UNIVERSITA' DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 27 agosto 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.219 del 19-9-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844,
e modificato con  decreto del Presidente della  Repubblica 31 ottobre
1984, n. 836, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il  decreto rettorale  n. 521 del  29 ottobre  1996, relativo
all'istituzione di scuole di  specializzazione del settore medico, ed
in particolare la scuola di specializzazione in medicina del lavoro;
  Vista la proposta di modifica dello statuto relativamente al numero
degli studenti da ammettere  alla predetta scuola di specializzazione
in  medicina   del  lavoro  formulate  dalle   autorita'  accademiche
dell'Universita' degli studi di Brescia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in  deroga al termine triennale  di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il   parere  del  Consiglio  universitario   nazionale  reso
nell'adunanza del 3 luglio 1998;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Brescia,  approvato e
modificato con  i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  L'art.  263, relativo  al numero  massimo degli  specializzandi che
possono essere  ammessi alla  scuola di specializzazione  in medicina
del lavoro, e' modificato e sostituito dal seguente:
  "Il numero massimo degli  specializzandi che possono essere ammessi
e' determinato in  4 per ciascun anno  di corso, per un  totale di 16
specializzandi,   tenuto  conto   delle  capacita'   formative  delle
strutture di cui all'art. 262".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Brescia, 27 agosto 1998
                                                    Il rettore: Preti