MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 23 luglio 1998, n. 193 

  D.P.R. 10 novembre  1997, n. 441. Regolamento recante  norme per il
riordino  della  disciplina  delle   presunzioni  di  cessione  e  di
acquisto.
(GU n.222 del 23-9-1998)
 
 Vigente al: 23-9-1998  
 

                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Agli uffici I.V.A.
                                  Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Agli uffici delle entrate
                                     e, per conoscenza:
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette e indirette
                                  Alle    direzioni    centrali   del
                                  dipartimento delle entrate
                                  Al  Servizio   centrale   ispettori
                                  tributari
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  dell'industria italiana
                                  All'Associazione  fra  le  societa'
                                  per azioni - Assonime
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                  piccola e media industria - Confapi
                                  Alla  Confederazione  italiana  del
                                  commercio - Confcommercio
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  italiana      del  traffico  e  dei
                                  trasporti - Confetra
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla   Confederazione   cooperative
                                  italiane
                                  All'Associazione          nazionale
                                  costruttori edili - Ance
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                  agricoltori
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  artigianato - C.N.A.
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  artigianato - Confartigianato
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  esercenti attivita'  commerciali  -
                                  Confesercenti
 Premessa.
  Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441
(pubblicato nel supplemento ordinario  n. 298 alla Gazzetta Ufficiale
n. 298 del 23 dicembre 1997) ha dato attuazione alla delega conferita
al  Governo con  l'art.  3, comma  137, lettera  a),  della legge  23
dicembre  1996, n.  662,  concernente la  revisione della  disciplina
delle presunzioni  di cessione e di  acquisto di cui all'art.  53 del
decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, con
l'obiettivo  di  razionalizzare  gli  adempimenti  dei  contribuenti,
facendo  salve  le esigenze  di  tutela  dell'attivita' di  controllo
dell'amministrazione finanziaria.
  A  tal proposito,  il decreto  del Presidente  della Repubblica  10
novembre 1997,  n. 441,  onde pervenire  ad una  trattazione organica
della  materia,  ha  provveduto alla  completa  riformulazione  della
disciplina con la conseguente sostituzione delle regole contenute nel
citato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972.
  In  particolare   il  menzionato   decreto  del   Presidente  della
Repubblica n. 441 del 1997 si compone di cinque articoli:
  gli articoli 1 e 2 disciplinano la presunzione di cessione;
   l'art. 3 si occupa della presunzione d'acquisto;
   l'art. 4 regola l'operativita' delle presunzioni;
  l'art. 5 stabilisce le norme  di coordinamento e la soppressione di
disposizioni superate con la nuova disciplina.
  Al fine  di realizzare  la necessaria  uniformita' di  indirizzo in
ordine  all'interpretazione delle  nuove disposizioni,  si forniscono
qui di seguito le relative istruzioni.
 1. Presunzioni di cessioni.
  L'art. 1,  del decreto del  Presidente della Repubblica n.  441 del
1997 in esame,  stabilisce che si presumono ceduti  i beni acquistati
importati  e  prodotti che  non  si  trovano  nei  luoghi in  cui  il
contribuente svolge  le proprie  operazioni, ne'  in quelli  dei suoi
rappresentanti.  Tra  questi  luoghi rientrano  le  sedi  secondarie,
filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti,  negozi, depositi ed i
mezzi di trasporto nella disponibilita' dell'impresa.
  Il successivo comma  2 del medesimo art. 1,  stabilisce inoltre che
la presunzione di cui al comma 1  non opera se viene dimostrato che i
beni stessi:
   sono stati impiegati per la produzione;
   sono stati perduti o distrutti;
  sono stati consegnati a terzi  in lavorazione, deposito, comodato o
in dipendenza di contratti estimatori, di contratti d'opera, appalto,
trasporto,  mandato, commissione  o  di altro  titolo non  traslativo
della  proprieta'. L'elencazione  fatta  dalla norma  al riguardo  e'
puramente esemplificativa:  quello che  rileva infatti  e' unicamente
l'assenza di qualsivoglia titolo traslativo della proprieta'.
  Si evidenzia che fra i luoghi ove il contribuente svolge le proprie
operazioni  sono  stati  previsti  espressamente  anche  i  mezzi  di
trasporto che  si trovano  nella disponibilita'  dell'impresa; viene,
inoltre, usato il  termine "operazioni" in luogo  di "attivita'" allo
scopo di comprendere  anche quelle cessioni che,  pur non costituendo
oggetto della normale attivita'  del contribuente, vengono, comunque,
svolte nell'esercizio dell'impresa.
  La  presunzione di  cui  al  comma 1  dell'art.  1  si applica  nei
confronti di  tutti i soggetti d'imposta  e riguarda sia i  beni alla
cui produzione o  al cui scambio e'  diretta l'attivita' dell'impresa
sia i beni strumentali.
  Nei  confronti   degli  operatori  esercenti  solo   operazioni  di
prestazioni di servizi la  presunzione puo' riguardare esclusivamente
i beni strumentali e non gli altri beni consegnati dal committente ai
fini della prestazione richiesta.
  Si osserva che  la presunzione di che trattasi opera  solo quando i
fatti indiziati siano acclarati nella loro esistenza.
