Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.219 del 19-9-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1996, recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze naturali; Viste le deliberazioni delle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, comma 95, il quale dispone che l'ordinamento didattico dei corsi di laurea venga disciplinato dagli atenei con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 341/1990 in conformita' a criteri generali determinati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con uno o piu' decreti; Visto l'art. 17, comma 101, della citata legge n. 127/1997 in base al quale, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge; Visto l'art. 17, comma 119, della suddetta legge che ha disposto l'abrogazione delle competenze del Consiglio universitario nazionale in materia di formulazione di pareri anche relativi alle modifiche all'ordinamento didattico proposte per l'adeguamento di corsi gia' esistenti; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 94 (titolo X) relativo alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - corso di laurea in scienze naturali - e' soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo: Art. 94. Corso di laurea in scienze naturali 1) - Scopo ed accesso al corso di laurea. L'obiettivo del corso di laurea e' quello di formare specialisti capaci di leggere a piu' livelli l'ambiente nelle sue componenti biotiche e abiotiche nelle loro interazioni. A questo fine il corso di laurea realizza una sintesi equilibrata tra le materie dell'area biologica e dell'area di scienze della Terra; evidenziando ed approfondendo le correlazioni tra organismi, a livello di individui, popolazioni, specie e comunita' ed il substrato terrestre sul quale i processi morfogenetici modellano le forme del paesaggio. Il corso di laurea, inoltre, mira a sviluppare gradualmente fondamenti scientifici e metodologici per una didattica diffisa, con una sua specifica identita' per ogni ordine e grado di scuola preuniversitaria. L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. 2) - Durata e articolazione dei corsi. La durata degli studi del corso di laurea in scienze naturali e' fissata in quattro anni, articolati in un primo biennio dedicato esclusivamente alla formazione di base ed in un secondo biennio dedicato in parte al completamento della formazione di base ed in parte alla preparazione dottrinale e metodologica in settori specifici delle scienze naturali di cui al successivo punto 5. Il consiglio del corso di laurea puo' articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'attivita' didatticoformativa comportera' un totale di almeno 1440 ore di preparazione di base e di almeno 480 ore di specifica preparazione nelle materie di indirizzo; essa constera' di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attivita' pratica nonche' la preparazione della tesi di laurea potra' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. L'attivita' didatticoformativa e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati. Ogni corso monodisciplinare e' costituito da un'annualita' di almeno ottanta ore o semiannualita' di quaranta ore. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da moduli didattici coordinati di quaranta ore, per un massimo equivalente a tre moduli o centoventi ore, impartiti da piu' insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato. I contenuti didatticoformativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo punto 5. Durante il primo biennio del corso di laurea lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalita' di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea. Lo studente, durante il biennio di base, dovra' frequentare due corsi introduttivi integrati, di cui uno di scienze della vita ed uno di scienze della terra, di cui al successivo punto 5 per non meno di complessive ottanta ore. Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientificodisciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si fara' ricorso al criterio di continuita', di globalita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 23, di cui 17 relativi agli insegnamenti di base e 6 relativi agli insegnamenti di indirizzo. Lo studente dovra' superare, inoltre, l'esame di laurea che consistera' nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze naturali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. 3) - Regolamento d'Ateneo. Le facolta' nel recepire, nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico, 1'ordinamento didattico nazionale indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientificodisciplinari indicati nel successivo punto 5. 4) - Manifesto degli studi. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta', su proposta del consiglio di corso di laurea: a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita'. