investimenti  necessari per ottenere
reddito,  tenendo  presente,  in   particolare,  per  le  imprese  in
amministrazione  straordinaria,  le   disposizioni  dell'art.  2  del
decreto-legge 9  aprile 1984,  n. 62, convertito,  con modificazioni,
nella legge 8 giugno 1984, n. 212.
  Gli  altri  soci  delle   imprese  partecipate  dalla  RIBS  devono
impegnarsi all'acquisto  delle azioni o delle  quote di quest'ultima,
al  termine del  periodo di  intervento,  come previsto  al punto  6,
garantendo detto impegno almeno con un mandato irrevocabile alla RIBS
di vendita  di tante  loro azioni  o quote che,  sommate a  quelle di
proprieta' della  finanziaria, siano  pari almeno al  51% dell'intero
capitale  sociale: tale  mandato  deve essere  assistito  da pegno  a
favore della RIBS sulle azioni o quote suddette.
  Nel caso la RIBS partecipi  a societa' cooperative, idonea garanzia
puo' essere  rappresentata almeno  dalla costituzione di  un apposito
fondo, alimentato dagli  utili di gestione e  finalizzato al rimborso
delle quote della RIBS al termine del periodo previsto nel piano.
  8. La RIBS  puo' stipulare con le proprie  partecipate contratti di
finanziamento alle condizioni di cui al punto 6.
  Per le  iniziative che possono  usufruire anche di altre  misure di
aiuto  pubblico,  regionale,  nazionale  o comunitario,  la  RIBS  e'
autorizzata, nell'ambito  dei propri  interventi, ad  anticipare alle
partecipate, sotto forma di  finanziamento agevolato con le modalita'
previste  al punto  6, i  contributi  dalle stesse  richiesti a  tale
titolo,  a condizione  che anche  l'agevolazione determinata  da tale
anticipazione rientri nei limiti di E.S.L.
  I  finanziamenti concessi  dalla  RIBS devono  essere assistiti  da
idonee garanzie reali e personali,  ivi comprese le ipoteche di primo
grado  sui cespiti  realizzati dalle  imprese partecipate  dalla RIBS
stessa: per interventi  da realizzare in societa'  ove la maggioranza
del capitale sociale  sia di proprieta' di produttori  agricoli e che
operino nelle  aree dell'obiettivo 1,  2 e  5 b, le  garanzie possono
essere limitate  alle sole ipoteche  di primo grado su  cespiti delle
partecipate.
  9. Per i fini indicati all'art.  23, comma 3, della citata legge n.
266 del 1997, la RIBS predisporra' e trasmettera' al Ministero per le
politiche  agricole   apposita  scheda  di  valutazione.   La  scheda
conterra' almeno gli elementi d'informazione di seguito indicati:
    a) descrizione sintetica e motivazione dell'intervento;
  b) indicazione dettagliata degli  investimenti e loro articolazione
temporale;
    c) copertura finanziaria degli investimenti;
  d)   rispondenza  dell'intervento   ai   criteri  di   investimento
produttivo;
  e) analisi  del mercato  di riferimento  e sbocchi  commerciali per
ciascun prodotto;
  f)  capacita'  di  trasformazione e  di  commercializzazione  nella
situazione prima e dopo la realizzazione dell'intervento;
  g) capacita' dell'azienda di competere  sul mercato ed espandersi a
seguito dell'intervento della RIBS;
  h)  indicatori  economici  e  finanziari diretti  a  dimostrare  la
solidita' dell'impresa;
  i)   redditivita'   dell'impresa   e  sua   capacita',   attraverso
l'autofinanziamento, di  far fronte  agli impegni  finanziari assunti
verso la RIBS;
  j)  ricadute  occupazionali  dirette sull'impresa  ed  indotte  nei
settori agricolo e dei servizi;
  k)  caratteristiche  del  progetto  sotto  il  profilo  ambientale,
energetico e tecnologico;
    l) vantaggi per i produttori agricoli;
  m)  in caso  di conferimento  di beni  da parte  degli altri  soci,
relazione che dimostri la natura  essenziale degli stessi ai fini del
raggiungimento degli obiettivi del  piano e la metodologia utilizzata
per stimare il valore dei beni conferiti;
  n) coerenza del  progetto con la normativa  nazionale e comunitaria
nonche'  con  i programmi  regionali  ed  in particolare  rispondenza
dell'investimento  alle  disposizioni  della Commissione  europea  in
materia di aiuti di Stato e di concorrenza, ai massimali di E.S.L. ed
alle direttive impartite dal Ministro per le politiche agricole;
  o)  ricognizione  dei  precedenti   aiuti  di  Stato  ricevuti  dal
beneficiario a qualsiasi titolo in relazione al progetto in esame;
  p) impegno da  parte del beneficiario a rispettare  i contenuti dei
relativi accordi interprofessionali.
