N. 23 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 7 agosto 1998

                                 N. 23
  Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
 7 agosto 1998 (della regione Veneto)
  Inquinamento - Inquinamento delle acque - Nomina per la tutela della
    laguna  di  Venezia  -  Fissazione dei requisiti di qualita' delle
    acque e delle caratteristiche  degli  impianti  di  depurazione  -
    Definizione  delle  migliori  tecnologie di processo e depurazione
    disponibili, da applicare alle industrie  che  scaricano  sostanze
    inquinanti e approvazione dei progetti di adeguamento, finalizzati
    all'eliminazione delle sostanze stesse - Attribuzione dei relativi
    poteri  al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei
    lavori pubblici - Lesione delle competenze regionali in materia di
    tutela dell'ambiente e disinquinamento - Violazione del  principio
    di  legalita' - Incidenza sul principio di buona amministrazione -
    Istanza di sospensione dell'atto impugnato.
 (Decreto 23 aprile 1998 del Ministro dell'ambiente di concerto con il
    Ministro dei lavori pubblici).
 (Cost., artt. 117 e 118; d.P.R.  15  gennaio  1972,  n.  8,  art,  2,
    secondo  comma, lett. c); d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 101,
    primo e secondo comma, lett. a); d.lgs. 31  marzo  1998,  n.  112,
    artt. 79, 80 e 81; legge 16 aprile 1973, n. 171, art. 9; d.P.R. 20
    settembre  1973, n. 962, artt. 3, trentunesimo comma, 11, 12 e 13;
    legge 29 novembre 1984, n. 798, art. 5, lett. a); d.-l.  29  marzo
    1995,  n.  96, art. 2, commi 1 e 3, convertito in legge 31  maggio
    1995, n.  206; legge 23 agosto 1988, n. 400,  art.  17,  comma  3;
    legge regione Veneto 16 maggio 1985, n. 33, artt. 35, 47, 49 e 50;
    legge regione Veneto 27 febbraio 1990, n. 17, artt. 2 e 3).
(GU n.39 del 30-9-1998 )
   Ricorso  per  conflitto  di  attribuzioni  della regione Veneto, in
 persona del presidente della Giunta regionale dott. Giancarlo  Galan,
 autorizzato  da  delibera  giuntale  n.  2773  del  28  luglio  1998,
 rappresentata e difesa come da mandato a margine  del  presente  atto
 dagli avv.ti prof. Feliciano Benvenuti e Luigi Manzi, con elezione di
 domicilio nello studio del secondo in Roma - via Confalonieri n. 5;
   Nei  confronti dello Stato, in persona del Presidente del Consiglio
 dei Ministri pro-tempore; del Ministero dell'ambiente, in persona del
 Ministro pro-tempore; del Ministero dei lavori pubblici,  in  persona
 del Ministro pro-tempore.
   In punto, annullamento, previa sospensione incidentale, del decreto
 del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto con il Ministro dei lavori
 pubblici 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  140
 del  18  giugno 1998. avente ad oggetto: "Requisiti di qualita' delle
 acque e. caratteristiche degli impianti di depurazione per la  tutela
 della  laguna  di  Venezia,  nella  parte  in cui demanda al Ministro
 dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei  lavori  pubblici,  la
 definizione  delle  migliori  tecnologie  di  processo  e depurazione
 disponibili da applicare agli impianti.  industriali.  esistenti  che
 scaricano  sostanze  inquinanti  nella  laguna di Venezia e nei corpi
 idrici del suo bacino scolante, nonche' l'approvazione  dei  progetti
 di  adeguamento finalizzati all'eliminazione delle medesime sostanze,
 da presentare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore  del  decreto,
 dai  titolari  delle  autorizzazioni  agli  scarichi  esistenti e che
 prevedano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e tempi di
 realizzazione non superiori a quindici mesi (punto 6.  commi quarto e
 quinto).
