N. 675 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 marzo 1998
N. 675 Ordinanza emessa il 12 marzo 1998 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto sui ricorsi proposti dal comune di Isola della Scala contro la provincia di Verona ed altri e dal comune di Oppeano contro la provincia di Verona ed altri. Referendum - Regione Veneto - Referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni e per la modifica delle circoscrizioni comunali (nella specie: aggregazione al comune di Bovolone della frazione di Villafontana ricompresa, in parte nel territorio di Bovolone stesso e in parte nei territori dei comuni di Isola della Scala e di Oppeano) - Previsione della consultazione delle popolazioni di tutti i comuni interessati in caso di popolazione o territorio oggetto di aggregazione rispettivamente almeno del 30% e del 10% del comune di destinazione - Lamentata automaticita' del criterio attributivo di ingiustificata prevalenza al comune aggregante e comportante l'esclusione dal referendum, nel caso di specie, per mancato raggiungimento delle predette soglie, delle popolazioni residenti nelle aree materialmente interessate al mutamento di confine - Irrazionalita' e violazione del principio di eguaglianza - Violazione dei principi dell'autonomia degli enti locali, di imparzialita', buon andamento della p.a., e della consultazione delle popolazioni interessate in caso di mutamento delle circoscrizioni di comuni. (Legge regione Veneto 21 aprile 1995, n. 37 e 24 dicembre 1992, n. 25, art. 6, e successive modificazioni). (Cost., artt. 3, 5, 97, 128 e 133).(GU n.39 del 30-9-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti r.g. 3474/1997 e r.g. 3481/1997, proposti da r.g. 3474/1997: comune di Isola della Scala, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Feliciano Benvenuti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia, Santa Croce, fondamenta Tolentini n. 205; r.g. 3481/1997: comune di Oppeano, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Dal Pra' e con elezione di domicilio in Venezia presso la segreteria di questo tribunale, a' sensi e per gli effetti dell'art. 35 del t.u. approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; Contro r.g. 3474/1997: a) la provincia di Verona, in persona del presidente pro-tempore, non costituitosi in giudizio; b) la regione Veneto, in persona del presidente della Giunta regionale pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco n. 63; c) il comune di Bovolone, in persona del sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Osvaldo Pettene e dall'avv. Wanda Falciani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Venezia, San Marco, Calle del Pestrin n. 3472, r.g. 3481/1997: la provincia di Verona, in persona del presidente pro-tempore, non costituitosi in giudizio; Nonche' nei confronti r.g. 3474/1997: del comune di Oppeano, in persona del sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio: r.g. 3481/1997): a) del comune di Bovolone, in persona del sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato, difeso e domiciliato come sopra; b) del comune di Isola della Scala, in persona del sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio; c) della regione Veneto, in persona del presidente della Giunta regionale pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato, difeso e domiciliato come sopra; Per l'annullamento r.g. 3474/1997 e r.g. 3481/1997: della deliberazione della Giunta provinciale di Verona n. 17/1184 dd. 28 agosto 1997 recante, a' sensi della l.r. 21 aprile 1995 n. 37, l'accertamento dei dati relativi alla popolazione residente nei comuni di Bovolone, Isola della Scala e Oppeano e la definizione dei nuovi confini tra i comuni medesimi; nonche' di ogni altro atto presupposto e/o conseguente; Visti i ricorsi, rispettivamente notificati il 13-14 novembre 1997 e il 14 novembre 1997, e depositati entrambi presso la segreteria il 25 novembre 1997, con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Veneto e del comune di Bovolone; Visti gli atti tutti della causa; Uditi all'udienza pubblica del 12 marzo 1998 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l'avv. Sartori, su delega dell'avv. F. Benvenuti, per il comune di Isola della Scala, l'avv. S. Dal Pra' per il comune di Oppeano, l'avv. O. Pettene per il comune di Bovolone e l'Avvocato dello Stato Antonello Brunetti per la regione Veneto; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o 1.1. - Nel corso della quinta legislatura del Consiglio regionale del Veneto, i consiglieri Buttura, Comencini, Burro, Gabanizza e Valpiana hanno presentato la proposta di legge n. 95 dd. 24 luglio 1991, recante quale oggetto l'"Unificazione del territorio di Villafontana (Verona)". Tale proposta si sostanziava nel mutamento delle circoscrizioni dei comuni di Bovolone, di Isola della Scala e di Oppeano, e cio' al fine di aggregare al primo la frazione di Villafontana, ricadente pro-parte nel territorio di tutti e tre i comuni. L'amministrazione comunale di Bovolone, dalla quale tale iniziativa era stata propiziata, ha dato il proprio scontato assenso alla sopradescritta ipotesi di mutamento dei territori dei tre anzidetti comuni: non cosi' e' avvenuto per Oppeano e Isola della Scala, i cui Consigli comunali, rispettivamente con deliberazione n. 16 dd. 26 febbraio 1992 e n. 11 dd. 29 aprile 1992 hanno espresso il proprio motivato dissenso, rilevando concordemente che l'accorpamento della frazione al solo comune di Bovolone non rispondeva alle effettive esigenze della popolazione locale ed avvantaggiava soltanto il comune accorpante. Un'informale consultazione popolare, avvenuta il 7 giugno 1992, ha ottenuto esito negativo; ma la proposta di legge ha, ciononostante, seguito il proprio corso e il Consiglio regionale, con provvedimento n. 942 - prot. 6148 adottato all'unanimita' (36 presenti e votanti favorevoli su 60 voti assegnati) nella seduta pubblica del 28 giugno 1994, ha espresso su di essa giudizio meritevole: adempimento, questo, reso necessario in quanto, a' sensi dell'art. 5, comma 2, della l.r. 24 dicembre 1992 n. 25, difettava nella specie un programma regionale per la revisione delle circoscrizioni comunali. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni n. 5842 dd. 6 dicembre 1994 e n. 105 dd. 10 gennaio 1995 ha quindi indetto sulla medesima proposta di legge il referendum consultivo della popolazione interessata contemplanto dall'art. 133 della Costituzione. 