UNIVERSITA' DI BARI

DECRETO RETTORALE 15 luglio 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.219 del 19-9-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Bari, approvato
con  regio   decreto  14   ottobre  1926,   n.  2134,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto ministeriale  8  agosto  1996, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale   n.  261  del   7  novembre  1996,   recante  le
modificazioni  all'ordinamento didattico  universitario del  corso di
laurea in scienze naturali;
  Viste  le  deliberazioni  delle  autorita'  accademiche  di  questa
Universita';
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
comma 95, il  quale dispone che l'ordinamento didattico  dei corsi di
laurea  venga  disciplinato dagli  atenei  con  le modalita'  di  cui
all'art. 11,  commi 1 e 2,  della legge n. 341/1990  in conformita' a
criteri generali  determinati dal Ministero dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica con uno o piu' decreti;
  Visto l'art. 17, comma 101, della  citata legge n. 127/1997 in base
al quale, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma
95,  si applicano  gli  ordinamenti didattici  vigenti  alla data  di
entrata in vigore della suddetta legge;
  Visto l'art.  17, comma 119,  della suddetta legge che  ha disposto
l'abrogazione delle competenze  del Consiglio universitario nazionale
in materia  di formulazione di  pareri anche relativi  alle modifiche
all'ordinamento didattico  proposte per  l'adeguamento di  corsi gia'
esistenti;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  apportare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato
con  decreto rettorale  n. 7772  del 22  ottobre 1996  pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 183 alla  Gazzetta Ufficiale n. 255  del 30
ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Bari  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  L'art. 94 (titolo X) relativo alla facolta' di scienze matematiche,
fisiche  e naturali  -  corso  di laurea  in  scienze  naturali -  e'
soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:
                              Art. 94.
                 Corso di laurea in scienze naturali
1) - Scopo ed accesso al corso di laurea.
  L'obiettivo del  corso di laurea  e' quello di  formare specialisti
capaci  di leggere  a piu'  livelli l'ambiente  nelle sue  componenti
biotiche e abiotiche  nelle loro interazioni. A questo  fine il corso
di laurea realizza  una sintesi equilibrata tra  le materie dell'area
biologica  e  dell'area  di  scienze  della  Terra;  evidenziando  ed
approfondendo le correlazioni tra  organismi, a livello di individui,
popolazioni, specie e comunita' ed il substrato terrestre sul quale i
processi morfogenetici modellano le forme del paesaggio.
  Il  corso  di  laurea,  inoltre,  mira  a  sviluppare  gradualmente
fondamenti scientifici e metodologici  per una didattica diffisa, con
una  sua  specifica identita'  per  ogni  ordine  e grado  di  scuola
preuniversitaria.
  L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni
di legge.
2) - Durata e articolazione dei corsi.
  La durata  degli studi del corso  di laurea in scienze  naturali e'
fissata  in quattro  anni, articolati  in un  primo biennio  dedicato
esclusivamente  alla formazione  di  base ed  in  un secondo  biennio
dedicato in  parte al  completamento della formazione  di base  ed in
parte  alla   preparazione  dottrinale  e  metodologica   in  settori
specifici delle scienze naturali di cui al successivo punto 5.
  Il  consiglio del  corso  di laurea  puo'  articolare ciascuno  dei
quattro  anni di  corso  in due  periodi  didattici (semestri)  della
durata di almeno tredici settimane ciascuno.
  L'attivita' didatticoformativa comportera' un totale di almeno 1440
ore  di  preparazione di  base  e  di  almeno  480 ore  di  specifica
preparazione nelle  materie di indirizzo; essa  constera' di lezioni,
esercitazioni  teoriche  e  numeriche, seminari,  corsi  monografici,
dimostrazioni, attivita' guidate, visite  tecniche, prove parziali di
accertamento,  correzione  e  discussione di  elaborati,  ecc.  Parte
dell'attivita' pratica  nonche' la preparazione della  tesi di laurea
potra' essere svolta  anche presso laboratori e  centri esterni sotto
la responsabilita' del docente del  corso, previa stipula di apposite
convenzioni.
  L'attivita' didatticoformativa  e' di norma organizzata  sulla base
di  annualita'   costituite  da   corsi  ufficiali   di  insegnamento
monodisciplinari od integrati.
  Ogni  corso  monodisciplinare  e' costituito  da  un'annualita'  di
almeno  ottanta ore  o semiannualita'  di quaranta  ore. Il  corso di
insegnamento integrato  e' costituito da moduli  didattici coordinati
di quaranta ore, per un massimo equivalente a tre moduli o centoventi
ore,  impartiti da  piu' insegnanti  e  comunque con  un unico  esame
finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti
del corso integrato.
