GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 30 settembre 1998 

  Autorizzazione  n. 1/1998  al  trattamento dei  dati sensibili  nei
rapporti di lavoro.
(GU n.229 del 1-10-1998)

                             IL GARANTE
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni, in  materia  di  tutela delle  persone  e di  altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto, in  particolare, l'art. 22,  comma 1, della citata  legge n.
675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei
a rivelare  l'origine razziale  ed etnica, le  convinzioni religiose,
filosofiche o  di altro genere,  le opinioni politiche,  l'adesione a
partiti,  sindacati,  associazioni   od  organizzazioni  a  carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  Rilevato  che  tali  dati  possono  essere  trattati  dai  soggetti
pubblici solo  in presenza di  un'apposita disposizione di  legge che
specifichi  i  dati  che   possono  essere  trattati,  le  operazioni
eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite,
senza necessita', pertanto, di un'autorizzazione di questa Autorita';
rilevato altresi' che, in base  ad una disposizione transitoria (art.
41,  comma 5,  della citata  legge n.  675/1996, come  modificato dal
decreto  legislativo 8  maggio  1998, n.  135),  i soggetti  pubblici
possono continuare a trattare i dati "sensibili" previa comunicazione
al Garante;
  Considerato che  i soggetti privati  e gli enti  pubblici economici
possono  trattare  tali dati  solo  previa  autorizzazione di  questa
Autorita' e con il consenso  scritto degli interessati, e che occorre
quindi riferire solo  a tali soggetti l'ambito  di applicazione delle
autorizzazioni, fatta eccezione per il  trattamento dei dati idonei a
rivelare  lo  stato  di  salute da  parte  degli  organismi  sanitari
pubblici,  destinatari  di  autonomo  provvedimento  in  applicazione
dell'art. 23 della legge n. 675/1996;
  Considerato che il Garante puo' rilasciare le autorizzazioni, anche
d'ufficio,  nei confronti  di singoli  titolari o,  con provvedimenti
generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art.
41, comma  7, della legge  n. 675/1996, come sostituito  dall'art. 4,
comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
  Vista  l'autorizzazione del  Garante adottata  il 19  novembre 1997
relativa al trattamento dei dati  "sensibili" nei rapporti di lavoro,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana il 21
novembre 1997 e avente efficacia fino al 30 settembre 1998;
  Rilevato  che  e' all'esame  del  Parlamento  il disegno  di  legge
governativo che prevede il differimento al 31 luglio 1999 del termine
per l'esercizio della delega prevista  dalla legge n. 676/1996 e che,
entro tale data, dovrebbero essere emanati alcuni decreti legislativi
per  il  completamento della  disciplina  sulla  protezione dei  dati
personali,  anche in  attuazione  delle  raccomandazioni adottate  in
materia dal Consiglio d'Europa;
  Ritenuto opportuno rilasciare nuove  autorizzazioni generali e cio'
al fine di proseguire  l'intento di semplificazione degli adempimenti
che la  legge n. 675/1996 pone  a carico di determinate  categorie di
titolari,   nonche'   di   assicurare  una   migliore   funzionalita'
dell'Ufficio  del  Garante  e   di  armonizzare  le  prescrizioni  da
impartire con le autorizzazioni;
  Considerata,   quindi,   l'opportunita'    che   anche   le   nuove
autorizzazioni  generali  non  rechino  disposizioni  particolarmente
dettagliate  in  una  fase  tuttora transitoria  stante  la  prevista
adozione di  norme integrative e  correttive in materia, e  cio' allo
scopo  di  evitare  che  l'attivita'  dei  titolari  sia  soggetta  a
modifiche sostanziali in un breve periodo di tempo;
  Ritenuto   pertanto  opportuno   rilasciare  nuove   autorizzazioni
provvisorie,  in conformita'  anche a  quanto previsto  dall'emanando
regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Ufficio di questa Autorita';
  Ritenuta,  tuttavia,  la  necessita' che  le  nuove  autorizzazioni
prendano anch'esse in considerazione le finalita' dei trattamenti, le
categorie   di  dati,   di   interessati  e   di  destinatari   della
comunicazione e della diffusione, nonche' il periodo di conservazione
dei dati stessi, in quanto la  disciplina di tali aspetti e' prevista
dalla  legge  n.  675/1996  ai  fini  dell'applicazione  delle  norme
sull'esonero dall'obbligo  della notificazione e  sulla notificazione
semplificata (art. 7, comma 5-quater);
  Considerata  la necessita'  che sia  garantito, anche  nell'attuale
fase transitoria, il  rispetto di alcuni principi volti  a ridurre al
minimo i rischi  di danno o di pericolo che  i trattamenti potrebbero
comportare per i  diritti e le liberta' fondamentali,  nonche' per la
dignita' delle persone, specie per  quanto riguarda la riservatezza e
l'identita'  personale,  principi  valutati anche  sulla  base  delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
  Considerato che un ampio numero di trattamenti di dati sensibili e'
effettuato   ai   fini   dell'adempimento  di   obblighi   contabili,
retributivi,  previdenziali,  assistenziali, fiscali  e  assicurativi
nell'ambito dei rapporti di lavoro,  e che e' pertanto necessario che
tali  trattamenti formino  oggetto di  un'autorizzazione generale  ai
sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;
                              Autorizza
  il  trattamento dei  dati sensibili  di cui  all'art. 22,  comma 1,
della legge  n. 675/1996, finalizzato  alla gestione dei  rapporti di
lavoro, alle condizioni di seguito indicate:
 1) Ambito di applicazione.
