N. 624 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1998

                                N. 624
  Ordinanza  emessa  l'11  marzo  1998  dal  tribunale  amministrativo
 regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Ricci Barbara contro
 il  Ministero  dell'Universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
 tecnologia ed altra
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria  nonche'  dei  principi  di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole.
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.37 del 16-9-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1962/1997
 r.g.r.    proposto da Ricci Barbara, rappresentata e difesa dall'avv.
 Roberto  Damonte,  presso  lo  stesso  elettivamente  domiciliato  in
 Genova, via Ruffini n. 7/9, ricorrente;
   Contro  l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore
 in  carica  e  il  Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca
 scientifica,  in  persona  del  Ministro  in  carica; rappresentati e
 difesi  dall'Avvocatura  dello  Stato,  domiciliataria   in   Genova,
 resistenti,  per l'annullamento della determinazione dell'Universita'
 di Genova con la quale e' stata negata alla  ricorrente  l'ammissione
 al  primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, derivante
 dalla mancata inclusione nella "graduatoria esame  di  ammissione  al
 corso  di  laurea  in  medicina  e  chirurgia  a.a.  1997/1998" degli
 ammessi; degli atti e delle deliberazioni, con i quali  l'Universita'
 ha  deciso  di  limitare  ad  un  numero  chiuso  e predeterminato le
 iscrizioni al corso di laurea in  medicina  e  chirurgia  per  l'anno
 accademico  1997/1998,  fra  i  quali, in particolare, il decreto del
 rettore  in  data  1  agosto  1997,  disciplinante  le  modalita'  di
 ammissione  al  primo  anno  del  corso  di  laurea;  del decreto del
 Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
 in  data  21 luglio 1997, n. 245, in particolare con riferimento agli
 artt. 4 e 5; del  decreto  del  Ministero  dell'Universita'  e  della
 ricerca  scientifica  e  tecnologica  in data 31 luglio 1997, recante
 limitazioni all'accesso ai corsi di laurea in  medicina  e  chirurgia
 per l'anno accademico 1997/1998.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  dell'11 marzo 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. R. Damonte, per
 la   ricorrente   e   l'Avvocato   dello   Stato   A.   Olivo,    per
 l'amministrazione resistente;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso notificato il 6 novembre 1997 Ricci Barbara impugnava.
 chiedendone l'annullamento, i  provvedimenti  in  epigrafe  indicati,
 esponendo di essere diplomata e di aver chiesto l'iscrizione al corso
 di  laurea  in  medicina  e  chirurgia,  di  essersi  sottoposta alla
 relativa prova ma di non aver ottenuto l'iscrizione.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) illegittimita' del regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n.
 245. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33, 34 e 76  della
 Costituzione.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  9, comma 4,
 della legge 19 novembre 1990, n. 341 come modificato dall'art.    17,
 comma  116,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127. Illegittimita'
 derivata;
     2)   violazione  del  principio  di  legalita'  e  di  tipicita'.
 Violazione e/o  falsa  applicazione  dell'art.  9  della    legge  19
 novembre  1990,  n. 341. Eccesso di potere per incongruita' e mancata
 predeterminazione dei criteri di  riferimento;
     3) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17,  terzo  comma,
 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400. Violazione del principio di
 legalita';
     4)  illegittimita'  del  decreto  ministeriale  31  luglio  1997.
 Illegittimita' derivata;
     5) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, difetto
 di  istruttoria,  erroneita'  dei  presupposti  di  fatto. Violazione
 dell'art.  3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
     6) violazione e falsa applicazione dell'art.  4  del  regolamento
 ministeriale   21   luglio  1997,  n.  245.  Eccesso  di  potere  per
 illogicita' manifesta;
     7) eccesso di potere per incongruita', ingiustizia manifesta;
     8) violazione dell'art. 10  delle  disposizioni  sulla  legge  in
 generale.  Violazione  dei  principi  in tema di efficacia degli atti
 amministrativi. Eccesso di potere per carenza di presupposti;
     9)  illegittimita'  degli  atti   dell'Universita'   di   Genova.
 Illegittimita' derivata;
     10)  eccesso  di  potere  per  difetto  assoluto  di motivazione,
 difetto  di  istruttoria,  erroneita'  dei  presupposti   di   fatto.
 Violazione dell'art.  3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
     11) violazione degli artt. 33 e 34 della Costituzione. Eccesso di
 potere  per  carenza  ed  erroneita'  dei presupposti. Violazione del
 principio di legalita'  e  dei  principi  sull'efficacia  degli  atti
 amministrativi.
   La  ricorrente  concludeva  per  l'accoglimento  del ricorso previa
 sospensione   dei   provvedimenti   impugnati,   contrastata    dalle
 amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio.
