N. 675 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 marzo 1998

                                N. 675
   Ordinanza  emessa  il  12  marzo  1998 dal tribunale amministrativo
 regionale per il Veneto sui ricorsi  proposti  dal  comune  di  Isola
 della  Scala  contro  la provincia di Verona ed altri e dal comune di
 Oppeano contro la provincia di Verona ed altri.
 Referendum - Regione Veneto - Referendum consultivo per l'istituzione
    di nuovi comuni e per la modifica  delle  circoscrizioni  comunali
    (nella  specie:  aggregazione al comune di Bovolone della frazione
    di Villafontana ricompresa, in parte nel  territorio  di  Bovolone
    stesso  e in parte nei territori dei comuni di Isola della Scala e
    di Oppeano) - Previsione della consultazione delle popolazioni  di
    tutti  i  comuni  interessati  in caso di popolazione o territorio
    oggetto di aggregazione rispettivamente almeno del 30% e  del  10%
    del  comune di destinazione - Lamentata automaticita' del criterio
    attributivo di ingiustificata prevalenza al  comune  aggregante  e
    comportante  l'esclusione  dal referendum, nel caso di specie, per
    mancato raggiungimento delle predette  soglie,  delle  popolazioni
    residenti  nelle  aree  materialmente  interessate al mutamento di
    confine - Irrazionalita' e violazione del principio di eguaglianza
    - Violazione dei principi dell'autonomia  degli  enti  locali,  di
    imparzialita',  buon  andamento  della p.a., e della consultazione
    delle  popolazioni  interessate  in  caso   di   mutamento   delle
    circoscrizioni di comuni.
 (Legge  regione  Veneto  21 aprile 1995, n. 37 e 24 dicembre 1992, n.
    25, art. 6, e successive modificazioni).
 (Cost., artt. 3, 5, 97, 128 e 133).
(GU n.39 del 30-9-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sui  ricorsi  riuniti  r.g.
 3474/1997  e  r.g.  3481/1997,  proposti da r.g. 3474/1997: comune di
 Isola della Scala, in persona del sindaco pro-tempore,  rappresentato
 e  difeso  dall'avv. Feliciano Benvenuti ed elettivamente domiciliato
 presso il suo studio in Venezia, Santa Croce, fondamenta Tolentini n.
 205; r.g. 3481/1997:  comune  di  Oppeano,  in  persona  del  sindaco
 pro-tempore,  rappresentato  e difeso dall'avv. Sergio Dal Pra' e con
 elezione di domicilio in  Venezia  presso  la  segreteria  di  questo
 tribunale, a' sensi e per gli effetti dell'art. 35 del t.u. approvato
 con r.d.  26 giugno 1924, n. 1054;
   Contro r.g. 3474/1997:
     a) la provincia di Verona, in persona del presidente pro-tempore,
 non costituitosi in giudizio;
     b)  la  regione  Veneto,  in  persona del presidente della Giunta
 regionale pro-tempore,  costituitosi  in  giudizio,  rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura  distrettuale  dello Stato, domiciliataria ex
 lege in Venezia, San Marco n. 63;
     c)  il  comune  di  Bovolone, in persona del sindaco pro-tempore,
 costituitosi in giudizio, rappresentato e  difeso  dall'avv.  Osvaldo
 Pettene  e  dall'avv.  Wanda  Falciani,  ed elettivamente domiciliato
 presso lo studio di quest'ultima in Venezia,  San  Marco,  Calle  del
 Pestrin  n.  3472, r.g. 3481/1997: la provincia di Verona, in persona
 del presidente pro-tempore, non costituitosi in giudizio;
   Nonche' nei confronti r.g. 3474/1997: del  comune  di  Oppeano,  in
 persona  del  sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio: r.g.
 3481/1997):
     a) del comune di Bovolone, in persona  del  sindaco  pro-tempore,
 costituitosi  in  giudizio,  rappresentato, difeso e domiciliato come
 sopra;
     b) del comune di  Isola  della  Scala,  in  persona  del  sindaco
 pro-tempore, non costituitosi in giudizio;
     c)  della  regione Veneto, in persona del presidente della Giunta
 regionale  pro-tempore,  costituitosi  in  giudizio,   rappresentato,
 difeso e domiciliato come sopra;
   Per   l'annullamento   r.g.   3474/1997  e  r.g.  3481/1997:  della
 deliberazione della Giunta provinciale di Verona n.  17/1184  dd.  28
 agosto  1997  recante,  a'  sensi  della  l.r.  21 aprile 1995 n. 37,
 l'accertamento dei  dati  relativi  alla  popolazione  residente  nei
 comuni  di Bovolone, Isola della Scala e Oppeano e la definizione dei
 nuovi confini tra i comuni  medesimi;  nonche'  di  ogni  altro  atto
 presupposto e/o conseguente;
   Visti  i ricorsi, rispettivamente notificati il 13-14 novembre 1997
 e il 14 novembre 1997, e depositati entrambi presso la segreteria  il
 25 novembre 1997, con i relativi allegati;
   Visti  gli  atti di costituzione in giudizio della regione Veneto e
 del comune di Bovolone;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi  all'udienza  pubblica  del  12  marzo  1998   (relatore   il
 consigliere  Fulvio  Rocco)  l'avv.  Sartori,  su delega dell'avv. F.
 Benvenuti, per il comune di Isola della Scala, l'avv. S. Dal Pra' per
 il comune di Oppeano, l'avv. O. Pettene per il comune di  Bovolone  e
 l'Avvocato dello Stato Antonello Brunetti per la regione Veneto;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   1.1.  -  Nel corso della quinta legislatura del Consiglio regionale
 del Veneto, i consiglieri  Buttura,  Comencini,  Burro,  Gabanizza  e
 Valpiana  hanno  presentato  la proposta di legge n. 95 dd. 24 luglio
 1991,  recante  quale  oggetto  l'"Unificazione  del  territorio   di
 Villafontana (Verona)".
   Tale proposta si sostanziava nel mutamento delle circoscrizioni dei
 comuni di Bovolone, di Isola della Scala e di Oppeano, e cio' al fine
 di   aggregare  al  primo  la  frazione  di  Villafontana,  ricadente
 pro-parte nel territorio di tutti e tre i comuni.
   L'amministrazione comunale di Bovolone, dalla quale tale iniziativa
 era stata propiziata,  ha  dato  il  proprio  scontato  assenso  alla
 sopradescritta  ipotesi  di mutamento dei territori dei tre anzidetti
 comuni: non cosi' e' avvenuto per Oppeano e Isola della Scala, i  cui
 Consigli  comunali,  rispettivamente  con  deliberazione n. 16 dd. 26
 febbraio 1992 e n. 11 dd. 29 aprile 1992 hanno  espresso  il  proprio
 motivato  dissenso,  rilevando concordemente che l'accorpamento della
 frazione  al  solo  comune  di Bovolone non rispondeva alle effettive
 esigenze della popolazione locale ed avvantaggiava soltanto il comune
 accorpante.
   Un'informale consultazione popolare, avvenuta il 7 giugno 1992,  ha
 ottenuto  esito  negativo; ma la proposta di legge ha, ciononostante,
 seguito il proprio corso e il Consiglio regionale, con  provvedimento
 n.  942  -  prot. 6148 adottato all'unanimita' (36 presenti e votanti
 favorevoli su 60 voti assegnati) nella seduta pubblica del 28  giugno
 1994,  ha  espresso  su  di  essa  giudizio  meritevole: adempimento,
 questo, reso necessario in quanto, a' sensi  dell'art.  5,  comma  2,
 della  l.r.    24  dicembre  1992  n.  25,  difettava nella specie un
 programma regionale per la revisione delle circoscrizioni comunali.
   La Giunta regionale,  con  proprie  deliberazioni  n.  5842  dd.  6
 dicembre  1994  e  n. 105 dd. 10 gennaio 1995 ha quindi indetto sulla
 medesima proposta di legge il referendum consultivo della popolazione
 interessata contemplanto dall'art. 133 della Costituzione.