  L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta di parte:
  a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle
associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro
o che  utilizzano prestazioni  lavorative anche atipiche,  parziali o
temporanee  ai sensi  della  legge  24 giugno  1997,  n.  196, o  che
comunque conferiscono un incarico  professionale alle figure indicate
al successivo punto 2, lettere b) e c);
  b)  ad organismi  paritetici e  ad altri  organismi che  gestiscono
osservatori in materia di lavoro, previsti da leggi, da regolamenti o
da  contratti  collettivi  anche aziendali,  ovvero  dalla  normativa
comunitaria.
  L'autorizzazione  riguarda  anche  l'attivita'  svolta  dal  medico
competente  in  materia di  igiene  e  di  sicurezza del  lavoro,  in
qualita' di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui
alla lettera a) o di strutture convenzionate.
 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare i dati sensibili attinenti:
  a)  a   lavoratori  dipendenti,  anche  se   prestatori  di  lavoro
temporaneo o in  rapporto di tirocinio, apprendistato  e formazione e
lavoro,  ovvero  ad  associati   anche  in  compartecipazione  e,  se
necessario  in  base ai  punti  3)  e  4),  ai relativi  familiari  e
conviventi;
  b) a   consulenti  e   a   liberi   professionisti,  ad     agenti,
rappresentanti e mandatari;
  c) a soggetti che  effettuano prestazioni coordinate e continuative
o ad  altri lavoratori autonomi  in rapporto di collaborazione  con i
soggetti di cui al punto 1);
  d) a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle
lettere precedenti;
  e) a  persone fisiche che  ricoprono cariche sociali  nelle persone
giuridiche, negli enti,  nelle associazioni e negli  organismi di cui
al punto 1);
  f) a  terzi danneggiati nell'esercizio dell'attivita'  lavorativa o
professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.
 3) Finalita' del trattamento.
  Il trattamento dei dati sensibili deve essere necessario:
  a) per adempiere o per  esigere l'adempimento di specifici obblighi
o per eseguire specifici compiti  previsti da leggi, da regolamenti o
da  contratti  collettivi  anche aziendali,  ovvero  dalla  normativa
comunitaria, in particolare  ai fini del rispetto  della normativa in
materia di previdenza  ed assistenza anche integrativa,  o in materia
di  igiene e  sicurezza del  lavoro o  della popolazione,  nonche' in
materia  fiscale,  di  tutela   della  salute,  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica;
  b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformita' alla
legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della
contabilita'  o della  corresponsione  di  stipendi, assegni,  premi,
altri emolumenti, liberalita' o benefici accessori;
  c) per il perseguimento delle  finalita' di salvaguardia della vita
o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo;
  d) per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche
da  parte di  un terzo,  sempreche', qualora  i dati  siano idonei  a
rivelare lo  stato di salute  e la vita  sessuale, il diritto  da far
valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato.
  e)   per  adempiere   ad   obblighi  derivanti   da  contratti   di
assicurazione  finalizzati alla  copertura dei  rischi connessi  alla
responsabilita'  del datore  di  lavoro  in materia  di  igiene e  di
sicurezza  del lavoro  e  di  malattie professionali  o  per i  danni
cagionati   a  terzi   nell'esercizio  dell'attivita'   lavorativa  o
professionale.
 4) Categorie di dati.
  Il  trattamento   puo'  avere  per  oggetto   i  dati  strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalita' di cui al punto
3), e in particolare:
  a) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose,
filosofiche o di  altro genere, ovvero l'adesione  ad associazioni od
organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati concernenti
la  fruizione di  permessi e  festivita'  religiose o  di servizi  di
mensa,  nonche' la  manifestazione,  nei casi  previsti dalla  legge,
dell'obiezione di coscienza;
  b) nell'ambito  dei dati idonei  a rivelare le  opinioni politiche,
l'adesione  a partiti,  sindacati, associazioni  od organizzazioni  a
carattere  politico o  sindacale, i  dati concernenti  l'esercizio di
funzioni pubbliche e di incarichi politici (sempreche' il trattamento
sia effettuato  ai fini della fruizione  di permessi o di  periodi di
aspettativa riconosciuti dalla legge  o, eventualmente, dai contratti
collettivi  anche aziendali),  ovvero  l'organizzazione di  pubbliche
iniziative, nonche' i  dati inerenti alle attivita'  o agli incarichi
sindacali, ovvero  alle trattenute per  il versamento delle  quote di
servizio sindacale  o delle  quote di  iscrizione ad  associazioni od
organizzazioni politiche o sindacali;
  c) nell'ambito  dei dati idonei  a rivelare  lo stato di  salute, i
dati  raccolti   in  riferimento  a  malattie   anche  professionali,
invalidita',  infermita', gravidanza,  puerperio  o allattamento,  ad
infortuni,  ad  esposizioni  a   fattori  di  rischio,  all'idoneita'
psicofisica  a svolgere  determinate  mansioni  o all'appartenenza  a
categorie protette.
