N. 658 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 1998

                                N. 658
  Ordinanza emessa il 28 maggio 1998 dal  tribunale,  sezione  per  il
 riesame, di Genova sull'appello proposto da Nuredini Bujar
 Processo  penale -   Misure cautelari personali - Imputato sottoposto
    alla misura della custodia cautelare nella fase  predibattimentale
    -  Obbligo  per  il  giudice  del dibattimento di procedere, nelle
    forme camerali di  cui  all'art.  469  c.p.p.,  ad  interrogatorio
    immediatamente  e comunque non oltre cinque giorni dall'esecuzione
    della custodia - Mancata previsione - Lamentata omessa previsione,
    altresi',  di  perdita  di  efficacia  della  misura  in  caso  di
    inosservanza  di  detto  obbligo  -  Violazione  del  principio di
    eguaglianza - Lesione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, artt. 469, comb. disp., 294 e 302).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.39 del 30-9-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza;
   Visto  l'appello  proposto  in data 7 maggio 1998 nell'interesse di
 Nuredini Bujar avverso l'ordinanza del tribunale di Genova,  in  data
 27 aprile 1998, con cui veniva rigettata l'istanza di declaratoria di
 estinzione  della custodia cautelare in carcere - disposta dal g.i.p.
 presso lo stesso tribunale con ordinanza  7  maggio  1997  -  per  il
 mancato  esperimento  dell'interrogatorio nei termini di cui all'art.
 294 c.p.p., rispetto alla cattura del Nuredini avvenuta  in  data  13
 febbraio 1998;
   Udite le conclusioni della difesa, sciogliendo la riserva;
                               Premesso
     che  l'appellante  e' stato colpito dall'ordinanza di custodia in
 quanto imputato (rinviato a giudizio in data 22 ottobre 1997)  per  i
 reati  di  porto  illegittimo  d'arma  da fuoco e di tentato omicidio
 volontario ai danni di due connazionali;
     che il Nuredini e' stato catturato il 13 febbraio 1998, cioe'  in
 una  data  successiva  al rinvio a giudizio e precedente l'inizio del
 dibattimento (27 aprile 1998), e nei cinque giorni successivi non  e'
 stato interrogato da alcun giudice;
                               Rilevato
     che a motivo dell'appello la difesa deduce:
      a)  l'omesso  interrogatorio - c.d. di garanzia - del Nuredini a
 sensi e nei termini dell'art. 294  c.p.p.,  nel  testo  risultante  a
 seguito  della  sentenza  n.  77/1997 della Corte costituzionale: con
 tale pronuncia la Corte ha infatti  ritenuto  l'illegittimita'  della
 predetta  norma  nella  parte  in  cui  non  prevede  che,  fino alla
 trasmissione degli atti  al  giudice  del  dibattimento,  il  giudice
 proceda   all'interrogatorio  della  persona  in  stato  di  custodia
 cautelare in carcere immediatamente e comunque  entro  cinque  giorni
 dalla  data  di  esecuzione  della  custodia;  la  Corte  ha  inoltre
 ritenuto, con la sentenza in esame,  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.   302   c.p.p.  nella  parte  in  cui  limita  la  sanzione
 d'inefficacia, conseguente al mancato esperimento dell'interrogatorio
 di garanzia nei termini di cui all'art.  294  c.p.p.,  alla  custodia
 cautelare disposta nella fase delle indagini preliminari;
      b)  la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 302 cit. - nel
 testo risultante dalla predetta statuizione della Corte - di esperire
 il   predetto    interrogatorio    in    ogni    fase    processuale,
 indipendentemente dal momento di emissione dell'ordinanza custodiale;
      c) la conseguente perdita di efficacia della misura in atto;
      d)   l'erronea   interpretazione  delle  citate  norme  adottata
 nell'impugnata ordinanza, che rigetta l'istanza di  cui  in  epigrafe
 ritenendo  l'inapplicabilita'  alla fase successiva alla trasmissione
 degli atti al giudice del dibattimento del nuovo dettato degli  artt.