  10. La base dell'insieme di  spese ammissibili, su cui e' calcolata
la  percentuale  di  aiuto  in  termini  di  E.S.L.,  e'  formata  da
fabbricati e  loro pertinenze, macchinari ed  attrezzature e, qualora
valutati   indispensabili   per   il  successo   dell'impresa,   beni
immateriali,  quali   knowhow,  software,   reti  commerciali   e  di
distribuzione e  spese per  la propaganda. Sono  escluse le  spese di
pubblicita' diretta sui marchi  detenuti dall'impresa che presenta il
progetto.
  I progetti devono rispondere ai requisiti gia' descritti in materia
di  tipologia di  investimenti finanziabili,  rispetto dei  limiti di
E.S.L. e modalita' finanziarie dell'intervento.
  I  progetti  possono  prevedere  il   ricorso  ad  altre  fonti  di
finanziamento  pubblico,  regionali,  nazionali  o  comunitarie,  nel
rispetto dei limiti di E.S.L. sopra  citati: a tal fine, la RIBS puo'
coordinare il suo intervento con i soggetti preposti alla gestione ed
al  coordinamento   delle  suddette   altre  fonti,  allo   scopo  di
contribuire all'accelerazione di spesa dei fondi comunitari.
                C. Interventi non configurabili quali aiuti di Stato.
  11. La RIBS  puo' programmare e realizzare  interventi a condizioni
di mercato, ai  sensi dell'art. 2, comma 132, della  legge n. 662 del
23  dicembre  1996,  nel  rispetto delle  norme  vigenti  nell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato e di concorrenza.
  Questa tipologia  di intervento, che prevede  l'ingresso della RIBS
nel  capitale  sociale  di  imprese agroindustriali  esistenti  o  la
costituzione di  nuove societa', e'  destinata ad imprese di  cui sia
possibile prevedere, in base ai dati forniti dai soggetti interessati
ed alle valutazioni effettuate dalla  RIBS per la predisposizione dei
progetti,  il  consolidamento  ed il  miglioramento  della  posizione
competitiva sul  mercato e l'incremento delle  capacita' di sviluppo,
in un quadro di redditivita' presente e futura.
  Agli interventi non configurabili quali  aiuti di Stato la RIBS non
potra'  destinare di  norma oltre  il  30% degli  impieghi annui  ne'
comunque piu' del 20% degli impieghi totali.
  12. Per i fini indicati all'art. 23, comma 3, della citata legge n.
266 del 1997, la RIBS predisporra' e trasmettera' al Ministero per le
politiche  agricole   apposita  scheda  di  valutazione.   La  scheda
conterra' almeno gli elementi d'informazione di seguito indicati:
    a) descrizione sintetica dell'intervento;
  b)  motivazioni   della  richiesta   di  intervento   ed  obiettivi
aziendali;
  c) indicazione dettagliata degli  investimenti e loro articolazione
temporale, se previsti;
  d) copertura finanziaria degli investimenti, se previsti;
  e)  durata della  presenza della  RIBS nel  capitale ed  evoluzione
della  situazione  patrimoniale  e   del  risultato  economico  della
societa' in conseguenza dell'intervento della RIBS;
  f)  indicatori  economici  e  finanziari diretti  a  dimostrare  la
solidita' dell'impresa;
  g)  valutazione del  rendimento  atteso per  il capitale  investito
dalla  RIBS  e confronto  con  le  condizioni  e le  prospettive  del
mercato, con riferimento al mercato dei capitali;
  h) condizioni di vendita delle azioni della RIBS e relativi impegni
dei soci;
  i) situazione del mercato di riferimento per la societa' proponente
e sua possibile evoluzione;
  j) capacita' dell'azienda di competere  sul mercato ed espandersi a
seguito dell'intervento della RIBS;
  k)  capacita'  di  trasformazione e  di  commercializzazione  nella
situazione prima e dopo la realizzazione dell'intervento;
  l)  ricadute  occupazionali  dirette sull'impresa  ed  indotte  nei
settori agricolo e dei servizi;
  m)  caratteristiche  del  progetto  sotto  il  profilo  ambientale,
energetico e tecnologico;
    n) vantaggi per i produttori agricoli;
  o) coerenza  del progetto con  le direttive impartite  dal Ministro
per le politiche agricole;
  p) impegno da  parte del beneficiario a rispettare  i contenuti dei
relativi accordi interprofessionali, se esistenti.
