MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Comunicato  concernente  il  rispetto  della superficie  di  base  ai
  sensi  del  regolamento (CEE)  n.  1765/92  relativo al  regime  di
  sostegno a  favore dei  produttori di  taluni "seminativi"  e della
  superficie massima garantita  per il riso di cui  al regolamento CE
  n. 3072/95 (Raccolto 1998).
(GU n.220 del 21-9-1998)

  In conformita' al disposto di cui  all'art. 1, par. 4, il capoverso
del regolamento (CEE)  n. 2836/93 del 18 ottobre 1993  e tenuto conto
dell'attivita' supplementare  di controllo richiesta  dalle autorita'
comunitarie che hanno per questo  provveduto a prorogare i termini di
pagamento dal 31 dicembre 1997 al  30 giugno 1998, si rende noto che,
sulla  base  delle  risultanze  della  partecipazione  al  regime  di
sostegno  comunitario previsto  in favore  dei coltivatori  di taluni
seminativi  (regolamento  CEE n.  1765/92),  l'area  di base  globale
nazionale, fissata  dal regolamento n.  1098/94 in 5,8012  milioni di
ettari, non e' stata superata.
  Conseguentemente,  per   il  1998,  le  superfici   dichiarate  dai
coltivatori di  cereali, di  piante proteiche e  di lino  non tessile
sono totalmente ammissibili alla compensazione al reddito.
  Anche l'area  di base specifica  per il mais, fissata  dal predetto
regolamento  in   1,2  milioni  di   ettari,  non  risulta,   in  via
previsionale, superata.
  Per  quanto  concerne  i   semi  oleosi,  le  superfici  dichiarate
nell'ambito  del  regime  generale   risultano  pari  a  844.291  ha;
pertanto,  la superficie  massima garantita  fissata per  l'Italia in
487.800 ha,  al netto della  quota di  messa a riposo  (10%), risulta
superata.
  Tuttavia,  le   penalita'  previste  in  questo   comparto  saranno
determinate secondo  la vigente normativa comunitaria  qualora, entro
il  31 gennaio  1999,  sara' constatato  anche  il superamento  della
Superficie massima garantita (S.M.G.) comunitaria.
  La superficie di  base nazionale attribuita all'Italia  per il riso
non   risulta  superata   e,  pertanto,   i  produttori   interessati
riceveranno integralmente la compensazione al reddito loro spettante.