 5) Modalita' di trattamento.
  Fermi  restando gli  obblighi previsti  dagli articoli  9, 15  e 17
della legge n. 675/1996, concernenti  i requisiti dei dati personali,
la sicurezza  e i limiti  posti ai trattamenti automatizzati  volti a
definire  il   profilo  o  la  personalita'   degli  interessati,  il
trattamento dei dati sensibili  deve essere effettuato unicamente con
logiche  e mediante  forme  di organizzazione  dei dati  strettamente
correlate agli obblighi, ai compiti o  alle finalita' di cui al punto
3).
  Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto
dell'interessato   e   di   informare  l'interessato   medesimo,   in
conformita' a quanto  previsto dagli articoli 10 e 22  della legge n.
675/1996.
 6) Conservazione dei dati.
  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1,
lettera e), della legge n.  675/1996, i dati sensibili possono essere
conservati  per un  periodo  non superiore  a  quello necessario  per
adempiere agli obblighi  o ai compiti di cui al  punto 3), ovvero per
perseguire le  finalita' ivi menzionate.  A tal fine,  anche mediante
verifiche periodiche, deve essere verificata costantemente la stretta
pertinenza e  la non  eccedenza dei dati  rispetto al  rapporto, alla
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati.
 7) Comunicazione e diffusione dei dati.
  I  dati  sensibili  possono  essere comunicati  e,  ove  necessario
diffusi, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti
o alle finalita'  di cui al punto 3), a  soggetti pubblici o privati,
ivi  compresi organismi  sanitari,  casse e  fondi  di previdenza  ed
assistenza   sanitaria  integrativa   anche  aziendale,   agenzie  di
intermediazione,   associazioni   di   datori   di   lavoro,   liberi
professionisti, societa' esterne titolari  di un autonomo trattamento
di dati e familiari dell'interessato.
  Ai sensi  dell'art. 23, comma  4, della  legge n. 675/1996,  i dati
idonei a rivelare lo stato di  salute possono essere diffusi, solo se
necessario per  finalita' di prevenzione, accertamento  o repressione
dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
  I  dati idonei  a  rivelare  la vita  sessuale  non possono  essere
diffusi.
 8) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari  dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito   di
applicazione  della   presente  autorizzazione  non  sono   tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora il  trattamento che si  intende effettuare sia  conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le richieste  di autorizzazione  pervenute o che  perverranno anche
successivamente  alla data  di adozione  del presente  provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante  non   prendera'   in   considerazione  richieste   di
autorizzazione  per trattamenti  da effettuarsi  in difformita'  alle
prescrizioni   del  presente   provvedimento,  salvo   che  il   loro
accoglimento sia giustificato da  circostanze del tutto particolari o
da   situazioni   eccezionali    non   considerate   nella   presente
autorizzazione.
 9) Norme finali.
  Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da norme  di  legge  o  di
regolamento,  ovvero dalla  normativa  comunitaria, che  stabiliscono
divieti o  limiti in materia di  trattamento di dati personali  e, in
particolare, dalle disposizioni contenute:
  a) nell'art.  8 della legge  20 maggio 1970,  n. 300, che  vieta al
datore  di lavoro  ai fini  dell'assunzione e  nello svolgimento  del
rapporto di lavoro,  di effettuare indagini, anche a  mezzo di terzi,
sulle  opinioni  politiche,  religiose o  sindacali  del  lavoratore,
nonche'   su  fatti   non   rilevanti  ai   fini  della   valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore;
  b) nell'art.  6 della  legge 5  giugno 1990, n.  135, che  vieta ai
datori di lavoro  lo svolgimento di indagini volte  ad accertare, nei
dipendenti o  in persone prese in  considerazione per l'instaurazione
di   un   rapporto  di   lavoro,   l'esistenza   di  uno   stato   di
sieropositivita';
  c) nelle norme in materia di  pari opportunita' o volte a prevenire
discriminazioni.
 10) Efficacia temporale.
  La presente autorizzazione  ha efficacia a decorrere  dal 1 ottobre
1998, fino al 30 settembre 1999.
  La   presente  autorizzazione   sara'  pubblicata   nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 settembre 1998
                                               Il presidente: Rodota'