   1.2. - Avverso tali deliberazioni  giuntali  i  comuni  di  Oppeano
 hanno  proposto  innanzi  a  questo  stesso t.a.r. i ricorsi sub r.g.
 20/1995, 140/1995 e 170/1995, richiedendone l'annullamento unitamente
 al presupposto provvedimento consiliare.
   1.3. - Con ordinanze nn. 133, 134  e 135 dd. 25 gennaio 1995 questa
 sezione ha denegato al riguardo la sospensione cautelare  degli  atti
 impugnati, ritenendo che gli stessi non risultassero autonomamente
  impugnabili innanzi al giudice amministrativo in quanto inseriti nel
 procedimento  di  una  legge  regionale  sindacabile,  quanto a vizi,
 soltanto in un  eventuale  giudizio  instaurato  innanzi  alla  Corte
 costituzionale ed avente per oggetto la legge stessa.
   2.1.  -  L'esito  del  referendum,  svoltosi il 5 febbraio 1995, e'
 stato  ampiamente  favorevole  al  proposto  mutamento   territoriale
 (elettori  aventi  diritto al voto: n. 11.157; votanti n. 7.764; voti
 validamente  espressi  n.  7.686;  voti  favorevoli  n.  7.154;  voti
 contrari  n.  532):    sin  d'ora,  non  va  peraltro  sottaciuta  la
 circostanza che, in forza delle anzidette deliberazioni della  Giunta
 regionale,  sono  stati  ammessi  alla consultazione tutti gli aventi
 diritto al voto residenti nel comune di Bovolone  (comune  accorpante
 con  10.573  abitanti)  e  i  584  elettori residenti nell'abitato di
 Villafontana, nel mentre sono stati esclusi tutti gli altri  elettori
 dei comuni di Oppeano e di Isola della Scala.
   2.2.  -  Con  deliberazione  della  Giunta  regionale n. 654 dd. 14
 febbraio 1995 e' stato quindi proclamato il risultato ufficiale della
 consultazione, e con l.r. 21 aprile 1995 n. 37 il Consiglio regionale
 ha  approvato,  a  sua  volta,  la  variazione  delle  circoscrizioni
 comunali interessate.
   3.1. - Dopo l'entrata in vigore di tale legge, sono poi intervenuti
 altri atti, con i quali, rispettivamente:
     a)  il sindaco di Bovolone ha richiesto, in data 17 ottobre 1986,
 ai sindaci di  Isola  della  Scala  e  di  Oppeano,  alla  Camera  di
 commercio,   industria,   artigianato   e  agricoltura  di  Verona  e
 all'Ufficio tecnico erariale di Verona di curare  alcuni  adempimenti
 che,  a  suo  dire,  conseguivano  alla modifica delle circoscrizioni
 territoriali determinatasi a' sensi della l.r. 37/1995;
     b)  il  direttore  del  settore  beni  ambientali,   urbanistica,
 pianificazione e gestione del territorio della provincia di Verona ha
 parimenti  iniziato  in  data  22  ottobre 1996 adempimenti attuativi
 della l.r.  37/1995;
     c)  il  Consiglio  comunale di Bovolone, con deliberazione n. 103
 dd. 20 dicembre 1996, ha inoltrato una  proposta  alla  provincia  di
 Verona   in  ordine  alla  definizione  dei  rapporti  tra  i  comuni
 conseguenti all'anzidetta l.r. 37/1995;
     d) l'Ufficio provinciale  del  territorio  di  Verona  (Ministero
 delle  finanze)  ha  comunicato  in  data  29 dicembre 1997 ai comuni
 interessati, al prefetto, al procuratore della Repubblica  presso  il
 tribunale  e  alla  provincia  di  Verona  l'avvio delle procedure di
 modificazione delle mappe catastali;
     e) il sindaco di Bovolone ha sollecitato in data 14 febbraio 1997
 all'Ufficio provinciale del territorio di Verona l'adempimento  della
 preannunciata variazione delle risultanze catastali;
     f)  il  prefetto di Verona ha comunicato in data 23 febbraio 1997
 al Ministero dell'interno l'intervenuta modificazione  dei  territori
 comunali   agli  effetti  della  rideterminazione  dei  trasferimenti
 erariali spettanti alle relative amministrazioni.
   3.2. - Con ricorsi proposti sub r.g. 3540/1996 e sub r.g.  759/1997
 innanzi  a  questo  stesso  t.a.r. i comuni di Isola della Scala e di
 Oppeano hanno impugnato tali atti, deducendo al  riguardo  l'avvenuta
 violazione  della  l.r.  37/1995,  eccesso  di  potere per difetto di
 presupposto,  nonche'  illegittimita'  costituzionale,   sotto   vari
 profili, della l.r. 37/1995 e della l.r. 25/1992 con riferimento agli
 artt. 3, 97, 117, 128 e 133 della Costituzione  ed anche in relazione
 all'art.  25 della l.r. 12 gennaio 1973, n. 1.
   3.3.  -  Nel giudizio conseguente alla riunione di tali impugnative
 si sono costituiti il Ministero delle finanze, la regione Veneto e il
 comune  di  Bovolone,  eccependo  l'inammissibilita'  dei  ricorsi  e
 richiedendone, in subordine, la reiezione nel merito.
   3.4.  -  Con  sentenza n. 1481 dd. 22 ottobre 1997 questo t.a.r. ha
 definito  i  ricorsi  accogliendoli  parzialmente,  ossia  annullando
 taluni  degli atti indicati nel precedente par. 3.1., avendo riguardo
 alla circostanza che gli stessi erano stati emanati in carenza  della
 previa deliberazione con cui a' sensi dell'art. 3 dell'anzidetta l.r.
 37/1995, nonche' a' sensi dell'art. 17 della l.r. 24 dicembre 1992 n.
 25,  la  Giunta  provinciale  di  Verona  deve  definire tra i Comuni
 interessati i rapporti conseguenti dall'esito del referendum.
   Per il resto, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
   4. - Nelle more della pubblicazione di  tale  sentenza,  la  Giunta
 provinciale  di Verona ha adottato, previa acquisizione dei pareri da
 parte dei tre comuni interessati, la deliberazione n. 17/1184 dd.  28
 agosto  1997,  avente  per  oggetto:  "l.r.  21  aprile  1995  n. 37.
 Modifica delle circoscrizioni territoriali dei  comuni  di  Bovolone,
 Isola  della  Scala  ed  Oppeano  nella  provincia  di  Verona".   Le
 amministrazioni comunali di Isola della Scala  e  di  Bovolone  hanno
 ravvisato  in  tale  provvedimento  - con il quale viene, in effetti,
 accertato il numero della popolazione interessata  al  mutamento  dei
 confini  tra  i  comuni  anzidetti,  e  vengono  altresi' descritti i
 tracciati dei confini medesimi - un primo atto rilevante agli effetti
 contemplati dal predetto art. 3 della l.r. 37/1995, ed hanno pertanto
 presentato le due impugnative descritte in epigrafe.
   5. - Cio' posto, con il primo dei due ricorsi,  proposto  sub  r.g.
 3473/1997   dal   comune   di  Isola  della  Scala,  viene  richiesto
 l'annullamento della delibera in questione,  previo  accoglimento  di
 numerose  (nove)  eccezioni  di  illegit-timita' costituzionale della
 l.r.  37/1985;  analoghe  censure  sono  state  formulate nel ricorso
 proposto sub r.g. 3481/1994 dal comune di Bovolone:  su  entrambe  si
 tornera' diffusamente nella parte motiva della presente ordinanza.
   6. - Si sono costituiti in entrambi i giudizi il comune di Bovolone
 e  la  regione Veneto.   Il primo ha eccepito, sotto diversi profili,
 l'inammissibilita' dei due ricorsi e ha,  comunque,  replicato  anche
 sul  merito  delle  proposte censure d'incostituzionalita'.  Analoghe
 repliche sulle eccezioni di incostituzionalita' sono state  formulate
 anche dalla difesa della regione.
