N. 612 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 aprile 1998

                                N. 612
  Ordinanza  emessa  il  1  aprile  1998  dal  pretore di Roma sezione
 distaccata di Tivoli nel procedimento penale a carico di Tozzi Natale
 Processo  penale  -  Giudizio  direttissimo  -  Fase   di   convalida
    dell'arresto   -   Relazione   dell'ufficiale  o  agente  di  p.g.
    procedente e dichiarazione  dell'arrestato  -  Assunzione  con  le
    forme  dettate  per  la  fase  dibattimentale  ed  inserimento dei
    rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per  il
    dibattimento  -  Omessa  previsione  -  Lesione  del  principio di
    parita' di trattamento con gli altri imputati -  Compressione  del
    diritto  di  difesa  -  Violazione del principio di indipendenza e
    imparzialita' del giudice.
 (C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989,    n.  271,
    art. 138).
 (Cost.,  artt.  3,  primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma e
    27, secondo comma).
(GU n.37 del 16-9-1998 )
                              IL PRETORE
   Il 31  marzo  1998  i  Carabinieri  della  Compagnia  di  Tivoli  -
 aliquota  radiomobile  - traevano in arresto Tozzi Natale colto nella
 flagranza del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 1 e 2 c.p.
   Nel termine di legge era presentato dal p.m. in tale stato, dinanzi
 a  questo  pretore  per  la  convalida  ed  il  contestuale  giudizio
 direttissimo  a  norma  dell'art.  566  c.p.p. Il pretore prima della
 relazione orale dei C.C. che avevano proceduto all'arresto  sollevava
 questione di incostituzionalita' come da dispositivo.
   Questo   pretore   in   punto  rileva  che  sussistono  profili  di
 incostituzionalita' che di seguito saranno evidenziati,  pendente  la
 fase  della  convalida  riguardo sia all'acquisizione della relazione
 orale da parte del
  p.u. procedente  nonche'  all'audizione  dell'arrestato  (art.  566,
 punto  3, c.p.p.) e cio' in riferimento alla normativa processuale da
 applicare.
   Per  il  vero,  la  necessita'  di  sollevare   la   questione   di
 costituzionalita'  nella  fase  della  convalida e precisamente prima
 della relazione orale dell'ufficiale agente di p.g. che ha  proceduto
 all'arresto,  segue  ad  una inequivoca indicazione proveniente dalla
 stessa  Corte  costituzionale  che,  in  analoga   fattispecie,   con
 prospettazioni  di merito identiche concorrenti ad evidenziare la non
 manifesta  infondatezza  della  questione  medesima,  la  considerava
 inammissibile  per  difetto  di  rilevanza  giacche'  sollevata nella
 successiva fase del giudizio conseguente alla convalida laddove e' in
 tale ultimo ambito che andava prospettata "essendo volta a modificare
 le  modalita' di assunzione degli atti raccolti durante la fase della
 convalida dell'arresto" e non anche, per l'appunto,  nella  fase  del
 giudizio,  atteso  che  in  quel  momento,  con riferimento agli atti
 anteriormente raccolti nella fase di convalida  "il giudice (....) ha
 ormai esaurito la sua cognizione". (Ord. n. 301/1997).
   Orbene, venendo al merito della  sollevata  eccezione  si  osserva:
 com'e' noto la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995
 (vedi  la  n. 149 e la 432) ha rivisto i limiti dell'incompatibilita'
 prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da
 creare pregiudizio) una  valutazione  di  contenuto  sulla  probabile
 fondatezza dell'accusa.
   E,  con  specifico  riguardo  al  giudizio  direttissimo  avanti al
 pretore, ha dichiarato la  manifesta  infondatezza  della  questione,
 radicandola  sulla  circostanza che in tale eventualita' la convalida
 dell'arresto implica una valutazione sulla  riferibilita'  del  reato
 all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione
 del  giudice  competente per il merito direttamente investito, cui e'
 devoluta la convalida e il contestuale giudizio al quale accede  ogni
 altro  provvedimento  cautelare;  aggiungendovi  che, "il giudice del
 dibattimento, al quale  e'  presentato  l'imputato  per  il  giudizio
 direttissimo,   si  pronuncia  pregiudizialmente,  con  la  convalida
 dell'arresto, sulla esistenza dei presupposti che gli  consentono  di
 procedere  immediatamente  al  giudizio  ed e' competente ad adottare
 incidentalmente misure cautelari, attratte nella sua  competenza  per
 la cognizione del merito.