1.2. - Avverso tali deliberazioni giuntali i comuni di Oppeano hanno proposto innanzi a questo stesso t.a.r. i ricorsi sub r.g. 20/1995, 140/1995 e 170/1995, richiedendone l'annullamento unitamente al presupposto provvedimento consiliare. 1.3. - Con ordinanze nn. 133, 134 e 135 dd. 25 gennaio 1995 questa sezione ha denegato al riguardo la sospensione cautelare degli atti impugnati, ritenendo che gli stessi non risultassero autonomamente impugnabili innanzi al giudice amministrativo in quanto inseriti nel procedimento di una legge regionale sindacabile, quanto a vizi, soltanto in un eventuale giudizio instaurato innanzi alla Corte costituzionale ed avente per oggetto la legge stessa. 2.1. - L'esito del referendum, svoltosi il 5 febbraio 1995, e' stato ampiamente favorevole al proposto mutamento territoriale (elettori aventi diritto al voto: n. 11.157; votanti n. 7.764; voti validamente espressi n. 7.686; voti favorevoli n. 7.154; voti contrari n. 532): sin d'ora, non va peraltro sottaciuta la circostanza che, in forza delle anzidette deliberazioni della Giunta regionale, sono stati ammessi alla consultazione tutti gli aventi diritto al voto residenti nel comune di Bovolone (comune accorpante con 10.573 abitanti) e i 584 elettori residenti nell'abitato di Villafontana, nel mentre sono stati esclusi tutti gli altri elettori dei comuni di Oppeano e di Isola della Scala. 2.2. - Con deliberazione della Giunta regionale n. 654 dd. 14 febbraio 1995 e' stato quindi proclamato il risultato ufficiale della consultazione, e con l.r. 21 aprile 1995 n. 37 il Consiglio regionale ha approvato, a sua volta, la variazione delle circoscrizioni comunali interessate. 3.1. - Dopo l'entrata in vigore di tale legge, sono poi intervenuti altri atti, con i quali, rispettivamente: a) il sindaco di Bovolone ha richiesto, in data 17 ottobre 1986, ai sindaci di Isola della Scala e di Oppeano, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona e all'Ufficio tecnico erariale di Verona di curare alcuni adempimenti che, a suo dire, conseguivano alla modifica delle circoscrizioni territoriali determinatasi a' sensi della l.r. 37/1995; b) il direttore del settore beni ambientali, urbanistica, pianificazione e gestione del territorio della provincia di Verona ha parimenti iniziato in data 22 ottobre 1996 adempimenti attuativi della l.r. 37/1995; c) il Consiglio comunale di Bovolone, con deliberazione n. 103 dd. 20 dicembre 1996, ha inoltrato una proposta alla provincia di Verona in ordine alla definizione dei rapporti tra i comuni conseguenti all'anzidetta l.r. 37/1995; d) l'Ufficio provinciale del territorio di Verona (Ministero delle finanze) ha comunicato in data 29 dicembre 1997 ai comuni interessati, al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale e alla provincia di Verona l'avvio delle procedure di modificazione delle mappe catastali; e) il sindaco di Bovolone ha sollecitato in data 14 febbraio 1997 all'Ufficio provinciale del territorio di Verona l'adempimento della preannunciata variazione delle risultanze catastali; f) il prefetto di Verona ha comunicato in data 23 febbraio 1997 al Ministero dell'interno l'intervenuta modificazione dei territori comunali agli effetti della rideterminazione dei trasferimenti erariali spettanti alle relative amministrazioni. 3.2. - Con ricorsi proposti sub r.g. 3540/1996 e sub r.g. 759/1997 innanzi a questo stesso t.a.r. i comuni di Isola della Scala e di Oppeano hanno impugnato tali atti, deducendo al riguardo l'avvenuta violazione della l.r. 37/1995, eccesso di potere per difetto di presupposto, nonche' illegittimita' costituzionale, sotto vari profili, della l.r. 37/1995 e della l.r. 25/1992 con riferimento agli artt. 3, 97, 117, 128 e 133 della Costituzione ed anche in relazione all'art. 25 della l.r. 12 gennaio 1973, n. 1. 3.3. - Nel giudizio conseguente alla riunione di tali impugnative si sono costituiti il Ministero delle finanze, la regione Veneto e il comune di Bovolone, eccependo l'inammissibilita' dei ricorsi e richiedendone, in subordine, la reiezione nel merito. 3.4. - Con sentenza n. 1481 dd. 22 ottobre 1997 questo t.a.r. ha definito i ricorsi accogliendoli parzialmente, ossia annullando taluni degli atti indicati nel precedente par. 3.1., avendo riguardo alla circostanza che gli stessi erano stati emanati in carenza della previa deliberazione con cui a' sensi dell'art. 3 dell'anzidetta l.r. 37/1995, nonche' a' sensi dell'art. 17 della l.r. 24 dicembre 1992 n. 25, la Giunta provinciale di Verona deve definire tra i Comuni interessati i rapporti conseguenti dall'esito del referendum. Per il resto, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. 4. - Nelle more della pubblicazione di tale sentenza, la Giunta provinciale di Verona ha adottato, previa acquisizione dei pareri da parte dei tre comuni interessati, la deliberazione n. 17/1184 dd. 28 agosto 1997, avente per oggetto: "l.r. 21 aprile 1995 n. 37. Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bovolone, Isola della Scala ed Oppeano nella provincia di Verona". Le amministrazioni comunali di Isola della Scala e di Bovolone hanno ravvisato in tale provvedimento - con il quale viene, in effetti, accertato il numero della popolazione interessata al mutamento dei confini tra i comuni anzidetti, e vengono altresi' descritti i tracciati dei confini medesimi - un primo atto rilevante agli effetti contemplati dal predetto art. 3 della l.r. 37/1995, ed hanno pertanto presentato le due impugnative descritte in epigrafe. 5. - Cio' posto, con il primo dei due ricorsi, proposto sub r.g. 3473/1997 dal comune di Isola della Scala, viene richiesto l'annullamento della delibera in questione, previo accoglimento di numerose (nove) eccezioni di illegit-timita' costituzionale della l.r. 37/1985; analoghe censure sono state formulate nel ricorso proposto sub r.g. 3481/1994 dal comune di Bovolone: su entrambe si tornera' diffusamente nella parte motiva della presente ordinanza. 6. - Si sono costituiti in entrambi i giudizi il comune di Bovolone e la regione Veneto. Il primo ha eccepito, sotto diversi profili, l'inammissibilita' dei due ricorsi e ha, comunque, replicato anche sul merito delle proposte censure d'incostituzionalita'. Analoghe repliche sulle eccezioni di incostituzionalita' sono state formulate anche dalla difesa della regione. 7. - Non si e', viceversa, costituita in giudizio la pur evocata provincia di Verona. 