  La presunzione di cessione  scaturisce, infatti, dal raffronto tra:
l'entita' dei  beni acquistati,  importati o  prodotti (al  netto dei
beni utilizzati per la produzione  perduti o distrutti, nonche', come
si  dira'  appresso, dei  beni  consegnati  a terzi  in  lavorazione,
deposito  o  comodato,  ecc.)  e l'entita'  dei  beni  effettivamente
giacenti nei luoghi ove il contribuente svolge le proprie operazioni,
comprese le dipendenze, ecc.
  La differenza  tra le due  entita' evidenzia la quantita'  dei beni
che, in via presuntiva, sono da considerare caduti con la conseguenza
che ove le effettive consistenze  finali risultino inferiori a quelle
contabilizzate,  i  beni  costituenti la  differenza  si  considerano
ceduti senza il pagamento dell'imposta.
  Trattasi di una  presunzione legale "iuris tantum" con  la quale la
legge da'  per avvenuto  un certo fatto  fino alla  dimostrazione del
contrario, da fornirsi da parte del contribuente.
  A  tal  fine l'art.  1  del  citato  decreto del  Presidente  della
Repubblica  n. 441  del 1997  stabilisce una  serie di  adempimenti a
carico  del contribuente,  la  cui concreta  attuazione impedisce  il
sorgere delle suddette presunzioni nei suoi confronti.
1.1. Luoghi di svolgimento delle operazioni.
  La  disposizione  in esame  stabilisce  la  non operativita'  della
presunzione legale di cessione per  quei beni acquistati, importati o
prodotti  che si  trovano nei  luoghi ove  il contribuente  svolge le
proprie operazioni.
  Al fine di ricondurre con certezza in capo al contribuente i luoghi
delle operazioni, viene precisato, al comma  3 del citato art. 1, che
la  disponibilita'  delle  sedi  secondarie,  filiali  o  succursali,
nonche'  delle  dipendenze,  degli   stabilimenti,  dei  negozi,  dei
depositi, degli altri locali e  dei mezzi di trasporto puo' risultare
indifferentemente:
  dall'iscrizione  nel   registro  delle  imprese,  alla   camera  di
commercio o ad altro pubblico registro;
  dalla dichiarazione di  cui all'art. 35 del  decreto del Presidente
della  Repubblica n.  633 del  1972, se  effettuata anteriormente  al
passaggio dei beni;
  da altro documento  dal quale risulti il luogo  di destinazione dei
beni, annotato in uno dei registri in uso al contribuente e tenuto ai
sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972.
  Per  quanto concerne  in particolare  i  mezzi di  trasporto e'  da
ritenersi  che   la  disponibilita'  degli  stessi   possa  risultare
alternativamente:
  da annotazione presso il pubblico registro automobilistico;
  da  contratto di  leasing, di  noleggio di  comodato ecc.  annotati
nelle scritture contabili del contribuente.
  Appaiono opportune le seguenti ulteriori precisazioni:
  1) il rapporto  intercorrente tra i mezzi  probatori previsti nella
prima parte  del comma 3  dell'art. 1  piu' innanzi illustrati  e' di
pura  alternativita' con  quelli indicati  nella seconda  parte dello
stesso   articolo.   Cio'   si  ricava   dal   corretto   significato
dell'espressione "puo'", presente nella  disposizione, che collega le
due parti della disposizione stessa;
  2)  l'elencazione   degli  stessi  mezzi  di   prova  ha  carattere
tassativo, talche' sono escluse modalita'  di prova diverse da quelle
espressamente contemplate.
  Va, inoltre chiarito che il  particolare mezzo di prova consistente
nell'esibizione di  documentazione di  data anteriore a  quella della
verifica, regolarmente  annotata in uno  dei registri in uso  ai fini
I.V.A,  per  essere idoneo  allo  scopo,  deve dimostrare  due  fatti
essenziali, diversi fra loro:
  1)  che il  soggetto dispone  di una  determinata sede  secondaria,
filiale, altri locali, ecc.;
  2)  che in  tale  luogo  sono stati  destinati  i beni  esattamente
individuati e che  costituiscono oggetto delle presunzioni  di cui e'
questione.
  Necessita,  pertanto,  ad  esempio   l'esistenza  di  un  contratto
d'affitto  regolarmente registrato,  da cui  risulti la  destinazione
degli  specifici  beni,  in  relazione  ai  quali  potrebbe  rendersi
operante la presunzione, presso i luoghi suindicati.
1.2. Il rapporto di rappresentanza.
  La norma  in esame  ricomprende tra i  luoghi di  svolgimento delle
operazioni  anche i  luoghi  ove il  rappresentante del  contribuente
svolge le  proprie operazioni.  Pertanto per  quanto concerne  i beni
depositati  presso rappresentanti  viene  stabilito, al  comma 4  del
citato art.  1, che il  rapporto di rappresentanza con  deposito deve
risultare alternativamente da:
   atto pubblico;
   scrittura privata registrata;
  lettera annotata, in data anteriore a  quella in cui e' avvenuto il
passaggio  di beni,  in  apposito registro  presso l'ufficio  I.V.A.,
competente in  relazione al  domicilio fiscale del  rappresentante, o
del rappresentato;
  comunicazione  effettuata  all'ufficio   I.V.A.  con  le  modalita'
previste dall'art. 35 del decreto  del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, sempre che sia di data anteriore al passaggio dei beni.
