Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.225 del 26-9-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 febbraio 1996; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996, con cui previo parere del Consiglio universitario nazionale, e' stato approvato il piano di sviluppo dell'Universita' per gli anni 1994/96, che per l'Universita' di Parma prevede, tra l'altro, l'istituzione del diploma universitario in "Operatore tecnico di laboratorio farmaceutico"; Vista la nota di indirizzo ministeriale prot. 1/98 del 16 giugno 1998 "legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica"; Decreta: Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso: l'art. 114 del vigente statuto dell'Universita' di Parma e' cosi modificato: "Art. 114. - La facolta' di farmacia conferisce: La laurea in farmacia. La laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. Il diploma in informazione scientifica sul farmaco. Il diploma in tecniche erboristiche. Il diploma in operatore tecnico di laboratorio farmaceutico. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge". Dopo l'art. 135 e con conseguente scorrimento della numerazione successiva vengono inseriti i seguenti nuovi articoli: "Art. 136 (Istituzione e durata del corso di diploma). - Presso la facolta' di farmacia dell'Universita' di Parma e' istituito, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, il diploma universitario in operatore tecnico di laboratorio farmaceutico. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del tecnico di laboratorio farmaceutico. In particolare, il corso di diploma fornira' le competenze necessarie alla produzione, controllo ed analisi dei medicinali, cosi' come richieste dalle industrie produttrici di specialita' medicinali, prodotti galenici, cosmetici e dietetici. Il corso degli studi ha durata triennale. L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari e le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico di facolta'. Il numero degli iscritti e' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze di mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Art. 137 (Corsi di laurea e di diploma universitari affini). - Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 136 e' dichiarato affine al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario al corso di laurea sopra citato, il consiglio di facolta' adottera' il criterio generale della loro validita' culturale (propedeutica e professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facolta' indichera', inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario laddove esistenti o da un corso di laurea anche di altre facolta' al corso di diploma universitario, il consiglio di facolta', su proposta del consiglio di corso di diploma, riconoscera' gli insegnamenti, sempre col criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Particolare attenzione sara' rivolta dalla facolta' agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso volessero completare gli studi nell'ambito del corso di diploma. Art. 138 (Articolazione del corso degli studi). - Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi didattici piu' brevi secondo quanto deliberato dal consiglio di corso di diploma, specificandoli nel regolamento didattico della facolta'. L'attivita' didattica complessiva e' di 1500 ore. L'attivita' di laboratorio e di tirocinio potra' essere svolta all'interno o all'esterno dell'universita', anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere o aziende industriali, con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attivita' didattica e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali monodisciplinari od integrati. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da non piu' di tre moduli coordinati, eventualmente impartiti da piu' docenti. Il numero delle annualita' e dei rispettivi esami non potra' essere superiore a 15. La frequenza dei corsi e' obbligatoria. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facolta'. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalita' di esame stabilite dal consiglio di facolta'. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale dovra' essere discusso un elaborato finale relativo all'attivita' di tirocinio. I contenuti didatticoformativi minimi obbligatori del corso di studi, articolati in aree didattiche, sono indicati nell'art. 141. Art. 139 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta', su proposta del consiglio di corso di diploma, definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta': a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno secondo quanto previsto dal precedente art. 136; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita' e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didatticoscientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico; c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che vi aderiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teoricopratiche; d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; e) indica le annualita' di cui lo studente dovra' avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. Art. 140 (Docenza). - La copertura dei moduli didattici attivati e' affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facolta' affine, ovvero per affidamento o supplenza a professori di ruolo o ricercatori. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze o professionalita' esterne, il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalita' previste dallo statuto dell'Universita'. Art. 141 (Aree didattiche, contenuti didatticoformativi e relativi settori scientificodisciplinari). 1) Area chimica (3 annualita'). Settori scientificodisciplinari: C01A Chimica analitica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica, C02X Chimica fisica. Lo studente deve acquisire i principali fondamenti della chimica nelle sue diverse articolazioni con particolare riguardo a: natura degli elementi, legame chimico, stati di aggregazione, equilibrio chimico, concetti di solubilita', acidita' e basicita', reattivita' chimica; dovra' inoltre acquisire conoscenze sui principali gruppi funzionali organici e loro reattivita'; sulle principali metodologie strumentali, sull'elaborazione dei dati analitici e sui fondamenti di chimica fisica. 2) Area matematicafisica (2 annualita'). Settori disciplinari: A02A Analisi matematica, A04A Analisi numerica, A02B Probabilita' e statistica matematica, B01B Fisica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, S01B Statistica per la ricerca sperimentale. Lo studente deve acquisire le basi di fisica necessarie per l'apprendimento delle discipline del corso di diploma e acquisire le competenze pratiche per l'uso di mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dei dati. 3) Area biologica (2 annualita'). Settori scientificodisciplinari: E05A Biochimica, E08X Biologia farmaceutica, E13X Biologia applicata, E12X Microbiologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica. Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della biologia e della biochimica generale ed applicata alle molecole di interesse biologico ed ai meccanismi molecolari dei processi. Deve inoltre acquisire nozioni fondamentali di microbiologia applicata ai procedimenti farmaceutici. 4) Area chimico farmaceutica (3 annualita'). Settori scientificodisciplinari: C07X Chimica farmaceutica. Lo studente deve acquisire nozioni per una conoscenza adeguata della chimica farmaceutica finalizzata sia alla utilizzazione delle principali classi di farmaci che all'applicazione dei piu' recenti tipi di approccio alla progettazione dei farmaci. Inoltre deve avere la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento ed il dosaggio dei farmaci nelle preparazioni farmaceutiche secondo i metodi ufficiali. 5) Area tecnologica (1 annualita'). Settore scientificodisciplinare: C08X Farmaceutico tecnologico applicativo. Lo studente deve apprendere nozioni relative alla manipolazione delle materie prime ed eccipienti, la loro utilizzazione nelle forme farmaceutiche, le metodologie della tecnica ed i procedimenti di fabbricazione delle forme. 6) Area farmacologica (2 annualita'). Settori scientificodisciplinari: E07X Farmacologia. Lo studente deve acquisire conoscenze della farmacologia, farmacoterapia e tossicologia negli aspetti relativi alla somministrazione, azione, metabolismo e tossicita'. 7) Area professionalizzante (2 annualita'). Settori scientificodisciplinari: P02B Economia e gestione delle imprese; C08X Farmaceutico tecnologicoapplicativo. Lo studente deve acquisire le nozioni di produzione e controllo dei medicinali, con particolare riguardo agli aspetti tecnologici ed industriali. Deve ricevere altresi' nozioni di farmacoeconomia, marketing e norme di qualita' e di sicurezza". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parma, 31 luglio 1998 p. Il rettore: Le Moli