8. - Con ordinanze nn. 1828 e 1831, emesse nella camera di consiglio del 3 dicembre 1997, la sezione ha respinto le istanze di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato, rispettivamente avanzate dalle difese del comune di Isola della Scala e del comune di Oppeano. 9. - Alla pubblica udienza del 12 marzo 1998 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione. D i r i t t o 1. - Con i ricorsi in epigrafe - che vengono opportunamente riuniti per l'identita' delle parti, nonche' per la coincidenza del provvedimento impugnato e dei motivi di diritto al riguardo proposti - il comune di Isola della Scala (ricorso sub r.g. 3474/1997) e il comune di Oppeano (ricorso sub r.g. 3481/1997) richiedono l'annullamento della deliberazione della Giunta provinciale di Verona n. 17/1184 dd. 28 agosto 1997 con cui, in esecuzione della l.r. 21 aprile 1995 n. 37 e del referendum consultivo previamente effettuato tra le popolazioni interessate a' sensi dell'art. 133 della Costituzione e della l.r. 24 dicembre 1992 n. 25 cosi' come modificata dalla l.r. 30 settembre 1994 n. 61, sono state assunte determinazioni in ordine alla modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bovolone, Isola della Scala e Oppeano, segnatamente riferite all'accertamento della popolazione della frazione di Villafontana che, per effetto dell'anzidetta consultazione popolare, cessa di appartenene alle anagrafi dei comuni di Isola della Scala e di Oppeano e viene inclusa nella popolazione residente del comune di Bovolone, nonche' all'individuazione e alla descrizione del nuovo tracciato dei confini tra gli anzidetti comuni. 1.1. - Come puo' evincersi dalla narrativa dei fatti di causa, le vicende di causa hanno, ormai, radici risalenti nel tempo, e hanno gia' formato oggetto di giudizio del t.a.r. del Veneto nella sentenza n. 1481 depositata il 22 ottobre 1997. E' qui sufficiente ricordare che nel corso della quinta legislatura del Consiglio regionale del Veneto, i consiglieri Buttura, Comencini, Burro, Gabanizza e Valpiana hanno presentato la proposta di legge n. 95 dd. 24 luglio 1991, recante quale oggetto l'"Unificazione del territorio di Villafontana (Verona)". Tale proposta si sostanziava nel mutamento delle circoscrizioni dei comuni di Bovolone, di Isola della Scala e di Oppeano, e cio' al fine di aggregare al primo la frazione di Villafontana, ricadente pro-parte nel territorio di tutti e tre i comuni. L'amministrazione comunale di Bovolone, dalla quale tale iniziativa era stata propiziata, diede il proprio scontato assenso alla sopradescritta ipotesi di mutamento dei territori dei tre anzidetti comuni: non cosi' e' avvenuto per Oppeano e Isola della Scala, i cui Consigli comunali, rispettivamente con deliberazione n. 16 dd. 26 febbraio 1992 e n. 11 dd. 29 aprile 1992 espressero il proprio motivato dissenso, rilevando concordemente che l'accorpamento della frazione al solo comune di Bovolone non rispondeva alle effettive esigenze della popolazione locale ed avvantaggiava soltanto il comune accorpante. Un'informale consultazione popolarte, avvenuta il 7 giugno 1992, ottenne esito negativo: ma la proposta di legge, ciononostante, segui' il proprio corso e il Consiglio regionale, con provvedimento n. 942, prot. n. 6148 adottato all'unanimita' (36 presenti e votanti favorevoli su 60 voti assegnati) nella seduta pubblica del 28 giugno 1994, espresse su di essa giudizio meritevole. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni n. 5842 dd. 6 dicembre 1994 e n. 105 dd. 10 gennaio 1995 indisse quindi sulla medesima proposta di legge il referendum consultivo della popolazione interessata contemplato dall'art. 133 della Costituzione. Avverso tali deliberazioni giuntali i comuni di Oppeano e di Isola della Scala proposero innanzi a questo stesso t.a.r. i ricorsi sub r.g. 20/1995, 140/1995 e 170/1995, richiedendo l'annullamento di tali atti unitamente al presupposto provvedimento consiliare. Con ordinanze nn. 133, 134 e 135 dd. 25 gennaio 1995 questa sezione denego' al riguardo la sospensione cautelare degli atti impugnati, ritenendo che gli stessi non risultassero autonomamente impugnabili innanzi al giudice amministrativo in quanto inseriti nel procedimento di una legge regionale sindacabile, quanto a vizi, soltanto in un eventuale giudizio instaurato innanzi alla Corte costituzionale ed avente per oggetto la legge stessa. L'esito del referendum, svoltosi il 5 febbraio 1995, risulto' ampiamente favorevole al proposto mutamento territoriale (elettori aventi diritto al voto: n. 11.157; votanti n. 7.764; voti validamente espressi n. 7.686; voti favorevoli n. 7.154; voti contrari n. 532): non va peraltro sin d'ora sottaciuta la circostanza che, in forza delle anzidette deliberazioni della Giunta regionale, erano stati ammessi alla consultazione tutti gli aventi diritto al voto residenti nel comune di Bovolone (comune accorpante con 10.573 abitanti) e i 584 elettori residenti nell'abitato di Villafontana, nel mentre erano stati esclusi tutti gli altri elettori dei comuni di Oppeano e di Isola della Scala. Con deliberazione della Giunta regionale n. 654 dd. 14 febbraio 1995 venne quindi proclamato il risultato ufficiale della consultazione, e con l.r. 21 aprile 1995 n. 37 il Consiglio regionale approvo', a sua volta, la variazione delle circoscrizioni comunali interessate. Dopo l'entrata in vigore di tale legge, intervennero quindi taluni atti da parte del comune di Bovolone, nonche' da parte del prefetto di Verona, dell'Ufficio provinciale del territorio di Verona (Ministero delle finanze) e del direttore del settore beni ambientali, urbanistica, pianificazione e gestione del territorio della provincia di Verona, con i quali venivano prefigurate o disposte misure attuative della l.r. 37/1995. Con ulteriori ricorsi sub r.g. 3540/1996 e r.g. 759/1997 i comuni di Isola della Scala e di Oppeano richiesero quindi l'annullamento di tali determinazioni proponendo eccezioni di incostituzionalita' nei riguardi della l.r. 37/1995 (ed, in parte, anche nei riguardi della l.r. 25/1992 cosi' come modificata dalla l.r. 61/1994), non dissimili da quelle illustrate nel presente giudizio. 