N. 650 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 aprile 1998

                                N. 650
 Ordinanza emessa il 24 aprile 1998 dal  pretore  di  Roma  -  sezione
 distaccata  di  Tivoli  nel  procedimento penale a carico di Mariotti
 Piero
 Processo   penale   -  Giudizio  direttissimo  -  Fase  di  convalida
    dell'arresto  -  Relazione  dell'ufficiale  o   agente   di   P.G.
    procedente  e  dichiarazione  dell'arrestato  -  Assunzione con le
    forme dettate  per  la  fase  dibattimentale  ed  inserimento  dei
    rispettivi  atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il
    dibattimento -  Omessa  previsione  -  Lesione  del  principio  di
    parita'  di  trattamento con gli altri imputati - Compressione del
    diritto di difesa - Violazione del  principio  di  indipendenza  e
    imparazialita' del giudice.
 (C.P.P.  1988,  artt.  34,  431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271,
    art. 138).
 (Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma
 e 27, secondo comma).
(GU n.38 del 23-9-1998 )
                              IL PRETORE
   Il 24 aprile 1998 i Carabinieri della Stazione di Bagni  di  Tivoli
 traevano  in  arresto Mariotti Pietro colto nella flagranza del reato
 di cui agli artt. 624, 625 nn. 7, 61 n. 52 c.p.
   Nel termine di legge era presentato dal p.m. in tale stato, dinanzi
 a  questo  pretore  per  la  convalida  ed  il  contestuale  giudizio
 direttissimo  a  norma  dell'art.  566  c.p.p. Il pretore prima della
 relazione orale degli  operanti  che  avevano  proceduto  all'arresto
 sollevava questione di incostituzionalita' come da dispositivo.
   Questo   pretore   in   punto  rileva  che  sussistono  profili  di
 incostituzionalita' che di seguito saranno evidenziati,  pendente  la
 fase  della  convalida  riguardo sia all'acquisizione della relazione
 orale  da   parte   del   p.u.   procedente   nonche'   all'audizione
 dell'arrestato  (art.  566 punto 3 c.p.p.) e cio' in riferimento alla
 normativa processuale da applicare.
   Per  il  vero,  la  necessita'  di  sollevare   la   questione   di
 costituzionalita'  nella  fase  della  convalida e precisamente prima
 della relazione orale dell'Ufficiale agente di p.g. che ha  proceduto
 all'arresto,  segue  ad  una inequivoca indicazione proveniente dalla
 stessa  Corte  costituzionale  che,  in  analoga   fattispecie,   con
 prospettazioni  di merito identiche concorrenti ad evidenziare la non
 manifesta  infondatezza  della  questione  medesima,  la  considerava
 inammissibile  per  difetto  di  rilevanza  giacche'  sollevata nella
 successiva fase del giudizio conseguente alla convalida laddove e' in
 tale ultimo ambito che andava prospettata "essendo volta a modificare
 le modalita' di assunzione degli atti raccolti durante la fase  della
 convalida  dell'arresto"  e  non anche, per l'appunto, nella fase del
 giudizio, atteso che in  quel  momento,  con  riferimento  agli  atti
 anteriormente  raccolti  nella fase di convalida "il giudice.  (....)
 ha ormai esaurito la sua cognizione" (ord. n. 301/1997).
   Orbene, venendo al merito della  sollevata  eccezione  si  osserva:
 Com'e' noto la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995
 (vedi  la  n. 149 e la 432) ha rivisto i limiti dell'incompatibilita'
 prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da
 creare pre-giudizio) una valutazione  di  contenuto  sulla  probabile
 fondatezza dell'accusa.
   E,  con  specifico  riguardo  al  giudizio  direttissimo  avanti al
 pretore, ha dichiarato la  manifesta  infondatezza  della  questione,
 radicandola  sulla  circostanza che in tale eventualita' la convalida
 dell'arresto implica una valutazione sulla  riferibilita'  del  reato
 all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione
 del  giudice  competente per il merito direttamente investito, cui e'
 devoluta  la convalida e il contestuale giudizio al quale accede ogni
 altro provvedimento cautelare; aggiungendovi  che,  "il  giudice  del
 dibattimento,  al  quale  e'  presentato  l'imputato  per il giudizio
 direttissimo,  si  pronuncia  pregiudizialmente,  con  la   convalida
 dell'arresto,  sulla  esistenza dei presupposti che gli consentono di
 procedere immediatamente al giudizio ed  e'  competente  ad  adottare
 incidentalmente  misure  cautelari, attratte nella sua competenza per
 la cognizione del merito.
