N. 616 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 1998

                                N. 616
  Ordinanza emessa il 10 aprile  1998  dal  pretore  di  Roma  sezione
 distaccata  di  Tivoli  nel  procedimento  penale a carico di Danieli
 Giuseppe
 Processo  penale  -  Giudizio  direttissimo  -  Fase   di   convalida
    dell'arresto   -   Relazione   dell'ufficiale  o  agente  di  p.g.
    procedente e dichiarazione  dell'arrestato  -  Assunzione  con  le
    forme  dettate  per  la  fase  dibattimentale  ed  inserimento dei
    rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per  il
    dibattimento  -  Omessa  previsione  -  Lesione  del  principio di
    parita' di trattamento con gli altri imputati -  Compressione  del
    diritto  di  difesa  -  Violazione del principio di indipendenza e
    imparzialita' del giudice.
 (C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989,    n.  271,
    art. 138).
 (Cost.,  artt.  3,  primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma e
    27, secondo comma).
(GU n.37 del 16-9-1998 )
                              IL PRETORE
   L'8 aprile 1998 i Carabinieri della Stazione  di  Bagni  di  Tivoli
 traevano  in arresto Danieli Giuseppe colto nella flagranza del reato
 di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 c.p.
   Nel termine di legge era presentato dal p.m. in tale stato, dinanzi
 a  questo  pretore  per  la  convalida  ed  il  contestuale  giudizio
 direttissimo  a  norma  dell'art.  566  c.p.p. Il pretore prima della
 relazione orale degli  operanti  che  avevano  proceduto  all'arresto
 sollevava questione di incostituzionalita' come da dispositivo.
   Questo   pretore   in   punto  rileva  che  sussistono  profili  di
 incostituzionalita' che di seguito saranno evidenziati,  pendente  la
 fase  della  convalida  riguardo sia all'acquisizione della relazione
 orale  da   parte   del   p.u.   procedente   nonche'   all'audizione
 dell'arrestato (art. 566, punto 3, c.p.p.) e cio' in riferimento alla
 normativa processuale da applicare.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  “(Reg.  ord.   n.
 612/1998).
 98C0995