  E'  il  caso  pure  di  precisare che  la  prova  del  rapporto  di
rappresentanza, come quella  del rapporto di dipendenza di  cui si e'
detto  nel paragrafo  precedente, puo'  essere offerta  solo con  gli
specifici mezzi di prova tassativamente menzionati nella norma.
  Vale la  pena altresi'  sottolineare che  entrambe le  prove teste'
richiamate  determinano la  presunzione  che i  beni  non sono  stati
ceduti, salvo prova contraria da parte dell'ufficio.
  1.3. Beninon rinvenuti nei luoghi di svolgimento delle operazioni.
  Per  i  beni che  non  si  trovano in  uno  dei  luoghi in  cui  il
contribuente   o  il   proprio  rappresentante   svolge  le   proprie
operazioni, il regolamento in esame  stabilisce che la presunzione di
cessione  non opera  qualora il  contribuente stesso  dimostri che  i
beni:
   sono stati impiegati per la produzione;
   sono perduti;
   sono stati distrutti;
  sono stati consegnati a terzi  in lavorazione, deposito, comodato o
in  dipendenza  di contratti  estimatori,  di  contratti d'opera,  di
appalto, di trasporto,  di mandato, di commissione o  di altro titolo
non traslativo della proprieta'.
1.3.1. Impiego di beni nella produzione.
  Quanto ai beni utilizzati nella  produzione, la norma non prescrive
alcun  adempimento specifico  dalla cui  inosservanza possa  derivare
l'insorgere   della  presunzione   legale   di   cessione,  per   cui
l'utilizzazione dei  beni stessi  nel ciclo economico  aziendale puo'
essere dimostrata  dal contribuente secondo  le regole e con  tutti i
mezzi offerti  dagli articoli 2697  e seguenti del codice  civile. In
concreto, quindi, l'utilizzazione per  la produzione si puo' evincere
dalle  ordinarie scritture  contabili, laddove  richieste e,  in caso
contrario, da coefficienti tecnici o da riscontri diretti.
1.3.2. Perdita di beni.
  Con  riguardo alla  perdita  dei beni  dovuta  ad eventi  fortuiti,
accidentali  o comunque  indipendenti  dalla  volonta' del  soggetto,
viene stabilito,  al comma 3  dell'art. 2 del menzionato  decreto del
Presidente della  Repubblica n. 441  del 1997, che la  presunzione di
cessione non  opera a condizione che  la perdita dei beni  stessi sia
comprovata:
  a)   da  idonea   documentazione  di   un  organo   della  pubblica
amministrazione o, in mancanza,  da dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il
verificarsi  dell'evento,  natura,  qualita'  e  quantita'  dei  beni
perduti  e  l'indicazione,  sulla  base del  prezzo  d'acquisto,  del
relativo ammontare complessivo:
  b) da  comunicazione redatta sull'apposito modello  ministeriale da
inviarsi,  entro trenta  giorni dal  verificarsi dell'evento  o dalla
scoperta o  notizia, agli uffici  delle entrate o, in  mancanza, agli
uffici delle  imposte dirette e  ai comandi della Guardia  di finanza
(competenti  in relazione  al  domicilio  fiscale del  contribuente).
Detta comunicazione deve contenere i dati di cui al punto precedente;
in attesa  del decreto  ministeriale di approvazione  dello specifico
modello e' consentita, ovviamente, la comunicazione in carta libera.
  1.3.3. Ladistruzione dei beni o  la trasformazione in beni di altro
tipo e di piu' modesto valore economico.
  Nel  caso  di distruzione  di  beni  o  di loro  trasformazione  in
prodotti di modesto valore economico (ipotesi in passato disciplinata
dalla circolare ministeriale 20 settembre  1988, n. 23, emanata dalle
soppresse direzioni generali delle imposte dirette e delle tasse), il
comma 4  dell'art. 2 del  decreto del Presidente della  Repubblica n.
441  del  1997  stabilisce,  ai fini  della  prova,  una  particolare
procedura cosi' articolata:
  a)   redazione   di   una   comunicazione   sull'apposito   modello
ministeriale che deve essere inviato  agli uffici delle entrate o, in
mancanza,  agli  uffici delle  imposte  dirette  e ai  comandi  della
Guardia di finanza  (competenti in relazione al luogo  ove avviene la
distruzione o trasformazione). I suddetti  uffici, nel caso in cui il
contribuente  abbia il  domicilio  fiscale in  un  comune diverso  da
quello  in cui  avviene  la distruzione  o  trasformazione dei  beni,
devono   trasmettere,  anche   a   mezzo  telefax,   il  verbale   di
constatazione all'ufficio  delle entrate  competente in  relazione al
domicilio fiscale  del contribuente  che pone  in essere  la suddetta
operazione.
  Tale  comunicazione  deve  pervenire  almeno  cinque  giorni  prima
dell'operazione di distruzione o di trasformazione. Tuttavia, al fine
di consentire  ai suddetti uffici di  assicurare l'effettiva presenza
dei  funzionari   alle  cennate  operazioni,  e'   opportuno  che  il
contribuente provveda ad inviare con un congruo anticipo, rispetto al
termine dei cennati cinque giorni, il modello di comunicazione.
