MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 settembre 1998 

  Proroga  dei  termini  per   la  presentazione  delle  domande  per
l'erogazione del contributo compensativo  dell'IVA pagata per rivalsa
dai  soggetti  danneggiati  dagli  eventi  alluvionali  del  mese  di
novembre del 1994.
(GU n.229 del 1-10-1998)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  10
novembre  1994, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  264 dell'11
novembre 1994, concernente la  dichiarazione dello stato di emergenza
nei  comuni delle  regioni colpite  da avversita'  atmosferiche e  da
eventi  alluvionali, nonche'  l'individuazione delle  regioni colpite
dagli stessi eventi calamitosi;
  Visto l'at.  5-ter, comma  1, del decreto-legge  3 maggio  1995, n.
154, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 30 giugno  1995, n.
265,  che ha  previsto  l'erogazione  fino al  31  dicembre 1996,  ai
soggetti danneggiati,  di un contributo  nella misura massima  del 19
per cento,  commisurato ai  corrispettivi, al netto  dell'imposta sul
valore aggiunto, pagati  per le cessioni di beni e  le prestazioni di
servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggati
ubicati nell'ambito  del territorio delle regioni  individuate con il
suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto il  comma 2 del  citato art. 5-ter, come  modifcato dall'art.
1-quater del  decreto-legge 28 agosto  1995, n. 364,  convertito, con
modificazioni, dalla legge  27 ottobre 1995, n. 438,  che ha disposto
che  il contributo,  da  erogarsi  dal 1  gennaio  1996, non  compete
nell'ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo
a detrazione ai  sensi dell'art. 19 del decreto  del Presidente della
Repubblica 26  ottobre 1972,  n. 633,  e che  le disposizioni  per la
erogazione del suddetto contributo sono  stabilite con il decreto del
Ministro delle  finanze di concerto  con il Ministro del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
  Visto  l'art.  7-ter  del  decretolegge 26  luglio  1996,  n.  393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496,
che, modificando l'art. 5-ter del decretolegge 3 maggio 1995, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, ha
prorogato fino al 31 dicembre 1997  il termine per la concessione del
contributo previsto dal precitato art. 5-ter;
  Visto il comma  6-quater dell'art. 23 del  decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61, che ha ulteriormente prorogato  il predetto termine fino al 31
dicembre 1998;
  Considerato  che  per  effetto  della  predetta  proroga  si  rende
necessario  stabilire un  nuovo  termine per  la presentazione  delle
domande per l'erogazione del contributo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le domande per l'erogazione del  contributo, di cui all'art. 5-ter,
comma   1,  del   decreto-legge  3   maggio  1995,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 giugno  1995, n. 265, ferme restando le
modalita' di presentazione  delle stesse stabilite con  il decreto 21
febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo
1996, sono presentate ovvero spedite a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro il 30 giugno 1999.
   Roma, 15 settembre 1998
                                                   Il Ministro: Visco