1.2. - Tali precedenti ricorsi sono stati parzialmente accolti con l'anzidetta sentenza n. 1481/1997: e in quella stessa occasione sono stati enunciati da questo t.a.r. taluni principi di fondo, basati sulla prevalente giurisprudenza formatasi in materia e che conviene qui riassumere. Secondo un risalente orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione, sin qui condiviso dalla giurisprudenza cautelare del Consiglio di Stato (cfr. sez. V, ordinanza n. 1301 dd. 27 settembre 1993, emanata, tra l'altro, nel corso di un'impugnativa avente per oggetto il procedimento preparatorio del referendum per il distacco di Mestre e della terraferma veneziana dal comune di Venezia), gli atti propedeutici all'emanazione di una legge regionale per la modificazione dei confini comunali, pur sostanzialmente e formalmente qualificabili come amministrativi, non sarebbero autonomamente impugnabili, al pari di ogni altro provvedimento lesivo di interessi legittimi, ma potrebbero costituire oggetto di censura indiretta, in sede di impugnazione incidentale innanzi alla Corte costituzionale, e sempreche' gli stessi siano suscettibili di determinare un'illegittimita' costituzionale della legge medesima. La sezione aveva, a sua volta, ritenuto di dover aderire a tale orientamento, rilevando che gli atti prodromici all'emanazione della legge regionale approvativa dell'esito della consultazione popolare, pur differenziandosi dal normale procedimento di formazione delle leggi regionali e connotandosi, quindi, anche come atti formalmente amministrativi (si pensi, ad esempio, al provvedimento di convocazione della consultazione referendaria), trovavano, comunque, il proprio presupposto in scelte che appartengono alla discrezionalita' "tout-court" politica insita nella proposta legislativa e che, pertanto, non possono essere sindacati dal giudice - pena la violazione dei principi discendenti dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione - se non nella misura consentita dall'esito dell'incidente di costituzionalita' sollevabile soltanto al momento della materiale applicazione della disciplina legislativa che, per l'appunto, dispone modificazioni alle circoscrizioni territoriali comunali. In tal senso, sempre secondo la sentenza n. 1481/1997 della sezione, la materiale aggregazione dell'abitato di Villafontana al territorio comunale di Bovolone poteva dirsi realizzata soltanto all'esaurirsi degli adempimenti "conseguenti" all'entrata in vigore della legge stessa: adempimenti che la regione aveva delegato alla provincia di Verona, a' sensi dell'art. 17 della l.r. 25/1992 e dell'art. 3 della medesima l.r. 37/1995. Gli atti impugnati in tale precedente sede di giudizio non potevano pertanto ritenersi esecutivi della l.r. 37/1995 perche', in alcuni casi, si configuravano come meramente prodromici rispetto alle determinazioni di competenza della Giunta provinciale di Verona; ovvero, in altri casi, dovevano essere ritenuti illegittimi e, percio', annullati proprio in quanto erroneamente presupponevano l'esistenza di una non ancora adottata deliberazione della Giunta provinciale di Verona recante le misure di attuazione previste dalla stessa l.r. 37/1995. 2. - La deliberazione della Giunta provinciale di Verona n. 17/1184 dd. 28 agosto 1997, adottata nel periodo intercorrente tra l'introito dei precedenti ricorsi e il deposito della sentenza 1481/1997 e qui - per l'appunto - impugnata, realizza viceversa, ad avviso di questo collegio, il primo presupposto di attuazione, da parte della competente autorita' amministrativa, della l.r. 37/1995, ed in base a quanto sin qui evidenziato consente, pertanto, di dare finalmente ingresso, a' sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, alle valutazioni sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale qui sollevate dalle parti ricorrenti. Con l'atto presentemente impugnato, infatti, la Giunta provinciale ha accertato il numero della nuova popolazione che, a seguito dell'esito della consultazione referendaria, va materialmente iscritta nell'anagrafe del comune di Bovolone ed ha pure riscontrato i nuovi confini che intercorrono tra le tre amministrazioni interessate, rinviando all'adozione di ulteriori propri provvedimenti la definizione dei rapporti conseguenti a tali mutamenti territoriali (cfr. punto 4 del dispositivo): risulta, pertanto, indubbio che l'atto deliberativo in questione ha concretamente avviato quel procedimento amministrativo di attuazione della l.r. 37/1995 che, dopo essere stato ultimato, dovrebbe - per l'appunto - realizzare in tutti i suoi aspetti la ricomposizione dell'intero abitato di Villafontana nell'ambito comunale di Bovolone. 2.1. - La difesa del comune di Bovolone ritiene, viceversa, che le questioni di incostituzionalita' introdotte dalle parti ricorrenti non possano trovare ingresso: ma tali argomenti non paiono persuasivi. 2.2. - In primo luogo la parte controinteressata equivoca sulla stessa portata della precedente sentenza di questa sezione n. 1481/1997 laddove si era gia' rilevato che la materiale aggregazione dell'abitato di Villafontana al territorio comunale potra' dirsi realizzata soltanto dopo che la provincia avra' attuato il procedimento di propria competenza: tale assunto, che anche questo collegio condivide, evidentemente non significa, come viceversa vorrebbe il comune di Bovolone, che soltanto l'atto terminativo di tale procedimento potrebbe essere impugnato con la contestuale proposizione delle censure di incostituzionalita' nei riguardi della sovrastante legislazione regionale. Anche il primo atto del procedimento in questione, emesso dall'autorita ' competente a curarlo, puo' infatti essere impugnato, e cio' a' sensi del generalissimo principio contenuto negli artt. 24, primo comma, e 113 Cost.: e risulta altrettanto assodato che l'eventuale caducazione di tale atto prodromico determinerebbe il venir meno degli atti successivamente adottati o adottandi, e parimenti deputati ad attuare la l.r. 37/1995. Esiste, quindi, una tutela giurisdizionale immediatamente azionabile nei riguardi dell'atto qui impugnato e, correlativamente, risulta altrettanto possibile per le parti ricorrenti proporre in queste stessa sede di giudizio delle censure di incostituzionalita' rimettibili, ove ritenute rilevanti e non manifestamente infondate, al giudice delle leggi. 