N. 622 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio - 6 agosto 1998
N. 622 Ordinanza emessa il 29 gennaio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 agosto 1998) dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Bracco Andrea ed altri contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra. Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.37 del 16-9-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1715/97 r.g.r. proposto da Bracco Andrea, Carella Davide, De Giorgis Marco, Caristo Leonora, Filippi Enrico, Gavotti Alberto, Gavassa Luca, Adriano Roberto, Garavelli dott. Enrico Maria, Ercole dott. Paolo, Madaro dott. Adolfo, Ceretto dott.ssa Nicoletta, Dagna dott.ssa Mariolina, Bosso dott.ssa Elena, Pezzuto dott. Valter, Luciani Matteo, Morena dott. Vittorio, Morena dott.ssa Flora, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Longhin e dall'avv. Mimma Guelfi, presso quest'ultima elettivamente domiciliati in Genova, via XX Settembre n. 36/14, ricorrenti; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica, e l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti, per l'annullamento dei dinieghi opposti ai ricorrenti dalla Universita' di Genova, facolta' di medicina e chirurgia alla iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, non attivato per l'anno accademico 1997-98, della deliberazione 21 luglio 1997 del consiglio del corso di laurea in odontoiatria della medesima universita', del manifesto accademico relativo al corso suddetto per l'anno accademico 1997-98, del decreto 31 luglio 1997 del ministro intimato, per quanto riguarda in particolare l'Universita' di Genova, dell'art. 4, d.m. 21 luglio 1997 del medesimo ministero, con tutti gli atti connessi; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 29 gennaio 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M. Guelfi per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Guerra per le amministrazione resistente; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 10 ottobre 1997, Bracco Andrea e litisconsorti impugnavano, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver conseguito il diploma di maturita' ovvero la laurea in medicina e chirurgia, e di aver chiesto l'immatricolazione al primo anno del corso di odontoiatria e protesi dentaria della facolta' di medicina dell'Universita' di Genova, per l'anno accademico 1997-98, ma di aver appreso che per tale anno la facolta' di medicina non avrebbe consentito alcuna nuova immatricolazione per il corso indicato. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione di legge con riferimento alla riserva contenuta negli artt. 33 e 34 Cost., in relazione all'art, 9, comma 1 e 4, legge n. 341 del 1990, nonche' all'art. 6 legge n. 168 del 1989. Straripamento di potere. Eccesso di potere sotto diversi profili. Illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990 in relazione agli artt. 33, 34 e 87 Cost.; 2) violazione di legge con riferimento all'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990 in relazione agli artt. 6 legge n. 168 del 1989 e 2 d.P.R. n. 135 del 1980. Eccesso di potere sotto diversi profili; 3) violazione di legge con riferimento all'art. 2 d.P.R. n. 135 del 1980, nonche' all'art. 4, comma 1 d.m. n. 245 del 1997. Eccesso di potere sotto diversi profili; 4) violazione di legge con riferimento all'art. 4 d.P.R. n. 135 del 1980, nonche' all'art. 4, d.m. n. 245 del 1997. Eccesso di potere sotto diversi profili. Violazione art. 97 Cost.; 5) violazione di legge con riferimento all'art. 2 e 4, d.P.R. n. 135 del 1980, nonche' all'art. 4, comma 1 e 2 d.m. n. 245 del 1997. Eccesso di potere sotto diversi profili. I ricorrenti concludevano per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastati dalle amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio. Con ordinanza in data 23 ottobre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 619/1998, salvo, in calce, la data "29 gennaio 1998", anziche' "26 marzo 1998"). 98C1001