   7.  -  Non  si e', viceversa, costituita in giudizio la pur evocata
 provincia di Verona.
   8. - Con  ordinanze  nn.  1828  e  1831,  emesse  nella  camera  di
 consiglio  del  3 dicembre 1997, la sezione ha respinto le istanze di
 sospensione cautelare  degli  effetti  del  provvedimento  impugnato,
 rispettivamente avanzate dalle difese del comune di Isola della Scala
 e del comune di Oppeano.
   9.  -  Alla  pubblica  udienza del 12 marzo 1998 entrambi i ricorsi
 sono stati trattenuti per la decisione.
                             D i r i t t o
   1. - Con i ricorsi in epigrafe - che vengono opportunamente riuniti
 per  l'identita'  delle  parti,  nonche'  per  la   coincidenza   del
 provvedimento  impugnato e dei motivi di diritto al riguardo proposti
 - il comune di Isola della Scala (ricorso sub r.g.  3474/1997)  e  il
 comune   di   Oppeano   (ricorso   sub   r.g.  3481/1997)  richiedono
 l'annullamento della deliberazione della Giunta provinciale di Verona
 n. 17/1184 dd. 28 agosto 1997 con cui, in esecuzione  della  l.r.  21
 aprile  1995 n. 37 e del referendum consultivo previamente effettuato
 tra  le  popolazioni  interessate  a'  sensi  dell'art.   133   della
 Costituzione  e  della  l.r.    24  dicembre  1992  n.  25 cosi' come
 modificata dalla l.r. 30 settembre 1994 n.  61,  sono  state  assunte
 determinazioni   in   ordine   alla   modifica  delle  circoscrizioni
 territoriali dei comuni di Bovolone, Isola  della  Scala  e  Oppeano,
 segnatamente   riferite   all'accertamento  della  popolazione  della
 frazione   di   Villafontana   che,   per   effetto    dell'anzidetta
 consultazione popolare, cessa di appartenene alle anagrafi dei comuni
 di  Isola  della Scala e di Oppeano e viene inclusa nella popolazione
 residente del comune di Bovolone, nonche' all'individuazione  e  alla
 descrizione del nuovo tracciato dei confini tra gli anzidetti comuni.
   1.1.  -  Come puo' evincersi dalla narrativa dei fatti di causa, le
 vicende di causa hanno, ormai, radici risalenti nel  tempo,  e  hanno
 gia' formato oggetto di giudizio del t.a.r. del Veneto nella sentenza
 n.  1481 depositata il 22 ottobre 1997.  E' qui sufficiente ricordare
 che nel corso della quinta legislatura del  Consiglio  regionale  del
 Veneto, i consiglieri Buttura, Comencini, Burro, Gabanizza e Valpiana
 hanno  presentato  la  proposta  di  legge  n. 95 dd. 24 luglio 1991,
 recante quale oggetto l'"Unificazione del territorio di  Villafontana
 (Verona)".     Tale  proposta  si  sostanziava  nel  mutamento  delle
 circoscrizioni dei comuni di Bovolone, di  Isola  della  Scala  e  di
 Oppeano,  e  cio'  al  fine  di  aggregare  al  primo  la frazione di
 Villafontana, ricadente pro-parte nel territorio di  tutti  e  tre  i
 comuni.    L'amministrazione  comunale  di Bovolone, dalla quale tale
 iniziativa era stata propiziata, diede il  proprio  scontato  assenso
 alla  sopradescritta  ipotesi  di  mutamento  dei  territori  dei tre
 anzidetti  comuni:  non  cosi'  e' avvenuto per Oppeano e Isola della
 Scala, i cui Consigli comunali, rispettivamente con deliberazione  n.
 16  dd.  26  febbraio  1992  e n. 11 dd. 29 aprile 1992 espressero il
 proprio motivato dissenso, rilevando concordemente che l'accorpamento
 della frazione  al  solo  comune  di  Bovolone  non  rispondeva  alle
 effettive esigenze della popolazione locale ed avvantaggiava soltanto
 il comune accorpante.  Un'informale consultazione popolarte, avvenuta
 il  7  giugno  1992, ottenne esito negativo: ma la proposta di legge,
 ciononostante, segui' il proprio corso e il Consiglio regionale,  con
 provvedimento  n.  942,  prot.  n.  6148  adottato all'unanimita' (36
 presenti e votanti favorevoli su  60  voti  assegnati)  nella  seduta
 pubblica del 28 giugno 1994, espresse su di essa giudizio meritevole.
 La Giunta regionale, con proprie deliberazioni n. 5842 dd. 6 dicembre
 1994  e  n.  105  dd.  10  gennaio 1995 indisse quindi sulla medesima
 proposta  di  legge  il  referendum  consultivo   della   popolazione
 interessata  contemplato  dall'art.  133 della Costituzione.  Avverso
 tali deliberazioni giuntali i comuni di  Oppeano  e  di  Isola  della
 Scala  proposero  innanzi  a  questo stesso t.a.r. i ricorsi sub r.g.
 20/1995, 140/1995 e 170/1995, richiedendo l'annullamento di tali atti
 unitamente al presupposto provvedimento consiliare.    Con  ordinanze
 nn.  133,  134  e  135  dd. 25 gennaio 1995 questa sezione denego' al
 riguardo la sospensione cautelare degli atti impugnati, ritenendo che
 gli stessi non  risultassero  autonomamente  impugnabili  innanzi  al
 giudice  amministrativo  in  quanto  inseriti nel procedimento di una
 legge regionale sindacabile, quanto a vizi, soltanto in un  eventuale
 giudizio  instaurato  innanzi alla Corte costituzionale ed avente per
 oggetto la legge stessa.   L'esito  del  referendum,  svoltosi  il  5
 febbraio  1995,  risulto' ampiamente favorevole al proposto mutamento
 territoriale (elettori aventi diritto al voto: n. 11.157; votanti  n.
 7.764; voti validamente espressi n.  7.686; voti favorevoli n. 7.154;
 voti  contrari  n.  532):  non  va  peraltro  sin d'ora sottaciuta la
 circostanza che, in forza delle anzidette deliberazioni della  Giunta
 regionale,  erano  stati  ammessi alla consultazione tutti gli aventi
 diritto al voto residenti nel comune di Bovolone  (comune  accorpante
 con  10.573  abitanti)  e  i  584  elettori residenti nell'abitato di
 Villafontana, nel mentre erano stati esclusi tutti gli altri elettori
 dei comuni di Oppeano e di Isola  della  Scala.    Con  deliberazione
 della  Giunta  regionale  n.  654  dd.  14 febbraio 1995 venne quindi
 proclamato il risultato ufficiale della consultazione, e con l.r.  21
 aprile  1995  n.  37 il Consiglio regionale approvo', a sua volta, la
 variazione delle circoscrizioni comunali interessate.  Dopo l'entrata
 in vigore di tale legge, intervennero quindi taluni atti da parte del
 comune  di  Bovolone,  nonche'  da  parte  del  prefetto  di  Verona,
 dell'Ufficio  provinciale  del  territorio di Verona (Ministero delle
 finanze) e del direttore del settore  beni  ambientali,  urbanistica,
 pianificazione  e  gestione del territorio della provincia di Verona,
 con i quali venivano prefigurate o disposte  misure  attuative  della
 l.r.  37/1995.    Con  ulteriori  ricorsi  sub  r.g. 3540/1996 e r.g.
 759/1997 i comuni di Isola della Scala e di Oppeano richiesero quindi
 l'annullamento  di  tali  determinazioni  proponendo   eccezioni   di
 incostituzionalita'  nei  riguardi  della l.r. 37/1995 (ed, in parte,
 anche nei riguardi della l.r. 25/1992  cosi'  come  modificata  dalla
 l.r.  61/1994),  non  dissimili  da  quelle  illustrate  nel presente
 giudizio.
