N. 666 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 1998

                                N. 666
  Ordinanza  emessa  il  27  marzo  1998  dalla commissione tributaria
 provinciale di Firenze sul ricorso  proposto  da  Agricola  Barbialla
 S.r.l. contro l'ufficio del registro di Empoli
 Contenzioso   tributario   -   Procedimento  innanzi  le  commissioni
    tributarie - Pronuncia di cessazione della materia del contendere,
    a seguito di revoca o annullamento da parte   dell'amministrazione
    finanziaria, dell'atto impositivo impugnato dal ricorrente - Spese
    processuali   -  Imposizione  a  carico  della  parte  che  le  ha
    anticipate - Deteriore trattamento del contribuente rispetto  alla
    p.a. - Violazione del diritto di eguaglianza - Lesione del diritto
    di  difesa  -  Incidenza  sul  principio di imparzialita', di buon
    andamento della p.a. e sul  diritto  alla  tutela  giurisdizionale
    contro gli atti della p.a.
 (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3).
 (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 97 e 113).
(GU n.39 del 30-9-1998 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1096/95 spedito il 9
 febbraio  1995,  avverso  avviso  di accertamento n. val. 436 - Invim
 straordinaria contro il registro di  Empoli  dall'Agricola  Barbialla
 S.r.l.  in persona del legale rappresentante Luigi Nardi, residente a
 Ravenna in via degli Ariani, 1;
    Con ricorso presentato alla commissione tributaria di primo  grado
 di  Firenze  in data 11 febbraio 1995, la societa' Agricola Barbialla
 S.r.l., in persona del legale rappresentante  sig.  Luigi  Nardi,  ha
 impugnato  l'avviso  di  accertamento  di valore e di liquidazione di
 imposta, ai fini dell'imposta Invim straordinaria al 31 ottobre 1991,
 notificatogli dall'ufficio del registro di Empoli in data 13 dicembre
 1994.
   Mediante  l'avviso  di  accertamento  e  di liquidazione di imposta
 impugnato  l'ufficio  ha,  sostanzialmente,  disconosciuto,  ai  fini
 dell'applicazione   dell'imposta   suddetta,   la   rilevanza  di  un
 conferimento, avvenuto il 13  maggio  1985;  cio'  ha  comportato  la
 retrodatazione al 1966 dell'inizio del periodo relativamente al quale
 l'incremento di valore soggetto ad imposta doveva essere calcolato.
   Nel  ricorso di cui trattasi la societa' ricorrente fa notare che i
 beni conferiti e di cui si discute sono costituiti da fabbricati siti
 in comune di Montaione, per i quali e' stata corrisposta l'Invim fino
 all'atto del conferimento.
   La  parte  ricorrente  aggiunge  che,  operando  cosi'  come  fatto
 dall'ufficio,  ai  fini  del  calcolo dell'Invim straordinaria dovuta
 successivamente al conferimento e quindi non  assunto  quale  momento
 iniziale  quello in cui il conferimento ha avuto luogo, si verrebbe a
 calcolare l'imposta anche sull'incremento di  valore  maturatosi  nel
 periodo  antecedente  il conferimento stesso e per il quale l'imposta
 e'  stata  gia'  in  precedenza  versata;  a  tal  fine  viene  fatto
 riferimento  a  quanto prescritto dalla ris. Min. fin. dir. gen. loc.
 5/576 in data 8 agosto 1978.
   La societa' ricorrente conclude il proprio ricorso con la richiesta
 di dichiarare nullo o comunque di annullare l'accertamento impugnato.
   Con  successiva  istanza,  depositata  presso  questa   commissione
 provinciale  in  data  20  febbraio  1998,  la societa' ricorrente ha
 domandato la trattazione in pubblica udienza della  vertenza  di  cui
 ora qui si discute.
   L'ufficio  del  registro  di  Empoli  si  e' costituito con memoria
 presentata a questa commissione tributaria  provinciale  in  data  13
 febbraio  1998,  per  chiedere  il  rigetto di tutte le domande della
 societa' ricorrente.
   Con lo stesso atto di costituzione l'ufficio ha domandato il rinvio
 della udienza fissata per il 6 marzo 1998, a seguito di  proposta  di
 conciliazione prodotta dall'ufficio stesso alla controparte.
   Successivamente, con atto depositato il 26 febbraio 1998, l'ufficio
 ha  domandato  a  questa  commissione  di  voler  emettere decreto di
 cessata materia del contendere, per l'intervenuta revoca  dell'avviso
 di  accertamento,  ai  sensi  dell'art.  2-quater, d.-l. n. 564/1994,
 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 656/1994 e  regolamento
 attuativo   d.m.   11   febbraio   1997,   n.  37  (autotutela);  con
 compensazione di spese e onorari processuali, ai sensi del  comma  3,
 dell'art. 46, d.lgs. n. 546/1992.
   Alla  udienza del 6 marzo 1998 la societa' ricorrente prendeva atto
 della intervenuta rinuncia, da parte  dell'ufficio,  all'accertamento
 impugnato,  ma insisteva nel richiedere la condanna dell'ufficio alle
 spese di giudizio; a tal fine presentava la nota relativa, ammontante
 complessivamente a L. 1.430.000 oltre I.V.A. e cap.
   L'ufficio,  da  parte  sua,  confermava  in  udienza  la   rinuncia
 all'accertamento  impugnato,  ma insisteva per la compensazione delle
 spese, in applicazione del comma 3, dell'art. 46, d.lgs. n. 546/1992.
   La  commissione,  ritenendo che la disciplina del regolamento delle
 spese di giudizio e di cui  all'art.  46,  comma  3,  del  d.lgs.  n.
 546/1992   possa   generare   ragionevoli   dubbi   di   legittimita'
 costituzionale,  si  e'  riservata  la  decisione,   per   una   piu'
 approfondita valutazione di quanto in oggetto.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 665/1998)  salvo  il valore della controversia e le spese ed onorari,
 rispettivamente, indicati in L. 30.097.000 e L. 1.430.000 anziche' L.
 638.408.000 e L. 9.814.000.
 98C1068