  La  comunicazione  stessa,  da  redigersi  in  attesa  del  modello
ministeriale su  carta libera,  deve contenere: il  luogo, la  data e
l'ora in cui verranno poste in  essere le operazioni, le modalita' di
distruzione o di trasformazione; la  natura, qualita' e quantita' dei
beni; l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei
beni da distruggere o trasformare  nonche' il valore ottenibile dalla
distruzione o trasformazione.
  Si evidenzia che  tale comunicazione non e'  necessaria (e, quindi,
non deve  essere inviata),  quando la distruzione  e' disposta  da un
organo della pubblica amministrazione;
  b)  redazione   di  apposito   verbale  compilato   dai  funzionari
dell'amministrazione finanziaria, da  ufficiali di polizia tributaria
o  da  notai   che  hanno  presenziato  alle   operazioni  ovvero  da
dichiarazione  sostitutiva di  atto notorio  ai sensi  della legge  4
gennaio 1968, n. 15, se  l'ammontare dei beni distrutti o trasformati
non  sia  superiore   a  lire  dieci  milioni.  Da   tale  verbale  o
dichiarazione di atto notorio devono  risultare: data, ora e luogo in
cui avvengono  le operazioni,  nonche' natura, quantita',  qualita' e
ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati.
  E'  appena  il  caso  di   precisare  che  la  partecipazione  alle
operazioni   di   distruzione    o   trasformazione   del   personale
dell'amministrazione  finanziaria (o  dei militari  della Guardia  di
finanza) deve essere ordinariamente assicurata.
  Peraltro,  allo  scopo di  evitare  la  contemporanea presenza  dei
funzionari degli uffici  e dei militari della Guardia  di finanza, le
direzioni  regionali   delle  entrate  assicureranno   il  necessario
coordinamento dell'attivita',  d'intesa con  i competenti  comandi di
zona del Corpo.
  Al riguardo considerata la natura  e la tipologia dell'attivita' di
controllo afferente  le suddette operazioni, alla  stessa puo' essere
destinato  anche  personale  degli   uffici  finanziari  non  addetto
ordinariamente all'attivita' di accertamento e controllo tenuto anche
conto della disposizione recata  dall'art. 56 del decreto legislativo
3 febbraio  1993, n. 29,  come modificato dal decreto  legislativo 31
marzo 1998, n. 80.
  L'attivita'  di   assistenza  alle  operazioni  di   distruzione  o
trasformazione  effettuata  dai   suddetti  uffici  finanziari  sara'
consuntivata nell'ambito del processo "E11035 - Controlli sostanziali
imposte dirette" secondo le seguenti modalita':
  le  ore lavorative  effettivamente  utilizzate  andranno sommate  a
quelle dedicate ai controlli sostanziali;
  le stesse  ore lavorative,  tramutate in giorniuomo  vanno indicate
nell'ambito   della   procedura  informatizzata   "Consuntivo   delle
verifiche e degli accessi eseguiti per conto di altri uffici".
  In tal  modo il sistema informativo  assicurera' la consuntivazione
dell'attivita' espletata  anche in  termini di  controlli sostanziali
equivalenti.
  A   tal   fine   la   predetta   procedura   informatizzata   sara'
opportunamente  integrata   per  individuare   anche  statisticamente
l'attivita' svolta.
  Al riguardo si richiama l'attenzione  degli uffici che alle cennate
operazioni deve  assistere (ove, beninteso, non  sia stato concordato
l'intervento dei militari della Guardia di finanza):
   1) il personale degli uffici delle entrate;
  2) in mancanza, il personale degli uffici delle imposte dirette;
  3) in  via residuale,  nel caso di  impossibilita' a  provvedere da
parte dei suddetti uffici, il personale degli uffici I.V.A.;
  c) compilazione obbligatoria  del documento di trasporto  di cui al
decreto  del Presidente  della  Repubblica 14  agosto  1996, n.  472,
progressivamente  numerato  dall'emittente,  qundo si  provveda  alla
movimentazione dei  beni che si  ottengono dalla distruzione  o dalla
trasformazione.
  La procedura  formale sopradescritta si rende  applicabile tutte le
volte che l'imprenditore provvede volontariamente alla distruzione di
un  bene, strumentale  o  di  magazzino, in  dipendenza  di un  fatto
eccezionale.
  Rimangono,  pertanto, sottratte  alla procedura  in rassegna  tutte
quelle distruzioni non dipendenti  dalla volonta' dell'imprenditore e
dall'eccezionalita'  dell'operazione,   ma  normalmente   connesse  a
situazioni  ricorrenti, quali  sfridi, cali  naturali, alterazione  o
superamento  del  prodotto  per  le quali  permangono  le  specifiche
procedure autorizzate con la prassi precedente.
  La procedura in argomento non  si applica, inoltre, nell'ipotesi di
trasformazione   delle   merci   in  beni   residuali   che   rientri
nell'attivita' propria dell'impresa.
  Inoltre, i contribuenti che necessitano  di avviare a distruzione i
beni propri,  possono procedere all'operazione mediante  consegna dei
beni  stessi a  soggetti autorizzati,  ai sensi  delle vigenti  leggi
sullo smaltimento  dei rifiuti,  all'esercizio di tali  operazioni in
conto  terzi,  dimostrando, in  tal  caso,  la distruzione  dei  beni
mediante  il formulario  di identificazione  di cui  all'art. 15  del
decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (Supplemento ordinario
n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997).
  Resta inteso che non opera la  presunzione nei casi di cessione dei
beni con fatturazione nei confronti di altro imprenditore.