   1.2.  - Tali precedenti ricorsi sono stati parzialmente accolti con
 l'anzidetta sentenza n. 1481/1997: e in quella stessa occasione  sono
 stati  enunciati  da  questo  t.a.r. taluni principi di fondo, basati
 sulla prevalente giurisprudenza formatasi in materia e  che  conviene
 qui  riassumere.    Secondo  un  risalente orientamento delle sezioni
 unite  della  Corte  di   cassazione,   sin   qui   condiviso   dalla
 giurisprudenza  cautelare  del  Consiglio  di  Stato  (cfr.  sez.  V,
 ordinanza n. 1301 dd. 27 settembre 1993, emanata,  tra  l'altro,  nel
 corso   di   un'impugnativa   avente   per  oggetto  il  procedimento
 preparatorio del  referendum  per  il  distacco  di  Mestre  e  della
 terraferma  veneziana  dal  comune di Venezia), gli atti propedeutici
 all'emanazione di  una  legge  regionale  per  la  modificazione  dei
 confini  comunali,  pur  sostanzialmente  e formalmente qualificabili
 come amministrativi, non sarebbero autonomamente impugnabili, al pari
 di  ogni  altro  provvedimento  lesivo  di  interessi  legittimi,  ma
 potrebbero  costituire  oggetto  di  censura  indiretta,  in  sede di
 impugnazione  incidentale  innanzi  alla  Corte   costituzionale,   e
 sempreche'    gli    stessi   siano   suscettibili   di   determinare
 un'illegittimita' costituzionale della legge medesima.    La  sezione
 aveva,  a  sua  volta, ritenuto di dover aderire a tale orientamento,
 rilevando  che  gli  atti  prodromici  all'emanazione   della   legge
 regionale  approvativa  dell'esito  della consultazione popolare, pur
 differenziandosi dal normale procedimento di formazione  delle  leggi
 regionali   e  connotandosi,  quindi,  anche  come  atti  formalmente
 amministrativi  (si  pensi,   ad   esempio,   al   provvedimento   di
 convocazione  della consultazione referendaria), trovavano, comunque,
 il   proprio   presupposto   in   scelte   che   appartengono    alla
 discrezionalita'   "tout-court"   politica   insita   nella  proposta
 legislativa e che, pertanto, non possono essere sindacati dal giudice
 - pena la violazione dei principi discendenti dall'art.  122,  quarto
 comma, della Costituzione - se non nella misura consentita dall'esito
 dell'incidente  di  costituzionalita' sollevabile soltanto al momento
 della materiale applicazione della disciplina  legislativa  che,  per
 l'appunto,  dispone  modificazioni  alle  circoscrizioni territoriali
 comunali.   In tal senso, sempre secondo  la  sentenza  n.  1481/1997
 della sezione, la materiale aggregazione dell'abitato di Villafontana
 al  territorio  comunale di Bovolone poteva dirsi realizzata soltanto
 all'esaurirsi degli adempimenti "conseguenti" all'entrata  in  vigore
 della  legge  stessa:  adempimenti che la regione aveva delegato alla
 provincia di Verona, a' sensi  dell'art.  17  della  l.r.  25/1992  e
 dell'art. 3 della medesima l.r. 37/1995.
   Gli atti impugnati in tale precedente sede di giudizio non potevano
 pertanto  ritenersi  esecutivi  della l.r. 37/1995 perche', in alcuni
 casi,  si  configuravano  come  meramente  prodromici  rispetto  alle
 determinazioni  di  competenza  della  Giunta  provinciale di Verona;
 ovvero, in  altri  casi,  dovevano  essere  ritenuti  illegittimi  e,
 percio',  annullati  proprio  in  quanto  erroneamente presupponevano
 l'esistenza di una non ancora  adottata  deliberazione  della  Giunta
 provinciale  di Verona recante le misure di attuazione previste dalla
 stessa l.r. 37/1995.
   2. - La deliberazione della Giunta provinciale di Verona n. 17/1184
 dd. 28 agosto 1997, adottata nel periodo intercorrente tra l'introito
 dei precedenti ricorsi e il deposito della sentenza 1481/1997 e qui -
 per l'appunto - impugnata, realizza viceversa, ad  avviso  di  questo
 collegio,   il  primo  presupposto  di  attuazione,  da  parte  della
 competente autorita' amministrativa, della l.r. 37/1995, ed in base a
 quanto sin qui evidenziato consente,  pertanto,  di  dare  finalmente
 ingresso,  a'  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 23 della legge 11
 marzo 1953 n. 87, alle valutazioni sulla rilevanza e la non manifesta
 infondatezza  delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale  qui
 sollevate   dalle   parti  ricorrenti.     Con  l'atto  presentemente
 impugnato, infatti, la Giunta  provinciale  ha  accertato  il  numero
 della nuova popolazione che, a seguito dell'esito della consultazione
 referendaria,  va  materialmente iscritta nell'anagrafe del comune di
 Bovolone ed ha pure riscontrato i nuovi confini che intercorrono  tra
 le   tre   amministrazioni  interessate,  rinviando  all'adozione  di
 ulteriori  propri   provvedimenti   la   definizione   dei   rapporti
 conseguenti   a   tali  mutamenti  territoriali  (cfr.  punto  4  del
 dispositivo): risulta, pertanto, indubbio che l'atto deliberativo  in
 questione  ha  concretamente avviato quel procedimento amministrativo
 di attuazione della l.r.  37/1995 che, dopo  essere  stato  ultimato,
 dovrebbe  -  per  l'appunto  -  realizzare in tutti i suoi aspetti la
 ricomposizione  dell'intero  abitato  di   Villafontana   nell'ambito
 comunale di Bovolone.
   2.1.  - La difesa del comune di Bovolone ritiene, viceversa, che le
 questioni di incostituzionalita' introdotte  dalle  parti  ricorrenti
 non   possano   trovare   ingresso:  ma  tali  argomenti  non  paiono
 persuasivi.
   2.2. - In primo luogo la  parte  controinteressata  equivoca  sulla
 stessa  portata  della  precedente  sentenza  di  questa  sezione  n.
 1481/1997 laddove si era gia' rilevato che la materiale  aggregazione
 dell'abitato  di  Villafontana  al  territorio  comunale potra' dirsi
 realizzata  soltanto  dopo  che  la  provincia   avra'   attuato   il
 procedimento  di  propria competenza:  tale assunto, che anche questo
 collegio  condivide,  evidentemente  non  significa,  come  viceversa
 vorrebbe  il  comune  di Bovolone, che soltanto l'atto terminativo di
 tale  procedimento  potrebbe  essere  impugnato  con  la  contestuale
 proposizione  delle censure di incostituzionalita' nei riguardi della
 sovrastante  legislazione  regionale.    Anche  il  primo  atto   del
 procedimento  in  questione,  emesso  dall'autorita    ' competente a
 curarlo,  puo'  infatti  essere  impugnato,  e  cio'  a'  sensi   del
 generalissimo  principio contenuto negli artt. 24, primo comma, e 113
 Cost.: e risulta altrettanto assodato che l'eventuale caducazione  di
 tale   atto  prodromico  determinerebbe  il  venir  meno  degli  atti
 successivamente adottati o adottandi, e parimenti deputati ad attuare
 la  l.r.  37/1995.    Esiste,  quindi,  una  tutela   giurisdizionale
 immediatamente  azionabile  nei  riguardi  dell'atto qui impugnato e,
 correlativamente,  risulta  altrettanto  possibile   per   le   parti
 ricorrenti  proporre  in queste stessa sede di giudizio delle censure
 di incostituzionalita' rimettibili,  ove  ritenute  rilevanti  e  non
 manifestamente infondate, al giudice delle leggi.