  I contenuti didatticoformativi del  corso di laurea sono articolati
in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo punto 5.
  Durante il  primo biennio  del corso di  laurea lo  studente dovra'
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di almeno  una
lingua  straniera di  rilevanza scientifica,  di norma  l'inglese. Le
modalita' di accertamento saranno definite  dal consiglio di corso di
laurea.
  Lo studente,  durante il  biennio di  base, dovra'  frequentare due
corsi introduttivi integrati, di cui uno di scienze della vita ed uno
di scienze della terra, di cui al  successivo punto 5 per non meno di
complessive ottanta ore.
  Per l'accertamento  finale di profitto, i  consigli delle strutture
didattiche,  potranno  accorpare  due   corsi  dello  stesso  settore
scientificodisciplinare  o della  stessa area  didattica in  un unico
esame.  Comunque,  nello  stabilire  le prove  di  valutazione  della
preparazione  degli  studenti,  si   fara'  ricorso  al  criterio  di
continuita', di globalita'  e di accorpamento in modo  da limitare il
numero  degli esami  convenzionali ad  un massimo  di 23,  di cui  17
relativi agli insegnamenti di base  e 6 relativi agli insegnamenti di
indirizzo.
  Lo  studente  dovra'  superare,  inoltre,  l'esame  di  laurea  che
consistera'  nella  discussione  della  tesi, di  norma  a  carattere
sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui
preparazione comporta la  frequenza di un anno  presso un laboratorio
sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.
  Superato  l'esame  di laurea  lo  studente  consegue il  titolo  di
dottore   in  scienze   naturali,  indipendentemente   dall'indirizzo
seguito,  del quale  verra'  fatta menzione  soltanto nella  carriera
scolastica.
3) - Regolamento d'Ateneo.
  Le  facolta'  nel  recepire,  nel   regolamento  di  Ateneo  e  nel
regolamento didattico, 1'ordinamento didattico nazionale indicheranno
per  ciascuna   area  gli   insegnamenti  attingendoli   dai  settori
scientificodisciplinari indicati nel successivo punto 5.
4) - Manifesto degli studi.
  All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i
consigli  delle  strutture  didattiche  determineranno  con  apposito
regolamento quanto  espressamente previsto  dal comma 2  dell'art. 11
della legge n. 341/1990.
  In particolare il consiglio di  facolta', su proposta del consiglio
di corso di laurea:
  a)  definisce il  piano di  studi  ufficiale del  corso di  laurea,
comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;
  b) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento (monodisciplinari
od   integrati)  che   costituiscono   le   singole  annualita'.   Le
denominazioni di  tali corsi  dovranno essere scelte  all'interno dei
settori scientificodisciplinari  con l'aggiunta  delle qualificazioni
atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;
  c)  sceglie le  discipline  rispettando le  indicazioni  di cui  al
successivo punto 5;
  d) ripartisce il  monte ore di ciascuna area tra  le annualita' che
vi afferiscono, precisando per ogni  corso la frazione destinata alle
attivita' teoricopratiche;
  e) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata;
  f) indica  le annualita'  di cui lo  studente dovra'  aver ottenuto
l'attestazione  di  frequenza e  quali  e  quanti esami  dovra'  aver
superato  al   fine  di  ottenere  l'iscrizione   all'anno  di  corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
  g) indica  gli indirizzi del  biennio e gli  eventuali orientamenti
attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;
  h)  fissa le  modalita'  di organizzazione  dei corsi  introduttivi
integrati  e  le  attivita'  teoricopratiche da  svolgersi  nel  loro
ambito;
  i) indica  le annualita' e/o i  moduli comuni ai diplomi  di laurea
affini.
5) - Articolazione del corso di laurea.
 1. Corsi introduttivi integrati.
  I corsi  introduttivi integrati, la cui  frequenza e' obbligatoria,
hanno il  fine di far  percepire, fin dall'inizio, allo  studente gli
elementi   di   integrazione   che    devono   essere   specifici   e
caratterizzanti  della  formazione  del naturalista.  Essi,  inoltre,
mirano a colmare le eventuali lacune conoscitive di base e, quindi, a
favorire un  piu' immediato  inserimento dello studente  nell'iter di
studi. I  corsi sono attuati  con il  concorso di piu'  docenti delle
discipline interessate e non danno luogo a titolarita'.
  I  consigli delle  strutture didattiche,  nell'organizzare i  corsi
integrati, indicheranno, anno per  anno, un coordinatore per ciascuno
di  essi, scelto  tra i  docenti impegnati  nei cicli  di lezione,  e
stabiliranno le modalita' di  frequenza e dell'accertamento finale di
apprendimento.
