N. 639 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 1990- 24 agosto 1998

                                N. 639
  Ordinanza  emessa  il  21  novembre  1990  (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  24  agosto  1998)  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale del Lazio sul ricorso proposto da Pascali  Raffaele  contro
 il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica ed altri.
 Istruzione   pubblica   -  Istruzione  universitaria  -  Giudizio  di
    idoneita' a professore associato - Composizione delle  commissioni
    giudicatrici - Previsione, con norma dichiarata di interpretazione
    autentica,  ma  in  realta'  innovativa  rispetto  alla  normativa
    precedente (art.  13, primo comma, d.P.R. 11 luglio 1980, n.  382)
    cosi'  come  interpretata  dalla  giurisprudenza, che i professori
    universitari  collocati  in  aspettativa  obbligatoria  conservano
    l'elettorato   passivo   per   la   formazione  delle  commissioni
    esaminatrici  -  Indebita  interferenza  del   legislatore   sulle
    controversie  pendenti,  con conseguente incidenza sui principi di
    uguaglianza, di difesa in giudizio, nonche' di indipendenza  della
    magistratura.
 (Legge 5 agosto 1988, n. 341, art. 1).
 (Cost., artt. 3, 24, 102, 104, primo comma e 108, secondo comma).
(GU n.38 del 23-9-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1106/1986
 proposto dal prof. Raffaele Pascali, rappresentato e difeso dall'avv.
 Elda Visciano;
   Contro il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica  e
 tecnologica   in  persona  del  Ministro  pro-tempore;  il  Consiglio
 universitario  nazionale,  in  persona  del  presidente   pro-tempore
 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
 presso  la  quale  sono  domiciliati  ex  lege; e nei confronti della
 prof.ssa Angela Maria Nicolo' Punzi, rappresentata e difesa dall'avv.
 Piero D'Amelio, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata  in
 Roma,  via  G.  B.  Vico  n.  29;  del  prof.  Francesco  Falchi, non
 costituito in giudizio; per l'annullamento  dell'intero  procedimento
 relativo  al  conferimento  del  giudizio  di  idoneita' a professore
 associato per il raggruppamento n. 10 (diritto ecclesiastico), di cui
 alla legge delega n. 28 del 1980, al d.P.R. n. 382  del  1980  ed  ai
 d.m.4 dicembre 1980, 26 aprile 1983, 11 giugno 1982 e 18 gennaio 1986
 e,  in  subordine,  del  giudizio  di  non  idoneita' del ricorrente,
 conseguito nella prima e seconda tornata  comunicato  rispettivamente
 con  raccomandata  n.  3649 del 3 febbraio 1986, n. 1288 del 18 marzo
 1986;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del  Ministero della
 Universita' e della riforma scientifica e tecnologica e del Consiglio
 universitario nazionale;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio  della  controinteressata,
 prof.ssa Angela Maria Nicolo' Ponzi;
   Visti i motivi aggiunti notificati il 14 novembre 1988;
   Vista  l'ordinanza  presidenziale  n.  192  del  2 maggio 1988 e la
 documentazione trasmessa in esecuzione della stessa;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udito  alla  pubblica  udienza  del  21  novembre  1990 il relatore
 consigliere Franco Bianchi e uditi, altresi',  l'avv.  Lorenzini  per
 delega dell'avv.  Visciano per il ricorrente e l'avv. d'Amelio per la
 controinteressata;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
 Con  ricorso  (n.  1106)  notificato  in data 2, 3 e 4 aprile 1986 il
 prof.  Raffaele  Pascali  ha  adito  questo  tribunale  per  ottenere
 l'annullamento  dell'intero procedimento relativo al conferimento del
 giudizio di idoneita' a professore associato per il raggruppamento n.
 10 (diritto ecclesiastico) di cui alla legge delega n. 28  del  1980,
 al  d.P.R.    n.  382  del 1980 ed ai d.m. 4 dicembre 1980, 26 aprile
 1983, 11 giugno 1982 e 18 gennaio 1986 e, in subordine, del  giudizio
 di  non  idoneita'  del  ricorrente, conseguito nella prima e seconda
 tornata comunicato rispettivamente con raccomandata  n.  3649  del  3
 febbraio  1986, n.  1288 del 18 marzo 1986.  A fondamento del ricorso
 sono dedotti i seguenti motivi di illegittimita'.