1.3.4. Consegna di beni a terzi a titolo non traslativo.
  Per  quanto attiene  alla consegna  di beni  a terzi  a titolo  non
traslativo  della proprieta',  ai  sensi dell'art.  1,  comma 5,  del
decreto  in  esame, viene  stabilito  che  la presunzione  non  opera
qualora la suddetta consegna risulti alternativamente:
  dal  libro giornale  o da  altro libro  tenuto a  norma del  codice
civile o  da apposito registro (libro  c/lavorazione, deposito, ecc.)
tenuto in  conformita' all'art. 39  del decreto deI  Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 o  da atto registrato presso l'ufficio del
registro, dai quali risultino la natura, qualita', quantita' dei beni
medesimi e la causale della consegna;
  dal  documento  di traporto  previsto  dall'art.  1, comma  3,  del
decreto  del Presidente  dalla  Repubblica 14  agosto  1996, n.  472,
progressivamente numerato dall'emittente e  integrato con la relativa
causale o, con altro valido documento di consegna;
  da apposita  annotazione effettuata,  al momento del  passaggio dei
beni, in  uno dei registri previsti  dagli articoli 23, 24,  e 25 del
decreto del Presidente della Repubblica  n. 633 del 1972, contenente,
oltre alla  natura, qualita' e  quantita' dei beni, i  dati necessari
per identificare il  soggetto destinatario dei beni e  la causale non
traslativa dell'invio dei beni.
  Per le annotazioni in argomento, non e' previsto, trattandosi di un
onere  e non  di un  obbligo,  alcun termine  per l'esecuzione  delle
stesse; sara', quindi, cura  del soggetto interessato provvedere alle
registrazioni al piu' presto, onde  evitare la presunzione di vendita
per i beni non ancora annotati.
1.4. Vendita dei beni in blocco.
  Nell'ipotesi di vendite  in blocco o di  altre operazioni similari,
il comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
441  del 1997,  stabilisce che,  ai  fini della  prova, tali  vendite
devono essere documentate:
  a)  dalla fattura  di cui  all'art. 21  del decreto  del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972;
  b)  dal documento  di trasporto  di cui  al decreto  del Presidente
della Repubblica n.  472 del 1996, progressivamente  numerato, da cui
risulti la natura  e la quantita' dei beni  nonche' la sottoscrizione
del cessionario che attesti la  ricezione dei beni stessi. Il cedente
deve,  inoltre indicare,  soltanto  nell'esemplare  del documento  di
trasporto  in   suo  possesso,  l'ammontare  complessivo   del  costo
sostenuto per l'acquisto  dei beni ceduti, determinabile  anche con i
criteri del metodo al dettaglio o della media aritmetica ponderata.
  Nell'ipotesi  in considerazione,  pertanto, e'  necessario, per  il
superamento  della presunzione,  provvedere  all'emissione oltre  che
della fattura di vendita, anche del  documento di trasporto di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996.
  Ai fini  della validita' della  prova delle vendite  effettuate, la
norma in esame richiede, infatti, entrambi i documenti sopraindicati.
Cio'  al  fine  di   consentire  all'amministrazione  finanziaria  un
controllo piu' rapido ed efficace  delle operazioni poste in essere e
contenere, in  tal modo, gli  abusi che frequentemente in  passato si
sono verificati attraverso tali particolari forme, di cessioni.
  1.5. Cessionigratuite  di cui all'art.  10, n. 12, del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Una disposizione innovativa rispetto al passato e' quella contenuta
nel comma 2  dell'art. 2 del decreto del  Presidente della Repubblica
n. 441 del  1997; tale disposizione riguarda le  cessioni gratuite di
cui all'art. 10,  n. 12, del decreto del  Presidente della Repubblica
n. 633  del 1972. Trattasi  di cessioni di  beni che la  citata norma
include  tra   le  operazioni   esenti  dall'imposta   se  effettuate
gratuitamente nei confronti di associazioni riconosciute o fondazioni
aventi   esclusivamente   finalita'   di   assistenza,   beneficenza,
educazione, istruzione, studi o ricerca scientifica e alle ONLUS.
  Per dette cessioni,  l'art. 2, comma 2, del  menzionato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  441 del  1997  stabilisce  che  la
presunzione non opera qualora la  cessione stessa risulti provata dai
segueriti documenti:
  a) comunicazione  scritta da  parte del  cedente agli  uffici delle
entrate  o, in  mancanza,  agli  uffici delle  imposte  dirette e  ai
comandi  della  Guardia  di   finanza  (competenti  in  relazione  al
domicilio fiscale  del contribuente),  con l'indicazione  della data,
ora e  luogo di inizio  del trasporto, della destinazione  finale dei
beni, nonche'  dell'ammontare complessivo,  sulla base del  prezzo di
acquisto,  dei  beni  gratuitamente  ceduti.  La  domunicazione  deve
pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giomi prima della consegna
e  puo' non  essere inviata  qualora l'ammontare  dei costo  dei beni
stessi non sia superiore a lire  dieci milioni. In attesa del decreto
ministeriale di approvazione dello  specifico modello, per il sistema
informativo  dell'anagrafe tributaria  di  cui all'art.  5, comma  1,
lettera a) del regolamento in rassegna, e' consentita, ovviamente, la
comunicazione in carta libera;
  b)  emissione del  documento  previsto dal  decreto del  Presedente
della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato;
  c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4
gennaio 1968,  n. 15, con  la quale l'ente ricevente  attesti natuta,
qualita'  e  quantita'  dei  beni  ricevuti  corrispondenti  ai  dati
contenuti nel dccumento di cui alla lettera b).
