N. 620 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio - 6 agosto 1998

                                N. 620
  Ordinanza   emessa   il   29  gennaio  1998  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  6  agosto  1998)  dal  Tribunale   amministrativo
 regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Risso Claudia contro
 il   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica ed altra.
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria nonche' dei principi di  uguaglianza  e  del  libero
    accesso alle scuole.
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.37 del 16-9-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1722/97  r.g.r.
 proposto da Risso Claudia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrica
 Croci e Barbara Cremonini, presso le stesse elettivamente domiciliata
 in Genova, corso A. Saffi, 7/2, ricorrenti;
   Contro  l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore
 in  carica  ed  il  Ministero  dell'universita'   e   della   ricerca
 scientifica  e  tecnologica,  in  persona  del  Ministro  in  carica,
 rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in
 Genova, resistenti, per l'annullamento degli atti dell'universita' di
 Genova con i quali e' stata disposta la non  effettuazione  dell'anno
 accademico  1997-98 della prova di ammissione al primo anno del corso
 di laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria,  tra  i  quali  le
 deliberazioni  del  consiglio del corso di laurea in odontoiatria del
 21 luglio 1997 e del 25 marzo 1997 e della facolta' di  medicina  del
 14 luglio 1997; del regolamento approvato con decreto ministeriale 21
 luglio 1997, n. 245; del decreto ministeriale in data 31 luglio 1997,
 recante  limitazioni  all'accesso  al  corso  di laurea predetto, per
 l'anno 1997-98; della circolare ministeriale in data 11 luglio  1997,
 n. 4001 e di ogni atto connesso;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza del 29 gennaio 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Piscitelli  per
 delega  per  la  ricorrente  e  l'avvocato  dello  Stato  Guerra  per
 l'amministrazione resistente;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il 10 ottobre 1997 Risso Claudia  impugnava,
 chiedendone  l'annullamento,  i  provvedimenti  in epigrafe indicati,
 esponendo di aver  deciso,  dopo  il  conseguimento  del  diploma  di
 maturita'  in  odontotecnica,  di  iscriversi  al  corso di laurea in
 odontoiatria, ma di aver appreso che per  l'anno  accademico  1997-98
 non e' possibile alcuna immatricolazione.
   Questi i motivi del ricorso:
     1)  violazione artt. 3, 33 e 34 Cost. Violazione del principio di
 legalita';
     2)  violazione  artt.  33,   34   e   76   Cost.   Illegittimita'
 costituzionale  dell'art. 9, quarto comma, legge n. 341 del 1990 come
 modificato  dall'art.  17,  comma  116,  legge  n.  127   del   1997.
 Illegittimita' derivata;
     3)  violazione  del  principio di legalita' e di tipicita'. Falsa
 applicazione dell'art. 9 legge n. 341 del 1990;  eccesso  di  potere.
 Violazione art. 17, comma terzo, legge n. 400 del 1988;
     4)  con  riferimento  all'art. 4, quarto comma del regolamento n.
 245 del 1997 e al d.m.  31  luglio  1997:  eccesso  di  potere  sotto
 diversi profili. Violazione art. 3 legge n. 241 del 1990;
     5)  con  riferimento  al  d.m. 31 luglio 1997: violazione art. 4,
 regolamento ministeriale n. 245 del 1997.  Eccesso  di  potere  sotto
 diversi profili. Incompetenza;
     6)  con  riferimento  al d.m. 31 luglio 1997: violazione art. 10,
 disp. legge in generale. Violazione dei principi in tema di efficacia
 degli atti amministrativi. Eccesso di potere;
     7) con riferimento agli atti dell'universita' di Genova:  eccesso
 di potere sotto diversi profili;
     8)   con   riferimento  agli  atti  dell'universita'  di  Genova:
 violazione artt. 33 e 34 Cost. e  art.  9,  legge  n.  341  del  1990
 eccesso di potere.  Violazione del principio di legalita';
     9)   con   riferimento  agli  atti  dell'universita'  di  Genova:
 illegittimita'   derivata.   Con   riferimento    ai    provvedimenti
 ministeriali,  violazione  artt. 33 e 34 Cost. e art. 9, legge n. 341
 del 1990. Eccesso di potere.
   La ricorrente concludeva per  l'annullamento,  previa  sospensione,
 dei   provvedimenti   impugnati,  contrastata  dalle  amministrazioni
 intimate, costituitesi in causa.
   Con ordinanza in data 23 ottobre 1997 l'istanza cautelare e'  stata
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   I.    -  La  ricorrente,  che  intende  iscriversi alla facolta' di
 odontoiatria dell'Universita' di Genova, impugna i provvedimenti  che
 per  l'anno  accademico  1997-98  hanno  escluso  nuove iscrizioni al
 predetto corso di laurea.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 619/1998), salvo l'indicazione "ricorrente" invece di "ricorrenti" in
 alcuni punti del testo e la data in calce "29 gennaio 1998" invece di
 "26 marzo 1998".
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