N. 628 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1998
N. 628 Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 dal tribunale amministrativo regionale Liguria sul ricorso proposto da Varone Alessandra contro il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.37 del 16-9-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2151/97 r.g.r. proposto da Varone Alessandra, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Marconi e Marco Barilati, presso gli stessi elettivamente domiciliata in Genova, via Corsica n. 21/18-20, ricorrente; Contro l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica e il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti, per l'annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 97/98, nonche' per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 luglio 1997 portante limitazione all'acceso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 97/98; del parere del C.U.N. del 19 giugno 1997 e di tutti gli altri atti infraprocedimentali (ivi comprese le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia in cui e' stato stabilito il numero dei posti disponibili per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in questione); del bando con il quale l'universita' di Genova, facolta' di medicina e chirurgia, ha indetto le prove selettive per l'ammissione al corso di laurea suddetto; dello statuto dell'universita' di Genova, facolta' di medicina e chirurgia. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M. Barilati per la ricorrente e l'avv. dello Stato A. Olivo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 14 novembre 1997, Varone Alessandra impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver presentato domanda di iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia dell'universita' di Genova per l'anno accademico 1997-98, di aver partecipato alla prova di ammissione ma di non essersi collocata in posizione utile nella relativa graduatoria. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 34 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione della legge 19 novembre 1990, n. 311, ed in particolare dell'art. 9; dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168, dell'art. 1, legge 11 dicembre 1969, n. 910. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, travisamento. In subordine: invalidita' derivata dall'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per contrasto con gli artt. 3, 33 e 34 Cost., anche in relazione all'art. 17 della legge n. 400/1988; 2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, legge n. 341/1990 e successive modifiche. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, d'istruttoria, sviamento. Illogicita'. Difetto di motivazione. La ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, contrastata dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa. Con ordinanza in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 624/1998). 98C1007