 294  e  302  c.p.p.,  in  quanto  il dibattimento garantisce comunque
 all'imputato il diritto al contraddittorio e  il  diritto  di  difesa
 sugli elementi di fatto sottesi alla misura coercitiva;
     che  la  difesa  conclude chiedendo la declaratoria di estinzione
 della misura  per  le  ragioni  illustrate  e,  in  via  subordinata,
 deducendo  il  contrasto  tra  l'art.  294  c.p.p., come interpretato
 nell'appellata ordinanza, e gli artt. 3 e 24 Cost., per la disparita'
 di  trattamento  che  verrebbe  riservata  all'imputato arrestato non
 prima ma dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento;
                               Ritenuto
     che con riferimento  alla  domanda  proposta  in  via  principale
 l'appello appare infondato, in quanto:
      1)  l'art. 294 c.p.p. prevedeva l'obbligo dell'interrogatorio di
 garanzia della persona in stato di custodia cautelare, entro  termini
 perentori  dall'inizio  dell'esecuzione della misura, fino al momento
 di chiusura delle indagini preliminari  ("Nel  corso  delle  indagini
 preliminari  ... il giudice procede all'interrogatorio ..."), al fine
 di valutare la permanenza delle condizioni di applicabilita' e  delle
 esigenze cautelari giustificanti la misura;
      2)  correlativamente l'art. 302 c.p.p. prevedeva che la custodia
 perdesse immediatamente  efficacia  in  caso  di  omesso  esperimento
 dell'interrogatorio  nei termini di cui all'art. 294 c.p.p., norma in
 cui viene ora sostituito il limite temporale;
      3) la citata sentenza della Corte  costituzionale  ha,  infatti,
 esteso l'obbligo di interrogatorio ex art. 294 fino al momento in cui
 gli   atti   vengono   trasmessi   al  giudice  del  dibattimento,  e
 conseguentemente ha modificato  il  riferimento  temporale  contenuto
 nell'art. 302 e come richiamato sub 2).
   Quest'ultima   disposizione,   e   cioe'   la   predetta   sanzione
 d'inefficacia della misura, deve ora ritenersi  applicabile  in  ogni
 caso  in  cui  l'interrogatorio non segua nei termini di cui all'art.
 294, con riferimento ad  una  custodia  cautelare  iniziata  fino  al
 momento di trasmissione degli atti al giudice del dibattimento (cosi'
 deve   intendersi   il   punto   12   della   predetta  sentenza  che
 esplicitamente richiama la necessita' di adattare  l'art.  302  "alla
 nuova configurazione normativa dell'art.  294");
      4)  alla  predetta decisione la Corte perviene ritenendo violati
 l'art. 3 e  l'art.  24  Cost.  con  riferimento  alla  disparita'  di
 trattamento  tra  l'indagato  colpito da custodia cautelare nel corso
 delle indagini preliminari - cui spetta  il  diritto  di  entrare  in
 tempi   stretti   a   contatto  col  giudice  che  deve  valutare  la
 legittimita' dello status custodiae  -  e  l'indagato  fatto  oggetto
 della  stessa  misura  in  momento  successivo  alla  chiusura  delle
 indagini; che  di  analogo  diritto  si  vede  privato,  non  essendo
 equiparabili  alle  garanzie  offerte  al  primo, quelle dell'udienza
 preliminare, che segue in tempi piu' ampi e prevede  l'interrogatorio
 dell'indagato a fini diversi di quelli contemplati dall'art. 294 (con
 specifico  riferimento all'obbligo di valutazione della permanenza di
 esigenze cautelari);
      5) l'effetto  normativo  diretto  della  pronuncia  della  Corte
 consiste  dunque  nell'imporre  l'interrogatorio  dell'imputato anche
 nella fase compresa tra la richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza
 preliminare, ferma restando la competenza dell'organo giudiziario (il
 g.i.p.)  indicato nell'art. 294 c.p.p.; ma quando il  g.i.p.  si  sia
 spogliato  della competenza con la trasmissione degli atti al giudice
 del dibattimento, nessuna  disposizione  legislativa  comporta,  allo
 stato,  garanzie  analoghe a quelle previste dal citato art. 294, per
 cui non sarebbe possibile un'implicita estensione della  sanzione  di