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientificodisciplinari con l'aggiunta delle qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti; c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo punto 5; d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualita' che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teoricopratiche; e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; f) indica le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovra' aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita'; g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati; h) fissa le modalita' di organizzazione dei corsi introduttivi integrati e le attivita' teoricopratiche da svolgersi nel loro ambito; i) indica le annualita' e/o i moduli comuni ai diplomi di laurea affini. 5) - Articolazione del corso di laurea. 1. Corsi introduttivi integrati. I corsi introduttivi integrati, la cui frequenza e' obbligatoria, hanno il fine di far percepire, fin dall'inizio, allo studente gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. Essi, inoltre, mirano a colmare le eventuali lacune conoscitive di base e, quindi, a favorire un piu' immediato inserimento dello studente nell'iter di studi. I corsi sono attuati con il concorso di piu' docenti delle discipline interessate e non danno luogo a titolarita'. I consigli delle strutture didattiche, nell'organizzare i corsi integrati, indicheranno, anno per anno, un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezione, e stabiliranno le modalita' di frequenza e dell'accertamento finale di apprendimento. 1) Corso introduttivo integrato di scienze della vita: a) gli organismi: organizzazione molecolare, cellulare e strutturale; b) organi: funzioni generali; c) variabilita' ed ereditarieta'; d) specie, tassonomia, evoluzione; e) riproduzione, sviluppo e differenziamento; f) comportamento e rapporti tra organismi ed ambiente. Detto corso sara' svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientificodisciplinari dell'area E. 2) Corso introduttivo integrato di scienze della terra: a) carte geografiche e topografiche; b) ambiente fisico e sua evoluzione; c) minerali e rocce e loro origine; d) fossili e loro significato; e) storia geologica; f) dinamica della terra. Detto corso sara' svolto dai docenti del corso di laurea affereriti a settori scientificodisciplinari dell'area D. 2. Formazione di base. Sono obbligatorie le seguenti annualita' nelle rispettive aree disciplinari: Area matematica: una annualita'. Settori: A01B Algebra, A01C Geometria, A01D Matematiche complementari, A02A Analisi matematica, A02B Probabilita' e statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica, S01B Statistica per la ricerca sperimentale. Area fisica: una annualita'. Settore: B01B Fisica. Area chimica: due annualita'. Settori: C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica. Area di scienze della vita: nove annualita'. Settori: E01A Botanica, E01B Botanica sistematica, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata e citologia, E03A Ecologia, E03B Antropologia, E04A Fisiologia generale, E11X Genetica, E05A Biochimica. Area di scienze della terra: quattro annualita'. Settori: D01A Paleontologia e paleoecologia, D01B Geologia stratigrafica e sedimentologia, D01C Geologia strutturale, D02A Geografia fisica e geomorfologia, D03A Mineralogia, D03B Petrologia e petrografia. 3. Formazione di indirizzo. La facolta' su proposta del consiglio di corso di laurea determina nello statuto o nel regolamento didattico uno o piu' indirizzi tenendo conto della effettiva disponibilita' di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea. La formazione di indirizzo consta di sei annualita' di cui due, caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da due differenti settori sclentificodisciplinari e quattro, a scelta dello studente, prelevati da un elenco predisposto dalle strutture didattiche. L'accesso al secondo biennio e' condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticita' fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al terzo anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea. Gli indirizzi saranno finalizzati sia all'approfondimento di conoscenze specifiche, delle aree di fisica, chimica, scienze della terra e di scienze della vita utili per le finalita' degli indirizzi sia allo studio delle metodologie necessarie per l'analisi il controllo e l'evoluzione dei processi tematici di indirizzo. Sono indicati i seguenti indirizzi: a) didattico: le discipline caratterizzanti sono scelte: n. 1 nel settore E01E o E09A; n. 1 nel settore D02A o D03A; b) tutela della natura e gestione delle sue risorse: le discipline caratterizzanti sono scelte: n. l nel settore E01D o E03A; n. l nel settore D01B o D02A o D03B; c) paleobiologico: le discipline caterizzanti sono scelte: n. l nel settore E0lB o E03B; n. l nel settore D0lA o D01B; d) museologia naturalistica: le discipline caratterizzanti sono scelte: n. l nel settore E0lB o E02C; n. l nel settore D0lA o D03A. Gli insegnamenti opzionali a completamento delle annualita' di indirizzo saranno scelti dalla facolta', in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo, preferibilmente nelle aree A, B, C, D, E, G e K con il vincolo che almeno uno appartenga all'area D ed almeno uno nell'area E. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 15 luglio 1998 Il rettore: Cossu