N. 609 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 1997- 31 luglio 1998

                                N. 609
  Ordinanza  emessa  il  30  luglio   1997   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  31  luglio  1998)  dalla  commissione  tributaria
 provinciale di Trieste sul  ricorso  proposto  da  Banca  di  credito
 cooperativo  del  Carso  a  r.l.  contro l'Ufficio imposte dirette di
 Trieste.
 Avvocato e procuratore - Difesa tecnica da parte degli  avvocati  nei
    giudizi  innanzi  le Commissioni tributarie - Possibilita' per gli
    stessi di eleggere libera domiciliazione -  Mancata  previsione  -
    Disparita'  di  trattamento rispetto agli altri soggetti abilitati
    all'assistenza tecnica in tali giudizi - Lesione  del  diritto  di
    difesa.
 (R.D.-L.  27  novembre  1933, n. 1578, art. 7, convertito in legge 22
    gennaio 1934, n. 36; r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82).
 (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).
(GU n.37 del 16-9-1998 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sull'istanza  di   sospensione
 relativa  al  ricorso n. 908/1997 depositato l'8 luglio 1997, avverso
 avv. di accert. n. 12/1997 - Irpeg  piu'  Ilor  1991  contro  Imposte
 dirette  di  Trieste  dalla  Banca  di  Credito cooperativo del Carso
 societa'  cooperativa  per azioni a r.l., residente a Trieste, in via
 del Ricreatorio, 2 - Opicina, difeso da Tieghi  avv.  Roberto,  Orazi
 avv.  Fabrizio,  Di Prospero D. e Bean dott. Marco, residente a Roma,
 in via Po, 8, ric./r.g.r. n. 908/1997;
   Visto l'art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
   Visto il ricorso proposto e quivi depositato in data 8 luglio  1997
 dalla  Banca  di  Credito  cooperativo  del  Carso,  societa'  a r.l.
 rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Tieghi,  Fabrizio  Orazi,
 dott.   Daniele  Di  Prospero,  dott.  Marco  Bean  ed  elettivamente
 domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po, n. 8;
   Contro  l'Ufficio  distrettuale  delle  II.DD.   di   Trieste   per
 l'annullamento  -  previa  sospensione  dell'atto  -  dell'avviso  di
 accertamento n. 12/1997 relativo ad Irpef e Ilor 1991;
   Visti gli atti di causa;
   Vista la domanda in via incidentale di sospensione  dell'esecuzione
 dell'atto impugnato, presentata dal ricorrente;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ufficio dd. 22 luglio
 1997;
   Udito il relatore giudice dott. Paolo Di Paoli;
   Presenti le parti, per il ricorrente il difensore dott. Marco Bean;
 per l'amministrazione finanziaria il  dott. Giuseppe Di Grazia;
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 608/1998).
 98C0988