REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998, n. 20 

Modifiche  alla  legge  regionale 29 aprile 1991, n. 10: Norme per il
funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi
(GU n.37 del 26-9-1998)

Titolo I
NORME INERENTI LA LIQUIDAZIONE
DEL DISCIOLTO ESAU

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 41
                         del 24 giugno 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  All'art. 10 della  legge  regionale  29  aprile  1991,  n.  10,  e'
aggiunto il seguente comma:
   "Ai  componenti  del  Comitato che risiedono in comuni diversi dal
capoluogo regionale, e'  corrisposto,  per  l'accesso  alle  riunioni
formalmente  convocate,  un rimborso pari a un quinto del costo di un
litro di benzina super vigente  nel  tempo  per  ogni  chilometro  di
percorrenza dal comune di residenza alla sede regionale.
  Agli  effetti  della presente legge la residenza del componente del
Comitato che risieda fuori del territorio regionale si intende sempre
acquisita in un comune della regione".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Perugia, 16 giugno 1998
                     Il vice presidente: Goracci