   Con  ordinanza  in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   La ricorrente, che intende iscriversi alla facolta' di  medicina  e
 chirurgia dell'Universita' di Genova, impugna i provvedimenti che per
 l'anno   accademico  1997-98  hanno  limitato  il  numero  dei  posti
 disponibili  per  le  nuove  immatricolazioni  e   tra   questi,   in
 particolare, il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
 scientifica  n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita' di
 limitare, con atti ministeriali e per determinati  corsi,  il  numero
 delle  nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia tale
 facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio 1997.
   Formano oggetto del ricorso anche gli  atti  della  Universita'  di
 Genova  che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio della
 limitazione delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le  conseguenze
 (sfavorevoli  per  il  ricorrente), ma il collegio ne rimanda l'esame
 all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale che
 ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento  degli  atti  dell'Universita'  di  Genova  non   si
 ripercuoterebbe   infatti   sui   provvedimenti   ministeriali  sopra
 richiamati con  i  quali,  in  sede  centrale,  si  e'  stabilita  la
 limitazione  contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi ed
 efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove
 pronunciato,  si  assicurerebbe  alla  ricorrente  un grado minore di
 tutela.
   I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre  che
 quelli  dell'Universita')  trovano  il  proprio presupposto normativo
 nell'art. 9, comma 4 della legge n. 341  del  1990,  come  modificato
 dall'art.  17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, che attribuisce
 al  Ministro  dell'Universita'  e   della   ricerca   scientifica   e
 tecnologica   il  potere  di  definire  i  criteri  generali  per  la
 regolamentazione dell'accesso ai corsi umversitari, "anche  a  quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella
 iscrizione".
   In  concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli
 stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso  di
 laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando
 successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico
 1997-98, nella Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio).
   In  tal  modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge, che gli artt. 33 e 34  della  Costituzione  pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il  collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato  dall'art.
 17,  comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  questione  si  presenta  come  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione della ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che
 e'  quello  ad  ottenere  senza  limitazioni   l'accesso   al   corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducaziione  delle norme che consentono all'amministrazione di porre
 tali limitazioni.
   La  non  manifesta  infondatezza  della  questione   emerge   dalla
 considerazione  in  base alla quale il diritto allo studio, garantito
 dagli artt.  33 e 34 della Costituzione,  puo'  soffrire  limitazioni
 solo per effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed  in  effetti,  laddove  il legislatore ha ritenuto di introdurre
 limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e  cosi'  per
 quanto  riguarda  l'iscrizione  agli istituti superiori di magistero:
 art. 224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno  degli
 istituti superiori di educazione fisica: art 24, secondo comma, legge
 n.  88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a
 determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al  1964-65:
 art.  3,  legge  n.  685  del 1961), ovvero mediante attribuzione del
 relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa  (si
 veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).
   La  modificazione  apportata dall'art. 17, comma 116, legge 127 del
 1997 all'art. 9, quarto comma,  legge  n.  341  del  1990  delega  il
 Ministro a limitare l'accesso all'Universita' ma non pone essa stessa
 limitazioni:    non  e'  quindi dalla stessa nuova formulazione della
 norma che puo' ritenersi soddisfatto il  principio  della  riserva  -
 relativa - di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita'  di
 scelte  del  tutto  libere  e  percio' eventualmente arbitrarie della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano   nella   previsione   legislativa  -  considerata  nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte costituzionale 5 febbraio 1986, n.  34  e  giurisprudenza  ivi
 richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza  individuare  linee essenziali della disciplina, ma addirittura
 attribuendogli, con l'ausilio  di  altro  organo  amministrativo  (il
 C.U.N.),   la   stessa  definizione  dei  "criteri  generali  per  la
 regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari".
   Sembra pertanto ipotizzabile  la  violazione  del  principio  della
 riserva  relativa  di  legge  ed altresi' la violazione del principio
 della tutela del diritto allo studio posto dagli artt. 33 e 34  della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33  e  34
 della  Costituzione;  conseguentemente  va  disposta  la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale,  mentre  il  presente  giudizio
 deve  essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953 fino
 alla  pronuncia  sulla  legittimita'   costituzionale   della   norma
 indicata.
                               P .Q. M.
   Il tribunale amministrativo regionale della Ligura, seconda sezione
 pronunciando  in  via interlocutoria sul ricorso in oggetto, dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 9, quarto comma, legge 19 novembre 1990,  n.
 341,  come  modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997,
 n.  127  in  relazione  al  principio  costituzionale  della  riserva
 relativa di legge e agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende  la  trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dell'art.
 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi'  deciso  in  Genova,  nella camera di consiglio dell'11 marzo
 1998.
                          Il presidente: Balba
                                 Il consigliere, rel. ed est.: Vigotti
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