2.3. - Ne' la proposizione dei ricorsi e delle censure di incostituzionalita' risulta altrettanto evidentemente preclusa dall'asserita circostanza secondo cui le parti ricorrenti non avrebbero presentato proprie osservazioni all'amministrazione provinciale prima che la Giunta emanasse l'atto impugnato: l'eventuale rinuncia a tale facolta' - tra l'altro, come ben si vede, di per se' non condizionante ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di provvedere da parte della Giunta medesima - non puo' infatti impedire di far valere, anche e soprattutto in sede di giudizio, le illegittimita' che si ritengono comunque viziare l'atto impugnato sotto il profilo della stessa sua rispondenza alle sovrastanti norme legislative, una volta rese conformi alla Costituzione. 2.4. - Da ultimo, la difesa del comune di Bovolone pretenderebbe di negare al provvedimento qui impugnato una valenza concretamente dispositiva, in quanto meramente confermativo di circostanze fattuali obiettivamente rinvenibili nella stessa l.r. 37/1995 e nel complesso dei suoi lavori preparatori; ma tale assunto non puo' essere condiviso proprio perche' il provvedimento stesso, per tutto quanto chiarito innanzi, va comunque riguardato quale atto che materialmente apre il procedimento amministrativo finalizzato all'attuazione delle sovrastanti disposizioni legislative e che, pertanto, puo' ex se ed immediatamente essere contestato nella presente sede giurisdizionale. 3.1. - Necessita, a questo punto, illustrare il particolare contesto ordinamentale in cui si collocano le norme sospettate di incostituzionalita'. 3.2. - Come e' ben noto, l'art. 133, secondo comma, della Costituzione, afferma che "la regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni". L'art. 47, secondo comma, della legge 22 maggio 1971, n. 340, recante l'approvazione dello statuto del Veneto, afferma a sua volta che "sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni dei nuovi comuni". La norma statutaria, pertanto, reca una prima attuazione del disposto costituzionale, individuando nell'anzidetto referendum consultivo un adempimento procedimentale il cui esito condiziona la stessa approvazione della legge che, nel caso di specie, modifica le circoscrizioni comunali: ed e' allo stesso tempo interessante notare che tale istituto referendario viene contemplato dallo stesso statuto in un articolo contiguo alle previsioni aventi per oggetto i referendum abrogativi di leggi o di provvedimenti amministrativi regionali (cfr. ibidem, artt. 45 e 46). Tale circostanza, pertanto, da' sufficiente contezza delle ragioni per cui la l.r. 12 gennaio 1973, n. 1, recante "norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali", abbia inteso disciplinare in forma organica tutti gli strumenti di partecipazione popolare contemplati dallo statuto d'autonomia. La disciplina che specificatamente riguarda i referendum in tema di territori comunali risultava, peraltro, ab origine quanto mai scarna. L'art. 25 della l.r. 1/1973, infatti, dopo aver ribadito al primo comma che "le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali" ritenute meritevoli di accoglimento dal Consiglio regionale "sono sottoposte al referendum consultivo delle popolazioni interessate", precisa che "la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza del Consiglio, previo esame della proposta da parte della competente Commissione consiliare, e contenente" il quesito proposto agli elettori e l'ambito territoriale del referendum, "va trasmessa al presidente della Giunta regionale, il quale provvede ad indire il referendum con proprio decreto, da emanarsi quarantacinque giorni prima della data fissata per la consultazione". Un'ulteriore disposizione contenuta al primo comma del susseguente art. 26 rende applicabili per lo svolgimento della consultazione stessa gli artt. 17, 18, 19 e 20 della medesima l.r. 1/1973, dettati in tema di referendum abrogativo ed a loro volta rinvianti, per ampia parte, alle disposizioni di fonte statuale che all'epoca disciplinavano l'elezione dei Consigli regionali nelle regioni ad autonomia ordinaria. Per quanto qui interessa, il secondo comma del medesimo art. 26 dispone invece che "dell'avvenuto svolgimento del referendum e dei risultati di esso deve essere fatta esplicita menzione nel provvedimento legislativo ... che il Consiglio regionale o la Giunta adotteranno in materia". La disciplina sin qui descritta e' stata, quindi, integrata - anche con effetti parzialmente abrogativi - dalla l.r. 25/1992, a sua volta ulteriormente emendata per ampie parti dalla l.r. 61/1994: normativa, questa, che - si badi - costituisce ius superveniens rispetto alla proposta legislativa che ha dato origine al presente contendere e che risale, come si e' detto innanzi, al 1991. Mediante tali nuove disposizioni la materia del mutamento delle circoscrizioni territoriali comunali ha ricevuto una disciplina del tutto autonoma rispetto alle altre forme di partecipazione popolare all'attivita' legislativa, dando luogo ad un complesso procedimento preparatorio della proposta legislativa, del giudizio di meritevolezza espresso su di essa dal Consiglio regionale e della conseguente consultazione referendaria che precede l'approvazione della legge (cfr. ivi gli artt. 3, 4, 5 e 7 nel testo emendato dalla l.r. 61/1994). Risulta qui di particolare interesse denotare che: a) la Giunta regionale propone ed il Consiglio regionale approva un programma di modificazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni: programma che peraltro non preclude l'esame di ulteriori proposte in tal senso, previa espressione dell'anzidetto, specifico giudizio di meritevolezza da parte dello stesso Consiglio regionale (cfr. artt. 11 e 5 l.r. 25/1992 e succ. modd. e intt.); b) nell'ipotesi - qui ricorrente - di aggregazione ad un comune di parte del territorio di altro o di altri Comuni, la consultazione deve riguardare l'intera popolazione del comune di origine o di quello di destinazione se la popolazione o il territorio che e' oggetto di trasferimento costituisce, rispettivamente, almeno il 30% della popolazione o il 10% del territorio del comune di origine o di quello di destinazione; deve invece riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati se la percentuale sopraindicata ricorre in ciascun comune; deve - da ultimo - riguardare la sola popolazione del territorio che e' oggetto di trasferimento negli altri casi (cfr. art. 6, l.r. 25/1992 e succ. modd. e intt.); c) con la legge regionale di variazione delle circoscrizioni comunali devono essere assicurate alle comunita' di origine adeguate forme di decentramento degli uffici e/o dei servizi in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate, potendo - altresi' - essere previste forme di decentramento attraverso organismi di partecipazione allorquando le popolazioni aggregate presentino caratteristiche di identita' collettiva e, ove ne ricorrano le condizioni, puo' anche essere prevista, in alternativa, l'istituzione di municipi a' sensi degli artt. 9 e 12 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (cfr. art. 8 l.r. 25/1992); d) i rapporti conseguenti all'istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio per delega della regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di variazione delle circoscrizioni stesse (cfr. art. 17, l.r. 25/1992); nel caso di specie, l'art. 3 della l.r. 37/1995 testualmente recita: "Definizione dei rapporti fra i comuni di Bovolone, Isola della Scala e Oppeano. 