  I progetti  devono prevedere che  la RIBS assuma  partecipazioni di
minoranza in  imprese agroindustriali a condizioni  compatibili con i
principi  di economia  di mercato  e stipuli  appositi accordi  con i
quali  gli  altri  soci,  o   eventualmente  terzi,  si  impegnino  a
riscattare al valore di mercato,  nel termine stabilito dal progetto,
e   comunque   non   oltre   i  cinque   anni   dall'acquisto   della
partecipazione, le azioni o quote sociali di proprieta' della RIBS.
  L'intervento della RIBS avviene attraverso versamento di aumenti di
capitale sociale nelle  imprese, concomitanti e non  con quelli degli
altri azionisti; il prezzo della quota azionaria acquisita dalla RIBS
e,  quindi,  il  relativo  versamento di  capitale  non  puo'  essere
superiore alla corrispondente quota del patrimonio netto dell'impresa
acquisita al momento dell'aumento di capitale.
  Il prezzo del riscatto delle azioni  della RIBS e' pari almeno alla
quota di patrimonio netto di  pertinenza della RIBS stessa al momento
della vendita della partecipazione  e, quindi, comprende l'incremento
di  valore  dell'impresa   (o  l'eventuale  decremento)  verificatosi
durante  il  periodo  di  partecipazione   della  RIBS.  In  caso  di
intervento congiunto con altre istituzioni finanziarie, le condizioni
di uscita  potranno essere analoghe  a quelle di  queste istituzioni,
purche' non  siano penalizzanti nei  confronti della RIBS  rispetto a
quelle sopra descritte.
  Gli  altri  soci  delle   imprese  partecipate  dalla  RIBS  devono
impegnarsi all'acquisto delle  azioni o delle quote  di proprieta' di
quest'ultima, al termine del  periodo di intervento, garantendo detto
impegno almeno  con un mandato  irrevocabile alla RIBS di  vendita di
tante loro azioni  o quote che, sommate a quelle  di proprieta' della
finanziaria, siano  pari almeno al 51%  dell'intero capitale sociale:
tale mandato deve essere assistito da pegno a favore della RIBS sulle
azioni o quote suddette.
  Nel caso la RIBS partecipi  a societa' cooperative, idonea garanzia
puo' essere  rappresentata almeno  dalla costituzione di  un apposito
fondo, alimentato dagli  utili di gestione e  finalizzato al rimborso
delle quote della RIBS al termine del periodo previsto nel piano.
  13.  Per  gli interventi  non  configurabili  come aiuti  di  Stato
l'intervento  della  RIBS  e'   subordinato  ad  una  valutazione  di
redditivita'  attesa del  capitale investito  non inferiore  a quella
ottenibile sul mercato dei capitali attraverso impieghi equivalenti.
  Nella scelta fra iniziative rispondenti  a detto requisito, la RIBS
terra' conto dei criteri generali d'intervento indicati al punto 1.
  Per i progetti d'investimento  in grandi imprese l'intervento della
RIBS  dovra'  essere contemporaneo  ad  un  significativo apporto  di
capitali da parte di azionisti privati.
                                                           Raccomanda
                                Al Ministro per le politiche agricole
  -  di istituire, entro quindici  giorni dalla data di pubblicazione
della presente delibera,  un gruppo di lavoro  incaricato di trattare
con i  competenti uffici  della Commissione  europea, un  progetto di
regime  quadro relativo  alla concessione  delle agevolazioni  e alle
modalita'  dell'intervento  a  condizioni  di  mercato,  al  fine  di
assicurare, nel  rispetto delle normative comunitarie,  la necessaria
rapidita' di avvio degli interventi della RIBS.
  Del  gruppo  di  lavoro  faranno  parte  componenti  designati  dal
Ministero per  le politiche agricole,  dal Ministero del  tesoro, del
bilancio   e   della    programmazione   economica,   dal   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalla RIBS.
  Sui risultati dell'attivita'  del gruppo di lavoro  il Ministro per
le  politiche agricole  informera'  il CIPE  entro centoventi  giorni
dall'istituzione dello stesso.
  - di adottare le misure sia organizzative che normative  necessarie
ad assicurare  che la RIBS possa  svolgere la propria azione  in modo
efficace e conforme agli indirizzi recati dalla presente delibera.
   Roma, 6 maggio 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 3 settembre 1998
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 277