   I. - Illegittimita' dell'O.M. 18 maggio 1981. Eccesso di  potere  e
 di  delega. Travisamento. Violazione artt. 12, legge n. 28 del 1980 e
 45 d.P.R. n. 382  del  1980.  Voto  limitato.  Nullita'  costituzione
 commissioni  e  relativi  decreti  ministeriali.    Le  modalita'  di
 costituzione delle commissioni giudicatrici,  previste  dall'art.  5,
 legge  n.  28 del 1980 sono state completamente stravolte dal decreto
 delegato (n. 382 del 1980)  dell'O.M.  18  maggio  1981  nonche'  dai
 decreti ministeriali di nomina delle commissioni perche':
     a) la rosa dei candidati sorteggiati - pari ex lege al triplo dei
 professori   da  eleggere  -  e'  stata  erroneamente  duplicata  per
 l'introduzione abusiva nella composizione della commissione di membri
 supplenti assolutamente non previsti dalla  legge  delega  e  nemmeno
 dall'art. 51, d.P.R. n. 382 del 1980;
     b)  la  rosa  dei  candidati  sorteggiati  nei casi in cui non ha
 raggiunto il quorum previsto, per assenza del numero  dei  professori
 ordinari  o  straordinari  non  e'  stata  integrata  con  membri  di
 discipline affini ma e' stata ugualmente votata pur  essendo  formata
 illegittimamente;
     c)  ogni  elettore al quale era consentito di votare per non piu'
 di un terzo  dei  nominativi  da  designare  ossia  1,  ha  viceversa
 espresso  due  preferenze  votando  anche  per  l'elezione del membro
 supplente.
   II. - Nullita' costituzione commissioni  prima  e  seconda  tornata
 giudizi  di idoneita' a professore associato. Illegittimita'. Eccesso
 di  potere  e  di  delega.  Sviamento.    La  Costituzione  di   piu'
 commissioni introdotta nell'art. 51, secondo comma, d.P.R. n. 382 del
 1980,  si pone in contrasto con la legge delega a termine della quale
 la  commissione   giudicatrice   doveva   essere   unica   per   ogni
 raggruppamento.
   III.   -   Incostituzionalita'  del  d.P.R.  n.  282  del  1980  in
 riferimento:  a) all'art. 33 Cost., che non consentiva in materia  di
 legislazione  universitaria  l'uso  della  legge  delega  in  base al
 principio di autonomia che prevede per la Universita' il  diritto  di
 darsi  ordinamenti autonomi; b) all'art.  33 Cost. che non consentiva
 di imporre il docente di partecipare ad  un  solo  raggruppamento  di
 discipline; c) all'art.  76 Cost., per non essere stati assicurati il
 buon  andamento  e l'imparzialita' dell'Amministrazione nei confronti
 dei docenti.
   IV. - Eccesso di potere. Violazione di legge (principi in  tema  di
 pubblici concorsi). Illogicita' manifesta, errore, sviamento.
   1.  -  Gli  atti  della  commissione  sono  stati  approvati in una
 confusione di compiti di competenze e di  incertezze  con  violazione
 del principio dell'imparzialita' e omogeneita' e con danni enormi per
 i partecipanti all'inquadramento.
   2.  -  Le  relazione  delle  apposite  commissioni  non  sono state
 pubblicate nel termine di quattro  mesi  previsto  dall'art.  51  del
 d.P.R. n.  382 del 1980.
   3.  - Non sono stati predeterminati dalle commissioni i certificati
 numerici ed i parametri per i criteri  di  valutazione  omogenea  nei
 giudizi di idoneita'.
   4.  -  Non sono stati pubblicati in violazione dell'art. 8, d.m.  4
 dicembre 1980, taluni decreti ministeriali in data 16 luglio 1981  di
 nomina  di  alcune  commissioni  giudicatrici  impedendo  cosi'  agli
 interessati di proporre apposizione.
   5. - Il Consiglio universitario nazionale, per mancata vigilanza  e
 negligente  condotta,  ha  provocato  abusi ed eccessi da parte delle
 commisioni.
   6.  -  Per  alcuni  docenti  (assistente  ordinari   e   professori
 incaricati)  e' stato violato il diritto al mantenimento del posto di
 lavoro.