  1) Corso introduttivo integrato di scienze della vita:
  a)   gli   organismi:   organizzazione  molecolare,   cellulare   e
strutturale;
    b) organi: funzioni generali;
    c) variabilita' ed ereditarieta';
    d) specie, tassonomia, evoluzione;
    e) riproduzione, sviluppo e differenziamento;
    f) comportamento e rapporti tra organismi ed ambiente.
  Detto corso sara' svolto dai  docenti del corso di laurea afferenti
a settori scientificodisciplinari dell'area E.
  2) Corso introduttivo integrato di scienze della terra:
    a) carte geografiche e topografiche;
    b) ambiente fisico e sua evoluzione;
    c) minerali e rocce e loro origine;
    d) fossili e loro significato;
    e) storia geologica;
    f) dinamica della terra.
  Detto corso sara' svolto dai docenti del corso di laurea affereriti
a settori scientificodisciplinari dell'area D.
 2. Formazione di base.
  Sono  obbligatorie le  seguenti  annualita'  nelle rispettive  aree
disciplinari:
  Area matematica: una annualita'.
  Settori:   A01B   Algebra,   A01C   Geometria,   A01D   Matematiche
complementari,   A02A  Analisi   matematica,   A02B  Probabilita'   e
statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica,
S01B Statistica per la ricerca sperimentale.
  Area fisica: una annualita'.
  Settore: B01B Fisica.
  Area chimica: due annualita'.
  Settori:  C03X   Chimica  generale  ed  inorganica,   C05X  Chimica
organica.
  Area di scienze della vita: nove annualita'.
  Settori: E01A  Botanica, E01B Botanica sistematica,  E02A Zoologia,
E02B   Anatomia   comparata   e  citologia,   E03A   Ecologia,   E03B
Antropologia,   E04A  Fisiologia   generale,   E11X  Genetica,   E05A
Biochimica.
  Area di scienze della terra: quattro annualita'.
  Settori:   D01A  Paleontologia   e  paleoecologia,   D01B  Geologia
stratigrafica  e  sedimentologia,  D01C  Geologia  strutturale,  D02A
Geografia fisica e geomorfologia, D03A Mineralogia, D03B Petrologia e
petrografia.
 3. Formazione di indirizzo.
  La facolta' su proposta del  consiglio di corso di laurea determina
nello  statuto  o nel  regolamento  didattico  uno o  piu'  indirizzi
tenendo conto  della effettiva disponibilita' di  docenti in rapporto
agli  insegnamenti da  impartire,  nonche' delle  attrezzature e  del
numero di studenti iscritti al corso di laurea.
  La formazione  di indirizzo  consta di sei  annualita' di  cui due,
caratterizzanti  l'indirizzo,  prelevate  da due  differenti  settori
sclentificodisciplinari e quattro, a scelta dello studente, prelevati
da un elenco predisposto dalle strutture didattiche.
  L'accesso al  secondo biennio e' condizionato  al superamento delle
condizioni e  propedeuticita' fissate nel manifesto  degli studi. Gli
studenti sono  tenuti a  scegliere all'atto dell'iscrizione  al terzo
anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.
  Gli  indirizzi  saranno   finalizzati  sia  all'approfondimento  di
conoscenze specifiche,  delle aree di fisica,  chimica, scienze della
terra e di scienze della vita  utili per le finalita' degli indirizzi
sia  allo  studio  delle  metodologie  necessarie  per  l'analisi  il
controllo e l'evoluzione dei processi tematici di indirizzo.
  Sono indicati i seguenti indirizzi:
    a) didattico:
    le discipline caratterizzanti sono scelte:
     n. 1 nel settore E01E o E09A;
     n. 1 nel settore D02A o D03A;
    b) tutela della natura e gestione delle sue risorse:
    le discipline caratterizzanti sono scelte:
     n. l nel settore E01D o E03A;
     n. l nel settore D01B o D02A o D03B;
    c) paleobiologico:
    le discipline caterizzanti sono scelte:
     n. l nel settore E0lB o E03B;
     n. l nel settore D0lA o D01B;
    d) museologia naturalistica:
    le discipline caratterizzanti sono scelte:
     n. l nel settore E0lB o E02C;
     n. l nel settore D0lA o D03A.
  Gli  insegnamenti opzionali  a  completamento  delle annualita'  di
indirizzo saranno scelti dalla facolta', in coerenza con il contenuto
formativo di ciascun  indirizzo, preferibilmente nelle aree  A, B, C,
D, E, G  e K con il  vincolo che almeno uno appartenga  all'area D ed
almeno uno nell'area E.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bari, 15 luglio 1998
                                                    Il rettore: Cossu