Proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'erogazione del contributo compensativo dell'IVA pagata per rivalsa dai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre del 1994.(GU n.229 del 1-10-1998)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni delle regioni colpite da avversita' atmosferiche e da eventi alluvionali, nonche' l'individuazione delle regioni colpite dagli stessi eventi calamitosi; Visto l'at. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, che ha previsto l'erogazione fino al 31 dicembre 1996, ai soggetti danneggiati, di un contributo nella misura massima del 19 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, pagati per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggati ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate con il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il comma 2 del citato art. 5-ter, come modifcato dall'art. 1-quater del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che ha disposto che il contributo, da erogarsi dal 1 gennaio 1996, non compete nell'ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e che le disposizioni per la erogazione del suddetto contributo sono stabilite con il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto l'art. 7-ter del decretolegge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, che, modificando l'art. 5-ter del decretolegge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, ha prorogato fino al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione del contributo previsto dal precitato art. 5-ter; Visto il comma 6-quater dell'art. 23 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che ha ulteriormente prorogato il predetto termine fino al 31 dicembre 1998; Considerato che per effetto della predetta proroga si rende necessario stabilire un nuovo termine per la presentazione delle domande per l'erogazione del contributo; Decreta: Art. 1. Le domande per l'erogazione del contributo, di cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, ferme restando le modalita' di presentazione delle stesse stabilite con il decreto 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 1996, sono presentate ovvero spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno 1999. Roma, 15 settembre 1998 Il Ministro: Visco