   2.3.  -  Ne'  la  proposizione  dei  ricorsi  e  delle  censure  di
 incostituzionalita'  risulta   altrettanto   evidentemente   preclusa
 dall'asserita   circostanza  secondo  cui  le  parti  ricorrenti  non
 avrebbero   presentato   proprie   osservazioni   all'amministrazione
 provinciale   prima   che   la   Giunta  emanasse  l'atto  impugnato:
 l'eventuale rinuncia a tale facolta' - tra l'altro, come ben si vede,
 di  per  se' non condizionante ai fini dell'assolvimento dell'obbligo
 di provvedere da parte della  Giunta  medesima  -  non  puo'  infatti
 impedire  di  far valere, anche e soprattutto in sede di giudizio, le
 illegittimita' che si ritengono  comunque  viziare  l'atto  impugnato
 sotto  il profilo della stessa sua rispondenza alle sovrastanti norme
 legislative, una volta rese conformi alla Costituzione.
   2.4. - Da ultimo, la difesa del comune di Bovolone pretenderebbe di
 negare al  provvedimento  qui  impugnato  una  valenza  concretamente
 dispositiva, in quanto meramente confermativo di circostanze fattuali
 obiettivamente  rinvenibili nella stessa l.r. 37/1995 e nel complesso
 dei  suoi  lavori  preparatori;  ma  tale  assunto  non  puo'  essere
 condiviso  proprio  perche' il provvedimento stesso, per tutto quanto
 chiarito innanzi, va comunque riguardato quale atto che materialmente
 apre il procedimento amministrativo finalizzato all'attuazione  delle
 sovrastanti  disposizioni  legislative e che, pertanto, puo' ex se ed
 immediatamente essere contestato nella presente sede giurisdizionale.
   3.1.  -  Necessita,  a  questo  punto,  illustrare  il  particolare
 contesto  ordinamentale  in  cui  si collocano le norme sospettate di
 incostituzionalita'.
   3.2.  -  Come  e'  ben  noto,  l'art.  133,  secondo  comma,  della
 Costituzione,   afferma  che  "la  regione,  sentite  le  popolazioni
 interessate, puo' con sue  leggi  istituire  nel  proprio  territorio
 nuovi  comuni  e  modificare le loro circoscrizioni e denominazioni".
 L'art. 47, secondo comma, della legge 22 maggio 1971, n. 340, recante
 l'approvazione dello statuto del Veneto,  afferma  a  sua  volta  che
 "sono   sottoposte   a   referendum   consultivo   delle  popolazioni
 interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione  di  nuovi
 comuni  e  i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni dei
 nuovi comuni".    La  norma  statutaria,  pertanto,  reca  una  prima
 attuazione  del  disposto costituzionale, individuando nell'anzidetto
 referendum consultivo un  adempimento  procedimentale  il  cui  esito
 condiziona  la  stessa  approvazione  della  legge  che,  nel caso di
 specie, modifica le circoscrizioni comunali:  ed e' allo stesso tempo
 interessante notare che tale istituto referendario viene  contemplato
 dallo  stesso  statuto in un articolo contiguo alle previsioni aventi
 per oggetto i referendum  abrogativi  di  leggi  o  di  provvedimenti
 amministrativi regionali (cfr. ibidem, artt. 45 e 46).
   Tale  circostanza, pertanto, da' sufficiente contezza delle ragioni
 per cui la l.r. 12 gennaio 1973, n. 1, recante "norme sull'iniziativa
 popolare per le leggi ed  i  regolamenti  regionali,  sul  referendum
 abrogativo  e  sui  referendum  consultivi  regionali",  abbia inteso
 disciplinare in forma organica tutti gli strumenti di  partecipazione
 popolare  contemplati  dallo statuto d'autonomia.   La disciplina che
 specificatamente riguarda i referendum in tema di territori  comunali
 risultava,  peraltro,  ab origine quanto mai scarna.  L'art. 25 della
 l.r. 1/1973, infatti, dopo aver  ribadito  al  primo  comma  che  "le
 proposte  di  legge  concernenti  l'istituzione  di  nuovi comuni e i
 mutamenti  delle  circoscrizioni  o  delle  denominazioni   comunali"
 ritenute  meritevoli  di  accoglimento  dal Consiglio regionale "sono
 sottoposte al referendum consultivo delle  popolazioni  interessate",
 precisa che "la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza del
 Consiglio,  previo  esame  della  proposta  da parte della competente
 Commissione  consiliare,  e  contenente"  il  quesito  proposto  agli
 elettori  e  l'ambito  territoriale  del referendum, "va trasmessa al
 presidente  della  Giunta  regionale,  il quale provvede ad indire il
 referendum con proprio decreto,  da  emanarsi  quarantacinque  giorni
 prima della data fissata per la consultazione".
   Un'ulteriore  disposizione contenuta al primo comma del susseguente
 art. 26 rende applicabili  per  lo  svolgimento  della  consultazione
 stessa  gli artt. 17, 18, 19 e 20 della medesima l.r. 1/1973, dettati
 in tema di referendum abrogativo ed a loro volta rinvianti, per ampia
 parte,  alle   disposizioni   di   fonte   statuale   che   all'epoca
 disciplinavano  l'elezione  dei  Consigli  regionali nelle regioni ad
 autonomia ordinaria.
   Per quanto qui interessa, il secondo comma  del  medesimo  art.  26
 dispone  invece  che  "dell'avvenuto svolgimento del referendum e dei
 risultati  di  esso  deve  essere  fatta   esplicita   menzione   nel
 provvedimento  legislativo ... che il Consiglio regionale o la Giunta
 adotteranno in materia".
   La disciplina sin qui descritta e' stata, quindi, integrata - anche
 con effetti parzialmente abrogativi - dalla l.r. 25/1992, a sua volta
 ulteriormente emendata per ampie parti dalla l.r. 61/1994: normativa,
 questa, che - si badi - costituisce ius  superveniens  rispetto  alla
 proposta legislativa che ha dato origine al presente contendere e che
 risale, come si e' detto innanzi, al 1991.
   Mediante  tali  nuove  disposizioni  la materia del mutamento delle
 circoscrizioni territoriali comunali ha ricevuto una  disciplina  del
 tutto  autonoma  rispetto alle altre forme di partecipazione popolare
 all'attivita' legislativa, dando luogo ad un  complesso  procedimento
 preparatorio    della   proposta   legislativa,   del   giudizio   di
 meritevolezza espresso su di essa dal  Consiglio  regionale  e  della
 conseguente  consultazione  referendaria  che  precede l'approvazione
 della legge (cfr. ivi gli artt. 3, 4, 5 e 7 nel testo emendato  dalla
 l.r. 61/1994).
   Risulta qui di particolare interesse denotare che:
     a)  la Giunta regionale propone ed il Consiglio regionale approva
 un programma di modificazioni delle circoscrizioni  territoriali  dei
 comuni:  programma  che  peraltro  non  preclude l'esame di ulteriori
 proposte in tal senso, previa espressione  dell'anzidetto,  specifico
 giudizio  di  meritevolezza da parte dello stesso Consiglio regionale
 (cfr. artt. 11 e 5 l.r. 25/1992 e succ. modd. e intt.);
     b) nell'ipotesi - qui ricorrente - di aggregazione ad  un  comune
 di  parte del territorio di altro o di altri Comuni, la consultazione
 deve riguardare l'intera popolazione  del  comune  di  origine  o  di
 quello  di  destinazione  se  la  popolazione  o il territorio che e'
 oggetto di trasferimento costituisce, rispettivamente, almeno il  30%
 della  popolazione o il 10% del territorio del comune di origine o di
 quello di destinazione; deve invece riguardare  l'intera  popolazione
 dei  comuni  interessati  se  la percentuale sopraindicata ricorre in
 ciascun comune; deve - da ultimo - riguardare la sola popolazione del
 territorio che e' oggetto di trasferimento  negli  altri  casi  (cfr.