   V.  -  Difetto  di  istruttoria  e  di   motivazione.   Errore   su
 presupposti.  Eccesso di potere. Sviamento.  Il giudizio di idoneita'
 ai  fini  dell'inquadramento  nella  fascia  dei professori associati
 doveva essere effettuato con esclusione di  ogni  forma  concorsuale,
 dovendo  le  commissioni  prendere  atto  dell'attivita'  didattica e
 scientifica svolta dai partecipanti, sulla base  dei  pareri  scritti
 formulati  dai  vari  consigli  di  facolta',  i  soli  che potessero
 esprimere un giudizio attendibile oltre che  qualificato,  sull'opera
 svolta  dai  docenti.    Le  commissioni  hanno,  invece,  introdotto
 arbitrariamente criteri selettivi e concorsuali negando l'idoneita' a
 docenti  meritevoli.    In  concreto,  la  commissione,  non   doveva
 esprimere un giudizio comparativo di merito, ma doveva solo accertare
 in  assoluto  la  capacita' del candidato e sulla base dell'esistenza
 della pregressa  attivita'  didattica  e  scientifica.    Per  questi
 motivi,  il  ricorrente previa riserva di proporre motivi aggiunti ha
 chiesto al tribunale di volere in accoglimento del gravame  annullare
 gli  atti  impugnati  con  ogni conseguenza di legge, anche in ordine
 alle spese di giudizio.   Con atto notificato  in  data  10  dicembre
 1988,  il  ricorrente,  a  seguito  della  conoscenza  degli  atti  e
 documenti    depositati    dall'amministrazione    in    ottemperanza
 all'ordinanza presidenziale n. 192 del 1988, ha  dedotto  i  seguenti
 motivi aggiunti;
   1.  -  Illegittimita' del provvedimento di nomina della commissione
 giudicatrice (d.m. 8 maggio 1984) in relazione all'art. 13 d.P.R.  n.
 382 del 1980, essendo stato ammesso all'elettorato passivo  il  prof.
 Guerzoni,  nonostante il suo status di docente collocato d'ufficio in
 aspettativa, perche' parlamentare.
   2. - Illegittimita' del  d.m.  8  maggio  1984  per  illegittimita'
 derivata   del  d.m.  13  marzo  1984,  contenente  le  modalita'  di
 svolgimento  delle  votazioni  per  la   designazione   dei   docenti
 componenti   le   commissioni,  avendo  ogni  elettore  espresso  due
 preferenze, anziche' una, come previsto dalla legge.   Il  ricorrente
 ha insistito per l'accoglimento dell'impugnativa con ogni conseguenza
 di   legge.      Con  memoria  depositata  il  10  novembre  1980  ha
 ulteriormente illustrato i motivi di ricorso chiedendone,  di  nuovo,
 l'accoglimento.   La prof.ssa Angela Maria Punzi Nicolo' costituitasi
 in giudizio ha chiesto  di  esserne  estromessa,  non  possedendo  la
 qualita'  di  controinteressata atteso che il procedimento idoneativo
 di cui alla controversia  non  implica  alcuna  comparazione  fra  le
 posizioni  dei  candidati che dia luogo a formazione di graduatoria e
 si risolve in una  serie  di  provvedimenti  individuali  e  autonomi
 seppure  contenuti  in un atto plurimo; di talche', l'eventuale vizio
 della  procedura  non  ha  effetto  caducante  di  tutti   gli   atti
 successivi,   ma   puo'   essere   dedotto   separatamente   ai  fini
 dell'annullamento di uno specifico giudizio  favorevole,  nei  limiti
 dell'interesse  del  singolo candidato.  Alla pubblica udienza del 21
 novembre 1980, dopo la discussione orale, la causa e' stata spedita a
 sentenza.
                             D i r i t t o
   Il ricorso ha per oggetto il giudizio di non idoneita' a professore
 associato  per  il  raggruppamento  n.  10  (diritto   ecclesiastico)
 formulato nella seconda tornata nei confronti del ricorrente.
   Ha  carattere  pregiudiziale  il  primo  motivo  aggiunto  inteso a
 contestare, sulla base di quanto  emerso  dagli  atti  depositati  in
 giudizio  dall'amministrazione,  la  legittimita'  del  d.m. 8 maggio
 1984, con il quale e' stata nominata la commissione giudicatrice.
   Sostiene il ricorrente che l'ammissione all'elettorato passivo  del
 prof.  Luciano  Guerzoni,  allora in aspettativa obbligatoria perche'
 membro del Parlamento nazionale, e' avvenuta in contrasto con  l'art.
 13, primo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
   In  concreto,  l'indebito  inserimento  del  nominativo  del  prof.
 Guerzoni nel tabulato predisposto per il sorteggio (26) ha sovvertito
 la successiva serie progressiva, alterando l'abbinamento fra i numeri
 estratti e i nominativi dei docenti, con la conseguenza che e'  stata
 prospettata  al  corpo  elettorale  una  rosa di candidati diversa da
 quella che si sarebbe  formata  se  il  prof.  Guerzoni  fosse  stato
 escluso.