 cui  all'art. 302 a un momento successivo a quello della trasmissione
 degli atti al giudice  del  dibattimento,  come  sostiene  invece  la
 difesa del Nuredini;
     che  pertanto  il  relativo  motivo  di  appello  non puo' essere
 accolto, non potendosi desumere da alcuna norma vigente un effetto di
 caducazione della misura cautelare eseguita contro il Nuredini;
     che neppure  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  del
 citato  art.  294,  sollevata  in  linea subordinata dalla difesa con
 riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., appare sostenibile; infatti essa
 comporterebbe, in  quanto  riferita  alla  previsione  dell'art.  294
 c.p.p.,   una  proroga  della  competenza  del  g.i.p.  a  provvedere
 all'interrogatorio, anche in una fase in cui tale organo  giudiziario
 non  e' piu' giudice naturale, avendo esaurita la sua funzione con la
 decisione di rinvio a giudizio dell'imputato;
     che tuttavia il tribunale ritiene che  la  normativa  vigente  si
 presti,  per  le  ipotesi  in  cui la privazione della liberta' abbia
 inizio nella fase  delle  indagini  preliminari,  ad  un  rilievo  di
 incostituzionalita'  che  e'  necessario sottoporre - di ufficio - al
 vaglio del giudice delle leggi. Infatti la  diversita',  nelle  varie
 fasi  processuali,  della  struttura  dell'organo  giudicante  e  del
 procedimento finiscono per  assicurare  il  contatto  tra  l'imputato
 catturato  ed  il  suo  giudice  con  sistemi  diversi, ma egualmente
 efficaci, tanto nella fase delle indagini preliminari  ed  in  quella
 precedente  alla  trasmissione degli atti al giudice del dibattimento
 quanto nella fase dibattimentale vera e propria: al primo  di  questi
 due periodi temporali presiede il g.i.p., nelle forme di cui all'art.
 294  c.p.p.,  al  secondo  arco  temporale  presiede  il  giudice del
 dibattimento, con il quale e'  sempre  assicurato  all'imputato  ogni
 facolta'  di  comunicare immediatamente e liberamente, nelle forme di
 cui all'art. 294 c.p.p., con ogni possibilita' di difesa in merito ad
 ogni possibile questione, in un  regime  di  piena  cognizione  delle
 fonti  e  degli  elementi  di  prova  a  suo  carico,  e  dunque  con
 possibilita'  di  difesa  anche  in  ordine  alla  misura   cautelare
 adottata;
     che   per  l'imputato  catturato  nella  fase  predibattimentale,
 invece,   non   vi   e'   previsione   normativa   che   ne   imponga
 l'interrogatorio  da  parte del giudice (collegiale o monocratico che
 sia), ne' vi e' la possibilita' di un diretto ed  immediato  contatto
 nelle  forme  proprie  del dibattimento. La sola previsione normativa
 relativa alla fase  predibattimentale,  che  preveda  un  obbligo  di
 intervento  per il giudice del dibattimento prima dell'apertura dello
 stesso, e' in realta' l'art. 469  c.p.p.,  il  quale  fa  obbligo  al
 giudice  di  deliberare,  in  una  camera  di consiglio appositamente
 convocata, il proscioglimento dell'imputato in tutti i  casi  in  cui
 tale necessita' emerga dagli atti. Si tratta palesemente di una norma
 di  garanzia,  nella quale la struttura processuale e' stata adattata
 alla necessita'  funzionale  di  una  pronuncia  anticipata,  con  lo
 strumento del rito camerale adottato anche di ufficio;
     che  una  analoga  convocazione  del  giudice del dibattimento in
 camera di consiglio, anche di ufficio, sarebbe  ben  possibile  anche
 per  procedere  all'interrogatorio dell'imputato, catturato in quella
 fase, negli stessi termini e con le stesse  sanzioni  previste  negli
 artt. 294 e 302; che il legislatore non lo abbia previsto, integra ad
 avviso  di  questo tribunale una lacuna non inevitabile, che comporta
 una indubbia compressione d diritto di difesa del catturato in ordine
 alle  problematiche  relative  alla   misura   cautelare   posta   in
 esecuzione,  con  un  trattamento  meno  favorevole sia dell'indagato