 art. 6, l.r.  25/1992 e succ. modd. e intt.);
     c)  con  la  legge  regionale  di variazione delle circoscrizioni
 comunali devono essere assicurate alle comunita' di origine  adeguate
 forme  di  decentramento  degli  uffici  e/o dei servizi in base allo
 stato dei luoghi  e  alle  esigenze  delle  popolazioni  interessate,
 potendo   -   altresi'  -  essere  previste  forme  di  decentramento
 attraverso organismi di  partecipazione  allorquando  le  popolazioni
 aggregate  presentino  caratteristiche di identita' collettiva e, ove
 ne  ricorrano  le  condizioni,  puo'  anche   essere   prevista,   in
 alternativa,  l'istituzione  di  municipi a' sensi degli artt. 9 e 12
 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (cfr.  art. 8 l.r. 25/1992);
     d) i rapporti conseguenti all'istituzione di nuovi  comuni  e  ai
 mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia
 competente  per territorio per delega della regione, tenuto conto dei
 principi riguardanti la successione delle  persone  giuridiche  e  in
 armonia  con  la  legge  regionale di variazione delle circoscrizioni
 stesse (cfr. art. 17, l.r. 25/1992); nel caso  di  specie,  l'art.  3
 della l.r. 37/1995 testualmente recita: "Definizione dei rapporti fra
 i   comuni  di  Bovolone,  Isola  della  Scala  e  Oppeano.  1)  Alla
 definizione  dei  rapporti  conseguenti  la  variazione  territoriale
 disposta  dall'art.    1  provvede  l'amministrazione  provinciale di
 Verona  con  deliberazione  della  Giunta,  su  proposta  dei  comuni
 interessati.  La proposta e' formulata con deliberazione dei Consigli
 comunali  entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore   della
 presente  legge.  2)  Decorso  inutilmente  tale  termine la   Giunta
 provinciale procede d'ufficio agli adempimenti di  cui  al  comma  1,
 sulla  base  del  criterio secondo cui il comune di Bovolone subentra
 nella titolarita' dei beni e delle  situazioni  giuridiche  attive  e
 passive riferite ai territori aggregati al Comune medesimo".
   4.1.   -  Orbene,  a  questo  punto  il  collegio  ritiene  che  il
 sopradescritto contesto normativo difetti, sotto  piu'  profili,  dei
 requisiti di costituzionalita'.
   4.2.  -  Innanzitutto,  il  surriportato  art. 6 della l.r. 25/1992
 contempla un meccanismo di tipo matematico ed  inderogabile  ai  fini
 della  determinazione  del  corpo  elettorale  chiamato ad esprimersi
 sull'ipotesi di aggregazione di una  parte  di  territorio  ad  altro
 comune:  meccanismo  che  nella  sua materiale applicazione comporta,
 all'evidenza,  effetti  irrazionali   e   distorsivi   dell'autentica
 volonta'  popolare,  nel  caso  di  specie sicuramente verificatisi e
 comprovabili.
   Mentre la totalita' delle popolazioni di Isola  della  Scala  e  di
 Oppeano  non hanno potuto partecipare alla consultazione in quanto la
 percentuale  di  territorio  e/o  di  popolazione  da   eventualmente
 scorporare  dai  comuni  stessi  non  superava le anzidette soglie di
 legge,  l'intera  popolazione  del  comune  di  Bovolone,  ossia  del
 soggetto  istituzionale  che  propiziava  l'"annessione",  ha  potuto
 partecipare al voto, riuscendo dunque determinante per  il  risultato
 (ictu oculi gia' prefigurato nella stessa predeterminazione, avvenuta
 nel  procedimento  preparatorio  della l.r. 37/1995, della superficie
 destinata al mutamento di confine).
   La riprova dell'evidente forzatura  dell'autentica  volonta'  delle
 "popolazioni  interessate"  risiede  nel  fatto che lo "scorporo" dei
 dati relativi alla sola frazione di Villafontana consente, come si e'
 ben  visto,  di  accertare  un'inequivocabile  prevalenza  dei   voti
 contrari all'"annessione" a Bovolone.
   Il   nodo   del  problema  sta  dunque  nell'accertare  a  chi  sia
 effettivamente conferente la  nozione  di  "popolazioni  interessate"
 contenuta nell'art.  133 della Costituzione.
   Il  Collegio,  per parte propria, non ritiene che la nozione stessa
 debba riferirsi alla totalita' delle  popolazioni  che  compongono  i
 comuni interessati dalla proposta di modificazione dei confini, posto
 che  in  questo  modo  si  verrebbe ad alterare la realta' delle cose
 coinvolgendo   nel   quesito   referendario  soggetti  che  non  sono
 direttamente incisi dalle varie conseguenze (anagrafiche, fiscali, di
 regime  edilizio-urbanistico,  commerciale,  di  accesso  ai  servizi
 sociali,  ecc.)  ma  che,  al  piu',  possono  subire soltanto in via
 indiretta conseguenze  favorevoli  o  sfavorevoli  dal  diminuirsi  o
 dall'accrescersi  del  territorio  e della popolazione comunale sotto
 l'aspetto  (tra  l'altro,  recuperabile  nel  tempo)  dell'efficienza
 dell'azione   amministrativa   da  parte  di  un  ente  che  comunque
 seguitera' ad essere il soggetto istituzionalmente  esponenziale  dei
 loro  interessi  sul  territorio (cfr. art. 2, comma 2, della legge 8
 giugno 1990 n. 142).
   Viceversa  i  soggetti  che  risiedono  nelle  aree   materialmente
 interessate  al  possibile  mutamento di confine sono, per l'appunto,
 essi soli direttamente coinvolti nella scelta che puo' determinare il
 cambiamento del proprio soggetto esponenziale: e pare dunque conforme
 allo stesso spirito dell'art. 133 della Costituzione riferire ad essi
 soltanto la qualita' di "popolazione interessata".
   Sempre  ad  avviso  del  collegio,  l'uso   del   termine   plurale
 ("popolazioni  interessate")  da parte del legislatore costituente si
 giustifica unicamente con  il  fatto  che  l'articolo,  di  per  se',
 letteralmente contempla piu' ipotesi distinte, ossia l'istituzione di
 nuovi  comuni,  il  mutamento  di  denominazione  di  comuni  -  e il
 mutamento di  confini  tra  comuni:  circostanze  che,  all'evidenza,
 impongono   una   correlativamente   diversa   determinazione   delle
 "popolazioni interessate".
   Questa interpretazione pare coerente al collegio anche rispetto  al
 criterio  dell'"accertamento  di fatto da effettuarsi caso per caso",
 enunciato dalla stessa Corte costituzionale nella propria sentenza n.
 453/1989, allorquando e'  stato  tra  l'altro  chiarito  che  ad  una
 popolazione  "non  puo'  riconoscersi  un  interesse  qualificato per
 intervenire in procedimenti di variazione che  riguardano  parte  del
 territorio   rispetto   al   quale   essa  non  abbia  alcun  diretto
 collegamento".
   Il collegio ritiene  pertanto  che  l'art.  6  della  l.r.  25/1992
 risulti  illegittimo  nella  parte  in  cui  non consente di limitare
 l'interpello  referendario  alle  sole   popolazioni   effettivamente
 interessate  al  proposto  mutamento  di  confine, ritenendo che tale
 mancata previsione determini la  violazione  del  predetto  art.  133
 della  Costituzione  da  riferire  sotto  tutti  i profili anche alla
 conseguente l.r. 37/1995.
   Sembrano anche violati, allo stesso tempo, i principi di  autonomia
 delle  amministrazioni  comunali  di  cui  agli  artt.  5 e 128 della
 Costituzione  stante  la  prevalenza  della   volonta'   del   comune
 "annettente"   in   tal   modo   apoditticamente   e  immotivatamente
 assicurata, sulla sfera di autonomia dei comuni finitimi: ed,  anche,
 gli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto si incide sulla parita'
 del  valore  del  voto  tra  i  soggetti  coinvolti,  e  si altera il
 conseguente "buon andamento" e la stessa "imparzialita'"  dell'azione
 amministrativa  deputata  a preparare la consultazione referendaria e
 ad attuarne il risultato.
