N. 617 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 aprile 1998

                                N. 617
  Ordinanza  emessa  il  20  aprile  1998  dal pretore di Roma sezione
 distaccata di Tivoli nel procedimento penale  a  carico  di  Raminghi
 Giuseppe
 Processo   penale   -  Giudizio  direttissimo  -  Fase  di  convalida
    dell'arresto  -  Relazione  dell'ufficiale  o   agente   di   p.g.
    procedente  e  dichiarazione  dell'arrestato  -  Assunzione con le
    forme dettate  per  la  fase  dibattimentale  ed  inserimento  dei
    rispettivi  atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il
    dibattimento -  Omessa  previsione  -  Lesione  del  principio  di
    parita'  di  trattamento con gli altri imputati - Compressione del
    diritto di difesa - Violazione del  principio  di  indipendenza  e
    imparzialita' del giudice.
 (C.P.P.  1988,  artt.  34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989,  n. 271,
    art. 138).
 (Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25,  primo  comma  e
    27, secondo comma).
(GU n.37 del 16-9-1998 )
                              IL PRETORE
   Il  18  aprile  1998  i  Carabinieri  della  Stazione  di Guidonia,
 traevano in arresto Raminghi Giuseppe colto nella flagranza del reato
 di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 1 e 2 c.p.
   Nel termine di legge era presentato dal p.m. in tale stato, dinanzi
 a  questo  pretore  per  la  convalida  ed  il  contestuale  giudizio
 direttissimo  a  norma  dell'art.  566  c.p.p. Il pretore prima della
 relazione orale degli  operanti  che  avevano  proceduto  all'arresto
 sollevava questione di incostituzionalita' come da dispositivo.
   Questo   pretore   in   punto  rileva  che  sussistono  profili  di
 incostituzionalita' che di seguito saranno evidenziati,  pendente  la
 fase  della  convalida  riguardo sia all'acquisizione della relazione
 orale  da   parte   del   p.u.   procedente   nonche'   all'audizione
 dell'arrestato (art. 566, punto 3, c.p.p.) e cio' in riferimento alla
 normativa processuale da applicare.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  “(Reg.  ord.   n.
 612/1998).
 98C0996