   Non    puo'    dunque    essere    configurata    una   menomazione
 dell'imparzialita' del giudice, che adotta decisioni  preordinate  al
 proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso".
   Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione
 alle  superiori  argomentazioni  adottate  dalla Corte, si imponga la
 rivalutazione di aspetti di incostituzionalita' afferenti al  momento
 di  formazione  della  prova  per  la decisione di merito ed al tema,
 dunque,  della  corretta  utilizzazione  degli  elementi   di   prova
 (rectius:  di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione del
 libero convincimento del giudice.
   Invero,  muovendo  dalla  indicata  premessa  che  il giudice della
 convalida e' il giudice di merito  solo  incidentalmente  chiamato  a
 verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione
 del  relativo  processo  e  posto  che, tale fase si snoda attraverso
 l'acquisizione di elementi di valutazione influenti sulla  formazione
 del convincimento del giudice, e' indubbio che l'acquisizione di tali
 elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie
 fatte  proprie  dalle  regole vigenti per la fase di giudizio in modo
 che ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilita' in  senso
 formale    e    conseguentemente    non    intaccato    il    profilo
 dell'imparzialita'  (altrimenti   riposante   solo   sulla   generica
 affermazione che comunque si e' fronte al giudice del merito) nonche'
 i connessi profili del contraddittorio e della iniziativa delle parti
 nella  acquisizione  e  formazione  della  prova. In particolare cio'
 concerne i  qualificanti  momenti  della  cosidetta  relazione  orale
 dell'ufficiale  o  agente  di  p.g.  procedente e della dichiarazione
 dell'arrestato che, a norma dell'art. 566 c.p.p.  viene "sentito"  ai
 fini di convalida.
   Poiche'  tali momenti anticipano, contenutisticamente, in tale fase
 incidentale e  antecedente  al  giudizio,  la  prova  testimoniale  e
 l'esame  dell'imputato,  a salvaguardare la loro compatibilita' con i
 parametri costituzionali rappresentati dall'art.  3  (sottospecie  di
 parita'   di  trattamento  con  gli  altri  imputati),  dall'art.  24
 (sottospecie di garanzie difensive), dagli  artt.  3  e  24,  secondo
 comma,  25 e 27, secondo comma (sottospecie di interconnessione tra i
 richiamati profili con  quello  della  indipendenza  del  giudice  di
 merito  e,  dunque, nella prospettiva funzionale dell'esercizio della
 giurisdizione  con  riferimento  al  momento  acquisitivo   di   dati
 contenutistici  e  di  merito  dell'imputazione,  influenti come tali
 sulla formazione de libero convincimento del giudice) a salvaguardare
 come detto, la  loro  compatibilita'  con  i  suddetti  parametri  di
 costituzionalita'  si impone il rispetto delle forme previste per gli
 atti  a   contenuto   congenere   nel   dibattimento,   in   funzione
 anticipatoria (cosi' come avviene per i casi di incidente probatorio)
 cosi'  da  risultare salvaguardato anche l'aspetto della loro diretta
 utilizzabilita' ai fini di giudizio.
   In     conclusione     si     ritiene     pertanto      ravvisabile
 l'incostituzionalita'  dell'art.  566  laddove  non  prescrive che la
 relazione  dell'ufficiale  o  agente  p.g.  procedente   nonche'   le
 dichiarazioni  dell'imputato  vengano  assunte  con rispetto e con le
 forme dettate nella fase dibattimentale per la  testimonianza  e  per
 l'esame  dell'imputato con conseguente invalidita' della stessa norma
 e dell'art. 138, disp. att. al c.p.p.    in  relazione  all'art.  431
 c.p.p.  laddove  non  prescrive  l'inserimento degli atti suddetti da
 acquisire nelle forme come dianzi individuate nel  fascicolo  per  il
 dibattimento.
   E'  indubbia  la rilevanza della prospettata questione nel presente
 giudizio, che si  trova  proprio  nella  fase  della  convalida  dove
 trovano diretta applicazione le norme censurate.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23,
 legge 11 marzo 1953, n. 86;
   Solleva  di  ufficio  la  questione  di legittimita' costituzionale
 degli artt. 34, 431  e  566  c.p.p.;  138,  disp.  att.  c.p.p.,  per
 violazione  degli  artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo
 comma; 27, secondo comma della Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e sospende il processo in corso;
   Ordina  che  a  cura  della cancelleria l'ordinanza di trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
     In Tivoli, cosi' pronunciata il 1 aprile 1998
                           Il pretore: Croce
 98C0991