   4.3. - La suesposta questione di  costituzionalita',  ove  accolta,
 assumerebbe, ad avviso del collegio, valore decisamente assorbente.
   Tuttavia,   ove  non  si  volesse  condividerne  il  contenuto,  la
 rimozione della  sola  l.r.  37/1995  sembra  comunque  imporsi  come
 necessaria, in quanto disciplina intrinsecamente difforme dagli artt.
 3,  97,  5,  128  e  133  della  Costituzione  per  il  fatto  che il
 procedimento  preparatorio  e'  stato   contraddistinto,   come   ben
 illustrato  nei  due  ricorsi  introduttivi del giudizio, da elementi
 obiettivamente falsanti  l'autentica  volonta'  popolare  e  comunque
 miranti  a  surrettiziamente  alterare  il  rapporto tra territorio e
 popolazione interessata al mutamento di  confini  e,  quindi,  a  far
 appropriatamente  scattare  il meccanismo prestabilito dall'anzidetto
 art. 6 della l.r. 25/1992.
   E' sufficiente qui ricordare, al riguardo, che a distanza  di  poco
 tempo  (6  dicembre  1994  e  12 gennaio 1995) la Giunta regionale ha
 individuato una  diversa  porzione  di  territorio  da  eventualmente
 annettere  al  comune di Bovolone, tale per l'appunto da consentire a
 tutta la popolazione di  quest'ultimo  di  recarsi  alle  urne  e  di
 determinare  l'esito  del  voto:  il  Consiglio regionale e la stessa
 Giunta  hanno  omesso  di  effettuare  serie   indagini   finalizzate
 all'accertamento  dei  profili  della tradizione storica e culturale,
 nonche' delle esigenze economiche  e  sociali  che  consigliavano  a'
 sensi  dell'art. 12 della l.r. 25/1992 l'accoglimento della proposta;
 e, soprattutto,  non  hanno  specificatamente  assolto  all'esigenza,
 imposta  dal  sopradescritto  ius superveniens, di motivare sul punto
 della meritevolezza (cfr.  art. 5, comma 2, della  l.r.  25/1992)  di
 una  richiesta di referendum che per certo conseguiva da una proposta
 presentata in  epoca  antecedente  a  tale  ius  novum  ma  che,  per
 l'ulteriore   seguito  e  non  trovando  comunque  rispondenza  negli
 appositi  programmi  della  medesima  l.r.  25/1992,  doveva   essere
 supportata  dal  perfezionamento  di ulteriori atti istruttori, primi
 tra tutti l'acquisizione  di  altri  pareri  da  parte  dei  Consigli
 comunali  interessati  e  una valutazione quanto mai ponderata "delle
 ragioni civiche e/o  di  opportunita'  storica,  culturale,  sociale,
 economica  e/o di funzionalita' istituzionale dei servizi" adducibili
 a fondamento della variazione proposta (cfr. ibidem, comma 3).
   Tutto  cio',  dunque,  sostanzia  ad  avviso  del  collegio,  anche
 un'ulteriore  violazione  dell'art.  97  nei  suoi principi direttivi
 dell'"imparzialita'"   e    del    "buon    andamento"    dell'azione
 amministrativa  in  relazione  alle  regole, presupposte dai principi
 medesimi, del "giusto procedimento":    regole,  per  l'appunto,  non
 seguite  nel  processo  di  formazione  della legge-provvedimento qui
 contestata e che, pertanto, possono sostanziare vizi di  legittimita'
 di questa in rapporto alla legge fondamentale dello Stato.
   4.4.  -  Da ultimo, non puo' sottacersi che un'ulteriore violazione
 procedimentale, sempre rilevante  ai  fini  dell'art.  97  Cost.,  ma
 descrivibile  anche  come  illegittimita'  costituzionale  della l.r.
 37/1995 per violazione dell'art. 6, ultimo comma, della l.r.  25/1992
 e  dell'art. 5 ultimo comma, della l.r. 1/1973, in relazione all'art.
 133 della Costituzione.
   E' indubbio, infatti, che  l'effettuazione  del  referendum  doveva
 essere assistita dall'applicazione delle disposizioni contenute nella
 l.r. 1/1973, salvo quanto espressamente contemplato dalla susseguente
 l.r. 25/1992.
   Se cosi' e', va denotato che l'art. 25 della l.r. 1/1973 conferisce
 al  presidente  della  Giunta  regionale  la  potesta'  di  indire il
 referendum di cui trattasi con proprio decreto da emanarsi 45  giorni
 prima della data fissata per la consultazione.
   A sua volta, l'art. 5 della susseguente l.r. 25/1992 afferma che la
 data  del  referendum  sia  fissata  con provvedimento adottato dalla
 Giunta regionale: e da  cio'  si  evincerebbe  che  il  provvedimento
 stesso debba comunque intervenire nel rispetto dell'anzidetto termine
 di 45 giorni individuato dall'art. 25 della l.r. 1/1973.
   Nel  caso di specie l'indizione del referendum con l'individuazione
 della popolazione chiamata ad esprimere il proprio voto  e'  avvenuta
 mediante  deliberazione  della Giunta regionale n. 105 dd. 10 gennaio
 1995, con violazione del termine predetto in quanto la  consultazione
 e' stata tenuta il 5 febbraio 1995.
   Risponde  al  vero  la  circostanza  che  una  prima  indizione del
 referendum era avvenuta con deliberazione della Giunta  regionale  n.
 5842   dd.    6  dicembre  1994  sulla  base  di  una  considerazione
 asseritamente inesatta del  territorio  contemplato  nell'ipotesi  di
 trasferimento:  ma  soltanto  a seguito di ulteriori chiarimenti sono
 stati individuati per l'appunto mediante la susseguente deliberazione
 giuntale n. 105 dd. 10 gennaio 1995, i  territori  resi  oggetto  del
 possibile   trasferimento   e,   correlativamente,   l'entita'  della
 popolazione da chiamare alle urne.
   La sopradescritta violazione dei tempi prefissati dalla legge si e'
 dunque riverberata anche sul  corretto  convincimento  dei  cittadini
 chiamati   ad   esprimere   il  proprio  voto,  incidendo  su  di  un
 procedimento    essenzialmente    garantistico    proprio     perche'
 contraddistinto dalla perentorieta' dei termini contemplati.
   5.  -  Va  soggiunto,  per  completezza  espositiva, che le residue
 questioni di costituzionalita' sollevate dalle parti  ricorrenti  non
 convincono  il  collegio:  tra  queste,  in  particolare,  l'asserita
 violazione  dell'art.    97  della  Costituzione   per   la   mancata
 considerazione, da parte della l.r. 37/1995 e della l.r. 25/1992, dei
 principi  in  tema di conferenza di servizi contemplati nella legge 7
 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in  quanto
 si tratta di norme di principio naturalmente integratrici, in carenza
 di  disposizioni esplicitamente contrarie, delle norme procedimentali
 contenute nell'ordinamento vigente: e nel caso di specie non e' dato,
 per l'appunto, di rinvenire  alcuna  norma  preordinata  ad  impedire
 quanto  l'amministrazione  provinciale  sara'  comunque tenuta a fare
 nell'ipotesi in cui la l.r. 37/1995 e l'art.  6  della  l.r.  25/1992
 reggano  al  vaglio  di  costituzionalita', ossia a instaurare tra le
 parti un pieno contraddittorio procedimentale prima di  adottare  gli
 ulteriori   provvedimenti   di   propria   competenza   deputati   ad
 integralmente attuare gli anzidetti precetti legislativi.
   Va da se' che tale contraddittorio dovra' risultare il  piu'  ampio
 possibile in considerazione dell'indubbia peculiarita' della funzione
 devoluta  all'amministrazione  provinciale, e dovra' rivolgersi anche
 ad amministrazioni diverse rispetto  a  quelle  degli  stessi  comuni
 interessati, ivi dunque comprese le amministrazioni statali.