                               F a t t o
   Con l'impugnato  decreto  sono  stati  fissati  gli  obbiettivi  di
 qualita' da perseguire nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del
 suo bacino scolante per assicurare la protezione della vita acquatica
 e   l'esercizio   delle   attivita'   di  pesca,  molluschicoltura  e
 balneazione, rinviando a successivo provvedimento,  da  adottarsi  su
 proposta  di  una commissione tecnica di dodici membri, tre dei quali
 designati dalla stessa regione  Veneto,  la  fissazione  dei  carichi
 massimi  ammissibili  complessivi di inquinanti e dei carichi massimi
 ammissibili netti per le diverse  fonti  di  inquinamento,  a'  sensi
 dell'art.  2, comma 1, d.-l. 23 marzo 1995 n. 96, convertito in legge
 31 maggio 1995 n. 206 avente ad oggetto: "Interventi urgenti  per  il
 risanamento  e  l'adeguamento  dei sistemi di smaltimento delle acque
 usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici  e  nelle
 isole dei comuni di Venezia e di Chioggia".
   Lo  stesso decreto contiene inoltre puntuali prescrizioni in ordine
 al  contenuto  delle   autorizzazioni   agli   scarichi   industriali
 relativamente a sostanze reputate particolarmente inquinanti.
   Si  tratta in particolare dei capoversi I-V del punto 6), ove viene
 espressamente previsto che: "Nelle nuove autorizzazioni agli scarichi
 industriali nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino
 scolante, e nelle modifiche alle autorizzazioni esistenti, e' vietato
 lo  scarico   di   idrocarburi   policiclici   aromatici,   pesticidi
 organoclorurati diossina, policlorobifenili e tributilstagno.
   Ai  fini della verifica del rispetto del divieto di rilascio non si
 tiene conto delle quantita' di inquinanti residue alla adozione delle
 migliori tecnologie di processo e di depurazione disponibili.
   Per  le  autorizzazioni  esistenti,  a  fronte  delle   quali   sia
 attualmente  in  corso  di  svolgimento  una attivita' produttiva, il
 medesimo divieto si applica decorsi centottanta  giorni  dall'entrata
 in vigore del presente decreto.
   Con  decreto  del  Ministro dell'ambiente, da adottarsi, sentito il
 Ministro dei lavori  pubblici,  entro  novanta  giorni  dal  presente
 decreto,   sono   definite  le  migliori  tecnologie  disponibili  da
 applicare  agli  impianti  industriali  esistenti,   secondo   quanto
 previsto dalle direttive comunitarie.
   Qualora,   entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
 presente decreto,  i  titolari  delle  autorizzazioni  agli  scarichi
 esistenti    presentino    progetti    di   adeguamento   finalizzati
 all'eliminazione  degli  scarichi  delle  sostanze  inquinanti  sopra
 indicate,   che   prevedano   l'utilizzo  delle  migliori  tecnologie
 disponibili e tempi di realizzazione non superiori a quindici mesi, e
 detti progetti siano approvati con decreto del Ministro dell'ambiente
 di concerto con il Ministro dei lavori pubblici  entro  i  successivi
 sessanta  giorni, il divieto non si applica per il periodo necessario
 alla realizzazione dei progetti di adeguamento.
   Tali ultime  disposizioni,  oltre  che  velleitarie,  illogiche  ed
 irrazionali,   risultano   palesemente  illegittime  e  lesive  della
 competenza della regione Veneto in materia di tutela dell'ambiente  e
 disinquinamento, con specifico riguardo agli impianti di depurazione,
 come  risultante  dal  combinato disposto degli artt. 117 e 118 della
 Costituzione e successive norme di attuazione e decreti delegati,  di
 cui al prosieguo.
   Percio' se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di
                             D i r i t t o
   Sulla   base   delle  citate  prescrizioni  dell'impugnato  decreto
 interministeriale e' fatto divieto,  decorsi  180  giorni  dalla  sua
 entrata  in  vigore,  ai  titolari  di  autorizzazioni  agli scarichi
 industriali nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino
 scolante di scaricare sostanze ritenute  particolarmente  inquinanti,
 purche'  nel termine di 120 giorni non abbiano presentato un progetto
 di adeguamento degli scarichi, che preveda l'utilizzazione di  quelle
 migliori  tecnologie  di  processo  e  depurazione disponibili che il
 Ministro dell'ambiente di concerto con  quello  dei  lavori  pubblici
 deve  definire  con  apposito  decreto nel termine di 90 giorni e che
 ricevano l'autorizzazione da parte delle medesime autorita'.
