N. 669 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 1998
N. 669 Ordinanza emessa il 17 giugno 1998 dal tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Maiorano Virgilio ed altri Elezioni comunali - Reati elettorali - Prescrizione - Termine di due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni - Lamentata brevita' di tale termine a fronte di quello ordinario decennale previsto per delitti di pari gravita' - Violazione dei principi di obbligatorieta' dell'azione penale e di buon andamento della pubblica amministrazione. (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 100, secondo comma). (Cost., artt. 3, 97 e 112).(GU n.39 del 30-9-1998 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, comma secondo d.P.R. n. 570/60 sollevata dal pubblico ministero in riferimento all'estrema brevita' del termine di prescrizione previsto per il reato di cui all'art. 90, comma secondo, d.P.R. citato, che e' stato contestato agli imputati Maiorano Virgilio, Degani Roberta e Marciano Francesco nel procedimento n. 73/1998 r.g. trib. per violazione dei principi di ragionevolezza, di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.; Sentiti i difensori degli imputati; O s s e r v a Permesso che il reato di cui all'art. 90, comma secondo, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, contestato ai suddetti imputati, pur essendo punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa e' soggetto ad un termine prescrizionale di soli due anni, secondo il disposto dell'art. 100, comma secondo, d.P.R. citato; Rilevato che l'estrema brevita' di tale termine, ove si consideri il diverso e molto piu' lungo termine ordinario decennale previsto dall'art. 157, n. 3 c.p., con riferimento a delitti puniti con identica pena edittale massima appare del tutto irragionevole, vieppiu' osservando come identico termine prescrizionale sia previsto dall'art. 157, n. 6 c.p. per fatti di ben minore gravita', quali le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria; considerato ancora che 1'art. 479 c.p. che punisce condotte analoghe e' sottoposto al termine prescrizionale decennale di cui all'art. 157, n. 3 c.p.; Atteso che la pena edittale minima prevista per il reato di cui all'art. 90 d.P.R. citato - doppia rispetto a quella minima prevista per il reato di falsita' ideologica in atti pubblici - e' indice del marcato disvalore sociale che il legislatore ha voluto attribuire a tale condotta, trattandosi di norme poste a tutela del corretto e regolare svolgimento del procedimento elettorale e, conseguentemente del funzionamento delle istituzioni democratiche, cio' che rende tanto piu' incomprensibile che per siffatte violazioni sia previsto lo stesso termine prescrizionale stabilito per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda e dunque per fatti di minima rilevanza sociale; Ritenuto che tale previsione si palesi dunque in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto situazioni analoghe sono irragionevolmente sottoposte ad un diverso trattamento normativo, nonche' con l'art. 112 Cost. perche', per la complessita' e durata degli accertamenti da svolgersi sulla regolarita' di rilevante numero di sottoscrizioni per liste elettorali, l'assoluta esiguita' del termine prescrizionale vanificherebbe in concreto l'effettivita' dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale, nonche' con l'art. 97 della Costituzione in quanto si determinerebbe un inutile dispendio di attivita' processuali, destinate ad essere frustrate per il rapido maturare del termine prescrizionale; Osservato che, per quanto prospettato dal pubblico ministero mediante la produzione del verbale dell'ufficio centrale per il turno di ballottaggio per le elezioni comunali di data 9 maggio 1995, il reato in esame risulta prescritto, ove applicata la norma della cui legittimita' costituzionale si dubita, in data 9 maggio 1998; che il giudizio non puo' quindi essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale; che, ovviamente, il giudizio di rilevanza della questione non e' inficiato dall'intervenuto decorso del termine prescrizionale, posto che oggetto della questione di legittimita' costituzionale e' proprio la norma che stabilisce la durata del detto termine onde non puo' in ogni caso sostenersi l'attuale esaurimento dei rapporti giuridici in esame, ne', conseguentemente, accogliersi la richiesta di declaratoria ex art. 129 c.p.p.; che, infine, il rilievo sulla natura piu' favorevole della norma impugnata rispetto a quella eventualmente conseguente al giudizio di legittimita' costituzionale non preclude, sotto il profilo della rilevanza e ammissibilita', la proposizione della questione de qua (sentenza Corte costituzionale n. 148 del 1983);
P. Q. M. Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui stabilisce che l'azione penale per i reati di cui all'art. 90 d.P.R. citato si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni, per violazione degli artt. 3, 97 e 112 Cost.; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Udine, addi' 17 giugno 1998 Il pretore: Rifiorati 98C1071