1) Alla definizione dei rapporti conseguenti la variazione territoriale disposta dall'art. 1 provvede l'amministrazione provinciale di Verona con deliberazione della Giunta, su proposta dei comuni interessati. La proposta e' formulata con deliberazione dei Consigli comunali entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2) Decorso inutilmente tale termine la Giunta provinciale procede d'ufficio agli adempimenti di cui al comma 1, sulla base del criterio secondo cui il comune di Bovolone subentra nella titolarita' dei beni e delle situazioni giuridiche attive e passive riferite ai territori aggregati al Comune medesimo". 4.1. - Orbene, a questo punto il collegio ritiene che il sopradescritto contesto normativo difetti, sotto piu' profili, dei requisiti di costituzionalita'. 4.2. - Innanzitutto, il surriportato art. 6 della l.r. 25/1992 contempla un meccanismo di tipo matematico ed inderogabile ai fini della determinazione del corpo elettorale chiamato ad esprimersi sull'ipotesi di aggregazione di una parte di territorio ad altro comune: meccanismo che nella sua materiale applicazione comporta, all'evidenza, effetti irrazionali e distorsivi dell'autentica volonta' popolare, nel caso di specie sicuramente verificatisi e comprovabili. Mentre la totalita' delle popolazioni di Isola della Scala e di Oppeano non hanno potuto partecipare alla consultazione in quanto la percentuale di territorio e/o di popolazione da eventualmente scorporare dai comuni stessi non superava le anzidette soglie di legge, l'intera popolazione del comune di Bovolone, ossia del soggetto istituzionale che propiziava l'"annessione", ha potuto partecipare al voto, riuscendo dunque determinante per il risultato (ictu oculi gia' prefigurato nella stessa predeterminazione, avvenuta nel procedimento preparatorio della l.r. 37/1995, della superficie destinata al mutamento di confine). La riprova dell'evidente forzatura dell'autentica volonta' delle "popolazioni interessate" risiede nel fatto che lo "scorporo" dei dati relativi alla sola frazione di Villafontana consente, come si e' ben visto, di accertare un'inequivocabile prevalenza dei voti contrari all'"annessione" a Bovolone. Il nodo del problema sta dunque nell'accertare a chi sia effettivamente conferente la nozione di "popolazioni interessate" contenuta nell'art. 133 della Costituzione. Il Collegio, per parte propria, non ritiene che la nozione stessa debba riferirsi alla totalita' delle popolazioni che compongono i comuni interessati dalla proposta di modificazione dei confini, posto che in questo modo si verrebbe ad alterare la realta' delle cose coinvolgendo nel quesito referendario soggetti che non sono direttamente incisi dalle varie conseguenze (anagrafiche, fiscali, di regime edilizio-urbanistico, commerciale, di accesso ai servizi sociali, ecc.) ma che, al piu', possono subire soltanto in via indiretta conseguenze favorevoli o sfavorevoli dal diminuirsi o dall'accrescersi del territorio e della popolazione comunale sotto l'aspetto (tra l'altro, recuperabile nel tempo) dell'efficienza dell'azione amministrativa da parte di un ente che comunque seguitera' ad essere il soggetto istituzionalmente esponenziale dei loro interessi sul territorio (cfr. art. 2, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n. 142). Viceversa i soggetti che risiedono nelle aree materialmente interessate al possibile mutamento di confine sono, per l'appunto, essi soli direttamente coinvolti nella scelta che puo' determinare il cambiamento del proprio soggetto esponenziale: e pare dunque conforme allo stesso spirito dell'art. 133 della Costituzione riferire ad essi soltanto la qualita' di "popolazione interessata". Sempre ad avviso del collegio, l'uso del termine plurale ("popolazioni interessate") da parte del legislatore costituente si giustifica unicamente con il fatto che l'articolo, di per se', letteralmente contempla piu' ipotesi distinte, ossia l'istituzione di nuovi comuni, il mutamento di denominazione di comuni - e il mutamento di confini tra comuni: circostanze che, all'evidenza, impongono una correlativamente diversa determinazione delle "popolazioni interessate". Questa interpretazione pare coerente al collegio anche rispetto al criterio dell'"accertamento di fatto da effettuarsi caso per caso", enunciato dalla stessa Corte costituzionale nella propria sentenza n. 453/1989, allorquando e' stato tra l'altro chiarito che ad una popolazione "non puo' riconoscersi un interesse qualificato per intervenire in procedimenti di variazione che riguardano parte del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento". Il collegio ritiene pertanto che l'art. 6 della l.r. 25/1992 risulti illegittimo nella parte in cui non consente di limitare l'interpello referendario alle sole popolazioni effettivamente interessate al proposto mutamento di confine, ritenendo che tale mancata previsione determini la violazione del predetto art. 133 della Costituzione da riferire sotto tutti i profili anche alla conseguente l.r. 37/1995. Sembrano anche violati, allo stesso tempo, i principi di autonomia delle amministrazioni comunali di cui agli artt. 5 e 128 della Costituzione stante la prevalenza della volonta' del comune "annettente" in tal modo apoditticamente e immotivatamente assicurata, sulla sfera di autonomia dei comuni finitimi: ed, anche, gli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto si incide sulla parita' del valore del voto tra i soggetti coinvolti, e si altera il conseguente "buon andamento" e la stessa "imparzialita'" dell'azione amministrativa deputata a preparare la consultazione referendaria e ad attuarne il risultato. 