N. 621 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio - 6 agosto 1998
N. 621 Ordinanza emessa il 29 gennaio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 agosto 1998) dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Casaleggio Giuseppe contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra. Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.37 del 16-9-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1714/97 r.g.r. proposto da Casaleggio Giuseppe e Figliomeno Enrico, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gian Paolo Giannini e Mimma Guelfi, presso il primo elettivamente domiciliati in Genova, via XX Settembre n. 36/14; ricorrenti; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica, e l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti, per l'annullamento della deliberazione del consiglio di laurea in odontoiatria e protesi dell'Universita' di Genova del 21 luglio 1997 con l'approvato manifesto degli studi per l'anno accademico 1997-98, con cui e' stata disposta la non effettuazione, per l'anno accademico 1997-98, della prova di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, e di tutti gli atti connessi, in particolare la circolare ministeriale n. 4001 dell'11 luglio 1997, il regolamento ministeriale n. 245 del 21 luglio 1997, il decreto ministeriale in data 31 luglio 1997; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 29 gennaio 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M. Guelfi per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Guerra per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 3 ottobre 1997, Casaleggio Giuseppe e Figliomeno Enrico impugnavano, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver conseguito il diploma di odontotecnico e di voler iscriversi alla facolta' di medicina, corso di laurea in odontoiatria presso l'universita' di Genova, ma di aver appreso che, in forza dei provvedimenti impugnati, tale possibilita' e' preclusa. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione artt. 3, 33 e 34 Cost.; 2) violazione sotto ulteriore profilo artt. 33 e 34 Cost., ed eccesso di potere; 3) eccesso di potere per difetto di motivazione e per contrasto con il d.P.R. n. 680 del 1980. I ricorrenti concludevano per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastati dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa. Con ordinanza in data 23 ottobre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 619/1998, salvo, in calce, la data "29 gennaio 1998", anziche' "26 marzo 1998"). 98C1000