N. 626 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1998
N. 626 Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Schirripa Giovanni ed altri contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.37 del 16-9-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2015/97 r.g.r. proposto da Schirripa Giovanni e Carabelli Fiorenza, rappresentati e difesi dall'avv. Mimma Gulfi ed Enrico Rabino, presso gli stessi elettivamente domiciliati in Genova, via XX Settembre, 36/14, ricorrenti; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dell'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistente, per l'annullamento della deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' degli studi di Genova in data 21 luglio 1997 e del manifesto degli studi per l'anno accademico 1997/98 con cui e' stata disposta la non effettuazione della prova di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Universita' di Genova e degli atti tutti antecedenti (in particolare il provvedimento non noto, nonche' le eventuali disposizioni statutarie parimenti non note con cui sarebbe stato stabilito di non effettuare la anzidetta prova di ammissione, la circoalre del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica in data 11 luglio 1997, n. 4001, il regolamento del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica n. 245 in data 21 luglio 1997 ed il decreto del Ministero dell'universita' e ricerca scientifica in data 31 luglio 1997 con il quale e' stata disposta presso l'Universita' di Genova l'attivazione del primo anno del corso di laurea in odontoiatria solo per gli studenti ammessi con riserva dal t.a.r. nell'anno accademico 1996/97) preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Guelfi per i ricorrenti e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue; Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 14 novembre 1997 Schirripa Giovanni e Carabelli Fiorenza impugnavano, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver conseguito il diploma di maturita', di aver intenzione di iscriversi all'Universita' di Genova, corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, ma di aver appresso che per l'anno accademico 1997/98 non era ammessa alcuna iscrizione. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 della Costituzione, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicita' difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta; 2) violazione di legge in relazione del d.P.R. 25 settembre 1980, n. 680 con il quale e' stato istituito il corso di laurea in odontoiatria presso l'Universita' di Genova: eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento ingiustizia grave e manifesta. I ricorrenti concludevano per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastati dalle amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio. Con ordinanza n. 869 del 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione I. - I ricorrenti, che hanno conseguito il diploma di maturita' e che intendono iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita' di Genova, impugnano i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 619/1998, salvo, in calce, la data "11 marzo 1998", anziche' "26 marzo 1998"). 98C1005