   Tali   disposizioni   incidono   negativamente,   esautorandola   e
 ledendola, sulla competenza della regione Veneto in materia di tutela
 dell'ambiente  e  dall'inquinamento,  e segnatamente di realizzazione
 degli  impianti  di  trattamento  e  depurazione  delle  acque,  come
 riconosciute  dagli  artt.  117  e  118  Cost.  e  successivi decreti
 delegati e norme di attuazione rinvenibili sia in sede di  disciplina
 generale che di legislazione speciale per la salvaguardia idraulica e
 di risanamento ambientale della citta' di Venezia.
   Si  possono  percio' distinguere piu' profili di illegittimita' del
 decreto impugnato, come di seguito indicati.
   I. - Violazione dell'art. 2  comma  secondo,  lett.  c)  d.P.R.  15
 gennaio  1972  n.  8 - Violazione dell'art. 101 commi primo e secondo
 lett.    a)  d.P.R.  24  luglio  1977  n.  616  -  Violazione   falsa
 applicazione degli artt. 79, 80 e 81 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112.
   Per  quanto  riguarda  la  disciplina  generale  gia' con d.P.R. 15
 gennaio 1972, n. 8 erano state trasferite alle  Regioni  le  funzioni
 amministrative  concernenti  le  opere igieniche di interesse locale,
 ivi comprese "...fognature, impianti di depurazione delle acque... ed
 altre" (art.  2 comma secondo, lett. c) punto 3).
   Successivamente,  con  formula di piu' ampia portata e maggiormente
 incisiva nel  senso  del  rafforzamento  delle  autonomie  regionali,
 l'art.    101 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ha trasferito alle regioni
 le  funzioni  amministrative  esercitate  dagli  organi  centrali   e
 periferici   dello   Stato  in  ordine  "...all'igiene  del  suolo  e
 dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico,  compresi
 gli  aspetti  igienico  sanitari  delle  industrie  insalubri" (comma
 primo) ed in particolare le funzioni  concernenti  "...la  disciplina
 degli  scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione
 e depurazione delle acque e di  smaltimento  dei  rifiuti  liquidi  e
 idrosolubili"  (comma  secondo,  lett.    a))  nonche'  "...la tutela
 dell'inquinamento ... idrico di impianti termici ed industriali e  da
 qualunque altra fonte".
   Tali competenze sono state confermate anche dal recentissimo d.lgs.
 n.   112/1998   recante   "conferimento   di   funzioni   e   compiti
 amministrativi dello  Stato  alle  regioni  e  agli  enti  locali  in
 attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59, che anzi nella
 materia  de  qua  ha  portato  ad  un  accrescimento  delle  funzioni
 dell'amministrazione  regionale  ed   in   particolare   dei   poteri
 pianificatori (artt. 79, 80 e 81)".
   II.  - Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, legge 16 aprile
 1973 n. 171 - Violazione dell'art. 3, comma 31 e degli artt. 11 e  12
 del   d.P.R.   20  settembre  1973,  n.  962  -  Violazione  e  falsa
 applicazione dell'art. 13 del d.P.R. 20  settembre  1973,  n.  962  -
 Violazione dell'art.  5 lett. a) della legge 29 novembre 1984, n. 798
 e  successiyi provvedimenti di rifinanziamento - Violazione dell'art.
 2 commi primo e terzo, del d.-l. 29 marzo 1995, n. 96, convertito  in
 legge 206/1995 - Violazione dell'art. 17 comma terzo, legge 23 agosto
 1988 n. 400.
   Questi  stessi  criteri di riparto di competenza in materia vengono
 recepiti e meglio specificati in sede di  legislazione  speciale  per
 Venezia, ove viene riconosciuto un ruolo centrale alla regione Veneto
 nella pianificazione, regolamentazione e controllo delle opere per il
 disinquinamento dell'ambiente lagunare.
   Con  legge 16 aprile 1973, n. 171 e' stata confermata la competenza
 della regione e il riparto  con  l'organo  statale  (Magistrato  alle
 acque)  nell'adozione  dei  provvedimenti di tutela delle acque dagli
 inquinamenti "...nell'ambito delle rispettive competenze" (art. 9).