  In mancanza anche di uno solo di questi adempimenti, la cessione si
considera  non  piu' esente  ex  art.  10,  n.  12, del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ma imponibile al tributo.
 2. Presunzione di acquisto.
  L'art. 3, comma  1, del decreto del Presidente  della Repubblica n.
441 del 1997 stabilisce  che i beni che si trovano  in uno dei luoghi
in  cui il  contribuente svolge  le proprie  operazioni si  presumono
acquistati ove lo  stesso non dimostri di averli ricevuti  in base ad
un rapporto  di rappresentanza  o ad  uno degli  altri titoli  di cui
all'art. 1, nei modi ivi indicati.
  Nonostante  il  tenore   letterale  della  disposizione,  contenuta
nell'art. 3, comma 1, del  decreto del Presidente della Repubblica n.
441 del  1997, la  presunzione deve intendersi  riferita non  solo ai
beni  merci  ma  anche  alla  movimentazione  dei  beni  strumentali.
Permane,  ovviamente,   l'esonero  per  i  soggetti   esercenti  solo
prestazioni di  servizi, per  le ragioni  gia' esposte  al precedente
par. 1.
  Non appare  superfluo sottolineare i caratteri  differenziali delle
presunzioni di acquisto rispetto a quelle di cessione. Va rilevato, a
tal fine,  che la  diversita' e'  data dal fatto  che le  regole, che
presiedono alla  presunzione d'acquisto, operano in  virtu' di rinvio
ad  una   parte  soltanto  delle  disposizioni   che  discplinano  la
presunzione di cessione,  e precisamente a quelle  che configurano le
cosiddette "presunzioni miste"; regole  comuni, pertanto, ad entrambe
le figure in parola.
  Rimane, quindi, esclusa, dalla  sfera applicativa della presunzione
d'acquisto,  quella  parte  della  disciplina  delle  presunzioni  di
cessione  che  non e'  richiamata  dal  primo  comma dell'art.  3  in
commento  e  che   configura  la  possibilita'  di   mezzo  di  prova
sostanzialmente libero.
  E' il caso, ad esempio, della presunzione di cessione riconducibile
all'"impiego dei  beni nella  produzione", per la  quale si  rinvia a
quanto gia' detto in precedenza.
  2.1. Beniricevuti  in base  ad un rapporto  di rappresentanza  o ad
altro titolo non traslativo della proprieta'.
  Per i beni  ricevuti in base ad un rapporto  di rappresentanza o ad
altro titolo  non traslativo della proprieta',  la presunzione legale
di  acquisto puo'  essere superata,  a  norma dell'art.  3, comma  1,
citato, e, analogamente a quanto accade per vincere la presunzione di
vendita, con  la dimostrazione da  parte del contribuente che  i beni
stessi sono giacenti in base  ad un rapporto di rappresentanza ovvero
di comodato, deposito, mandato, opera ecc.
  Tale dimostrazione deve essere fornita dal contribuente con uno dei
mezzi  di  prova  indicati  nello  stesso art.  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  441  del  1997  e  precedentemente
illustrati rispettivamente  ai paragrafi  1.2 e 1.3.4  della presente
circolare.
  Per quanto concerne in particolare il rapporto di rappresentanza si
richiamano le istruzioni impartite dalla soppressa Direzione generale
delle tasse  con le risoluzioni n.  361245 del 20 novembre  1976 e n.
520128 del 6 novembre 1978.
2.2. Beni che formano oggetto dell'attivita' dell'impresa.
  Quanto  ai beni  che formano  oggetto dell'attivita'  dell'impresa,
l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 441
del 1997, stabilisce che, per superare la presunzione di acquisto dei
beni  senza  pagamento dell'imposta,  occorre  fornire  il titolo  di
provenienza  dei   beni  stessi  attraverso  i   seguenti  prescritti
documenti fiscali:
   fattura;
  scontrino  o ricevuta  fiscale aventi  le caratteristiche  previste
dall'art. 3 del  decreto del Presidente della  Repubblica 21 dicembre
1996, n. 696;
  documento  di trasporto  di  cui al  decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 472 del 1996, progressivamente numerato dal ricevente o
da altro valido documento di trasporto.
  In  mancanza  dei suddetti  documenti  la  presunzione puo'  essere
superata:
  con  l'annotazione nel  libro giornale  o in  altro libro  tenuto a
norma del codice civile o in apposito registro tenuto e conservato ai
sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972  ovvero nel registro di  cui all'art. 25 del  citato decreto
del  Presidente  della Repubblica  n.  633,  con l'indicazione  delle
generalita' del  cedente nonche'  della natura, qualita'  e quantita'
dei beni e della data di ricezione.
  Con  la  disposizione in  esame  e'  stata  ampliata da  parte  del
legislatore  la possibilita'  di superare  la presunzione  d'acquisto
qualora il contribuente non sia  in grado di esibire alternativamente
la  fattura,   lo  scontrino   o  la   ricevuta  fiscale   aventi  le
caratteristiche previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 696  del  1996. Cio',  in  relazione alla  situazione,
venutasi  a  creare  a  seguito della  soppressione  della  bolla  di
accompagnamento  che non  esclude, ora,  l'ipotesi dell'esistenza  di
beni in attesa di fattura  e privi di altro documento giustificativo.
