LEGGE 28 settembre 1998, n. 336 

  Durata massima delle indagini  preliminari riguardanti i delitti di
strage  commessi anteriormente  all'entrata in  vigore del  codice di
procedura penale.
(GU n.228 del 30-9-1998)
 
 Vigente al: 15-10-1998  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Nei procedimenti penali in corso  alla data di entrata in vigore
della presente legge, aventi ad oggetto  i reati di cui agli articoli
285  e 422  del codice  penale, commessi  anteriormente alla  data di
entrata  in vigore  del  codice di  procedura  penale, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il
termine di durata  massima delle indagini preliminari e'  di tre anni
ove  ricorra   l'ipotesi  di  cui   alla  lettera  b)  del   comma  2
dell'articolo 407 del codice di procedura penale.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 28 settembre 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                     Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick
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