   Non   puo'    dunque    essere    configurata    una    menomazione
 dell'imparzialita'  del  giudice, che adotta decisioni preordinate al
 proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso".
   Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione
 alle superiori argomentazioni adottate dalla  Corte,  si  imponga  la
 rivalutazione  di aspetti di incostituzionalita' afferenti al momento
 di formazione della prova per la decisione  di  merito  ed  al  tema,
 dunque,   della   corretta  utilizzazione  degli  elementi  di  prova
 (rectius:  di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione del
 libero convincimento del giudice.
   Invero, muovendo dalla  indicata  premessa  che  il  giudice  della
 convalida  e'  il  giudice  di merito solo incidentalmente chiamato a
 verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione
 del relativo processo e posto che,  tale  fase  si  snoda  attraverso
 l'acquisizione  di elementi di valutazione influenti sulla formazione
 del convincimento del giudice, e' indubbio che l'acquisizione di tali
 elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie
 fatte proprie dalle regole vigenti per la fase di  giudizio  in  modo
 che  ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilita' in senso
 formale    e    conseguentemente    non    intaccato    il    profilo
 dell'imparzialita'   (altrimenti   riposante   solo   sulla  generica
 affermazione che comunque si e' fronte al giudice del merito) nonche'
 i connessi profili del contraddittorio e della iniziativa delle parti
 nella acquisizione e formazione  della  prova.  In  particolare  cio'
 concerne  i  qualificanti  momenti  della  cosidetta  relazione orale
 dell'ufficiale o agente di  p.g.  procedente  e  della  dichiarazione
 dell'arrestato  che, a norma dell'art. 566 c.p.p.  viene "sentito" ai
 fini di convalida.
   Poiche' tali momenti anticipano, contenutisticamente, in tale  fase
 incidentale  e  antecedente  al  giudizio,  la  prova  testimoniale e
 l'esame dell'imputato, a salvaguardare la loro compatibilita'  con  i
 parametri  costituzionali  rappresentati  dall'art. 3 (sottospecie di
 parita'  di  trattamento  con  gli  altri  imputati),  dall'art.   24
 (sottospecie  di  garanzie  difensive),  dagli  artt.  3, 24, secondo
 comma, 25 e 27, secondo comma (sottospecie di interconnessione tra  i
 richiamati  profili  con  quello  della  indipendenza  del giudice di
 merito e, dunque, nella prospettiva funzionale  dell'esercizio  della
 giurisdizione   con   riferimento  al  momento  acquisitivo  di  dati
 contenutistici e di  merito  dell'imputazione,  influenti  come  tali
 sulla   formazione   del   libero   convincimento   del   giudice)  a
 salvaguardare come detto,  la  loro  compatibilita'  con  i  suddetti
 parametri  di  costituzionalita'  si  impone  il rispetto delle forme
 previste per gli atti a  contenuto  congenere  nel  dibattimento,  in
 funzione  anticipatoria  (cosi'  come avviene per i casi di incidente
 probatorio) cosi' da risultare salvaguardato  anche  l'aspetto  della
 loro diretta utilizzabilita' ai fini di giudizio.
   In      conclusione     si     ritiene     pertanto     ravvisabile
 l'incostituzionalita' dell'art. 566  laddove  non  prescrive  che  la
 relazione   dell'ufficiale   o  agente  p.g.  procedente  nonche'  le
 dichiarazioni dell'imputato vengano assunte con  rispetto  e  con  le
 forme  dettate  nella  fase dibattimentale per la testimonianza e per
 l'esame dell'imputato con conseguente invalidita' della stessa  norma
 e dell'art. 138 disp.att. al c.p.p.  in relazione all'art. 431 c.p.p.
 laddove  non prescrive l'inserimento degli atti suddetti da acquisire
 nelle  forme  come  dianzi   individuate   nel   fascicolo   per   il
 dibattimento.
   E'  indubbia  la rilevanza della prospettata questione nel presente
 giudizio, che si  trova  proprio  nella  fase  della  convalida  dove
 trovano diretta applicazione le norme censurate.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  1 legge costuzionale 9 febbraio 1948, nn. 1 e 23
 legge 11 marzo 1953, n. 86;
   Solleva di ufficio  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli artt. 34, 431, 566 c.p.p.; 138 disp.att. c.p.p., per violazione
 degli  artt.  3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo comma; 27,
 secondo comma della Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e sospende il processo in corso;
   Ordina  che  a  cura  della cancelleria l'ordinanza di trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
   In Tivoli, cosi' pronunciata il 24 aprile 1998.
                           Il pretore: Croce
 98C1050