   Il  successivo  d.P.R.  20  settembre  1973,  n.  962,  emanato  ad
 integrazione  della citata legge speciale per la specifica materia de
 qua,  attribuisce  alla  regione  la  funzione   di   ammettere   gli
 interventi, approvare i progetti e concedere i contributi concernenti
 gli  impianti  di  depurazione  e  le  altre  opere  di  difesa dagli
 inquinamenti nonche' di accertare  definitivamente  "...la  validita'
 dei  trattamenti  prescelti"  in  sede  di  approvazione dei medesimi
 progetti (art. 3, comma XXXI e artt.  11 e 12),  rimanendo  riservata
 allo   Stato,   attraverso   il   Magistrato   alle  acque,  la  sola
 "...vigilanza sull'esecuzione delle opere" medesime (art. 13).
   Nella successiva legge 29 novembre 1984,  n.  798,  il  nodo  delle
 interrelazioni  tra  le  diverse  forme  di  intervento in materia di
 salvaguardia  di  Venezia  e'  stato   confermato   dal   legislatore
 attraverso  la  rigida  delimitazione  delle  competenze  affidate ai
 diversi soggetti chiamati ad operare,  riconfermando  il  riparto  di
 competenze   sopra   delineato   e   specificamente  riconoscendo  la
 competenza della regione Veneto in materia di opere di trattamento  e
 depurazione delle acque interessanti il bacino lagunare (art. 5 lett.
 a));  esattamente  in  questi  termini, con riguardo alla concorrente
 competenza regionale in materia di fognature v. Corte dei conti, sez.
 contr. Stato, 20 ottobre 1988, n. 2009).
   Sulla  stessa  linea  si  pongono  tutti   gli   altri   successivi
 provvedimenti  di rifinanziamento: art. 7, legge 22 dicembre 1986, n.
 910; art.  17, comma XII, legge 11 marzo 1988, n. 67; art.  2,  comma
 I, lett.  b), legge 8 novembre 1991, n. 360; art. 2, comma III, legge
 5  febbraio  1992,  n. 139; art. 1, comma II, d.-l. 2 agosto 1996, n.
 408, convertito in legge 4 ottobre 1996, n. 615.
   Il predetto sistema di riparto di competenze  e'  stato  fatto  poi
 espressamente  salvo  anche  dal  cit.  d.-l.  29  marzo 1995, n. 96,
 convertito in legge n.  206/1995,  sulla  base  del  quale  e'  stato
 emanato  l'impugnato  decreto  e  che  all'art.  2,  terzo  comma, ha
 statuito che "...per gli impianti di depurazione pubblici  e  privati
 ricadenti   nel  territorio  scolante  nella  laguna  di  Venezia  si
 applicano le ordinarie procedure di  approvazione  dei  progetti,  di
 autorizzazione  allo  scarico  e  di controllo previste dalle vigente
 normativa statale e regionale".
   Appare percio' evidente l'illegittimita' del denunciato decreto, il
 quale pretende di modificare detto riparto di competenze,  riservando
 allo  Stato  funzioni che risultano invece di competenza regionale in
 conformita' al dettato  costituzionale,  peraltro  con  provvedimento
 assunto  in  violazione del principio di legalita' in quanto adottato
 sulla base dell'art. 2  comma  primo  del  cit.  d.-l.  96/1995  che,
 abilita  il  Ministro dell'ambiente di concerto con quello dei lavori
 pubblici, soltanto all'aggiornamento dei valori limite  di  cui  alla
 tabella  allegata  al  cit.  d.P.R.  20 settembre 1973, n. 962 ma non
 certo a modificare il riparto di competenze in materia gia' stabilito
 sulla base di  prevalenti  norme  di  legge  attuative  dei  principi
 costituzionali in materia.
   Per  quanto ancora concerne specificamente la natura dell'impugnato
 provvedimento, si osserva che esso ha natura regolamentare  e  doveva
 percio'  essere  adottato  in  conformita'  al disposto dell'art. 17,
 comma terzo, legge 23 agosto 1988, n. 400 e dunque previa richiesta e
 acquisizione del parere del Consiglio di Stato che, invece, da quanto
 e' dato ricavare dal testo del provvedimento  medesimo,  non  risulta
 siano avvenute.
