N. 628 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1998

                                N. 628
  Ordinanza  emessa  l'11  marzo  1998  dal  tribunale  amministrativo
 regionale Liguria sul ricorso proposto da Varone Alessandra contro il
 Ministero  dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
 ed altra
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria nonche' dei principi di  uguaglianza  e  del  libero
    accesso alle scuole.
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.37 del 16-9-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2151/97  r.g.r.
 proposto  da  Varone  Alessandra, rappresentata e difesa dagli avv.ti
 Alberto Marconi e Marco Barilati,  presso  gli  stessi  elettivamente
 domiciliata in Genova, via Corsica n. 21/18-20, ricorrente;
   Contro  l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore
 in  carica  e  il  Ministero   dell'Universita'   e   della   ricerca
 scientifica,  in  persona  del  Ministro  in  carica, rappresentati e
 difesi  dall'Avvocatura  dello  Stato,  domiciliataria   in   Genova,
 resistenti,  per  l'annullamento  del  provvedimento  di approvazione
 della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in medicina
 e chirurgia, per l'anno accademico 97/98, nonche' per  l'annullamento
 del   decreto   del   Ministero   dell'Universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica del 31  luglio  1997  portante  limitazione
 all'acceso  ai  corsi  di  laurea  in medicina e chirurgia per l'anno
 accademico 97/98; del parere del C.U.N. del 19 giugno 1997 e di tutti
 gli altri atti infraprocedimentali (ivi comprese le deliberazioni del
 senato accademico e del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia
 in cui e'  stato  stabilito  il  numero  dei  posti  disponibili  per
 l'iscrizione  al  primo  anno  del corso di laurea in questione); del
 bando con il quale l'universita' di Genova, facolta'  di  medicina  e
 chirurgia, ha indetto le prove selettive per l'ammissione al corso di
 laurea  suddetto;  dello statuto dell'universita' di Genova, facolta'
 di medicina e chirurgia.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo  1998  la  relazione  del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M. Barilati per
 la  ricorrente  e  l'avv. dello Stato A. Olivo per le amministrazioni
 resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato  il  14  novembre  1997,  Varone  Alessandra
 impugnava,  chiedendone  l'annullamento,  i provvedimenti in epigrafe
 indicati, esponendo di aver presentato domanda di iscrizione al corso
 di laurea in medicina e  chirurgia  dell'universita'  di  Genova  per
 l'anno   accademico  1997-98,  di  aver  partecipato  alla  prova  di
 ammissione ma di non  essersi  collocata  in  posizione  utile  nella
 relativa graduatoria.
   Questi i motivi del ricorso:
     1)  violazione  e falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 34 Cost.
 - Violazione e/o falsa applicazione della legge 19 novembre 1990,  n.
 311, ed in particolare dell'art. 9; dell'art. 6, legge 9 maggio 1989,
 n.  168,  dell'art.  1,  legge  11  dicembre 1969, n. 910. Eccesso di
 potere per difetto assoluto dei presupposti, travisamento.
   In    subordine:    invalidita'    derivata     dall'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.
 341,  come  modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio
 1997, n.  127, per contrasto con gli artt. 3, 33 e 34 Cost., anche in
 relazione all'art. 17 della legge n. 400/1988;
     2) violazione  e/o  falsa  applicazione  dell'art.  9,  legge  n.
 341/1990  e  successive  modifiche. Eccesso di potere per difetto dei
 presupposti,  d'istruttoria,  sviamento.  Illogicita'.   Difetto   di
 motivazione.
   La  ricorrente  concludeva  per  l'accoglimento del ricorso, previa
 sospensione   dei   provvedimenti   impugnati,   contrastata    dalle
 amministrazioni intimate, costituitesi in causa.
   Con  ordinanza  in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 624/1998).
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