A tale scopo, pertanto, sono  stati introdotti, quali ulteriori mezzi
di  prova a  disposizione  del contribuente,  oltre  al documento  di
trasporto di  cui al decreto  del Presidente della Repubblica  n. 472
del 1996 o altro valido  documento di trasporto, anche le annotazioni
nei libri  contabili previsti dall'art.  3, comma 2, del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 441 del 1997.
  Per  quanto riguarda  in  particolare l'obbligo  di numerazione  da
parte del ricevente  dei documenti di trasporto dei  beni che formano
oggetto dell'attivita'  propria dell'impresa, stabilito  dall'art. 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997,
si  precisa che  il  relativo adempimento  puo' considerarsi  assolto
qualora  il  contribuente  provveda alla  conservazione  dei  cennati
documenti di  trasporto. Infatti  non appare coerente,  come peraltro
evidenziato dall'apposita  Commissione parlamentare  per l'attuazione
delle  deleghe  in materia  tributaria,  imporre  ai contribuenti  un
obbligo  (quello cioe'  di numerare  il documento  di trasporto)  non
previsto  dalla  normativa  istitutiva  del  documento  stesso  (cfr.
decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996).
2.2.1. Beni acquistati e trasportati con mezzi propri.
  Come gia' accennato, l'art. 1,  comma 1, del decreto del Presidente
della  Repubblica n.  441 del  1997, ha  incluso espressamente  tra i
luoghi ove il contribuente svolge le proprie operazioni anche i mezzi
di trasporto nella disponibilita' dell'impresa.
  A tal proposito si fa presente che con la circolare ministeriale 16
settembre  1996, n.  225/E e'  stato precisato  che, nell'ipotesi  di
fatturazione  immediata,  le  merci  possono  viaggiare  senza  alcun
docucumento, qualora  la relativa fattura venga  spedita o consegnata
al cessionario entro  le ore ventiquattro del giorno in  cui e' stata
effettuata l'operazione.
  Inoltre, la  circolare ministeriale  15 ottobre  1996, n.  249/E ha
chiarito che, nell'ipotesi di fatturazione differita, il documento di
trasporto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 472
del  1996, puo'  essere  spedito nel  giorno in  cui  e' iniziato  il
trasporto oltre che tramite servizio  postale, anche a mezzo corriere
oppure  tramite   gli  strumenti  elettronici  gia'   indicati  dalla
precedente circolare n. 225/E.
  Ne  consegue  che nell'ipotesi  in  cui  l'imprenditore, con  mezzi
propri,  trasporti, senza  documenti  giustiticativi  per le  ragioni
esposte   nelle  citate   circolari  emanate   per  disciplinare   le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472
del  1996, le  merci acquistate  dal proprio  fornitore, non  si puo'
ragionevolmente  presumere,   nel  caso  di  controllo   in  itinere,
l'acquisto in evasione  d'imposta se non dopo  aver accertato, presso
il destinatario, la mancanza  dei prescritti documenti giustificativi
dei beni movimentati e non scortati da alcun documento di trasporto.
 3. Operativita' delle presunzioni.
  L'art. 4  del decreto  del Presidente della  Repubblica n.  441 del
1997  regola  l'operativita'  delle  presunzioni  di  cessione  e  di
acquisto.
  Al comma 1, del citato art. 4 viene precisato che gli effetti delle
presunzioni di  cessione e di acquisto,  conseguenti alla rilevazione
fisica dei beni, operano  esclusivamente al momento dell'inizio degli
accessi,  controlli   e  verifiche.  La  norma,   quindi,  presuppone
implicitamente una verifica fiscale da parte degli organi accertatori
al  fine di  rilevare,  al momento  dell'inizio  delle operazioni  di
controllo,  i   beni  esistenti  nei  luoghi   di  svolgimento  delle
operazioni  del contribuente.  Pertanto le  presunzioni in  argomento
operano  limitatamente al  periodo d'imposta  coincidente con  l'anno
solare nel corso del quale e' effettuata la verifica.
  Al comma  2 del medesimo  art. 4  viene previsto che  le differenze
quantitative  derivanti   dal  raffronto  tra  le   risultanze  delle
scritture  di  magazzino  di  cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 600 del 1973 o della documentazione obbligatoria emessa
e ricevuta e  le consistenze delle rimanenze  finali registrate dallo
stesso  contribuente,  costituiscono  presunzioni di  cessione  o  di
acquisto per il periodo d'imposta  oggetto del controllo. In tal caso
le presunzioni di cessioni e di  acquisto operano anche per i periodi
d'imposta  precedenti  all'anno in  corso,  ma  comunque oggetto  del
controllo,  qualora  emergano  in  relazione  a  tali  annualita'  le
differenze quantitative sopradescritte.
