N. 622 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio - 6 agosto 1998

                                N. 622
  Ordinanza  emessa  il  29  gennaio  1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale   il  6  agosto  1998)  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale per la Liguria sul ricorso proposto  da  Bracco  Andrea  ed
 altri   contro   il   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica ed altra.
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria nonche' dei principi di  uguaglianza  e  del  libero
    accesso alle scuole.
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.37 del 16-9-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1715/97  r.g.r.
 proposto  da Bracco Andrea, Carella Davide, De Giorgis Marco, Caristo
 Leonora, Filippi  Enrico,  Gavotti  Alberto,  Gavassa  Luca,  Adriano
 Roberto,  Garavelli  dott.  Enrico  Maria, Ercole dott. Paolo, Madaro
 dott. Adolfo, Ceretto dott.ssa Nicoletta, Dagna  dott.ssa  Mariolina,
 Bosso  dott.ssa  Elena,  Pezzuto dott. Valter, Luciani Matteo, Morena
 dott.  Vittorio,  Morena  dott.ssa  Flora,  rappresentati  e   difesi
 dall'avv.   Roberto   Longhin   e   dall'avv.  Mimma  Guelfi,  presso
 quest'ultima elettivamente domiciliati in Genova, via XX Settembre n.
 36/14, ricorrenti;
   Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica  e
 tecnologica, in persona del Ministro in carica, e l'Universita' degli
 studi  di  Genova,  in persona del rettore in carica, rappresentati e
 difesi  dall'Avvocatura  dello  Stato,  domiciliataria   in   Genova,
 resistenti,  per  l'annullamento  dei  dinieghi opposti ai ricorrenti
 dalla Universita' di Genova, facolta' di medicina  e  chirurgia  alla
 iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, non
 attivato per l'anno accademico 1997-98, della deliberazione 21 luglio
 1997 del consiglio del corso di laurea in odontoiatria della medesima
 universita',  del manifesto accademico relativo al corso suddetto per
 l'anno accademico 1997-98, del decreto 31 luglio  1997  del  ministro
 intimato, per quanto riguarda in particolare l'Universita' di Genova,
 dell'art.  4, d.m.   21 luglio 1997 del medesimo ministero, con tutti
 gli atti connessi;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza del 29 gennaio 1998  la  relazione  del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M. Guelfi per i
 ricorrenti  e  l'avvocato  dello  Stato Guerra per le amministrazione
 resistente;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato  il  10  ottobre  1997,  Bracco  Andrea  e
 litisconsorti     impugnavano,    chiedendone    l'annullamento,    i
 provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver  conseguito  il
 diploma  di  maturita' ovvero la laurea in medicina e chirurgia, e di
 aver  chiesto  l'immatricolazione  al  primo  anno   del   corso   di
 odontoiatria   e   protesi   dentaria   della  facolta'  di  medicina
 dell'Universita' di Genova, per l'anno accademico 1997-98, ma di aver
 appreso che per  tale  anno  la  facolta'  di  medicina  non  avrebbe
 consentito alcuna nuova immatricolazione per il corso
  indicato.
   Questi i motivi del ricorso:
     1)  violazione  di  legge  con riferimento alla riserva contenuta
 negli artt. 33 e 34 Cost., in relazione all'art,  9,  comma  1  e  4,
 legge  n.  341  del  1990,  nonche' all'art. 6 legge n. 168 del 1989.
 Straripamento di potere. Eccesso di  potere  sotto  diversi  profili.
 Illegittimita'  derivata  per illegittimita' costituzionale dell'art.
 9, comma 4, legge n. 341 del 1990 in relazione agli artt. 33, 34 e 87
 Cost.;
     2) violazione di legge con riferimento all'art. 9, comma 4, legge
 n. 341 del 1990 in relazione agli artt. 6 legge n. 168 del 1989  e  2
 d.P.R. n. 135 del 1980. Eccesso di potere sotto diversi profili;
     3)  violazione  di legge con riferimento all'art. 2 d.P.R. n. 135
 del 1980, nonche' all'art. 4, comma 1 d.m.  n. 245 del 1997.  Eccesso
 di potere sotto diversi profili;
     4)  violazione  di legge con riferimento all'art. 4 d.P.R. n. 135
 del 1980, nonche' all'art. 4, d.m. n. 245 del 1997. Eccesso di potere
 sotto diversi profili. Violazione art. 97 Cost.;
     5) violazione di legge con riferimento all'art. 2 e 4, d.P.R.  n.
 135 del 1980, nonche' all'art. 4, comma 1 e 2 d.m. n. 245  del  1997.
 Eccesso di potere sotto diversi profili.
   I  ricorrenti  concludevano per l'annullamento, previa sospensione,
 dei  provvedimenti  impugnati,  contrastati   dalle   amministrazioni
 intimate, costituitesi in giudizio.
   Con  ordinanza  in  data 23 ottobre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 619/1998, salvo, in calce, la data "29 gennaio  1998",  anziche'  "26
 marzo 1998").
 98C1001