MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 15 settembre 1998 

  Modificazioni al  decreto ministeriale  19 luglio  1985 concernente
modalita' tecniche  per la distruzione delle  sostanze stupefacenti e
psicotrope.
(GU n.220 del 21-9-1998)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge  22 dicembre 1975, n. 685,  recante disciplina degli
stupefacenti   e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura   e
riabilitazione  dei relativi  stati di  tossicodipendenza, modificata
dal   decreto-legge  22   aprile  1985,   n.  144,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno  1985, n. 297, ed in particolare
l'art. 80-ter;
  Visto il proprio decreto 19  luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985, recante le modalita' tecniche per
la  distruzione delle  sostanze  stupefacenti e  psicotrope ai  sensi
dell'art. 3 della legge 21 giugno 1985, n. 297;
  Visto  il decreto  del Ministro  dell'ambiente, di  concerto con  i
Ministri   della   sanita'   e  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  19  novembre  1997,   n.  503,  recante  norme  per
l'attuazione delle  direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE  concernenti la
prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di
incenerimento dei  rifiuti urbani  e la  diciplina delle  emissioni e
delle condizioni  di combustione  degli impianti di  incenerimento di
rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonche' di taluni
rifiuti sanitari;
  Considerato  che  si  rende  necessario  modificare  la  disciplina
contenuta  nel  citato  decreto  19 luglio  1985  in  relazione  alle
disposizioni del suddetto decreto 19 novembre 1997, n. 503;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo unico  del  decreto del  Ministro  della sanita'  19
luglio 1985 richiamato nelle premesse, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1.  -  1.  La  distruzione  delle  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope e relative preparazioni deve avvenire per incenerimento.
  2. Gli impianti di incenerimento devono essere attrezzati e gestiti
conformemente alle  disposizioni contenute  nel decreto  del Ministro
dell'ambiente,   di  concerto   con  i   Ministri  della   sanita'  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1997, n.
503".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 settembre 1998
                                                   Il Ministro: Bindi