   In  questo  senso, percio', la definizione dei rapporti prefigurata
 dall'art. 3 della l.r. 37/1995 non va  riguardata  quale  adempimento
 esclusivamente  limitato  all'attribuzione  di  beni  e di situazioni
 giuridiche attive o passive ad un comune piuttosto che ad  un  altro,
 ma come presupposto procedimentale che, una volta concluso, innesca a
 sua  volta  tutto  il  complesso  di  variazioni  che  competono alle
 amministrazioni  dello  Stato  parimenti  operanti   sul   territorio
 mediante   uno  schema  organizzativo  informato  -  per  ineludibile
 necessita' -  all'assetto  territoriale  proprio  degli  enti  locali
 territoriali.
   Al riguardo, le ipotesi di sinergia tra amministrazioni dello Stato
 ed  enti  locali sono considerevoli, e non certo limitate al gia' pur
 rilevante fatto che questi ultimi  sono  svolgono  funzioni  ad  essi
 "attribuite"  o  "delegate"  dallo Stato medesimo (cfr. art. 2, comma
 quinto, della legge 142/1990): e tanto per rimanere in  una  tematica
 di  stretta rilevanza per l'economia del presente giudizio, e' quindi
 del  tutto  ragionevole  che  il  Ministero  dell'interno,  prima  di
 rideterminare  l'entita'  dei  trasferimenti  erariali spettanti alle
 amministrazioni comunali interessate,  debba  comunque  attendere  la
 definitiva   sistemazione,   secondo  le  procedure  specificatamente
 previste dalla legge regionale, dei rapporti tra i  comuni  medesimi:
 ed  e'  altrettanto  ragionevole  che  analoga  scelta  sia fatta dal
 Ministro  delle  finanze  per  quanto  attiene  al  procedimento   di
 variazione delle mappe catastali.
   Ne'  puo'  sottacersi  che  lo  stesso ampliarsi nel territorio del
 ruolo proprio degli enti locali, connesso all'affermazione dell'ormai
 fondamentale principio della sussidiarita' (cfr.  art.  4,  comma  3,
 lett.  a,  della  legge  15  marzo  1997  n.  59)  e  del correlativo
 accrescersi delle funzioni delegificate e correlativamente trasferite
 agli enti medesimi  (cfr.  ibidem,  artt.  1,  3  e  20),  impone  di
 individuare  -  come  gia'  detto  innanzi,  e per quanto in concreto
 riguarda il "sistema" vigente nella regione  Veneto  -  l'esaurimento
 degli  adempimenti  dell'art.   3 della l.r. 37/1995 come presupposto
 inderogabilmente necessario per la valida  attivazione  di  tutte  le
 ulteriori  e  distinte  procedure  di  mutamento  organizzativo delle
 funzioni amministrative che sono esercitate  nel  territorio  oggetto
 del referendum da parte delle varie amministrazioni statali.
   A  loro  volta,  non  appaiono persuasive pure quelle eccezioni che
 sollevano il problema di un mancato indennizzo a  favore  dei  comuni
 cedenti  parte  del proprio territorio in funzione dei futuri mancati
 introiti tributari o di altro genere: si tratta di una questione  che
 non   dovrebbe   assumere   fondamento   proprio   perche'   andrebbe
 correttamente correlata ad  un'espressione  di  volonta'  liberamente
 formulata  da  una  parte di soggetti residenti che intende mutare la
 propria  identificazione  nell'ente  esponenziale   degli   interessi
 radicati  nel territorio.   Tale circostanza giustifica, pertanto, ex
 se  il  conseguente   mutamento   dei   rapporti   patrimoniali   che
 specificatamente interessano tale utenza dei servizi, divisibili come
 indivisibili,   istituzionalmente   prestati   dalle  amministrazioni
 comunali.
   6. - Il Collegio reputa, per il resto,  che  l'illustrazione  delle
 questioni di costituzionalita' sollevate in giudizio non abbisogna di
 ulteriore  illustrazione  per  quanto attiene alla loro non manifesta
 infondatezza.  Per quanto segnatamente attiene alla  loro  rilevanza,
 pare  evidente  che  dalla  loro  decisione dipende la sussistenza, o
 meno, degli stessi  presupposti  legislativi  che  hanno  determinato
 l'adozione del provvedimento impugnato nel presente giudizio.
   7.  - Da ultimo, il collegio reputa opportuno richiedere al giudice
 delle leggi una pronuncia anche sulle invero particolari modalita' di
 ingresso delle sopradescritte questioni di costituzionalita'  che  il
 collegio  ha  dovuto  seguire  alla  luce dell'anzidetto orientamento
 giurisprudenziale  -  sin  qui  avvallato, sia pure in via indiretta,
 anche sulla base delle sentenze sin qui emanate  dalla  stessa  Corte
 costituzionale  -  in  base  al quale non sarebbe possibile impugnare
 atti preparatori dei procedimenti legislativi regionali  promossi  ai
 fini  dell'art.  133  della  Costituzione,  in quanto interferenti su
 attivita' non sindacabile in sede  giurisdizionale  sino  al  momento
 della   materiale   applicazione   delle  disposizioni  che  ne  sono
 conseguite da parte delle competenti autorita'  amministrative.    Il
 collegio,  infatti  pur  non  sottacendo  il  rilievo  assunto  dalla
 sopraillustrata esigenza di salvaguardia del valore dell'indipendenza
 del  legislatore  regionale  nella  fase  di  predisposizione  e   di
 deliberazione  delle  norme da lui dettate, ritiene tuttavia non piu'
 eludibile,  anche  sotto  i  profili  del  "buon  andamento",   della
 "celerita'" e del l'"economicita'" dell'azione amministrativa - tutti
 comunque  riferiti all'art. 97 della Costituzione - una soluzione che
 anticipi forme di tutela,  anche  giurisdizionale,  nei  riguardi  di
 provvedimenti   che   non   hanno   ancora  esaurito  la  fase  della
 predisposizione normativa ma che, comunque, siano - come nel caso  di
 specie  -  gia'  suscettivi di ledere posizioni soggettive fondate, a
 loro volta, su valori, per cosi' dire, "esterni" al corpo legislativo
 pur  eletto  dal   popolo,   ma   -   e'   indubbio   -   altrettanto
 costituzionalmente garantiti (artt.  24 e 113 Cost.).
   8.   -  Tutto  cio'  premesso,  pertanto,  il  collegio  rinvia  le
 sopradescritte questioni di legittimita'  costituzionale  della  l.r.
 37/1995  e dell'art.   6 della l.r. 25/1992, previa sospensione, sino
 alla loro decisione, del giudizio in corso.
                               P. Q. M.
   Il tribunale amministrativo regionale per  il  Veneto,  I  sezione,
 riunisce i ricorsi indicati in epigrafe;
   Visti  l'art.  134  Cost.,  l'art.  1, della legge cost. 9 febbraio
 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenute le  sopraillustrate  questioni  rilevanti  ai  fini  della
 decisione del merito di causa e non manifestamente infondate;
   Sospende  il giudizio in corso e ordina alla segreteria l'immediata
 trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale per  la
 risoluzione dell'incidente di costituzionalita' relativo alla l.r. 21
 aprile 1995, n. 37, e all'art. 6 della l.r. 24 dicembre 1992, n. 25 e
 successive modifiche ed integrazioni;
   Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia notificata alle parti in
 causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della
 Giunta regionale del Veneto, nonche' comunicata ai  Presidenti  della
 Camera  dei  deputati,  del  Senato  della Repubblica e del Consiglio
 regionale del Veneto.
   Cosi' deciso in Venezia, nella Camera di  Consiglio  del  12  marzo
 1998.
                         Il presidente: Trotta
                                                    L'estensore: Rocco
 98C1077