4.3. - La suesposta questione di costituzionalita', ove accolta, assumerebbe, ad avviso del collegio, valore decisamente assorbente. Tuttavia, ove non si volesse condividerne il contenuto, la rimozione della sola l.r. 37/1995 sembra comunque imporsi come necessaria, in quanto disciplina intrinsecamente difforme dagli artt. 3, 97, 5, 128 e 133 della Costituzione per il fatto che il procedimento preparatorio e' stato contraddistinto, come ben illustrato nei due ricorsi introduttivi del giudizio, da elementi obiettivamente falsanti l'autentica volonta' popolare e comunque miranti a surrettiziamente alterare il rapporto tra territorio e popolazione interessata al mutamento di confini e, quindi, a far appropriatamente scattare il meccanismo prestabilito dall'anzidetto art. 6 della l.r. 25/1992. E' sufficiente qui ricordare, al riguardo, che a distanza di poco tempo (6 dicembre 1994 e 12 gennaio 1995) la Giunta regionale ha individuato una diversa porzione di territorio da eventualmente annettere al comune di Bovolone, tale per l'appunto da consentire a tutta la popolazione di quest'ultimo di recarsi alle urne e di determinare l'esito del voto: il Consiglio regionale e la stessa Giunta hanno omesso di effettuare serie indagini finalizzate all'accertamento dei profili della tradizione storica e culturale, nonche' delle esigenze economiche e sociali che consigliavano a' sensi dell'art. 12 della l.r. 25/1992 l'accoglimento della proposta; e, soprattutto, non hanno specificatamente assolto all'esigenza, imposta dal sopradescritto ius superveniens, di motivare sul punto della meritevolezza (cfr. art. 5, comma 2, della l.r. 25/1992) di una richiesta di referendum che per certo conseguiva da una proposta presentata in epoca antecedente a tale ius novum ma che, per l'ulteriore seguito e non trovando comunque rispondenza negli appositi programmi della medesima l.r. 25/1992, doveva essere supportata dal perfezionamento di ulteriori atti istruttori, primi tra tutti l'acquisizione di altri pareri da parte dei Consigli comunali interessati e una valutazione quanto mai ponderata "delle ragioni civiche e/o di opportunita' storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalita' istituzionale dei servizi" adducibili a fondamento della variazione proposta (cfr. ibidem, comma 3). Tutto cio', dunque, sostanzia ad avviso del collegio, anche un'ulteriore violazione dell'art. 97 nei suoi principi direttivi dell'"imparzialita'" e del "buon andamento" dell'azione amministrativa in relazione alle regole, presupposte dai principi medesimi, del "giusto procedimento": regole, per l'appunto, non seguite nel processo di formazione della legge-provvedimento qui contestata e che, pertanto, possono sostanziare vizi di legittimita' di questa in rapporto alla legge fondamentale dello Stato. 4.4. - Da ultimo, non puo' sottacersi che un'ulteriore violazione procedimentale, sempre rilevante ai fini dell'art. 97 Cost., ma descrivibile anche come illegittimita' costituzionale della l.r. 37/1995 per violazione dell'art. 6, ultimo comma, della l.r. 25/1992 e dell'art. 5 ultimo comma, della l.r. 1/1973, in relazione all'art. 133 della Costituzione. E' indubbio, infatti, che l'effettuazione del referendum doveva essere assistita dall'applicazione delle disposizioni contenute nella l.r. 1/1973, salvo quanto espressamente contemplato dalla susseguente l.r. 25/1992. Se cosi' e', va denotato che l'art. 25 della l.r. 1/1973 conferisce al presidente della Giunta regionale la potesta' di indire il referendum di cui trattasi con proprio decreto da emanarsi 45 giorni prima della data fissata per la consultazione. A sua volta, l'art. 5 della susseguente l.r. 25/1992 afferma che la data del referendum sia fissata con provvedimento adottato dalla Giunta regionale: e da cio' si evincerebbe che il provvedimento stesso debba comunque intervenire nel rispetto dell'anzidetto termine di 45 giorni individuato dall'art. 25 della l.r. 1/1973. Nel caso di specie l'indizione del referendum con l'individuazione della popolazione chiamata ad esprimere il proprio voto e' avvenuta mediante deliberazione della Giunta regionale n. 105 dd. 10 gennaio 1995, con violazione del termine predetto in quanto la consultazione e' stata tenuta il 5 febbraio 1995. Risponde al vero la circostanza che una prima indizione del referendum era avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 5842 dd. 6 dicembre 1994 sulla base di una considerazione asseritamente inesatta del territorio contemplato nell'ipotesi di trasferimento: ma soltanto a seguito di ulteriori chiarimenti sono stati individuati per l'appunto mediante la susseguente deliberazione giuntale n. 105 dd. 10 gennaio 1995, i territori resi oggetto del possibile trasferimento e, correlativamente, l'entita' della popolazione da chiamare alle urne. La sopradescritta violazione dei tempi prefissati dalla legge si e' dunque riverberata anche sul corretto convincimento dei cittadini chiamati ad esprimere il proprio voto, incidendo su di un procedimento essenzialmente garantistico proprio perche' contraddistinto dalla perentorieta' dei termini contemplati. 5. - Va soggiunto, per completezza espositiva, che le residue questioni di costituzionalita' sollevate dalle parti ricorrenti non convincono il collegio: tra queste, in particolare, l'asserita violazione dell'art. 97 della Costituzione per la mancata considerazione, da parte della l.r. 37/1995 e della l.r. 25/1992, dei principi in tema di conferenza di servizi contemplati nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto si tratta di norme di principio naturalmente integratrici, in carenza di disposizioni esplicitamente contrarie, delle norme procedimentali contenute nell'ordinamento vigente: e nel caso di specie non e' dato, per l'appunto, di rinvenire alcuna norma preordinata ad impedire quanto l'amministrazione provinciale sara' comunque tenuta a fare nell'ipotesi in cui la l.r. 37/1995 e l'art. 6 della l.r. 25/1992 reggano al vaglio di costituzionalita', ossia a instaurare tra le parti un pieno contraddittorio procedimentale prima di adottare gli ulteriori provvedimenti di propria competenza deputati ad integralmente attuare gli anzidetti precetti legislativi. Va da se' che tale contraddittorio dovra' risultare il piu' ampio possibile in considerazione dell'indubbia peculiarita' della funzione devoluta all'amministrazione provinciale, e dovra' rivolgersi anche ad amministrazioni