   III.  -  Violazione degli artt. 35 e 47 e degli artt. 49 e 50 della
 l.r. 16 maggio 1985, n. 33, - Violazione degli artt. 2 e 3, l.r.   27
 febbraio 1990, n. 17.
   A tali principi si uniforma la legislazione regionale in materia.
   In  particolare  la  l.r.  16 maggio 1985, n. 33 avente ad oggetto:
 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modifiche, sottopone
 al controllo preventivo della regione  la  realizzazione  nonche'  la
 variazione  per  ampliamento  e  ristrutturazione  degli  impianti di
 depurazione definiti per  la  loro  importanza  di  prima  categoria,
 attraverso  l'approvazione  dei  relativi  progetti  (artt. 35 e 47),
 mentre delega alle provincie le  medesime  funzione  in  ordine  agli
 impianti  di depurazione minori, definiti di seconda categoria (artt.
 49 e 50).
   Con la l.r. 27 febbraio 1990, n. 17, recante "Norme per l'esercizio
 delle funzioni eseguite ai sensi della legge  29  novembre  1984,  n.
 798,  per  la  salvaguardia  di Venezia" e' stato poi disciplinato il
 "Piano regionale direttore per il disinquinamento" avente ad  oggetto
 il  territorio  dei comuni che costituiscono il bacino scolante nella
 laguna di Venezia e nel quale, fra l'altro vengono  definiti  "...gli
 obiettivi  di  qualita'  e i metodi di determinazione e aggiornamento
 dei vari interventi, ivi compresi i criteri tecnici  generali  per  i
 singoli  progetti,  avendo riguardo a tutte le cause di inquinamento,
 alla  loro  prevenzione  e  riduzione  nonche'  alla  evoluzione  dei
 processi produttivi, ivi compresi quelli agricoli".
   IV.  -  Dal  quadro  normativo  che  si e' tracciato risulta quindi
 confermata la competenza esclusiva della regione Veneto sia in ordine
 all'individuazione   delle   caratteristiche   degli   impianti    di
 trattamento  e  depurazione  delle  acque  provenienti dagli scarichi
 (anche) industriali nella laguna di Venezia e nei  corpi  idrici  del
 suo  bacino scolante, sia in ordine all'approvazione dei progetti per
 la realizzazione e/o modificazione di detti impianti.
   Entrambe le funzioni sono in rapporto di stretta interdipendenza  e
 correlazione l'una con l'altra.
   Appare  invero piu' logico e razionale che il loro esercizio spetti
 congiuntamente alla medesima amministrazione,  la  quale  risulta  la
 piu'  idonea a valutare la conformita' dei progetti di adeguamento ai
 parametri e ai criteri di  raffronto,  se  questi  stessi  criteri  e
 parametri sono stati da essa stessa definiti e stabiliti.
   Che  poi detta amministrazione vada individuata in quella regionale
 risulta confermato, oltre che dai citati riferimenti normativi, anche
 da evidenti ragioni di buona amministrazione,  che  risultano  invece
 palesemente contraddette dal contenuto dell'impugnato decreto.
   Appare,  infatti,  velleitario  oltre  che incongruo e illogico che
 l'amministrazione statale, la quale  certo  non  puo'  possedere  per
 mancanza  di  conoscenza  diretta  della  realta'  locale  tutti  gli
 elementi   necessari   ai   fini   delle   relative   valutazioni   e
 determinazioni,  ne' ha previsto alcuna forma di partecipazione degli
 altri enti territoriali per la loro acquisizione, pretenda  di  voler
 introdurre limitatamente al solo bacino lagunare dei criteri generali
 e  uniformi  di adeguamento validi per tutti gli scarichi industriali
 ivi esistenti, senza pero' considerare le specifiche peculiarita'  di
 ogni  sistema  produttivo  che  necessariamente richiedono interventi
 mirati e appropriati.
   Risulta invece maggiormente rispondente al principio costituzionale
 di   buona   amministrazione,   nonche'   a   quello   generale    di
 sussidiarieta',  oltre  che  in  linea  con  le piu' recenti tendenze
 evolutive della vigente legislazione, ritenere che gli interessi  che
 si intendono perseguire con le contestate disposizioni dell'impugnato
 decreto  possano  essere  piu'  adeguatamente tutelati e realizzati a
 livello di amministrazione regionale.
