N. 634 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio - 11 agosto 1998
N. 634 Ordinanza emessa il 14 gennaio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 agosto 1998) dal tribunale di Monza nel procedimento penale a carico di Arrighetti Ferdinando ed altri Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato o di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facolta' di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da dette persone nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Lesione del "principio di conservazione delle prove" - Elencazione meramente numerica dei parametri costituzionali invocati. Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inapplicabilita' della disciplina previgente ai processi in cui sia stato gia' emesso il decreto che dispone il giudizio alla data di entrata in vigore della novella - Lesione del "principio di conservazione delle prove" - Elencazione meramente numerica dei parametri costituzionali invocati. (C.P.P. 1998, art. 513, commi 1 e 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, artt. 1 e 6). (Cost., artt. 3, 25, 101, 111 e 112).(GU n.38 del 23-9-1998 )
IL TRIBUNALE Sentiti il p.m. e i difensori degli imputati; Letti gli atti dibattimentali finora acquisiti; O s s e r v a Il p.m. aveva indicato nella lista ex art. 468 c.p.p. alcune persone da escutere ai sensi dell'art. 210 c.p.p. e, citatele nel presente dibattimento, intendeva interrogarle in ordine ai fatti narrati nelle dichiarazioni da loro rese nel corso delle indagini preliminari, ritenute rilevanti in ordine alla posizione processuale degli attuali imputati. Tali imputati di reati od in procedimenti connessi, pero', hanno deciso di avvalersi della facolta' di non rispondere e i difensori degli imputati qui giudicati non hanno acconsentito alla lettura delle dichiarazioni da costoro rese nel corso delle indagini preliminari. Ci si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e poi non ripetute da Gerasolo Giuseppe, escusso ai sensi dell'art. 210 c.p.p., ed a quelle rese nella stessa fase dagli attuali imputati, a carico di coimputati, risultate inutilizzabili nei confronti di questi ultimi, stante la mancanza di consenso alla loro utilizzazione da parte dei difensori degli accusati. Osserva, ora, il p.m. che la impossibilita' di acquisire agli atti le dichiarazioni rese da costoro priva il p.m. stesso, e di conseguenza il giudice, di elementi importanti su cui fondare la decisione del processo, per le posizioni di taluni imputati, specificamente raggiunti da accuse originariamente formulate dai collaboranti, e comunque di tutti gli accusati, giacche' le ammissioni di taluni collaboranti, accusati di reati connessi a quelli sub iudice, dimostrerebbero la attendibilita' degli altri. Ritiene, di conseguenza, la incostituzionalita' della norma contenuta nell'art. 513, comma 1 e 2, c.p.p., come modificata da ultimo con l'art. 1, legge n. 267/1997, per contrasto con gli artt. 3, 25, 101, 111 e 112 della Costituzione. Osserva, di contro, la difesa, che la prova deve formarsi in dibattimento, in contraddittorio fra le parti, come riconosciuto anche dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e chiede, percio' la reiezione dell'eccezione formulata dal p.m., pur se formalmente si rimette alla decisione del tribunale. Ritiene il collegio che non possa disattendersi tout court l'eccezione proposta dal p.m., che puo' anche integrarsi con riferimento alla parte attinente alla disciplina transitoria, non prevedendo l'art. 6, legge n. 267/1997 che la vecchia disciplina continui ad aver vigore nei processi rispetto ai quali il p.m. non aveva piu' la possibilita' di promuovere incidente probatorio. Gia' diverse aa.gg. hanno ritenuto di dover investire la Corte costituzionale del problema innanzi evidenziato. Fra gli altri, si possono citare, ad esempio, i provvedimenti del tribunale di Milano - sezioni III e IV penale del 24 ottobre 1997 e di questo tribunale del 12 novembre 1997 e del 19 dicembre 1997. Nel presente processo, peraltro, va osservato che da un lato la mancata acquisizione delle dichiarazioni delle persone sentite ai sensi dell'art. 210 c.p.p., fa venir meno elementi di giudizio che potrebbero permettere al collegio di farsi una idea piu' precisa (non importa, in questo momento, se in positivo o in negativo) circa l'attendibilita' delle dichiarazioni dei principali collaboranti, dall'altro, poiche' la modifica legislativa e' intervenuta dopo l'emissione del decreto ex art. 429 c.p.p., e' stata sottratta al p.m. la possibilita' di promuovere l'incidente probatorio e di far entrare a pieno titolo nel fascicolo per il dibattimento le dichiarazioni di collaboranti e comunque di persone da sentire ai sensi dell'art. 210 c.p.p., o, almeno, gli e' stata sottratta la possibilita' di valutazioni in ordine alla strategia processuale da seguire. Viene, in questo modo, eluso il principio, fondamentale in qualsiasi ordinamento ed in particolare nel nostro, di conservazione delle prove, meritoriamente affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 254/1992, n. 255/1992 e n. 179/1994, rimettendo all'arbitrio di un qualunque soggetto a conoscenza di un certo fatto di manifestarlo e farlo, quindi, entrare nel processo, o di tacerlo e di sottrarlo alla legittima e doverosa conoscenza del giudice, incaricato di accertare la verita' in quel certo processo. Cio' con la logica conseguenza che l'arbitrio di un singolo si riverbera a vantaggio o svantaggio del cittadino sottoposto al procedimento penale. Puo', alla stregua delle suesposte considerazioni, dubitarsi della legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 1 e 2, c.p.p., come modificato con l'art. 1, legge n. 267/1997, nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dall'imputato di reato connesso o dall'imputato nei confronti di coimputati, e dell'art. 6, legge n. 267/1997, nella parte in cui non prevede che nei processi in cui sia stato gia' emesso il decreto di cui all'art. 429 c.p.p. alla data di entrata in vigore della legge medesima continui a trovare applicazione la disciplina previgente, che prescindeva dal consenso di cui innanzi. Cio' con riferimento a tutte le norme costituzionali indicate dal p.m. La questione appare rilevante nel presente processo, atteso che le dichiarazioni delle persone sentite ai sensi dell'art. 210 c.p.p. attengono certamente ai fatti ed alle imputazioni ascritti agli imputati qui giudicati, potendosi trarre da esse elementi utili ai fini del presente giudizio, come innanzi evidenziato. La rimessione degli atti alla Corte costituzionale determina ex lege la sospensione del giudizio in corso.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23, ss., legge n. 87/1953; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 25, 101, 111 e 112 della Costituzione, la questione di legittimta' costituzionale degli artt. 513, comma 1 e 2, c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 267/1997, nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dagli imputati che nel dibattimento si avvalgano della facolta' di non rispondere e dalle persone esaminate ai sensi dell'art. 210 c.p.p., e dell'art. 6, legge n. 267/1997, nella parte in cui non continua a prescindere dall'accordo delle parti circa la lettura delle suddette dichiarazioni nei processi nei quali il decreto di cui all'art. 429 c.p.p. sia stato emesso prima dell'entrata in vigore della legge medesima; Ordina: che a cura della cancelleria gli atti del presente processo siano trasmessi alla Corte costituzionale per la soluzione della questione come sopra sollevata; che, a cura della cancelleria il presente provvedimento sia notificato al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai sigg. Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica; Sospende il presente processo fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Manda alla cancelleria per ogni altro adempimento di rito. Monza, addi' 14 gennaio 1998 Il presidente: De Lillo I giudici: Fontana - Dorigo 98C1032