   L'Avvocatura  dello  Stato  oppone  che la censura risulta superata
 dall'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341,  il  quale,  sotto  il
 titolo  "interpretazione  autentica",  ha  disposto  che i professori
 collocati in aspettativa  obbligatoria  ai  sensi  dell'art.  13  del
 d.P.R.    11  luglio  1980,  n. 382, conservano l'elettorato attivo e
 passivo  per  la  formazione  delle  commissioni  per  i  giudizi  di
 idoneita'  a  professore  associato  e  per  i  concorsi a professore
 universitario ordinario o associato nei casi in cui le operazioni per
 la formazione delle commissioni  giudicatrici  siano  iniziate  prima
 della  entrata  in vigore dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n.
 705, anche se la conclusione delle operazioni anzidette e  la  nomina
 della commissione siano avvenute successivamente".
   L'assunto  dell'Avvocatura  va  condiviso  poiche'  nella specie il
 procedimento di nomina, avendo preso avvio il 1 marzo  1984,  con  il
 sorteggio  dei  docenti eleggibili, rientra nella sfera di previsione
 dell'intervento di interpretazione autentica.
   Tuttavia il citato  art.  1  della  legge  n.  341/1988  appare  al
 collegio  di  dubbia legittimita' costituzionale con riferimento agli
 artt.  3, 24, 102, 104 e 108 della Costituzione.
   La questione e' rilevante poiche', se la norma venisse caducata; la
 censura, alla luce del disposto dell'art. 13, primo comma del  d.P.R.
 n.   382/1980,   risulterebbe   fondata  come  la  giurisprudenza  ha
 ripetutamente ritenuto (Cons. di Stato, sez. VI, 10 febbraio 1988, n.
 178; t.a.r. Lazio, sez. I, 11 dicembre  1987,  n.  1960;  9  febbraio
 1987,  n.  268).    E'  determinante,  in  tal  senso,  il rilevo che
 l'aspettativa comporta la sospensione di tutte le  funzioni  connesse
 all'ufficio,  fatta  eccezione  per quelle espressamente consentite e
 fra  le  attivita'  indicate  nel  citato  art.  13  non  figura   la
 partecipazione   alle   commissioni  giudicatrici.     D'altronde  il
 collocamento in aspettativa obbligatoria disposto dallo  stesso  art.
 13  tende  con  chiara  evidenza,  a  consentire  al docente il pieno
 adempimento dei compiti relativi all'incarico extrauniversitario e ad
 evitare che, per l'onerosita'  dell'impegno,  si  producano  riflessi
 negativi sul buon andamento dell'amministrazione universitaria (Corte
 costituzionale  1980,  n. 185).  L'esclusione dall'elettorato passivo
 trova dunque conferma anche in ragione di intrinseca coerenza con  la
 ratio  legis, atteso che i lavori delle commissioni giudicatrici sono
 per durata e complessita' particolarmente gravosi.  Significativo  e'
 poi  che  l'art.  5  della  successiva legge 9 dicembre 1985, n. 705,
 abbia  previsto  che  i  professori   universitari   in   aspettativa
 obbligatoria   "mantengono   il   solo  elettorato  attivo..."  cosi'
 avvalorando le anzidette considerazioni, dal momento che  il  termine
 "mantengono" si riferisce come e' stato rilevato dalla giurisprudenza
 dianzi citata, non gia' alla disciplina precedente, ma alla posizione
 del  docente, che pur collocato in aspettativa conserva il diritto di
 voto.    Cosi'  accertata,  con  l'impiego  delle   consuete   regole
 ermeneutiche  ed  in  conformita'  ad  una giurisprudenza concorde la
 portata dell'art.  13 del d.P.R. n. 382/1980, ne consegue che  l'art.
 1  della  legge n.  341/1988 ha in realta' innovato, contrariamente a
 quanto si evince dal titolo, la disciplina previgente.   Di cio'  era
 consapevole  il relatore, senatore De Rosa, che nell'illust   rare il
 disegno di legge, ebbe ad affermare  che  l'art.  13  del  d.P.R.  n.