 durante le indagini, sia dello stesso imputato che venga catturato  o
 prima dell'udienza preliminare o dopo l'apertura del dibattimento;
     che  pertanto  il  tribunale  ritiene non manifestamente priva di
 fondamento la questione se tale omissione  normativa  (riferibile  al
 combinato  disposto  tra  gli  artt.  294,  469  e  302  c.p.p.), sia
 compatibile con  i  principi  costituzionali  dell'uguaglianza  nella
 effettivita'  della difesa nel processo (contenuto negli artt. 3 e 24
 della Costituzione), che deve essere dunque sottoposta al giudizio di
 pregiudizialita' costituzionale;
     che tale vaglio di costituzionalita' appare  rilevante  per  ogni
 decisione  spettante  sia  a  questo  tribunale  del  riesame  sia al
 tribunale  dibattimentale  in  ordine  all'efficacia  della  custodia
 cautelare  disposta  per  Nuredini  Bujar dal g.i.p. presso lo stesso
 tribunale con ordinanza 7 maggio 1997. Sebbene la  perentorieta'  dei
 termini  imponga  a questa sezione una decisione immediata di rigetto
 dell'appello, per necessaria conformita' alla normativa  vigente,  va
 osservato  che le decisioni sulla liberta' appartengono ad un insieme
 di  organi  giudiziari  composto  dall'autorita'  procedente  e   dal
 tribunale   della  liberta',  e  vengono  adottati  con  procedimenti
 compositi, che hanno in parte carattere incidentale e  si  collocano,
 per  altra  parte,  nel procedimento principale.   La rilevanza della
 questione relativa  alla  eventuale  caducazione  dell'efficacia  del
 titolo  di  custodia,  dunque,  deve  essere  apprezzata non solo con
 riferimento  alla  presente  decisione  (vincolata   alla   normativa
 vigente), ma anche a quelle spettanti (a sensi dell'art.  299 c.p.p.)
 all'autorita'  procedente  sul medesimo argomento. E' rispetto a tale
 complesso di poteri giurisdizionali, dunque, che la questione  appare
 comunque pregiudiziale.
                                P. Q. M.
   Visto   l'art.   310  c.p.p.,  rigetta  l'appello  proposto  contro
 l'ordinanza 14 gennaio 1998 della  Corte  di  assise  di  appello  di
 Genova nell'interesse di Nuredini Bujar;
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale del solo art. 294 c.p.p., in relazione agli artt.  3 e
 24 Cost., sollevata dalla difesa;
   Dichiara di ufficio non manifestamente infondata  la  questione  di
 incostituzionalita' dell'art. 469 c.p.p., nel suo coordinato disposto
 con  gli  artt.  294 e 302 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24
 della Costituzione, nella parte in cui  non  impone  al  giudice  del
 dibattimento,  che  abbia  comunicazione della cattura di un imputato
 nella fase predibattimentale, di procedere al suo interrogatorio  nei
 termini   previsti  dall'art.  294  c.p.p.  per  l'interrogatorio  di
 garanzia del g.i.p, e nelle forme camerali previste dall'art. 469 per
 le deliberazioni delle sentenze di proscioglimento predibattimentale,
 e non estende alla carenza  di  tale  interrogatorio  la  caducazione
 dell'efficacia del titolo di custodia prevista nell'art. 302 c.p.p.;
   Ordina  che  la  presente ordinanza venga immediatamente trasmessa,
 unitamente alla copia degli  atti  del  procedimento  di  appello  de
 libertate,  alla  Corte  costituzionale  a  cura  della  cancelleria,
 notificata alle parti del procedimento incidentale ed  al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri,  e  comunicata ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento;
   Sospende  sino  alla  pronuncia  della  Corte  costituzionale  ogni
 ulteriore decisione relativa alla caducazione della  efficacia  della
 custodia  cautelare  disposta per Nuredini Bujar dal g.i.p. presso lo
 stesso tribunale con ordinanza 7 maggio 1997,  a  causa  del  mancato
 interrogatorio di garanzia dello stesso.
     Genova, addi' 28 maggio 1998
                    Il presidente est.: Martinelli
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