   Quest'ultima, infatti, a seguito della lunga esperienza maturata in
 materia in tutti questi anni risulta essere il soggetto  piu'  idoneo
 all'esercizio  delle  funzioni  in  parola  per  la grande esperienza
 accumulata e la conseguente approfondita conoscenza  delle  tematiche
 in  oggetto,  oltre  ad  essere  divenuta  per  queste stesse ragioni
 l'interlocutore istituzionale abituale degli operatori.
   Sulla sospensione dell'esecuzione ex art. 40, legge n. 87/1953.
   La fondatezza del ricorso risulta da quanto precede.
   Ricorrono inoltre quelle "gravi ragioni" che consentono di ottenere
 anche   la  sospensione,  in  pendenza  di  giudizio,  dell'efficacia
 dell'atto che ha determinato il conflitto di attribuzioni.
   Deve considerarsi, infatti,  come  le  prescrizioni  di  cui  viene
 chiesto   l'annullamento   prevedano  che  entrambe  le  funzioni  di
 definizione delle migliori tecnologie disponibili da  applicare  agli
 impianti   industriali  esistenti  e  di  approvazione  dei  relativi
 progetti di  adeguamento  presentati  dai  titolari  degli  scarichi,
 vengano   esercitate   rispettivamente   nel  termine  di  novanta  e
 centoventi piu' sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  medesimo
 decreto avvenuta con la sua pubblicazione il giorno 18 giugno 1998.
   Percio'  ogni  decisione  successiva  a questi termini risulterebbe
 inutiliter data e la  lamentata  lesione  alle  competenze  regionali
 definitivamente  irreparabile.  Nella  fattispecie  e' poi necessario
 considerare che  la  mancata  sospensione  del  provvedimento,  oltre
 all'irreparabile  lesione  delle prerogative regionali determinerebbe
 anche un gravissimo danno agli stessi operatori economici.
   Vi sarebbe, infatti, il rischio come piu'  sopra  evidenziato,  che
 questi  ultimi  vengano  ingiustamente  assoggettati  all'obbligo  di
 rispetto  di  parametri  e  criteri  di  adeguamento  degli  scarichi
 incongruenti  e  non  idonei  rispetto  alle  specifiche peculiarita'
 dell'insediamento produttivo e che tuttavia dovrebbero accetare, pena
 la cessazione dell'attivita' produttiva.
   Viceversa nessun danno rilevante, ne' tanto meno  irreparabile,  si
 determinerebbe  a seguito della sospensione del decreto in questione,
 in quanto non si verificherebbe alcun  vuoto  normativo,  poiche'  le
 funzioni  in  parola continuerebbero ad essere (legittimamente e piu'
 utilmente)  svolte   dalla   regione   sulla   base   della   vigente
 legislazione.
   Ancora  si  sottolinea  la grave situazione di incertezza che dalla
 sovrapposizione di competenze conseguenti al delineato sistema deriva
 sui  comportamenti  dei  destinatari  del  provvedimento  oggetto  di
 controversia.
                                P. Q. M.
   Si  chiede  che codesta ecc.ma Corte voglia accertare e dichiarare,
 previa sospensione incidentale  dell'impugnato  decreto,  che  spetta
 alla  regione  Venento  in  via  generale  ed  esclusiva  definire le
 migliori tecnologie di  processo  e  di  depurazione  disponibili  da
 applicare  agli  impianti  esistenti  che  scarichino nella laguna di
 Venezia e nei corpi idrici del suo bacino  scolante,  e  approvare  i
 progetti  di  adeguamento finalizzati all'eliminazione degli scarichi
 di  idrocarburi  policiclici  aromatici,  pesticidi  organoclorurati,
 diossina,  policlorobifenili  e  tributilstagno  da presentarsi entro
 centoventi giorni dall'entrata in vigore  dell'impugnato  decreto  da
 parte  dei  titolari  delle autorizzazioni agli scarichi esistenti, e
 conseguentemente   annullare   l'impugnato   decreto   come    meglio
 specificato  in  epigrafe  del  presente  atto  nelle  parti  in essa
 indicate;
   Con ogni consequenziale statuizione di legge.
     Venezia - Roma, addi' 31 luglio 1998
           Avv. prof. Feliciano Benvenuti - avv. Luigi Manzi
 98C0979