  L'applicazione  della presunzione  di  cessione  comporta in  primo
luogo l'irrogazione  delle sanzioni previste  dagli articoli 41  e 44
del decreto  del Presidente della  Repubblica n. 633 del  1972 (cosi'
come modificati  a decorrere,  dal 1 aprile  u.s., dagli  articoli 6,
comma 1, e  13, comma 1, del  decreto legislativo n. 471  del 1997) e
consente, in secondo luogo, all'ufficio di recuperare a tassazione il
tributo dovuto della presunta cessione, nelle forme della rettifica o
dell'accertamento induttivo  ai sensi rispettivamente  degli articoli
54,  secondo comma  e  55  del citato  decreto  del Presidente  della
Repubblica n.  633 del  1972, a seconda  che ricorrano  i presupposti
dell'uno o dell'altro tipo di accertamento.
  Quanto,  invece,  alle  conseguenze della  presunzione  d'acquisto,
l'art. 41, sesto  comma, del decreto del  Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, cosi' come moditicato dall'art. 6, comma 8, del gia'
citato decreto legislativo n. 471 del 1997, esplicitamente stabilisce
la responsabilita' del presunto cessionario per le violazioni in tema
di  fatturazione;  pertanto,  tale  soggetto e'  tenuto  comunque  al
pagamento delle sanzioni previste da detta disposizione.
  Sempre sul  piano degli  effetti delle  presunzioni in  commento e,
segnatamente  ai  poteri d'impulso  e  d'iniziativa  degli uffici  in
ambito procedimentale, va altresi' messo in particolare risalto che:
  a) le fattispecie suscettive di applicazione delle presunzioni, sia
di  cessione che  di  acquisto,  a carico  del  soggetto non  esimono
l'ufficio  - per  ragioni  connesse ad  una  esigenza di  completezza
dell'attivita'  dell'accertamento   posta  in  essere  nei   casi  in
questione - dal compiere, avvalendosi di tutti gli strumenti e poteri
accordatigli  dall'ordinamento,  ulteriore  attivita' di  verifica  e
controllo,  volta  - ricorrendone  ovviamente  le  condizioni -  alla
identificazione  anche  dell'altro  soggetto,  che  figurerebbe  come
"controparte" delle  operazioni oggetto delle presunzioni  stesse (e,
come tale,  anch'egli "presunto  evasore" nella circostanza)  ed alla
conseguente  adozione   delle  misure   previste,  anche   di  natura
sanzionatoria, a carico di quest'ultimo;
  b)   le  presunzioni   in  argomento,   specificamente  preordinate
all'esercizio   dell'attivita'  di   controllo   e  di   accertamento
dell'imposta  sul  valore aggiunto,  e  piu'  precisamente quelle  di
cessione, non possono non riflettersi,  quanto ai loro effetti, anche
nel  campo  dell'imposizione  diretta,   quantomeno  nella  forma  di
"presunzioni   semplici".   Sussistendo,  pertanto,   i   presupposti
giuridici per  l'applicazione, agli  effetti dell'imposta  sul valore
aggiunto, delle surrichiamate presunzioni di legge, l'ufficio I.V.A.,
laddove non risultino ancora attivati gli uffici delle entrate, avra'
cura - nel mentre provvedera'  ad adottare i provvedimenti di propria
spettanza e di cui innanzi e' cenno - di effettuare, nel contempo, la
dovuta  segnalazione  del  caso all'ufficio  delle  imposte  dirette,
territorialmente competente.
 4. Disposizioni finali.
  Infine l'art. 5 del regolamento in rassegna ha previsto, al comma 1
l'emanazione  di  appositi  decreti  ministeriali e  al  comma  2  ha
stabilito il necessario coordinamento  legislativo al fine di evitare
incertezze interpretative.
  In  particolare, il  comma 1,  lettera a)  del citato  art. 5,  con
riguardo alle  prove per superare  le presunzioni relative ai  cali e
agli sfridi, ha  demandato al Ministro delle  finanze l'emanazione di
un apposito  decreto che  stabilisce, per  specifici beni,  la misura
percentuale   dei   cali  naturali   e   degli   sfridi  usuali.   In
considerazione del  particolare tecnicismo necessario per  il calcolo
delle relative  percentuali riferite alle diverse  tipologie di beni,
si fa presente  che l'emanazione del suddetto  decreto e' subordinata
all'acquisizione  dei  necessari  elementi  tecnici  da  parte  delle
competenti  amministrazioni  statali  nonche' delle  associazioni  di
categoria interessate.
  Al  comma  1, lettera  b),  del  medesimo  art. 5,  viene  altresi'
prevista l'approvazione di un modello,  in corso di elaborazione, per
le comunicazioni previste  dall'art. 2 del regolamento  anche al fine
di  consentire  l'acquisizione  dei   dati  al  sistema  informativo,
dell'anagrafe tributaria.
  Da ultimo il comma 2, dell'art. 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n.  441 del 1997,  ha stabilito  dalla data di  entrata in
vigore del  regolamento (7  gennaio 1998), s'intendono  sostituite le
norme  contenute  nell'art.  53  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  633 del  1972 e  i riferimenti  a queste  ultime norme
contenuti in ogni altro testo normativo.
  La   scrivente  si   riserva  di   fornire  ulteriori   chiarimenti
sull'argomento,  allorquando  saranno  approvati  i  cennati  decreti
ministeriali di attuazione.
  Gli  uffici  e le  associazioni  di  categoria in  indirizzo,  sono
pregate  di  assicurare la  massima  diffusione  del contenuto  della
presente circolare.
                                      Il direttore generale
                                 del Dipartimento delle entrate
                                           Romano