 382/1980  "non  prevede  la  conservazione  da  parte  dei professori
 predetti dell'elettorato attivo e passivo ai  fini  della  formazione
 delle  commissioni di concorso (atti della commissione istruzione del
 Senato, seduta del 28 aprile  1988,  pag.  26).    Orbene,  la  Corte
 costituzionale  di  recente  pur  riaffermando  in linea di principio
 l'ammissibilita'  della  legge  interpretativa,   ne   ha   censurato
 l'utilizzazione  ove  siano  dirette  a  chiarire una o modificare il
 significato della  norma  "interpretativa"  (Corte  costituzionale  4
 aprile  1990,  n. 155).   La stessa distorsione della funzione tipica
 dell'interpretazione  autentica  si  verifica,  per  quanto   si   e'
 osservato,  nel  caso  in  esame  donde  il sospetto della violazione
 dell'art. 3 della Costituzione per vizio di razionalita'.  Aggiungasi
 che nella specie l'intervento del  legislatore  si  inserisce  in  un
 contesto  caratterizzato  dal fatto che "sono stati presentati...  da
 parte di candidati non vincitori, ed in alcuni casi gia'  accolti  in
 primo   grado,   numerosi  ricorsi  che  sostengono  l'illegittimita'
 dell'operato del Ministero della pubblica istruzione"  (Relazione  al
 Senato  sul  disegno  di  legge  n. 795, X legislatura).   Sicche' e'
 evidente l'intento di interferire sui giudizi in corso,  vincolandone
 la  definizione in senso contrario a quello prevedibile, tenuto conto
 dell'indirizzo  del  giudice  di  primo  grado,   confermato,   prima
 dell'approvazione della legge, dal Consiglio di Stato (Cit.  sez. VI,
 10  febbraio 1988, n. 178) Da qui nascono ulteriori ragioni di dubbio
 sul piano della  Costituzionalita'  con  riguardo  all'art.  24,  che
 garantisce  la  tutela  giurisdizionale dei diritti e degli interessi
 legittimi  e  sancisce  l'inviolabilita'  del  diritto   di   difesa;
 dell'art.  102,  che riserva ai magistrati l'esercizio della funzione
 giurisdizionale; degli artt.  104,  comma  1,  e  108  comma  2,  che
 assicurano   l'indipendenza  della  magistratura.    E',  infine,  da
 rilevare che l'art. 1 della legge n. 341/1988,  introduce  una  nuova
 disciplina  in  materia  di formazione delle commissioni giudicatrici
 con effetto retroattivo pur  indipendentemente  dalla  qualificazione
 della norma come di interpretazione autentica, dovendosi ritenere che
 i  procedimenti  di nomina avviati prima dell'entrata in vigore della
 legge 9 dicembre 1985, n. 705, fossero nel frattempo tutti  pervenuti
 a  conclusione.    La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato
 che l'irretroattivita' stabilita dalla Costituzione soltanto  per  le
 leggi   penali,   costituisce   pur   sempre  un  principio  generale
 dell'ordinamento  al  quale,  salva  la  presenza  di  una  oggettiva
 giustificazione,  il  legislatore  deve  attenersi  (da  ultimo Corte
 costituzionale n. 155/1990).   Una volta  esclusa  la  validita'  dei
 presupposti e delle ragioni desumibili dai lavori preparatori, non si
 rinvengono  nella  specie elementi idonei a dare razionale fondamento
 alla retroattivita' della previsione, tanto  piu'  che  essa  non  si
 inquadra   in  un  generale  ripensamento  del  legislatore,  ma  con
 riferimento ad un periodo pregresso e limitato,  apporta  una  deroga
 alla  disciplina  vigente  alla  data della sua adozione e tuttora in
 vigore.  Anche sotto questo profilo sussiste il dubbio  di  contrasto
 con   il   principio  di  ragionevolezza  di  cui  all'art.  3  della
 Costituzione.
   Per le considerazioni esposte le delineate questioni vanno  rimesse
 alla  Corte costituzionale, restando sospeso il giudizio con riserva,
 di  ogni   ulteriore   statuizione,   all'esito   della   risoluzione
 dell'incidente di costituzionalita'.
                                P. Q. M.
   Il  tribunale  amministrativo regionale del Lazio, sez. I, solleva,
 nel giudizio promosso dal sig. Raffaele Pascali come in epigrafe,  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1 della legge 5
 agosto 1988, n.  341,  nella  parte  in  cui  riconosce  l'elettorato
 passivo  ai  docenti  universitari in aspettativa obbligatoria per la
 formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di  idoneita'
 a  professore  associato  in  relazione  agli artt. 3, 24, 102 e 104,
 primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione;
   Dispone  la  sospensione  del  giudizio  e  riserva  ogni ulteriore
 pronuncia   all'esito    della    risoluzione    dell'incidente    di
 costituzionalita';
   Dispone  che, a cura della segreteria della sezione, gli atti siano
 trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente  pronunzia  sia
 notificata  alle  parti in giudizio e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Roma, nella Camera di  Consiglio  del  21  novembre
 1990.
                   Il presidente f.f. est.: Bianchi
 98C1039