diverse rispetto a quelle degli stessi comuni interessati, ivi dunque comprese le amministrazioni statali. In questo senso, percio', la definizione dei rapporti prefigurata dall'art. 3 della l.r. 37/1995 non va riguardata quale adempimento esclusivamente limitato all'attribuzione di beni e di situazioni giuridiche attive o passive ad un comune piuttosto che ad un altro, ma come presupposto procedimentale che, una volta concluso, innesca a sua volta tutto il complesso di variazioni che competono alle amministrazioni dello Stato parimenti operanti sul territorio mediante uno schema organizzativo informato - per ineludibile necessita' - all'assetto territoriale proprio degli enti locali territoriali. Al riguardo, le ipotesi di sinergia tra amministrazioni dello Stato ed enti locali sono considerevoli, e non certo limitate al gia' pur rilevante fatto che questi ultimi sono svolgono funzioni ad essi "attribuite" o "delegate" dallo Stato medesimo (cfr. art. 2, comma quinto, della legge 142/1990): e tanto per rimanere in una tematica di stretta rilevanza per l'economia del presente giudizio, e' quindi del tutto ragionevole che il Ministero dell'interno, prima di rideterminare l'entita' dei trasferimenti erariali spettanti alle amministrazioni comunali interessate, debba comunque attendere la definitiva sistemazione, secondo le procedure specificatamente previste dalla legge regionale, dei rapporti tra i comuni medesimi: ed e' altrettanto ragionevole che analoga scelta sia fatta dal Ministro delle finanze per quanto attiene al procedimento di variazione delle mappe catastali. Ne' puo' sottacersi che lo stesso ampliarsi nel territorio del ruolo proprio degli enti locali, connesso all'affermazione dell'ormai fondamentale principio della sussidiarita' (cfr. art. 4, comma 3, lett. a, della legge 15 marzo 1997 n. 59) e del correlativo accrescersi delle funzioni delegificate e correlativamente trasferite agli enti medesimi (cfr. ibidem, artt. 1, 3 e 20), impone di individuare - come gia' detto innanzi, e per quanto in concreto riguarda il "sistema" vigente nella regione Veneto - l'esaurimento degli adempimenti dell'art. 3 della l.r. 37/1995 come presupposto inderogabilmente necessario per la valida attivazione di tutte le ulteriori e distinte procedure di mutamento organizzativo delle funzioni amministrative che sono esercitate nel territorio oggetto del referendum da parte delle varie amministrazioni statali. A loro volta, non appaiono persuasive pure quelle eccezioni che sollevano il problema di un mancato indennizzo a favore dei comuni cedenti parte del proprio territorio in funzione dei futuri mancati introiti tributari o di altro genere: si tratta di una questione che non dovrebbe assumere fondamento proprio perche' andrebbe correttamente correlata ad un'espressione di volonta' liberamente formulata da una parte di soggetti residenti che intende mutare la propria identificazione nell'ente esponenziale degli interessi radicati nel territorio. Tale circostanza giustifica, pertanto, ex se il conseguente mutamento dei rapporti patrimoniali che specificatamente interessano tale utenza dei servizi, divisibili come indivisibili, istituzionalmente prestati dalle amministrazioni comunali. 6. - Il Collegio reputa, per il resto, che l'illustrazione delle questioni di costituzionalita' sollevate in giudizio non abbisogna di ulteriore illustrazione per quanto attiene alla loro non manifesta infondatezza. Per quanto segnatamente attiene alla loro rilevanza, pare evidente che dalla loro decisione dipende la sussistenza, o meno, degli stessi presupposti legislativi che hanno determinato l'adozione del provvedimento impugnato nel presente giudizio. 7. - Da ultimo, il collegio reputa opportuno richiedere al giudice delle leggi una pronuncia anche sulle invero particolari modalita' di ingresso delle sopradescritte questioni di costituzionalita' che il collegio ha dovuto seguire alla luce dell'anzidetto orientamento giurisprudenziale - sin qui avvallato, sia pure in via indiretta, anche sulla base delle sentenze sin qui emanate dalla stessa Corte costituzionale - in base al quale non sarebbe possibile impugnare atti preparatori dei procedimenti legislativi regionali promossi ai fini dell'art. 133 della Costituzione, in quanto interferenti su attivita' non sindacabile in sede giurisdizionale sino al momento della materiale applicazione delle disposizioni che ne sono conseguite da parte delle competenti autorita' amministrative. Il collegio, infatti pur non sottacendo il rilievo assunto dalla sopraillustrata esigenza di salvaguardia del valore dell'indipendenza del legislatore regionale nella fase di predisposizione e di deliberazione delle norme da lui dettate, ritiene tuttavia non piu' eludibile, anche sotto i profili del "buon andamento", della "celerita'" e del l'"economicita'" dell'azione amministrativa - tutti comunque riferiti all'art. 97 della Costituzione - una soluzione che anticipi forme di tutela, anche giurisdizionale, nei riguardi di provvedimenti che non hanno ancora esaurito la fase della predisposizione normativa ma che, comunque, siano - come nel caso di specie - gia' suscettivi di ledere posizioni soggettive fondate, a loro volta, su valori, per cosi' dire, "esterni" al corpo legislativo pur eletto dal popolo, ma - e' indubbio - altrettanto costituzionalmente garantiti (artt. 24 e 113 Cost.). 8. - Tutto cio' premesso, pertanto, il collegio rinvia le sopradescritte questioni di legittimita' costituzionale della l.r. 37/1995 e dell'art. 6 della l.r. 25/1992, previa sospensione, sino alla loro decisione, del giudizio in corso.
P. Q. M. Il tribunale amministrativo regionale per il Veneto, I sezione, riunisce i ricorsi indicati in epigrafe; Visti l'art. 134 Cost., l'art. 1, della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenute le sopraillustrate questioni rilevanti ai fini della decisione del merito di causa e non manifestamente infondate; Sospende il giudizio in corso e ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale per la risoluzione dell'incidente di costituzionalita' relativo alla l.r. 21 aprile 1995, n. 37, e all'art. 6 della l.r. 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Giunta regionale del Veneto, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Consiglio regionale del Veneto. Cosi' deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 1998. Il presidente: Trotta L'estensore: Rocco 98C1077